Riforma del processo civile 2009: le modifiche relative al procedimento in Cassazione.

Mirco Minardi

Continua il nostro viaggio di prima lettura alla riforma del processo civile 2009.

Dunque scompare prematuramente il quesito di diritto. Nessun rimpianto, almeno da parte di noi avvocati. Peccato che lascia sul campo di battaglia un’infinità di ricorsi, dichiarati inammissibili da una giurisprudenza troppo rigorosa. Ancora un altro esempio di come le norme fatte male durino poco e negli ultimi tempi di norme così se ne trovano sempre più spesso.

La riforma ha aggiunto due nuovi casi di inammissibilità (originariamente il progetto elencava i casi di ammissibilità):

1° ipotesi: “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”
2° ipotesi: “quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”.

Il numero 1 impone al difensore, allorquando si trova di fronte ad una giurisprudenza de segno opposto, di indicare specificamente i motivi per cui quella giurisprudenza merita di essere abbandonata. Ecco che allora ritorneranno utili i contributi dottrinali, che potranno aiutarci ad argomentare meglio il ricorso. Come ha scritto il Prof. Sassani vederemo l’uso che ne farà la Corte.

Per accertare l’eventuale inammissibilità verrà formata una commissione di cinque magistrati appartenenti a tutte le sezioni. Il primo presidente trasmetterà il ricorso alla commissione che giudicherà in camera di consiglio. Se il ricorso è ammissibile viene restituito al Primo presidente che assegna ad una delle sezioni.

Se il ricorso appare inammissibile, il relatore della sezione deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile amen. Se il ricorso, invece, non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) (si debba cioè ordinare l’integrazione del contraddittorio) e 3) (occorra provvedere sull’estinzione), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza

Altri articoli vengono ritoccati per ragioni di coordinamento. Così l’art. 375 viene aggiustato per rendere la procedura in camera di consiglio adeguata alle modifiche; l’inammissibilità per “mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360” passa dal n. 5 al n. 1 (del comma 1); lo stesso n. 5 perde anche l’inciso finale relativo al “difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366 bis”, considerata l’abrogazione di questo.
Viene riformulato, in ragione delle modifiche dell’art. 360-bis e 376, anche l’art. 380-bis la cui rubrica diventa “Procedimento per la decisione sull’inammissibilita` del ricorso e per la decisione in camera di consiglio”


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Giunio

    Art. 360 bis. Se il ricorrente ritiene il motivo ex art. 360 n°3 conforme all’orientamento della SC deve specificare nell’inciso finale -in sostanza al posto del quesito- la affermazione che ‘in relazione all’art. 360 ritiene il ricorrente il motivo conforme all’orientamento della Corte’ citando le decisioni della Corte oppure è sufficiente la affermazione di ‘principio’?



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