Prima lettura alla riforma del processo civile: la testimonianza scritta.

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Ha suscitato molto clamore e molti timori l’introduzione della testimonianza scritta (art. 257 bis c.p.c. e 103 bis disp. att. c.p.c.), paventando taluni il rischio di testimonianze false o quanto meno ben pilotate. Analizziamola sotto forma di domande e risposte.

In quali casi si può ricorrere alla testimonianza scritta?
Alla testimonianza scritta si può ricorrere:

  • se c’è accordo tra le parti; e
  • se il giudice la ritiene possibile in base alla natura della causa e di ogni altra circostanza. 

Pertanto, dovrebbe bastare il dissenso di uno dei difensori per impedirne l’utilizzo.

Cosa è tenuto a fare il testimone?
Il testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, deve fornire, per iscritto e nel termine fissato dal giudice, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Come si differenza la testimonianza scritta, allorquando abbia ad oggetto documenti di spesa già in atti?
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice è vincolato dalla resa testimonianza scritta o può comunque decidere di sentire il testimone?
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

Come va resa la testimonianza scritta?
La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello.

Cosa deve contenere il modello?
Il modello va sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione e deve contenere:

a) l’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente;

b) idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico.

c) l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Come va apposta la sottoscrizione?
La sottoscrizione va apposta al termine di ogni risposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate?
Sì, le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto.

«Art. 257-bis. – (Testimonianza scritta). – Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

«Art. 103-bis. – (Modello di testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza
in modo diretto o indiretto. Al termine di ogni risposta
è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. Identico.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un
segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio
giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni
caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da
ogni diritto ».


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Luigi Passalacqua

    Perché escludere le controversie di lavoro? Sarebbe stato un ottimo strumento nei casi il cui il datore rifiuti di reintegrare o comunque riammettere in servizio il lavoratore vittorioso in giudizio!



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