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Ancora un ricorso dichiarato improcedibile per un vizio di forma tanto banale quanto odioso: la mancata autentica della sentenza notificata telematicamente (Cass. 7525/2018).
Le vittime ormai non si contano più, ma, a ben vedere, l’unica vera vittima è la Giustizia.
[…]– ritenuto che è pregiudiziale — in quanto attinente alla procedibilità del ricorso — il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata, in copia anch’essa autentica, della notificazione (che si afferma essere stata notificata a mezzo p.e.c. in data 29 maggio 2015), in violazione dell’art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ.;– che secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art.369, comma secondo, n. 2 cod. proc. civ., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione diconformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio (Cass. 22/12/2017, n. 30765; v.anche Cass. n. 657 del 2017; n. 17450 del 2017; n. 23668 del 2017; n. 24292 del 2017; n. 24347 del 2017; n. 24422 del 2017;n. 25429 del 2017; n. 26520 del 2017; n. 26606 del 2017; n. 26612 del 2017; n. 26613 del 2017; n. 28473 del 2017);– che nel caso di specie risulta prodotta, oltre alla copia del provvedimento in questione (con regolare certificazione di conformità all’originale rilasciata dalla cancelleria), copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata e dei relativi allegati (tra cui provvedimento e relazione di notifica); manca però qualsivoglia attestazione di conformità;– che non è stata aliunde acquisita la copia autentica della relazione di notifica della gravata sentenza, non avendo la controricorrente allegato tale documento, né risultando lo stesso presente agli atti del fascicolo di ufficio;– che la notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass. n. 17066 del 2013), essendo stata effettuata in data 23 luglio 2015, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (30 aprile 2015);– che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta in memoria, dichiarandosiantistatario;
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Mi sorge un dubbio. Se il controricorrente depositasse la copia conforme cartacea di quanto notificato telematicamente al ricorrente, andrebbe a sanare la mancata attestazione di conformità da parte del ricorrente stesso?
@Fabiola: a leggere certe sentenze parrebbe di sì
Non sono riuscito a trovare nulla che mi pacifichi definitivamente: il controricorso per cassazione va notificato al solo ricorrente oppure anche a tutte le altre parti del giudizio di appello?
Se non c’è impugnazione incidentale direi di no
la frase ” nessun pregiudizio subisce il resistente che non si costituisce” implica che non ci possano essere spese legali a carico del resistente, neanche legate ai gradi precedenti?
Buongiorno, approfitto.
Due domande, una facile, ma non per me, l’altra per Cassazionisti.
1) Controricorso, termine. Se la sentenza e’ notificata alle parti, mettiamo il 5 marzo, e mettiamo che il termine per impugnare sia quello previsto per le procedure fallimentari ovvero 30 giorni. Il ricorrente (quello che ha perso) notifica, quando vuole nei termini previsti, diciamo il 30 marzo. Eccoci alla domanda: i venti giorni per il controricorso ovvero per la notifica alla parte, scadono il 25 aprile (come credo io), ovvero 5 marzo data di notifica, piu’ 30 giorni per impugnare ( nel caso di fallimento) uguale 5 aprile e da qui 20 giorni, oppure i venti giorni partono dalla notifica e quindi il termine per il controricorso scadrebbe il 20 aprile?
2) Ipotesi di ricorso OGGETTIVAMENTE INAMMISSIBILE, in termini teorici, ma soprattutto pratici, cosa cambia nelle tempistiche per la sentenza definitiva, se uno presenta controricorso in cui evidenzia nettamente l’inammissibilità’ , oppure non ha i soldi e si affida alla sezione filtro?
Grazie infinite e articolo molto ben fatto!
1) Il termine per il controricorso decorre dalla scadenza di quello per il deposito del ricorso. 2) se è manifestamente inammissibile potrebbe essere deciso dalla VI sezione
Salve, a seguito della notifica di un ricorso per Cassazione ad opera dell’Agenzia delle Entrate, la parte decideva di non resistere in giudizio omettendo di presentare tempestivamente il relativo controricorso.
Nelle more decide invece di essere comunque tenuta al corrente degli accadimenti.
Al solo fine di essere tenuto informato dei fatti, come devo procedere? Formulando un controricorso o una mera istanza?
Salve,
nell’ipotesi di mancata elezione di domicilio in Roma e di sola indicazione della pec, per comunicazioni e notifiche, nel ricorso, è nulla la successiva notifica del controricorso con ricorso incidentale presso il procuratore al domicilio eletto del giudizio di appello?
Un caso che mi capita per la prima volta e per il quale non ho trovato riscontro in giurisprudenza: il resistente che NON ha notificato controricorso, quindi è assente nel giudizio rispetto a quello, può successivamente notificare controricorso al ricorso incidentale di altro resistente, ovviamente per la parte che lo riguarda ?
Riterrei di sì in linea di principio, ma ………. ?
Direi di sì qualora il ricorso principale (a differenza del controricorso con impugnazione incidentale) abbia investito una parte della sentenza che non riguardava direttamente la parte intimata
Direi proprio di sì.
In un giudizio di reclamo ex art. 18 l.f. le parte erano: il fallito (reclamante); il fallimento + 3 creditori (reclamati); per i relamati si costituirono il fallimento + 2 creditori.
Il fallito propone ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta il reclamo ex art. 18 l.f.
Il fallimento decide di resistere con controricorso (senza proporre ricorso incidentale): deve noticarlo solo al fallito o anche ai 3 creditori che erano parti nel giudizio di appello (ovvero solo ai 2 creditori che si costituirono in appello)?
Grazie.
Il controricorso (senza impugnazioni incidentali verso altre parti) va notificato solo al ricorrente
Nei primi due gradi di giudizio vi sono 4 parti, tre costituite ed una rimasta contumace. La parte soccombente in secondo grado propone ricorso per cassazione. Le parti vittoriose in secondo grado, volendo controricorrere (non incidentale) devono notificare il controricorso, oltre che alle parti costituite, anche al convenuto contumace?
No, solo al ricorrente
Buona sera, ecco il mio quesito: notifico un ricorso per cassazione a tre parti e soltanto una di queste propone controricorso con ricorso incidentale. Il controricorso avverso il ricorso incidentale devo notificarlo a tutte le parti o soltanto al ricorrente ?
Soltanto verso il controricorrente incidentale
cosa accade se deposito un controricorso dopo la scadenza del termine ma comunque prima dell’udienza in camera di consiglio?
è inammissibile