L’art. 120 del codice di rito, intitolato “Pubblicità della sentenza”, oggi stabilisce:
[I]. Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.
[II]. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
Le caratteristiche dell’istituto (poco applicato nella prassi) sono queste:
- la pubblicità della decisione di merito deve contribuire a riparare il danno;
- può essere disposta solo su istanza di parte;
- va eseguita a cura e spese del soccombente;
- l’inserzione si fa per estratto in uno o più giornali designati dal giudice;
- se il soccombente non vi provvede nel termine stabilito dal giudice, può provvedervi l’altra parte con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
Parte della dottrina ritiene che il fondamento dell’istituto sia quello della riparazione del danno non patrimoniale (contra Satta-Punzi i quali sostengono che al contrario la pubblicazione miri proprio a risarcire un danno patrimoniale); altra dottrina sostiene che il fondamento sia ravvisabile nell’interesse generale a che non circolino false rappresentazioni della realtà (Cavallone).
Il primo orientamento richiede pertanto l’elemento soggettivo del dolo o della colpa; il secondo, invece, lo ritiene non necessario. La Corte di Cassazione ha precisato che tale funzione riparatoria prescinde dalla natura extracontrattuale o contrattuale del fatto illecito, perché, in entrambe le ipotesi, a fronte della risonanza che il fatto stesso abbia avuto al tempo del suo accadimento, la divulgazione della notizia inerente all’individuazione del responsabile può valere, secondo le circostanze del caso concreto, a delimitare il danno già verificatosi ed a prevenire ulteriori pregiudizi (Cass. civ. 11801/98).
Le modifiche approvate dal Senato sono queste:
- si specifica che la pubblicità può essere disposta anche in caso di responsabilità per lite temeraria ai sensi dell’art. 96;
- si stabilisce che la pubblicazione può avvenire in una o più testate giornalistiche (non dunque “giornali”), ma anche testate radiofoniche, televisive o in siti internet.
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Perché escludere le controversie di lavoro? Sarebbe stato un ottimo strumento nei casi il cui il datore rifiuti di reintegrare o comunque riammettere in servizio il lavoratore vittorioso in giudizio!
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