Dopo l’art. 614 c.p.c. la riforma ha aggiunto un 614 bis intitolato “Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare”, il quale stabilisce:
Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Le caratteristiche sono le seguenti:
- occorre una istanza di parte, pertanto il giudice non può disporla d’ufficio;
- la condanna può riferirsi tanto alla violazione o inosservanza successiva, quanto al ritardo;
- il giudice deve compiere una duplice valutazione sull’an e sul quantum:
- “an“: sotto il primo aspetto dovrà accertare che non si tratti di una controversia di lavoro subordinato pubblico e privato ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409. Dovrà inoltre valutare la non manifesta iniquità della misura.
- “quantum“: Sotto il secondo aspetto, dovrà determinare l’ammontare tenuto conto del valore della controversia, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza;
- il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento della somme dovute per ogni violazione o inosservanza.

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Nessuno di questi interventi di “accorciamento termini” avrà mai una concreta utilità, come sappiamo.
Sono veramente ridicoli nella loro pia illusione di poter contare qualcosa, ma tant’è.