Titolo esecutivo e compensazione.

Mirco Minardi

Due fratelli; li chiameremo Caino e Abele. Il primo vanta un credito di 500,00 euro circa nei confronti del fratello. Il secondo ne vanta 1100,00 circa.

Il primo, in forza del suo titolo esecutivo di 500,00 euro, esegue, udite udite, un pignoramento immobiliare. Abele chiede ed ottiene la conversione del pignoramento e propone opposizione all’esecuzione che il giudice accoglie, dichiarando il credito di Caino estinto per compensazione.

Caino ricorre in Cassazione. Si duole del fatto che il giudice di pace abbia operato la compensazione, nonostante il giudicato sia incorporato nel titolo esecutivo e dunque impedisca la proposizione dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari.

La Corte rigetta il ricorso, osservando che:

  • il giudice di pace aveva fondato la decisione sulla regola per la quale, in sede di opposizione all’esecuzione, non possono essere fatti valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa che potevano essere dedotti nel processo di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo.
  • Tale regola è di natura processuale, in quanto trova il suo fondamento nella disposizione contenuta nell’art. 161 c.p.c., secondo il quale la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nel limiti e con le regole proprie di questi mezzi d’impugnazione.
  • Ciò vuol dire che il giudicato che si è formato in ordine alla sentenza del giudice di pace, posta a base del precetto, copre il dedotto ed il deducibile, ed il debitore non può eccepire l’intervenuta compensazione del credito posto in esecuzione.
  • A questa conclusione generalizzata osta, però, il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale, quando è opposta in sede esecutiva l’estinzione dell’obbligazione per intervenuta compensazione, occorre distinguere a seconda che la compensazione si sia verificata prima o dopo la formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto. 
  • Nel primo caso vale il principio generale, secondo il quale il giudicato che è stato incorporato nel titolo esecutivo impedisce la proposizione dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari. 
  • Nel secondo caso, l’eccezione di compensazione può essere fatta valere in sede di esecuzione (Cass. 24.4.2007 n. 9912; Cass. 30.11.2005 n. 26089; Cass. 25.3.1999 n. 2822).
  • Nella specie, il giudice di pace aveva dato atto che la sentenza sulla quale poggiava l’esecuzione in oggetto era la sentenza n. 705 depositata il 19.8.2003, mentre il credito opposto in compensazione era relativo al pagamento, da parte di M.E., della quota del compenso al c.t.u. dovuta da M.I. sulla base della sentenza n. 281 dell’ 11.3. 2004, che poneva tali spese definitivamente a carico di ognuna delle tre parti di quel giudizio.
  • Ne consegue la legittimità – sotto il profilo della applicazione della regola di diritto – della compensazione eccepita in sede di esecuzione, essendosi questa verificata successivamente alla formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto.

Spese? Compensate.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Camilla

    Buongiorno.
    Vorrei porre alla Vs cortese attenzione una questione, per certi versi inerente all’articolo sopra riportato “Atto di precetto sottoscritto dal difensore: la procura può essere rilasciata anche in un momento posteriore?”.
    E’ possibile proporre opposizione all’atto di precetto che sia accompagnato da procura alle liti ove la firma del Cliente sia falsa?
    In attesa di Vs cortese riscontro, porgo i più cordiali saluti



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