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Oggi, a seguito delle riforme del 2016, la pubblica udienza in Cassazione è un evento raro, in quanto di regola la Corte decide in camera di consiglio.
Le parti hanno la possibilità di depositare memoria 5 o 10 giorni prima dell’adunanza, a seconda che la trattazione sia avvenuta ex art. 380bis o 380-1 bis c.p.c.
Tuttavia, il deposito della memoria presuppone necessariamente che la parte intimata abbia notificato il controricorso, seppure tardivamente. In caso contrario, non è possibile depositare la memoria, come affermato dalla S.C. (Cass. 24835/2017):
[…]
va dichiarata inammissibile la “memoria di costituzione” dell’intimata e quindi non esaminabile il suo contenuto (neppure ivi prospettandosi questioni altrimenti rilevabili di ufficio diverse da quelle di cui appresso): nel giudizio di Cassazione il contraddittorio si instaura – ed al contempo si tutela – mercè la notifica alla controparte di un controricorso (tra le altre: Cass. 03/04/1987, n. 3218; Cass. ord. 30/09/2015, n. 19570), per di più entro il termine rigorosamente stabilito dall’art. 370 c.p.c., il quale, nella specie e per essere stato notificato il ricorso il 13-19/10/2016, è inesorabilmente elasso lunedì 28/11/2017; nè può giovarsi l’intimata di interpretazioni di tutela del diritto di difesa della parte intimata indotte dall’entrata in vigore della riforma di cui alla richiamata L. n. 197 del 2016, visto che comunque, essendo questa entrata in vigore quando ancora ella avrebbe avuto la possibilità di ottemperare al disposto dell’art. 370 c.p.c., sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, quand’anche tardivamente, per potere poi ancora interloquire in vista dell’adunanza camerale non partecipata con la memoria prevista dall’art. 380-bis c.p.c. (a contrario: Cass. ord. 24/05/2017, n. 13093);
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Mi sorge un dubbio. Se il controricorrente depositasse la copia conforme cartacea di quanto notificato telematicamente al ricorrente, andrebbe a sanare la mancata attestazione di conformità da parte del ricorrente stesso?
@Fabiola: a leggere certe sentenze parrebbe di sì
Non sono riuscito a trovare nulla che mi pacifichi definitivamente: il controricorso per cassazione va notificato al solo ricorrente oppure anche a tutte le altre parti del giudizio di appello?
Se non c’è impugnazione incidentale direi di no
la frase ” nessun pregiudizio subisce il resistente che non si costituisce” implica che non ci possano essere spese legali a carico del resistente, neanche legate ai gradi precedenti?
Buongiorno, approfitto.
Due domande, una facile, ma non per me, l’altra per Cassazionisti.
1) Controricorso, termine. Se la sentenza e’ notificata alle parti, mettiamo il 5 marzo, e mettiamo che il termine per impugnare sia quello previsto per le procedure fallimentari ovvero 30 giorni. Il ricorrente (quello che ha perso) notifica, quando vuole nei termini previsti, diciamo il 30 marzo. Eccoci alla domanda: i venti giorni per il controricorso ovvero per la notifica alla parte, scadono il 25 aprile (come credo io), ovvero 5 marzo data di notifica, piu’ 30 giorni per impugnare ( nel caso di fallimento) uguale 5 aprile e da qui 20 giorni, oppure i venti giorni partono dalla notifica e quindi il termine per il controricorso scadrebbe il 20 aprile?
2) Ipotesi di ricorso OGGETTIVAMENTE INAMMISSIBILE, in termini teorici, ma soprattutto pratici, cosa cambia nelle tempistiche per la sentenza definitiva, se uno presenta controricorso in cui evidenzia nettamente l’inammissibilità’ , oppure non ha i soldi e si affida alla sezione filtro?
Grazie infinite e articolo molto ben fatto!
1) Il termine per il controricorso decorre dalla scadenza di quello per il deposito del ricorso. 2) se è manifestamente inammissibile potrebbe essere deciso dalla VI sezione
Salve, a seguito della notifica di un ricorso per Cassazione ad opera dell’Agenzia delle Entrate, la parte decideva di non resistere in giudizio omettendo di presentare tempestivamente il relativo controricorso.
Nelle more decide invece di essere comunque tenuta al corrente degli accadimenti.
Al solo fine di essere tenuto informato dei fatti, come devo procedere? Formulando un controricorso o una mera istanza?
Salve,
nell’ipotesi di mancata elezione di domicilio in Roma e di sola indicazione della pec, per comunicazioni e notifiche, nel ricorso, è nulla la successiva notifica del controricorso con ricorso incidentale presso il procuratore al domicilio eletto del giudizio di appello?
Un caso che mi capita per la prima volta e per il quale non ho trovato riscontro in giurisprudenza: il resistente che NON ha notificato controricorso, quindi è assente nel giudizio rispetto a quello, può successivamente notificare controricorso al ricorso incidentale di altro resistente, ovviamente per la parte che lo riguarda ?
Riterrei di sì in linea di principio, ma ………. ?
Direi di sì qualora il ricorso principale (a differenza del controricorso con impugnazione incidentale) abbia investito una parte della sentenza che non riguardava direttamente la parte intimata
Direi proprio di sì.
In un giudizio di reclamo ex art. 18 l.f. le parte erano: il fallito (reclamante); il fallimento + 3 creditori (reclamati); per i relamati si costituirono il fallimento + 2 creditori.
Il fallito propone ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta il reclamo ex art. 18 l.f.
Il fallimento decide di resistere con controricorso (senza proporre ricorso incidentale): deve noticarlo solo al fallito o anche ai 3 creditori che erano parti nel giudizio di appello (ovvero solo ai 2 creditori che si costituirono in appello)?
Grazie.
Il controricorso (senza impugnazioni incidentali verso altre parti) va notificato solo al ricorrente
Nei primi due gradi di giudizio vi sono 4 parti, tre costituite ed una rimasta contumace. La parte soccombente in secondo grado propone ricorso per cassazione. Le parti vittoriose in secondo grado, volendo controricorrere (non incidentale) devono notificare il controricorso, oltre che alle parti costituite, anche al convenuto contumace?
No, solo al ricorrente
Buona sera, ecco il mio quesito: notifico un ricorso per cassazione a tre parti e soltanto una di queste propone controricorso con ricorso incidentale. Il controricorso avverso il ricorso incidentale devo notificarlo a tutte le parti o soltanto al ricorrente ?
Soltanto verso il controricorrente incidentale