Condanna alle spese e ricorso per cassazione

Mirco Minardi

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In questo articolo affrontiamo alcune questioni in relazione alla liquidazione delle spese di lite nella prospettiva del giudizio di cassazione. Dobbiamo chiederci, in particolare, se ed in quali casi è possibile ricorrere per cassazione per denunciare il mal governo delle spese da parte del giudice di merito.

Cerchiamo anzitutto di individuare i possibili errori che possono essere ricondotti a due tipologie:

  • gli errori sull’imputazione
  • gli errori sul quantum

Esaminiamoli partitamente.

1) Gli errori sulla imputazione.

E’ utile premettere che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, né costituisce risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità, per cui l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo.

Il principio cardine che regola la materia è il criterio della «soccombenza» ex art. 91 c.p.c.; detta norma prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa (Cass. n. 189/2017).

Il riferimento al «principio di soccombenza» implica che non abbia alcuna rilevanza il fatto che:

  • il soccombente sia rimasto contumace;
  • il soccombente, una volta costituitosi in giudizio, non abbia resistito alla domanda (purché con il suo comportamento extragiudiziale abbia comunque dato causa al giudizio).

Sicché, ciò che rileva è soltanto il fatto che la parte soccombente avrebbe potuto, se solo avesse voluto, evitare il processo.

Ma cosa si intende per «soccombenza»? Nella importante ordinanza n. 3438/2016 la Corte ha precisato quando è possibile parlare di «reciproca soccombenza», la quale giustifica la compensazione totale o parziale delle spese. Difatti, in caso di soccombenza integrale il vincitore non può mai essere condannato a pagare le spese dell’altra parte. Al contrario, in caso di soccombenza reciproca non solo è possibile la compensazione, ma anche la condanna della parte parzialmente vincitrice.

La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, va ravvisata:

  • sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti;
  • sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

Laddove sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale quindi questi siano in maggior misura imputabili, quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura.

Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria, ma fondata sul criterio costituito dal «principio di causalità», il quale si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente.

Fatta questa sintetica premessa, vediamo se ed in quali casi sia possibile censurare la sentenza in Cassazione, analizzando alcune ipotesi più frequenti nella pratica:

  1. il giudice pone le spese a carico della parte integralmente vittoriosa: in questo caso c’è senz’altro violazione dell’art. 91 c.p.c.;
  2. il giudice decide di non compensare le spese nonostante la soccombenza reciproca: la Corte ritiene che in questo caso il giudice di merito abbia un potere discrezionale e pertanto non può essere censurata la decisione di non compensare totalmente o parzialmente le spese (Cass., sez. un., 15 luglio 2005, n. 14989; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329);
  3. il giudice compensa le spese al di fuori delle ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 92 c.p.c.: in assenza di soccombenza reciproca, di contrasti o di mutamenti di giurisprudenza, di novità delle questioni e di gravi ed eccezionali ragioni, il giudice non può compensare le spese di lite; se lo fa viola il disposto di detta norma (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, n.7782);
  4. il giudice compensa le spese stante il mancato integrale accoglimento del quantum: come abbiamo poc’anzi visto, in questo caso il giudice ha certamente il potere di disporre la compensazione totale o parziale atteso che se la richiesta attorea è stata di 100, ogni statuizione inferiore è indice di soccombenza parziale;
  5. il giudice compensa le spese solo perché è stata rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal vincitore: secondo l’orientamento più recente della S.C. la domanda per lite temeraria ha natura accessoria, pertanto non può giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass. 12 aprile 2017, n. 9532, e Cass. 15 maggio 2018, n. 11792, a superamento di Cass. 14 ottobre 2016, n. 20838);
  6. il giudice pone a carico dell’attore soccombente le spese del terzo chiamato dal convenuto, nell’ipotesi in cui il chiamante non aveva titolo per invocare la partecipazione del terzo: in questa ipotesi la chiamata del terzo non doveva essere fatta, pertanto il relativo costo va sopportato dal chiamante e la sentenza potrà essere censurata in Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 06/12/2019, n. 31889);
  7. il giudice, nonostante la contumacia in primo grado dell’appellante vincitore, condanna l’appellato a rifondere anche le spese di primo grado: in questo caso la condanna è illegittima e dunque censurabile in quanto nel giudizio di primo grado, stante la contumacia, l’appellante-vincitore non aveva affrontato alcuna spesa (Cass. 26/06/2018, n. 16786);
  8. il giudice di merito emette statuizioni di condanna in base agli esiti parziali del giudizio: la soccombenza si valuta sempre globalmente, pertanto il giudice di merito non può mai regolare le spese in base agli esiti dei diversi gradi (ad es. condanna l’appellante a pagare le spese del giudizio di primo grado, e l’appellato quelle del giudizio di appello; oppure condanna il vincitore del giudizio di rinvio a pagare le spese del giudizio di cassazione in cui era risultato soccombente). In questi casi la sentenza sarà certamente impugnabile con ricorso per cassazione (Cassazione civile, sez. III, 26/07/2019, n. 20292).

2) Gli errori sul quantum

Come è noto le tariffe sono state sostituite dai parametri. Questi hanno valori minimi, medi e massimi. Ogni qual volta il giudice si muove all’interno del range tra il minimo e il massimo la liquidazione non è censurabile in Cassazione. Al contrario, è possibile ricorrere per cassazione quando il giudice oltrepassi i limiti senza alcuna giustificazione.

Va poi evidenziato che il valore al quale fare riferimento va distinto a seconda che il vincitore sia l’attore o il convenuto:

  • se il vincitore è l’attore, il calcolo delle spese si fa sul decisum e non sul disputandum; sicché, se la domanda era di 1 milione di euro e il giudice ha riconosciuto solo 50.000,00 euro, è a quest’ultima cifra che occorrerà fare riferimento per calcolare le spese (Cass. 3903/2016);
  • se il vincitore integrale è il convenuto, invece, occorrerà fare riferimento al disputandum visto che questi è stato comunque costretto a difendersi da una domanda di valore molto alto; d’altra parte, se considerassimo l’ammontare liquidato il valore andrebbe parametrato sul primo scaglione il che è semplicemente assurdo.

Poiché nel corso del tempo le tariffe cambiano occorre considerare quanto segue:

  • se la nuova tariffa interviene durante il giudizio di primo grado, il giudice dovrà tenerne conto al momento della decisione (Cass. 2748/2016);
  • se la nuova tariffa interviene durante il giudizio di secondo grado, il giudice dovrà tenerne conto solo per liquidare la fase d’appello, essendosi l’attività svolta in primo grado ormai conclusa, con conseguente applicazione delle tariffe precedenti (Cass. 13628/2015).

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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