Avv. Mirco Minardi
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Perché il giudice può aderire alle conclusioni del CTU senza dover fornire una particolare motivazione, mentre se intende aderire a quelle formulate da un CTP deve esplicitare le ragioni?
Il motivo è semplice e non poggia su una maggiore competenza del CTU, anzi, molto spesso capita di avere come CTP, ad esempio, dei luminari di una particolare specializzazione medica, mentre il CTU è un semplice medico legale. La ragione è che il CTP è, appunto, di P, cioè di parte; dunque su di lui c’è il sospetto che voglia favorire colui che lo ha nominato e che non sia, come dire, “scientificamente obiettivo”. Al contrario, il CTU è nominato dal giudice e dunque, in teoria, non ha alcun interesse nel favorire Tizio oppure di Caio. Egli, dunque, sempre in teoria, mira solo a far conoscere la “verità”, così come richiesto dal codice.
Ecco infatti come motiva il Tribunale di Bari sulla questione de qua (sent. 210/2010):
“Omissis. Al riguardo osserva il Tribunale che le conclusioni del CTU, sostanzialmente logiche, non sono state scalfite dagli assunti dei C.T.P.
In realtà, pur volendo fare riferimento alle conclusioni cui sono giunti i consulenti di parte, va evidenziato che secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, le valutazioni espresse da un consulente di parte, pur essendo idonee a formare il convincimento del giudice, scontano una minore attendibilità genetica rispetto a quelle formulate dal CTU, soggetto che è terzo rispetto alle parti e che riceve l’incarico direttamente dal giudice.
Detta minore attendibilità del consulente di parte si risolve, in primo luogo, nella efficacia normalmente rimettere il proprio convincimento agli assunti dal CTU, in caso di consulenza tecnica di parte, egli ha l’onere, invece, se ritiene di recepire le argomentazioni esposte, di ripercorrere l’iter logico, facendolo proprio e motivare in ordine alla sua capacità persuasiva, soprattutto quando, come nel caso di specie, le conclusioni del consulente di parte siano state oggetto di puntuale deduzione ad opera del CTU.
In particolare, al fine della valutazione degli assunti tecnici di parte, rilevante deve essere attribuita alla aderenza di tali assunti con i dati di fatto acquisiti al processo, alla capacità argomentativa specifica, alla logicità dei singoli passaggi intermedi, alla impossibilità di postulare.
Nel caso di specie le argomentazioni del CTP ing. F. si rivelano congetturali, ipotetiche e generiche perché, da una parte, strumentali ad inficiare le considerazioni del CTU attraverso ipotesi alternative non provate nella loro capacità persuasiva, e, dall’altra, perché prive di capacità argomentativa specifica.
Alla luce delle argomentazioni esposte, ritiene il Tribunale provata la domanda attorea limitatamente ai danni prodotti sui muri delle scale, cioè ai danni per i quali le lesioni non erano preesistenti, non potendo attribuirsi valenza causale nella produzione del danno ai lavori in questione in ordine alle lesioni esistenti sul muro di confine.
In particolare è stata acquisita la prova che:
– quelle lesioni non erano preesistenti rispetto ai lavori eseguiti nel 1991 dagli odierni convenuti;
– che quelle lesioni furono prodotte a seguito dei lavori in questione.
Rispetto a tale quadro di riferimento, non condivisibili sono le argomentazioni prospettate dai convenuti.
Sotto un primo profilo infondata è l’eccezione secondo cui l’atto di citazione sarebbe stato generico nella sua portata, atteso che, invece, la domanda attorea, che pure faceva riferimento alla necessità di un consulenza tecnica, aveva sin dall’inizio fissato con chiarezza il fatto costitutivo generativo del lamentato danno (i danni subiti a seguito dei lavori eseguiti dai convenuti nel 1991), il danno (le lesioni sull’immobile), le ragioni poste a fondamento della domanda. ,
Sicché non è chiaro in cosa la domanda sarebbe stata generica e indeterminata negli elementi di fatto e di diritto.
Considerazioni analoghe devono essere formulate anche per quel che concerne la presunta domanda nuova che sarebbe stata avanzata dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni.
In realtà è agevole sul punto osservare che la domanda proposta ha ad oggetto la somma indicata dal CTU per la esecuzione delle opere da effettuare per la eliminazione delle lesioni prodotte sul muro di confine cioè sulle pareti delle scale di cui si è in precedenza detto.
Ne consegue che anche sotto tale profilo, gli assunti dei convenuti devono considerarsi infondati.
In definitiva i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore degli attori della somma di euro della somma di euro 2.477,91 più Iva, oltre alla rivalutazione monetaria dal 1994 e agli interessi al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata – sulla base dell’indice ISTAT del- costo della vita – sino al 1991 e successivamente rivalutata anno per anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza.


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su una causa d’urgenza (frana attiva che ha investito un capannone a valle ), il CTU ha limiti di tempo per dare risposta ai quesiti del giudice, o può rimandare indefinitamente? Se il danno nel frattempo si aggrava il CTU è responsabile (è passato un anno e il fabbricato ora è totalmente inagibile)? l’avvocato può richiedere un intervento del giudice?
@daniele59: domanda interessante. Il CTU deve rispondere entro il termine fissato dal Presidente, salvo proroghe. Il ritardo in assenza di proroga costituisce comportamento illegittimo che può essere fonte di responsabilità e causa di danno. L’avvocato può certamente richiedere l’intervento del giudice.
Buonasera,
Le chiedo se le note critiche alla relazione del CTU possono essere redatte e consegnate a “doppia” firma del CTP e dell’avvocato della parte. Ovvero se nelle medesime note ci possa essere una premessa dell’avvocato, con eccezioni preliminari, ed a seguire le controdeduzioni tecniche del CTP. Il deposito delle note potrebbe essere contestato per una irregolarità? Ringraziando per la cortese attenzione, La saluto cordialmente.
In fase di osservazioni alla bozza di relazione uno dei due CTP allega documenti che smentiscono le conclusioni del ctu. Tali documenti ovviamente non erano stati prodotti tempestivamente agli atti e depositandolì ora il principio del contraddittorio viene meno. Allo stesso momento Questi materiali cambierebbero le sorti della mia perizia. come procedere in tal caso? Confermo le mie conclusioni ma comunico cmq queste nuove circostanze nelle controdeduzioni?
Dipende dal tipo di documentazione. Non tutto è precluso.
Con atto di citazione parte attrice chiede risarcimento danni da fatto illecito ed a prova dell’entità del danno produce relazione del proprio CTP senza chiedere CTU . Rischia che la domanda venga respinta ?
@la ctu non viene considerata una prova, pertanto non si è verificata alcuna preclusione
Ho scelto come parte in causa di nominare me stesso come CTP, il Giudice nonostante due richiami non ha percepito la mia nomina. Come parte ho seguito tutte le operazioni peritali, adesso necessito di stilare una relazione tecnica per sottolineare errori CTU. Come posso fare?
la parte non può essere consulente di parte