Due le modifiche riguardanti la CTU.
La prima attiene alle modalità di nomina e alla relazione (o al processo verbale). Oggi funziona in questo modo. Il giudice nomina il CTU e fissa l’udienza di comparizione. A quell’udienza il CTU giura. A quel punto il giudice formula i quesiti. Viene fissato l’inizio delle operazioni peritali e stabilito il termine per il deposito della relazione.
Con la riforma funzionerà così:
- il giudice nomina il CTU, formula i quesiti e fissa l’udienza per il giuramento;
- nell’ordinanza resa all’udienza fissata per il giuramento dovranno essere previsti tre termini:
- il primo per l’invio alle parti costituite della relazione;
- il secondo per l’invio delle osservazioni scritte dalle parti al CTU;
- il terzo per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.
In realtà, viene recepita una prassi già adottata dai giudici più illuminati.
Altra importante modifica riguarda la vigilanza sulla distruzione degli incarichi. Il nuovo art. 23 delle disp. att. c.p.c. stabilisce che a nessuno dei consulenti iscritti possono essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affiati all’ufficio.
Il Presidente del Tribunale dovrà garantire che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

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Nessuno di questi interventi di “accorciamento termini” avrà mai una concreta utilità, come sappiamo.
Sono veramente ridicoli nella loro pia illusione di poter contare qualcosa, ma tant’è.