Calcolo del termine di impugnazione: quando consigliere relatore e collegio sono di parere diverso

Avatar photo

In Italia è complicato stabilire anche quando scade un termine per impugnare. Sicchè può capitare in Cassazione che il Consigliere relatore chieda la pronuncia di inammissibilità e il Collegio lo smentisca.

Basta andarsi a leggere Cass. 15282/2017.

Questo il ragionamento della Corte che – a differenza del Consigliere relatore – ha correttamente ritenuto tempestiva l’impugnazione proposta il 2/11/2015 avverso sentenza pubblicata il 30/3/2015.

a) essendo stato introdotto il giudizio “in primo grado” in data successiva al 4.7.2009 (con atto di citazione in data 26.4.2010, come indicato nel ricorso per cassazione, pag. 3), alla impugnazione per cassazione della sentenza di appello, non notificata, trova applicazione il termine cd. lungo ex art. 327 c.p.c. di mesi sei, come risulta dalla modifica della norma processuale disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, e dall’art. 58, comma 1 medesima Legge (secondo cui “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile….si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, e cioè ai giudizi instaurati a decorrere dal 4.7.2009)

b) essendo stata pubblicata la sentenza d’appello in data 30.3.2015, nel computo del termine di decadenza per la impugnazione va tenuto conto della sospensione prevista nel periodo feriale che, tuttavia, è stata ridotta da 46 giorni a 31 giorni (mese di agosto) dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, conv. con modificazioni in L. 10 novembre 2014, n. 162, norma che, modificando la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 ha stabilito che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione”, disponendo inoltre, al comma 3, che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015”;

c) ne segue che il termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. per la impugnazione della sentenza pubblicata il 30.3.2015, tenuto conto dei 31 giorni di sospensione nel periodo feriale, andava a scadere il 31 ottobre 2015, sabato, e conseguentemente doveva intendersi prorogato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, al giorno 2.11.2015;

d) il ricorso per cassazione è stato notificato in data 2.11.2015, dunque entro il termine semestrale di decadenza.

Certo è che il Collega difensore del ricorrente ama il brivido.

Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.

La supervisione del ricorso per cassazione.

Contatti.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:


2 commenti:

  1. Paola

    Siete esperto in fase esecutiva della condanna?
    Misure alternative al carcere ?
    Siete iscritto al gratuito patrocinio?



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*