Una delle prime ordinanze sul nuovo art. 348 bis c.p.c. Per la Corte d’Appello di Roma, l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio – giustizia, che non sono illimitate: questo, a parere del collegio, è il senso della riforma, volta ad interdire l’accesso alle (ed alle sole) impugnazioni dilatorie e pretestuose.
L’ordinanza di cui all’art. 348 bis c.p.c., per questa via, si inserisce in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l’abuso del processo, abuso in cui si risolve l’esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza.
Appello privo di probabilità di accoglimento non è quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una sbrigativa lettura degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato.
Corte d’appello di roma
Sezione terza civile
Ordinanza 25 gennaio 2013
…omissis…
Osserva quanto segue.
La novità dell’istituto che il collegio è chiamato ad applicare giustifica un suo preventivo inquadramento. Stabilisce l’art. 348 bis c.p.c. che: «fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta».
Non ritiene il collegio sebbene una simile opinione sia stata sostenuta da una Patte della dottrina o trovi qualche aggancio nei lavori preparatori che il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento si risolva in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col fumus boni juris che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari. La sommarietà della cognizione, nel sistema del rito civile, difatti, si presenta, di regola, sotto due distinti profili: a volte intesa come cognizione superficiale, altre volte come cognizione parziale. La prima forma di cognizione sommaria si riscontra in un’ampia gamma di procedimenti, per l’appunto cautelari, e trova fondamento su una valutazione meramente delibativa del materiale probatorio allo stato degli atti disponibile, salvo, di norma, il successivo controllo dell’esattezza della decisione sommaria mediante il giudizio di cognizione ordinaria. La seconda si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamene, nel procedimento per ingiunzione, nel quale il giudice conosce della fondatezza della pretesa solo attraverso la documentazione prodotta dal creditore istante. Con riguardo al giudizio di appello, naturalmente, non può certamente discorrersi di cognizione sommaria perché parziale. Quanto alla configurabilità di una cognizione sommaria perché superficiale, occorre rammentare che l’appello può essere proposto in ragione della ricostruzione del fatto erroneamente operata dal primo giudice ovvero in dipendenza di violazioni di legge dal medesimo commosse:
i) in quest’ultimo caso non ha senso discorrere di cognizione sommaria perché superficiale, dal momento che la cognizione in jure non è suscettibile, pei sua natura, di evolversi in ragione dello sviluppo del processo e degli ulteriori approfondimenti che, all’interno di esso, possono aver luogo; la cognizione in jure è insomma in se stessa cognizione piena;
ii) ma, anche dal versante della ricostruzione del fatto appare tutt’altro che agevole immaginare una cognizione del giudice d’appello meramente sommaria e, come tale, suscettibile di ulteriore approfondimento nel corso ulteriore del processo; il giudizio di appello, infatti, nel suo assetto determinato in particolare dall’ultima riforma, è pressoché integralmente chiuso ad ogni novità di alcun genero, sia sul piano delle allegazioni che delle acquisizioni probatorie: esso, al di fuori di ipotesi marginali, certamente non avute di mira dal legislatore, si riassume cioè nel riesame del materiale già acquisito in primo grado ai fini della verifica di ben determinati errori commessi dal primo giudice nella ricostruzione del fatto; per altro verso, il giudizio di appello, con riguardo alla ricostruzione del fatto, non è compiuto nel vuoto ovvero sulla base di acquisizioni probatorie soltanto provvisorie, bensì, almeno di regola, sulla base del materiale probatorio già raccolto dinanzi al primo giudice; ed il giudice d‘appello è tendenzialmente vincolato agli accertamenti di fatto compiuti in primo grado; neppure a tal riguardo, dunque, ha senso discorrere di cognizione sommaria, e tanto meno di fumus boni juris, giacché il giudice fonda la propria decisione stilla valutazione delle intere risultanze dcl giudizio di primo grado, destinate perlopiù a rimanere ferme in quello di secondo. Insomma, la cognizione in jure non è cognizione sommaria perché non può esserlo; la cognizione della ricostruzione del fatto non è di regola sommaria perché si fonda stilla valutazione dell’intero materiale acquisito in primo grado, riguardato attraverso la duplice lente della sentenza impugnata e, quindi, dei motivi di impugnazione. L’aggettivo «sommario» è poi adoperato nel la locuzione «del procedimento sommario di cognizione», che intitola il capo aperto dall’art. 702 bis c.p.c. ma, in questo caso, sembra doversi ritenere, con buona parte della dottrina, che la cognizione non sia sommaria, ma piena, sebbene attuata attraverso un procedimento semplificato ed informale.
