Tardiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di abbreviazione, volontaria o involontaria, dei termini a comparire.

Mirco Minardi

Ai sensi dell’art. 645, secondo comma c.p.c, a seguito dell’opposizione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà. Detta riduzione, contrariamente da quanto possa sembrare dalla lettera della norma, è facoltativa e non automatica.

L’iscrizione a ruolo della causa avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo deve avvenire entro 10 giorni dalla notifica. E’ stato precisato che per notifica si intende il momento in cui il destinatario ha ricevuto l’atto e non il momento in cui la parte ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario.

La tempestiva consegna dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo all’ufficiale giudiziario perfeziona la notificazione per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza dalla proposizione del rimedio dell’opposizione, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura di notificazione nella fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notificazione con le forme e nel termine dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c.
Cassazione civile , sez. un., 04 maggio 2006, n. 10216

Tuttavia, in caso di abbreviazione dei termini l’iscrizione deve avvenire entro 5 giorni ed è stato precisato che detta abbreviazione prescinde dalla volontà del procuratore. In altre parole se il termine a comparire viene fissato per errore in 89 giorni, il termine per iscrivere la causa è ugualmente di 5 giorni, con la drammatica conseguenza che l’azione verrà dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo diventerà definitivo.

Pur sotto la vigenza della nuova disciplina dei termini di comparizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l’abbreviazione del termine di costituzione per l’attore consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, risultando del tutto irrilevante che la concessione dello stesso sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo (nella specie, era stato assegnato un termine per comparire pari a giorni cinquanta per asserito errore nel computo dei giorni di sospensione feriale; la Corte, nell’enunciare il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza impugnata, dichiarativa dell’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell’attore opponente).
Cassazione civile , sez. I, 15 marzo 2001, n. 3752

Va da ultimo segnalato, che di recente, la Corte Costituzionale ha respinto la tesi dell’incostituzionalità della norma per l’eccessiva esiguità del termine di costituzione, posto che si tratta di una scelta dell’opponente che, pertanto, deve essere consapevole delle conseguenze ricollegate a tale scelta:

È manifestamente infondata la questione di legittimità degli art. 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli art. 3, 24 e 111, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull’opponente a decreto ingiuntivo l’onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Posto che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, e che, pertanto, egli deve ritenersi certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio, non è configurabile la prospettata violazione del diritto di difesa; né l’abbreviazione dei termini di costituzione può ritenersi irragionevole, mentre la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell’art. 111, comma 2, cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all’opera del legislatore. – Su analoghe questioni, v. le citate ordinanze n. 239/2000 e n. 154/2005.
Corte costituzionale, 08 febbraio 2008, n. 18


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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