Tardiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di abbreviazione, volontaria o involontaria, dei termini a comparire.

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Ai sensi dell’art. 645, secondo comma c.p.c, a seguito dell’opposizione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà. Detta riduzione, contrariamente da quanto possa sembrare dalla lettera della norma, è facoltativa e non automatica.

L’iscrizione a ruolo della causa avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo deve avvenire entro 10 giorni dalla notifica. E’ stato precisato che per notifica si intende il momento in cui il destinatario ha ricevuto l’atto e non il momento in cui la parte ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario.

La tempestiva consegna dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo all’ufficiale giudiziario perfeziona la notificazione per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza dalla proposizione del rimedio dell’opposizione, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura di notificazione nella fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notificazione con le forme e nel termine dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c.
Cassazione civile , sez. un., 04 maggio 2006, n. 10216

Tuttavia, in caso di abbreviazione dei termini l’iscrizione deve avvenire entro 5 giorni ed è stato precisato che detta abbreviazione prescinde dalla volontà del procuratore. In altre parole se il termine a comparire viene fissato per errore in 89 giorni, il termine per iscrivere la causa è ugualmente di 5 giorni, con la drammatica conseguenza che l’azione verrà dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo diventerà definitivo.

Pur sotto la vigenza della nuova disciplina dei termini di comparizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l’abbreviazione del termine di costituzione per l’attore consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, risultando del tutto irrilevante che la concessione dello stesso sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo (nella specie, era stato assegnato un termine per comparire pari a giorni cinquanta per asserito errore nel computo dei giorni di sospensione feriale; la Corte, nell’enunciare il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza impugnata, dichiarativa dell’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell’attore opponente).
Cassazione civile , sez. I, 15 marzo 2001, n. 3752

Va da ultimo segnalato, che di recente, la Corte Costituzionale ha respinto la tesi dell’incostituzionalità della norma per l’eccessiva esiguità del termine di costituzione, posto che si tratta di una scelta dell’opponente che, pertanto, deve essere consapevole delle conseguenze ricollegate a tale scelta:

È manifestamente infondata la questione di legittimità degli art. 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli art. 3, 24 e 111, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull’opponente a decreto ingiuntivo l’onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Posto che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, e che, pertanto, egli deve ritenersi certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio, non è configurabile la prospettata violazione del diritto di difesa; né l’abbreviazione dei termini di costituzione può ritenersi irragionevole, mentre la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell’art. 111, comma 2, cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all’opera del legislatore. – Su analoghe questioni, v. le citate ordinanze n. 239/2000 e n. 154/2005.
Corte costituzionale, 08 febbraio 2008, n. 18


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Avv. Ferruccio Orlandi

    Scrivo per segnalare un caso limite che mi è capitato con il Tribunale di Milano proprio in materia di eccezione di tardività di un’opposizione ex art. 615 c.p.c.
    Ex parte creditoris mi sono costituito in un giudizio di opposizione a D.I. che, secondo le risultanze della Consolle Avvocato, risulta essere stata iscritta tardivamente: ciò in quanto la “data evento” dell’iscrizione e la “data registrazione evento” riportano un data successiva al termine utile di 10 giorni dalla notifica per la tempestiva iscrizione a ruolo dell’opposizione (il termine utile scadeva il 3/4/2023, mentre sulla consolle vi risulta, per enrambe gli accennati eventi/adempimenti di Cancelleria, quella del 5/4/2023); sulla scoart di tale risultanza dela fascicolo telematico ho, quindi, sollevato pregiudiziale eccezione di improcedibilità dell’opposizione per tardiva iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio dell’attore opponente.
    All’udienza tenutasi pochi giorni fa per trattare la preliminare istanza avversaria di sospensione degli effetti esecutivi del D.I. ex art. 649 c.p.c., il giudice assegnatario del fascicolo mi ha segnalato che, diversamente da quanto registrato dalla Cancelleria, la busta telematica dell’oppoiszione risulta essere stata trasmessa tempestivamente dall’opponente, in data 3/4/2023 e che l’errata indicazione risultante dalla Consolle era l’effetto di un “endemico” (e a quanto pare, irrisolvibile) ritardo del ruolo generale nella registrazione delle iscrizioni a ruolo di tutti i proedimenti civili, per cui la mia eccezione risultava inaccoglibile.
    Poiché per chi si costituisce in giudizio non è possibile verificare la tempestività della iscrizione a ruolo, in quanto la Cancelleria non inserisce nel fascicolo telmatico la copia delle ricevute di trasmissione di consegna della busta, è mai possibile accettare la conclusione che le attestazioni del fascicolo telematico, di provenineza dall’ufficio di Cancelleria, siano da considerarre necessariamente inaffidabili e possano essere così facilmente risolte a danno del creditore opposto? E’ mai possibile, giusto ed equo che la parte che formua determinate eccezioni processuali importanti e decisive – come quella qui in commento – confidando nella veridicità ed esattezza di tali attestazioni, possa essere così facilmente paralizzata nella sua iniziativa e la sua eccezione respinta sulla base di documentazione che essa non è stata in grado di verificare preliminarmente? E’ mai possibile che, dunque, il convenuto opposto si veda costretto a formulare eccezioni di improcedibilità “al buio” che assomigliano molto ad un gioco d’azzardo, piuttosto che alla corretta esplicazione di poteri e diritti processuali? Capisco che, secondo la normativa vigente in materia di PCT, per colui che formula l’opposizione, la tempestività della stessa sia attestata dalla data e l’ora in cui viene generato il messaggio PEC di “avvenuta consegna” all’Ufficio Giudiziario della busta, ma, per le ragioni testè evidenziate, mi pare assurdo che l’altra parte sia messa in oggettive condizioni di difficoltà e che le attestazioni rilasciate da un Pubblico Ufficio non possano essere correttamente invocate per la tutela delle proprie ragioni. Ennessima prova che il nostro non è più la “patria del diritto”, bensì quella del “rovescio”?
    Avv. Ferruccio Orlandi



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