Ricorso per cassazione e ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c.

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Il primo comma dell’art. 348 bis c.p.c. stabilisce che fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Fa eccezione il caso in cui il giudice d’appello, pur dichiarando l’inammissibilità ex art. 348bis, modifichi la motivazione del giudice di primo grado sostituendo o aggiungendo ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto. In tal caso, al di là della veste formale, ci troviamo di fronte ad una vera e propria sentenza, ricorribile ex art. 360 senza i limiti dell’art. 348 ter.

Quando ciò accade, si verifica quella strana situazione disciplinata dal successivo art. 348 ter c.p.c. e cioè che il ricorso per cassazione va proposto contro la sentenza di primo grado.

In questo caso il termine di 60 gg decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, oppure dalla notificazione se anteriore.

Naturalmente, può accadere che l’ordinanza di inammissibilità sia a sua volta viziata, oppure che in realtà abbia dichiarato l’inammissibilità anche per vizi diversi.

In tal caso, parte ricorrente ha l’onere di impugnare entrambe le decisioni (rispettivamente con ricorso straordinario ex art. 111 c.p.c. e con ricorso ordinario).

Tuttavia, in questi casi il termine è sempre lo stesso, cioè 60 gg dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

Per tale motivo, in Cass. 7535/2018 è stata dichiarata la tardività e dunque l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto ben oltre il termine di 60 gg.

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[…]
1. Questa Corte ha chiarito che il provvedimento con cui il giudice di appello dichiari l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., pur mantenendo la veste formale di ordinanza, assume contenuto sostanziale di unasentenza di merito ed è ricorribile per cassazione ex art. 360 c.p.c., senza che possa trovare applicazione il comma terzo dell’art. 348-ter c.p.c., quando modifichi, anche parzialmente, la motivazione della decisione di primo grado sostituendo o aggiungendo ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto (Cass. 26/10/2017, n. 25423; Cass. 23/06/2017, n. 15644).
Inoltre, l’ordinanza, pur formalmente adottata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, assume la natura di una sentenza di carattere processuale, allorché pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali (ad es.: per tardività o per difetto di specificità dei motivi), sicché anche in tal caso è impugnabile con ricorso ordinarioper cassazione, non contenendo alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame (Cass. Sez. U,02/02/2016, n. 1914, Rv. 638370-01).
L’ordinanza è infine impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost. quando presenta vizi propri costituenti violazione della legge processuale (Cass. Sez. U, 02/02/2016, n. 1914, Rv. 638368-01), come, ad es: nell’ipotesi di inosservanza della specifica previsione dell’art.348 ter,comma 1,c.p.c., che impone che la declaratoria di inammissibilità sia formulata, all’udienza ex art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione, sentite le parti (Cass. 04/09/2017, n. 20758); oppure nell’ipotesi di inosservanza della disciplina intertemporale in ordine alla data di applicabilità degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. (Cass.13/06/2016, n. 12127); o ancora nell’ipotesi in cui sia emessa in una delle cause in cui è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, in violazione dell’art. 348 bis, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. U, 02/02/2016, n. 1914, Rv. 638368-01).
Nel caso di specie, l’ordinanza dichiarativa dell’inamissibilità dell’appello, oltre a fare propria la motivazione del giudice di primo grado e oltre a formulare un giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, si è pronunciata sull’ammissibilità dello stesso per ragioni processuali, dubitando della specificità dei motivi posti a suo fondamento.
Per questa parte l’ordinanza, pur emessa nelle forme degli artt. 348 bis e 348ter c.p.c., ha assunto la natura di una sentenza di carattere processuale e ciò ne ha giustificato la separata impugnazione in via autonoma o congiunta alla sentenza di primo grado.
Ciò posto, deve peraltro rilevarsi che l’impugnazione autonoma (o congiunta alla sentenza di primo grado) dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., nei casi in cui è consentita, deve essere proposta nello stesso termine, previsto dall’art. 348 ter, terzo comma, c.p.c., per l’impugnazione del provvedimento primo grado (Cass. 06/02/2017, n. 3067; Cass. 12/12/2016, n. 25456; Cass. 13/10/2016, n. 20662).
Al riguardo, questa Corte ha infatti statuito che, sebbene l’art. 348 ter, terzo comma, c.p.c. disciplini espressamente solo il caso di ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, tuttavia ragioni di evidente coerenza logica impongono di ritenere assoggettato al medesimo termine anche il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, giacché, se si applicasse invece a quest’ultima il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., il decorso di termini distinti per l’impugnazione dei due provvedimenti comporterebbe la conseguenza paradossale che l’esercizio del diritto di impugnare l’ordinanza resterebbe possibile pur dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. 23/09/2015, n. 18827).
Il termine per proporre ricorso per cassazione previsto dall’art.348 ter, terzo comma, c.p.c. decorrente dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame – si identifica in quello “breve” di Corte di Cassazione cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c., dovendo intendersi il riferimento all’applicazione dell’art. 327 c.p.c. «in quanto compatibile» (contenuto nel medesimo art. 348 ter c.p.c.), come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata (Cass.14/12/2015, n. 25115).
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è stata comunicata alle parti in data 6 giugno 2014. A fronte di tale comunicazione, il ricorso per cassazione è stato notificato alla Fondazione Santa Lucia e alla Generali Italia s.p.a. soltanto il 17 luglio 2015, quando era ormai abbondantemente scaduto il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il ricorso è dunque inammissibile.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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20 commenti:

  1. Fabiola

    Mi sorge un dubbio. Se il controricorrente depositasse la copia conforme cartacea di quanto notificato telematicamente al ricorrente, andrebbe a sanare la mancata attestazione di conformità da parte del ricorrente stesso?

