Abbiamo detto che il processo altro non è se non una narrazione di fatti che si conclude con una richiesta rivolta al giudice.
Un fatto può essere semplicemente acquisito, allegato, rilevato. Cerchiamo di capire la distinzione.
Un fatto è «semplicemente acquisito» quando entra nel processo attraverso una prova, senza che vi sia stata una allegazione sul punto. Pensiamo alla lettera di messa in mora inserita tra i documenti prodotti, di cui non si faccia parola negli atti.
Un fatto è invece «allegato» quando la parte afferma la sua esistenza in un atto o a verbale.
Un fatto è infine «rilevato» quando la parte evidenzia gli effetti giuridici di quel fatto.
La domanda fondamentale è: il giudice può postulare gli effetti giuridici di un fatto che sia stato semplicemente acquisito oppure solo allegato?
Ritorniamo all’esempio della lettera di messa in mora. A fronte della eccezione di prescrizione sollevata dal debitore, il creditore si limita a produrre la missiva con cui aveva interrotto il termine e ciò senza precisare di avere inviato detta lettera e senza il rilievo dei suoi effetti: può il giudice ritenere ugualmente interrotto il termine?
Talvolta, l’attività di allegazione e rilievo coincidono. Si pensi alla eccezione di pagamento: se il debitore allega di avere pagato, allo stesso tempo pone in rilievo l’eccezione di estinzione dell’obbligazione mediante pagamento. Ma la situazione cambia in relazione ad altre eccezioni. Si pensi alla eccezione di prescrizione. Supponiamo che il debitore scriva nel proprio atto: “Sorprende che il creditore agisca in giudizio per ottenere un pagamento relativo ad un credito sorto undici anni fa …” senza però formulare una eccezione di prescrizione o comunque senza evidenziare l’estinzione del credito. Possiamo dire che il fatto estintivo della prescrizione sia stato allegato, nonostante che l’effetto non sia stato posto in rilievo?
Lo stesso avviene per la compensazione quando il controcredito viene solo acquisito e non allegato. Si pensi al debitore che produce sic et simpliciter una cambiale protestata dal creditore; possiamo dire introdotta l’eccezione di compensazione?
In giurisprudenza il tema è stato affrontato in diverse occasioni, senza arrivare a conclusioni univoche. Ad esempio, in tema di interruzione della prescrizione la S.C. ha talvolta ritenuto sufficiente l’acquisizione, ma talaltra ha richiesto almeno la allegazione.
«L’interruzione della prescrizione costituisce oggetto di una difesa e non di una eccezione in senso stretto, così che il giudice deve rilevare d’ufficio i fatti che l’hanno determinata, se essi risultano da prove acquisite al processo, non essendo necessario che la parte difendendosi dall’eccezione di prescrizione opponga espressamente la prima intervenuta prescrizione. Ciò perché la prescrizione si basa non solo sul passaggio del tempo, ma sul mancato esercizio del diritto per un tempo determinato così che quando il diritto è stato in precedenza esercitato l’eccezione di prescrizione non è fondata e il giudice, dovendo applicare il diritto al fatto, deve dichiararlo. Ai fini del rilievo di ufficio dell’interruzione, peraltro, è indispensabile che i fatti che la integrano siano compiutamente allegati e comprovati».
In tema di compensazione, la S.C. ha invece ritenuto insufficiente la mera acquisizione in mancanza della formulazione dell’eccezione di compensazione.
«La compensazione legale estingue “ope legis” i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro coesistenza, sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento della avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti fino dal momento in cui sono venuti a coesistenza; tuttavia la compensazione non può essere rilevata d’ufficio e deve essere eccepita dalla parte che intende avvalersene, non occorrendo peraltro che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell’estinzione del credito, non essendo però idonea a detto fine la volontà di avvalersi della compensazione, manifestata al di fuori del processo dal procuratore “ad litem” privo di poteri rappresentativi di natura sostanziale».
Cassazione civile, sez. III, 16/07/2003, n. 11146
Ciò che è rimane un punto fermo in giurisprudenza è questo: la formulazione di una eccezione non richiede formule sacramentali essendo sufficiente che la parte indichi i fatti e le circostanze che, secondo la sua impostazione difensiva, abbiano un rilievo determinante nella decisione della controversia.
«La richiesta del pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l’interruzione della prescrizione, senza bisogno di formule sacramentali, né della quantificazione del credito, avendo l’esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese».
Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2012, n. 16774
Esposizione chiara e precisa! Complimenti e grazie!