Posta tale premessa, sembra allora potersi dire che l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio – giustizia, che non sono illimitate: questo, a parere del collegio, è il senso della riforma, volta ad interdire l’accesso alle (ed alle sole) impugnazioni dilatorie e pretestuose. L’ordinanza di cui all’art. 348 bis c.p.c., per questa via, si inserisce in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l’abuso del processo, abuso in cui si risolve l’esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza. Appello privo di probabilità di accoglimento non è quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una sbrigativa lettura degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato. Si può dire, quindi, che l’ordinanza di cui all’art. 348 bis c.p.c, non ha un contenuto concettualmente diverso dal nucleo centrale della sentenza: essa manca invece di tutto ciò che è superfluo a fronte di un appello manifestamente privo di fondamento. Ciò, del resto, è reso manifesto dalla previsione del successivo art. 348 ter c.p.c. concernente il ricorso per cassazione contro la «doppia conforme». Tale disposizione, infatti, circoscrive l’ammissibilità del ricorso per cassazione quando l’ordinanza di inammissibilità dell’appello «è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni diritto, poste a base della decisione impugnata»: il che vuol dire che l’ordinanza dichiarativa della ammissibilità non si allontana, sotto il profilo contenutistico, dalla sentenza, tanto che la motivazione dell’una può essere raffrontata con l’altra al fine di verificare se il giudice d’appello abbia deciso, in fatto, sulla falsariga della decisione adottata dal primo giudice. Il meccanismo della «doppia conforme» è d’altronde previsto anche per il giudizio di appello conclusosi come di norma con sentenza: il che val quanto dire, a conferma di quanto appena osservato, che tanto l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. quanto la sentenza d’appello, se fondate sulle medesime ragioni in fatto che la sentenza di primo grado, producono l’identico effetto di precludere il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art 360 c.p.c..
Anche questa osservazione, allora, rende manifesto che l’ordinanza e la sentenza si pongono da un punto di vista contenutistico sullo stesso piano. Si potrebbe dire — volendo paragonare un filtro all’altro che l’ordinanza di cui all’art. 348 bis c.p.c. abbia un contenuto analogo a quello dell’ordinanza di cui all’art. 375, n. 5, c.p.c.: ordinanza cui è da credere nessuno attribuirebbe natura di provvedimento a cognizione sommaria, trattandosi di provvedimento soltanto semplificato rispetto alla sentenza.
…omissis…
La convenuta ha resistito.
Il tribunale di con sentenza …, ha accolto la domanda osservando: i) che ai sensi dell’articolo 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti della convenuta aveva efficacia di giudicato, nell’intrapreso giudizio di danno, quanto all’accertamento della sussistenza dcl fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo aveva commesso; ii) che, essendo stata pronunciata in sede penale sentenza di condanna generica, al giudice civile non restava che quantificare il danno; iii) che tale danno doveva essere provato nel quantum e che la prova si desumeva dalle testimonianze raccolte, dalle quali era risultato che la …, nell’arco temporale compreso tra il … cd il …, era molto spaventata, tanto da volersi sempre far accompagnare da qualcuno; iv) che il danno in questione non poteva che essere liquidato equitativamente ai sensi dell ‘articolo 1226 c.c., trattandosi di danno intrinsecamente non suscettibile di essere provato nel suo preciso ammontare, e che la liquidazione poteva essere effettuata in € 1OOOO,OO, tenuto conto della gravità deelle frasi e delle condotte minacciose poste in essere in un significativo arco temporale.
… ha proposto appello (con atto notificato il ….) con quattro motivi con cui ha in breve sostenuto:
…omissis…
che il tribunale avrebbe nuovamente violato le già menzionate disposizioni poiché, «invece di verificare la gravità effettiva del danno, verificava la gravità effettiva delle frasi e delle condotte minacciose poste in essere, da parte della (presunta) responsabile, come le frasi e le condotte, di epr sé, fossero probanti del danno lamentato, mentre le stesse erano inidonee a provare il danno lamentato»; … che il tribunale avrebbe ancora una volta violato le già menzionate disposizioni poiché avrebbe riconosciuto il risarcimento del danno pur in mancanza della prova di un transeunte turbamento psicologico, sicché «la domanda dalla stessa proposta, era infondata, e andava rigettata, avendo “giurato” i testimoni dalla stessa indicati, che la stessa — svolgesse regolarmente il proprio lavoro, sia in … che nel suo … .., nonché che svolgesse tutte le ulteriori attività extralavorative, e che tali fatti non provando che la stesso, fosse in tale “lungo periodo” in evidente sia/o di turbamento, psicologico (quindi non spaventata) che le impediva di svolgere anche le ordinarie occupazioni» inoltre, a quanto par di capire, i testi, secondo i … non sarebbero stati attendibili; che la liquidazione della misura di € 10.000,00 sarebbe stata «meramente apodittica». mentre la somma avrebbe dovuto essere di «congrua equità», mentre gli E 10.000,00 riconosciuti «non sommo altro che € 1.100,00 mensili, per un pregiudizio dovuto a minacce sporadiche e non dalla mattina alla sera!!!». L’appello spiegato è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
Tale decisione si fonda sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata. Ed infatti: i) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che la sentenza penale di condanna, recante altresì la condanna generica al risarcimento del danno (la liquidarsi in separato giudizio, comportasse la fondatezza della domanda spiegata sotto il profilo dell’an); ii) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che la prova del quantum potesse essere desunta dalle testimonianze raccolte, riguardo alle quali non emerge del resto alcun profilo di inattendibilità; iii) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che attraverso le testimonianze fosse stato dimostrato un permanente stato di turbamento emotivo, descritto come spavento, tale da alterare lo stato interiore della vittima, producendo altresì una modificazione peggiorativa delle sue abitudini di vita, poiché costretta, in ragione della permanente condizione di paura, a farsi accompagnare sia nelle situazioni (li lavoro, che nella vita personale; iv) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che il danno non patrimoniale in discorso potesse essere liquidato soltanto equitativamente;v) del tutto condivisibilmente il tribunale ha ritenuto che il pregiudizio patito, tenuto conto della reiterazione della condotta lesiva e della sua gravità dovesse essere liquidato nella misura di € 10.000,00.
