Oneri di urbanizzazione: se la costruzione non viene realizzata, il comune deve restituirli?

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Siamo a Mentana.

Tizio ottiene dal Comune il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato residenziale e di un fabbricato ad uso agricolo.

A titolo di contributo per costo di costruzione e spese di urbanizzazione, versa al Comune la complessiva somma di euro 4.980,09;
Sennonché, successivamente, l’istante decide di non realizzare quanto aveva formato oggetto della concessione, pertanto chiede la restituzione di quanto versato.

La richiesta di rimborso rimane priva di esito, tanto che Tizio è costretto a citare l’Ente in giudizio.

Il Tribunale accoglie la domanda, osservando:

  • che parte attrice aveva dimostrato documentalmente di avere pagato i costi di costruzione e di urbanizzazione richiesti dal Comune di Mentana;
  • che pacifica era la circostanza della successiva omessa realizzazione della costruzione per cui era stata rilasciata la concessione (vedere nota del 10.5.2007 del responsabile del servizio tecnico del Comune di Mentana prodotta da parte attrice);
  • che in tema d’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., la mancanza di causa debendi a sostegno dell’azione di ripetizione può essere sia coeva al pagamento, sia successiva ad esso(Cass. civ., sez. III, 22.6.2007, n. 14585);
  • che nel caso in questione, il versamento degli oneri di concessione edilizia era divenuto senza titolo per motivo successivo al pagamento, non essendo stata realizzata la costruzione la cui edificazione giustifica il versamento dei contributi sopra indicati.

 

Tribunale Tivoli, 27 febbraio 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
In persona del giudice unico dr. Stefano Scarafoni, ritirato in
camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4371/06 R.G.
promossa con atto di citazione in data 2.11.2006 notificato in data
20.11.2006 a mezzo uff. giud. Rita Celi cron. N. 11631
DA
A.C., c.f. …, rappresentata e difesa dagli avv.ti Italo Castaldi e
Pier Luigi Leone giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
COMUNE DI MENTANA, in persona del Sindaco pro tempore, contumace;
CONVENUTO

Causa trattenuta in decisione all’udienza del giorno 4.12.2007.
OGGETTO: ripetizione d’indebito.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: Ogni contraria istanza ed eccezione
disattese, accogliere le domande attrici e, per l’effetto, sentir
condannare il Comune di Mentana alla restituzione della somma di
euro4.980,09 con gli interessi dalla data del pagamento, ovvero,
quanto meno, con decorrenza dalla decadenza della concessione
(maggio 2004); condannarlo, inoltre, alla rivalsa delle spese e
competenze di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.C. citava il Comune di Mentana dinanzi al tribunale di Tivoli allegando quanto segue:
a) In data 25 maggio 1999 il Comune di Mentana le aveva rilasciato una concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato residenziale e di un fabbricato ad uso agricolo;
b) Aveva pagato, a titolo di contributo per costo di costruzione e spese di urbanizzazione, la complessiva somma di euro 4.980,09;
c) Successivamente, l’istante non aveva più realizzato quanto aveva formato oggetto della concessione; le somme corrisposte erano divenute prive di titolo e, quindi, l’istante aveva diritto alla loro ripetizione;
d) La richiesta di rimborso era rimasta priva di esito perché il Comune di Mentana aveva affermato che, essendo stato nelle more l’immobile compreso nel territorio del Comune di Fonte Nuova di nuova formazione, la richiesta doveva essere inoltrata a detta ultima amministrazione, mentre il Comune di Fonte Nuova, interpellato dall’attrice, aveva assunto che nessuna rimessa era stata effettuata dal Comune di Mentana e, quindi, nulla poteva restituire.
Tanto premesso concludeva come in epigrafe.
Il Comune convenuto restava contumace.
Nelle more del giudizio il Comune di Mentana restituiva all’attrice la somma di euro 4.008,71.
Il processo era istruito con produzione di documenti.
All’udienza del 4.12.2007 parte attrice concludeva come da atto di citazione (conclusioni in epigrafe) ed il giudice tratteneva la causa in decisione con l’assegnazione del termine di 60 giorni per la comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- La domanda di parte attrice merita accoglimento;
2- parte attrice ha dimostrato documentalmente di avere pagato i costi di costruzione e di urbanizzazione richiesti dal Comune di Mentana;
3- pacifica è la circostanza della successiva omessa realizzazione della costruzione per cui era stata rilasciata la concessione (vedere nota del 10.5.2007 del responsabile del servizio tecnico del Comune di Mentana prodotta da parte attrice);
4- ha affermato la Corte di Cassazione che, in tema d’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., la mancanza di causa debendi a sostegno dell’azione di ripetizione può essere sia coeva al pagamento, sia successiva ad esso. (Cass. civ., sez. III, 22.6.2007, n. 14585);
5- nel caso in questione, il versamento degli oneri di concessione edilizia è divenuto senza titolo per motivo successivo al pagamento, non essendo stata realizzata la costruzione la cui edificazione giustifica il versamento dei contributi sopra indicati;
6- nelle more del giudizio il Comune di Mentana ha restituito la somma di euro 4.008,71 e l’attrice, nonostante nell’atto introduttivo avesse richiesto una somma superiore, in comparsa conclusionale ha chiarito di proseguire la causa solo per gli interessi e le spese legali;
7- per quanto concerne la richiesta d’interessi, si deve rilevare che, vertendo il giudizio in tema di ripetizione d’indebito, ed essendo certamente in buona fede l’Amministrazione Comunale al momento della ricezione della somma (basti pensare che, al momento del pagamento, il titolo del versamento era esistente), gli interessi decorrono dalla data della domanda su euro 4.008,71 fino al 20.3.2007, data in cui è avvenuto il pagamento da parte del Comune di Mentana;
8- le spese di lite sono a carico dell’Amministrazione convenuta che è rimasta soccombente e che ha costretto l’attrice ad agire in giudizio per vedere riconosciuta una pretesa che era chiaramente fondata e che la stessa convenuta ha riconosciuto in corso di giudizio (le spese sono liquidate secondo il valore della domanda).

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda e deduzione, così provvede:
– accerta il diritto dell’attrice alla ripetizione del pagamento indebito ed, accertata l’avvenuta restituzione della somma nelle more del giudizio, condanna il Comune di Mentana al pagamento degli interessi legali sulla somma di euro 4.008,71 dal 20.11.2006 al 20.3.2007;
– condanna il Comune di Mentana a rimborsare a parte attrice le spese del processo che liquida in euro 400,00 per diritti, euro 650,00 per onorari, euro 78,00 per spese non imponibili, oltre il 12,50% per le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Tivoli in data 27.2.2008
IL GIUDICE UNICO
Dr. Stefano Scarafoni


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Vincenzo Polito

    Eccellente,ho un caso analogo con il Comune di Casal Velino.Grazie per l’aiuto.



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