  2. Cecio 1936

    Non sono riuscito a trovare nulla che mi pacifichi definitivamente: il controricorso per cassazione va notificato al solo ricorrente oppure anche a tutte le altre parti del giudizio di appello?

  3. Daniela

    la frase ” nessun pregiudizio subisce il resistente che non si costituisce” implica che non ci possano essere spese legali a carico del resistente, neanche legate ai gradi precedenti?

  4. Luca

    Buongiorno, approfitto.
    Due domande, una facile, ma non per me, l’altra per Cassazionisti.
    1) Controricorso, termine. Se la sentenza e’ notificata alle parti, mettiamo il 5 marzo, e mettiamo che il termine per impugnare sia quello previsto per le procedure fallimentari ovvero 30 giorni. Il ricorrente (quello che ha perso) notifica, quando vuole nei termini previsti, diciamo il 30 marzo. Eccoci alla domanda: i venti giorni per il controricorso ovvero per la notifica alla parte, scadono il 25 aprile (come credo io), ovvero 5 marzo data di notifica, piu’ 30 giorni per impugnare ( nel caso di fallimento) uguale 5 aprile e da qui 20 giorni, oppure i venti giorni partono dalla notifica e quindi il termine per il controricorso scadrebbe il 20 aprile?
    2) Ipotesi di ricorso OGGETTIVAMENTE INAMMISSIBILE, in termini teorici, ma soprattutto pratici, cosa cambia nelle tempistiche per la sentenza definitiva, se uno presenta controricorso in cui evidenzia nettamente l’inammissibilità’ , oppure non ha i soldi e si affida alla sezione filtro?
    Grazie infinite e articolo molto ben fatto!

  5. Mirco Minardi

    1) Il termine per il controricorso decorre dalla scadenza di quello per il deposito del ricorso. 2) se è manifestamente inammissibile potrebbe essere deciso dalla VI sezione

  6. Eleonora

    Salve, a seguito della notifica di un ricorso per Cassazione ad opera dell’Agenzia delle Entrate, la parte decideva di non resistere in giudizio omettendo di presentare tempestivamente il relativo controricorso.
    Nelle more decide invece di essere comunque tenuta al corrente degli accadimenti.
    Al solo fine di essere tenuto informato dei fatti, come devo procedere? Formulando un controricorso o una mera istanza?

  7. Mario

    Salve,
    nell’ipotesi di mancata elezione di domicilio in Roma e di sola indicazione della pec, per comunicazioni e notifiche, nel ricorso, è nulla la successiva notifica del controricorso con ricorso incidentale presso il procuratore al domicilio eletto del giudizio di appello?

  8. Cristiano Alessandri

    Un caso che mi capita per la prima volta e per il quale non ho trovato riscontro in giurisprudenza: il resistente che NON ha notificato controricorso, quindi è assente nel giudizio rispetto a quello, può successivamente notificare controricorso al ricorso incidentale di altro resistente, ovviamente per la parte che lo riguarda ?
    Riterrei di sì in linea di principio, ma ………. ?

  9. Mirco Minardi

    Direi di sì qualora il ricorso principale (a differenza del controricorso con impugnazione incidentale) abbia investito una parte della sentenza che non riguardava direttamente la parte intimata

  10. Manuela

    In un giudizio di reclamo ex art. 18 l.f. le parte erano: il fallito (reclamante); il fallimento + 3 creditori (reclamati); per i relamati si costituirono il fallimento + 2 creditori.
    Il fallito propone ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta il reclamo ex art. 18 l.f.
    Il fallimento decide di resistere con controricorso (senza proporre ricorso incidentale): deve noticarlo solo al fallito o anche ai 3 creditori che erano parti nel giudizio di appello (ovvero solo ai 2 creditori che si costituirono in appello)?
    Grazie.

  11. Fabio

    Nei primi due gradi di giudizio vi sono 4 parti, tre costituite ed una rimasta contumace. La parte soccombente in secondo grado propone ricorso per cassazione. Le parti vittoriose in secondo grado, volendo controricorrere (non incidentale) devono notificare il controricorso, oltre che alle parti costituite, anche al convenuto contumace?

  12. Marco Fabio Leppo

    Buona sera, ecco il mio quesito: notifico un ricorso per cassazione a tre parti e soltanto una di queste propone controricorso con ricorso incidentale. Il controricorso avverso il ricorso incidentale devo notificarlo a tutte le parti o soltanto al ricorrente ?

  13. Laura G.

    cosa accade se deposito un controricorso dopo la scadenza del termine ma comunque prima dell’udienza in camera di consiglio?



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