Nuovi video sull’appello

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Come promesso, ecco alcuni nuovi video sul filtro in appello. Questo è il primo di tre sugli artt. 348 bis e ter.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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5 commenti:

  1. Carlo

    sarà un caso, ma l’inizio del declinio dell’avvocatura (il vero declinio) è iniziato circa 15 anni fa, più o meno in concomitanza con l’istituzione dei GdP

  2. Emanuele Mori

    Cfr. il parere del CSM 22.2.1012 (sul sito istituzionale), ed in particolare la nota :

    “7 L’occasione potrebbe portare ad una rimodulazione del’art. 342 cpc, codificando i principi tralatici
    dell’interpretazione giurisprudenziale sui motivi di appello, in ordine alla necessità di un’esatta individuazione dei capi e punti di sentenza su cui si vuole sia ricondotto il riesame, nonché l’indicazione delle ragioni precise e concrete delle censure che sono portate alle statuizioni concernenti i capi e i punti oggetto di gravame.”
    In sostanza, è bastata una nota in calce ad un parere del CSM, perchè il ministro assentisse ad una corrispondente “rimodulazione” dell’art. 342, quasi trascrivendo il testo della nota (che però, bisogna ammettere, è più chiaro della norma rimodulata) !!!

  3. Ugo

    Vorrei sollevare una questione che -benchè importante- mi sembra dappertutto un obliterata. Appello di una sentenza del Giudice di Pace da proporre ad una sezione distaccata. Dove si propone? Sembrerebbe che sino al 13.settembre 2013 le sezioni distaccate destinate alla soppressione siano attive. Quindi se nell’atto di appello cito prima del 13/9/2013 dovrei citare presso la sezione distaccata. Trovo però in rete una circolare (sembra che ne esistano altre) del presidente del Tribunale di Tempio Pausania che stabilisce la necessità per le udienze non ancora fissate di ritenerle già di competenza della sede centrale. Allora, penso, cito a dopo il 13 settembre 2013.. Orbene se vi fosse una proroga della operatività delle sezioni distaccate? se la legge fosse dichiarata nel frattempo incostituzionale? E non sarebbero guai di poco conto visto che la incompetenza (anche meramente connessa alla ripartizione degli affari trra sede centrale e sede distaccata) in appello comporta l’inammissibilità della impugnazione! Chiedo aiuto visto che i termini mi stanno scadendo.
    Grazie

  4. Alfonso

    Purtroppo il nuovo appello segna un altro passo nel verso la negazione della giustizia. il legislatore si ostina irrazionalmente a volere recuperare l’efficienza e ridurre i tempi del processo civile con assurde modifiche al rito (in quanto unico sistema privo di costi sul bilancio dello stato). E così ci ritroviamo ad avere la giustizia civile di primo grado in mano a giudici onorari i quali non sempre (o quasi mai!) rendono Giustizia ai cittadini ed ora un giudizio di appello rimesso alla assoluta discrezionalità del giudice del filtro che ha l’ingrato compito di smaltire l’arretrato ed evitare l’accumulo di nuove pendenze. Con buona pace dei cittadini che cercano giustizia.
    Già, Giustizia.
    Perdonate lo sfogo.
    @carlo: il declino, mi creda, è iniziato con l’istituzione del giudice unico di primo grado.



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