La riforma del processo civile 2009 apre alla tecnologia, aggiungendo un comma dopo il secondo dell’art. 137. Questo nuovo comma terzo comma dispone:
Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Pertanto qualora si debba notificare o comunicare un documento informatico si potranno avere le seguenti ipotesi:
a) il destinatario ha un indirizzo di posta elettronica certificata: l’ufficiale giudiziario può inviare il documento informatico a quell’indirizzo;
b) il destinatario non ha un indirizzo di posta elettronica certificata: l’ufficiale giudiziario gli consegna una copia cartacea conforme all’originale e conserva il documento informatico per due anni;
c)il procuratore o il destinatario chiede l’invio all’indirizzo di posta elettronica non certificata: in tal caso può procedere all’invio oppure consegnare il supporto informatico non riscrivibile.
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Nessuno di questi interventi di “accorciamento termini” avrà mai una concreta utilità, come sappiamo.
Sono veramente ridicoli nella loro pia illusione di poter contare qualcosa, ma tant’è.