E tutto finì con una squallida abrogazione. Quando il legislatore si chiede perché in Italia i processi durano tanto, dovrebbe interrogarsi sui danni prodotti da questo modo scellerato di fare le leggi, che restano in vita neanche tre anni.
Nel frattempo tutto ciò ha fatto danni enormi: contrasti di giurisprudenza, per non parlare del tempo impiegato per studiare la riforma, i costi legati alla nuova organizzazione degli uffici, etc.. E poi un colpo di penna e cambia tutto. Chissà quanti stavano scrivendo un testo sul rito del lavoro in materia di sinistri stradali e d’un tratto, come per magia, il rito non c’è più.
Ma tant’è. Vediamo la disciplina transitoria.
Recita la legge:
L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.
Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile.
Occorre verificare dunque:
a) l’entrata in vigore della legge;
b) la data di pendenza della lite;
c) la eventuale conversione del rito.
La pendenza della lite è data, grazie anche alla modifica dell’art. 39, ultimo comma:
a) dalla notifica per la citazione;
b) dal deposito per il ricorso.
Avremo pertanto il seguente risultato:
- controversie pendenti introdotte con ricorso: si continua ad applicare la legge 102/2006;
- controversie pendenti introdotte con citazione non convertite: si applica il rito ordinario
- controversie pendenti introdotte con citazione convertite: si continua ad applicare la legge 102/2006
Si supponga che la legge entri in vigore il 1° luglio 2009:
- se ho depositato il ricorso entro il 30 giugno si applicherà il rito del lavoro;
- se deposito il ricorso il 1 luglio (o dopo) non accorgendomi dell’abrogazione della legge, il giudice dovrà semplicemente convertire il rito, ferma la sua competenza, ai sensi dell’art. 427 c.p.c.
- se il procedimento è iniziato con la notificazione di una citazione e il giudice non ha disposto la conversione del rito, si applicherà il rito ordinario;
- se invece il giudice ha già disposto la conversione si applica il rito del lavoro.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- Riforma del processo civile 2009: le modifiche relative al procedimento in Cassazione.
- Riforma del processo civile 2009. Le modifiche riguardanti la CTU.
- Riforma del processo civile 2009: notificazione informatica.
- Riforma del processo civile 2009. Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare. Uno strumento in più.
- Riforma del processo civile 2009. La riduzione dei termini.
Nessuno di questi interventi di “accorciamento termini” avrà mai una concreta utilità, come sappiamo.
Sono veramente ridicoli nella loro pia illusione di poter contare qualcosa, ma tant’è.