Le spese seguono la soccombenza.
per questi motivi
visto l’articolo 348 bis c.p.c. dichiara inammissibile l’appello proposto da … nei confronti di … condannando l’appellante al rimborso, in favore dell’appellata, delle spese sostenute per questo grado dcl giudizio, liquidate in complessivi € 2.400,00, di cui € 150,00 per esborsi ed il resto per compenso.
Roma, 25.1.2013 Il presidente

Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- Nuovi video sull’appello
- Filtro in appello: per la Corte d’appello di Reggio Calabria va interpretato in maniera restrittiva
- Il nuovo volto dell’appello civile per salvare l’Italia. Riflessioni a caldo sul D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012.
sarà un caso, ma l’inizio del declinio dell’avvocatura (il vero declinio) è iniziato circa 15 anni fa, più o meno in concomitanza con l’istituzione dei GdP
Cfr. il parere del CSM 22.2.1012 (sul sito istituzionale), ed in particolare la nota :
“7 L’occasione potrebbe portare ad una rimodulazione del’art. 342 cpc, codificando i principi tralatici
dell’interpretazione giurisprudenziale sui motivi di appello, in ordine alla necessità di un’esatta individuazione dei capi e punti di sentenza su cui si vuole sia ricondotto il riesame, nonché l’indicazione delle ragioni precise e concrete delle censure che sono portate alle statuizioni concernenti i capi e i punti oggetto di gravame.”
In sostanza, è bastata una nota in calce ad un parere del CSM, perchè il ministro assentisse ad una corrispondente “rimodulazione” dell’art. 342, quasi trascrivendo il testo della nota (che però, bisogna ammettere, è più chiaro della norma rimodulata) !!!
Vorrei sollevare una questione che -benchè importante- mi sembra dappertutto un obliterata. Appello di una sentenza del Giudice di Pace da proporre ad una sezione distaccata. Dove si propone? Sembrerebbe che sino al 13.settembre 2013 le sezioni distaccate destinate alla soppressione siano attive. Quindi se nell’atto di appello cito prima del 13/9/2013 dovrei citare presso la sezione distaccata. Trovo però in rete una circolare (sembra che ne esistano altre) del presidente del Tribunale di Tempio Pausania che stabilisce la necessità per le udienze non ancora fissate di ritenerle già di competenza della sede centrale. Allora, penso, cito a dopo il 13 settembre 2013.. Orbene se vi fosse una proroga della operatività delle sezioni distaccate? se la legge fosse dichiarata nel frattempo incostituzionale? E non sarebbero guai di poco conto visto che la incompetenza (anche meramente connessa alla ripartizione degli affari trra sede centrale e sede distaccata) in appello comporta l’inammissibilità della impugnazione! Chiedo aiuto visto che i termini mi stanno scadendo.
Grazie
@Ugo: non mi pare che sia una questione di competenza, ma di ripartizione del lavoro tra sede centrale e uffici distaccati.
Purtroppo il nuovo appello segna un altro passo nel verso la negazione della giustizia. il legislatore si ostina irrazionalmente a volere recuperare l’efficienza e ridurre i tempi del processo civile con assurde modifiche al rito (in quanto unico sistema privo di costi sul bilancio dello stato). E così ci ritroviamo ad avere la giustizia civile di primo grado in mano a giudici onorari i quali non sempre (o quasi mai!) rendono Giustizia ai cittadini ed ora un giudizio di appello rimesso alla assoluta discrezionalità del giudice del filtro che ha l’ingrato compito di smaltire l’arretrato ed evitare l’accumulo di nuove pendenze. Con buona pace dei cittadini che cercano giustizia.
Già, Giustizia.
Perdonate lo sfogo.
@carlo: il declino, mi creda, è iniziato con l’istituzione del giudice unico di primo grado.