Coerentemente all’insegnamento delle Sezioni Unite (23726/2007) in tema di divieto di frazionamento del credito, il Tribunale di Napoli, richiesto di emettere una ingiunzione parziale di pagamento con riserva di agire successivamente per la maggiore somma, rigetta la domanda.
Essendo breve, vi lascio alla lettura integrale del provvedimento.
Tribunale Napoli, 01 aprile 2008
Il G.U. letto il ricorso che precede;
rilevato che la …. Banca S.p.A. afferma e documenta di essere creditrice nei confronti della Società Icsipsilon e dei suoi fideiussori di euro 25.348,20 per saldo debitore del rapporto n. 10328644 e di ulteriori euro 4.288,15 per saldo debitore del rapporto 10360826;
ritenuto che, a fronte di tali crediti complessivi, la ricorrente ha inteso chiedere, nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori, ingiunzione di pagamento “per il limitato importo di euro 25.900,00, con riserva di agire successivamente per il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito a fronte del maggior dovuto”;
considerato che Cass. sez. un. 23726/07 ha enunciato “il principio per cui è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all’esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”;
considerato, in particolare, che la Suprema Corte, partendo dalla considerazione circa “l’avvenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.” , ha indicato la necessità che l’equilibrio del rapporto obbligatorio sia mantenuto in ogni fase del rapporto, compresa quella eventuale e successiva giudiziale, ad evitare ogni possibile alterazione in danno del debitore ed ad iniziativa del creditore, quale potrebbe appunto accadere in caso di parcellizzazione giudiziale del credito, idonea a determinare un aggravio per il debitore per il prolungamento del vincolo coattivo cui questi dovrebbe sottostare, e per l’aggravio di spese e dell’onere di eventuali molteplici opposizioni (per evitare il formarsi del giudicato) cui l’ingiunto dovrebbe sottostare;
considerato, poi, che tale frazionamento del credito si risolve, altresì, in un abuso del processo, in contrasto con i precetti ugualmente di rango costituzionale sul processo giusto;
considerato, dunque, che facendo applicazione al caso di specie dei citati principi non pare dubbio che la riserva di agire per l’ulteriore credito risulti lesiva del canone di buona fede e dei principi del giusto processo;
ritenuto che si tratta di violazioni ostative all’esame del merito, così come chiarito dalla Suprema Corte;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- Decreto ingiuntivo: la competenza in caso di debiti di valuta non determinati.
- Tardiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di abbreviazione, volontaria o involontaria, dei termini a comparire.
- Decreto ingiuntivo: spetta all’opposto l’onere di provare che il pagamento del debitore si riferisce ad altri crediti.
- Causa di opposizione a decreto ingiuntivo e causa di risoluzione del medesimo contratto: litispendenza o continenza?
- Decreto ingiuntivo: si può notificare una seconda opposizione, laddove la prima non sia stata iscritta a ruolo oppure sia stata iscritta in ritardo?
Ultimi commenti