L’art. 201 del c.p.c. stabilisce che il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Nella dichiarazione di nomina deve essere indicato il domicilio o il recapito del CTP.
Ai sensi dell’art. 91 delle disp. att. c.p.c. il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d’ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.
Come si vede, il termine per la nomina del CTP dovrebbe essere fissato con la stessa ordinanza con cui viene nominato il CTU. Di solito, però, il giudice assegna il predetto termine all’udienza fissata per il suo giuramento. Le parti, ovviamente, possono nominare in quella sede il loro CTP, ma potrebbero anche chiedere un termine ad hoc. In tal caso, il giudice solitamente concede il termine con conseguente onere di depositare la nomina in cancelleria.
Detto termine è ordinatorio, il che significa che può essere prorogato con istanza prima della scadenza, ma una volta scaduto produce gli stessi effetti del termine perentorio (Cass. 8976/92).
Assai spesso, però, il giudice concede il termine per la nomina del CTP “fino all’inizio delle operazioni peritali”. Gli avvocati interpretano spesso questo termine come deroga all’art. 201 c.p.c. e non di rado procedono alla nomina direttamente il giorno del primo incontro. Questa prassi non è corretta, in quanto, come visto, la nomina va fatta in cancelleria e ciò per permettere alle parti di conoscere il nome del CTP così da poter sollevare eventuali eccezioni.
La partecipazione di un CTP non regolarmente nominato mette spesso i CTU in grande difficoltà. Essi si chiedono:
a) L’avvocato deve provare di avere nominato regolarmente il proprio CTP?
b) Se la risposta è affermativa, cosa accade se detta prova non viene esibita? Posso far partecipare il CTP alle operazioni con riserva? Oppure sono tenuto ad allontanare il CTP?
La prima risposta è certamente negativa. L’avvocato adempie il suo obbligo depositando in cancelleria la nomina, e nessuna norma gli impone di provare detto adempimento. Qualora il CTU abbia dei dubbi può sempre verificare la regolarità della nomina mediante visione del fascicolo d’ufficio.
I quesiti di cui alla lettera b) non vanno drammatizzati anche perché la Cassazione (sent. 9231/2001) ha affermato che l’irregolarità della nomina del CTP non implica alcuna nullità, salvo che abbia determinato una lesione del diritto di difesa dell’altra parte. Dunque, non sembra che spetti al CTU il compito di verificare i poteri di colui che si afferma CTP della parte, essendo onere dell’altra parte contestare la regolarità della nomina.
Ben più rischiosa la decisione del CTU di allontanare il CTP che non dimostra i suoi poteri, posto che qualora la nomina sia stata fatta, oppure qualora l’altra parte non abbia nulla da eccepire, vi sarebbe una lesione del contraddittorio con conseguente nullità della relazione.
Altra questione pratica: il CTP può farsi sostituire? Di regola no, perché è la parte a nominare il CTP e non il CTP stesso; inoltre la nomina richiede il deposito in cancelleria, dunque non è ammissibile la partecipazione di un delegato del CTP direttamente alle operazioni peritali; e poi la nomina va fatta entro il termine stabilito dalla legge. In caso di revoca o rinuncia all’incarico, invece, la parte deve chiedere al giudice di essere autorizzata alla nomina di un nuovo CTP.
È possibile nominare più CTP qualora il giudice abbia nominato un solo CTU? L’art. 201 si esprime al singolare parlando di “un loro consulente tecnico”. Mi sembra però un argomento debole per negare la possibilità di nominare più CTP, fermo restando che:
a) Le comunicazioni potranno essere rivolte ad uno solo dei consulenti, senza lesione del diritto di difesa;
b) Le osservazioni critiche ex art. 195 c.p.c. dovranno essere formulate in un unico atto;
c) Il giudice non è tenuto a riconoscere il compenso per entrambi i CTU.
Il CTP deve essere iscritto nello stesso albo professionale a cui è iscritto il CTU?
No, certo è che se si tratta di stabilire, ad esempio, la correttezza di un calcolo per realizzare un manufatto in cemento armato e la parte nomina un geometra, l’autorevolezza del CTP sarà del tutto inesistente. Occorre anche evidenziare che se l’attività di indagine consiste in una prestazione riservata ad una categoria professionale, potrebbe commettere il reato di esercizio abusivo della professione il CTP non iscritto all’albo.
A chi deve inviare la bozza della relazione il CTU? Agli avvocati o ai CTP?
Secondo ROSSETTI il CTU deve inviare la relazione preliminare agli avvocati e non ai CTP, in quanto la norma parla di “parti costituite“. Sono d’accordo, anche perché ai sensi dell’art. 170 c.p.c. è l’avvocato il destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, salvo che la legge disponga diversamente. Nella prassi, tuttavia, i CTU inviano le loro relazioni ai soli CTP.
È il CTP o l’avvocato che deve firmare le osservazioni critiche ex art. 195 c.p.c.?
Nonostante autorevole dottrina (ROSSETTI) abbia sostenuto che debba necessariamente essere l’avvocato a firmare le osservazioni critiche, trattandosi di attività che la legge non riserva espressamente al consulente, a me pare che si tratti un formalismo eccessivo tenuto conto che: a) il CTP non è un quisque de populo ma il difensore tecnico della parte, ritualmente nominato; b) l’art. 194 c.p.c. permette ai CTP di depositare osservazioni scritte o orali durante le operazioni peritali; c) secondo un orientamento della S.C. solo il CTP può essere l’autore di osservazioni tecniche, tanto che il CTU non è tenuto a considerare quelle formulate direttamente dall’avvocato; d) la sottoscrizione delle osservazioni critiche da parte del CTP non determina alcun vulnus processuale.
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Egregio Avvocato,
gradirei ricevere alcune informazioni in materia di liquidazione CTU. In particolare, vorrei sapere cosa occorre fare per il recupero del compenso per CTU nel caso il professionista incaricato non abbia mai ricevuto decreto di liquidazione e l’udienza della sentenza della relativa causa è già avvenuta, evidenziando che nella sentenza si riportano le spese di CTU a carico della parte soccombente ma senza indicarne il quantum. Gradirei ricevere, inoltre, riferimenti di Sentenze in merito a tale argomento da cui sia possibile rilevare anche come occorra determinare la parcella del CTU in casi simili. Grazie
Buongiorno avvocato, nel 2016 ho prestato la mia attività di CTU medico legale presso il giudice di pace e mi viene corrisposto un anticipo di € 200,00. Successivamente al deposito della CTU le parti trovano un accordo e fanno estinguere la procedura, il giudice si dimentica ed omette di fare il decreto di liquidazione. Io vengo a scoprirlo soltanto adesso avendo chiesto un accesso al fascicolo.
Ho chiesto all’avvocato di parte attrice se fosse disposto a riconoscermi bonariamente il conguaglio ma mi ha detto che senza il decreto di liquidazione non mi spetta nulla.
C’è qualcosa che potrei fare per farmi riconoscere il dovuto? La ringrazio anticipatamente per il consiglio che potrà darmi.
Buongiorno avvocato, vorrei sapere come ci si deve comportare nella liquidazione di onorari nel caso in cui un consulente abbia contestualmente ricevuto due o piu’ incarichi dallo stesso ufficio, tenuto conto che la legge recita che non si possono liquidare piu’ di quattro vacazioni al giorno?
Buongiorno Avvocato. Ho svolto attività di custode e ritiro locazioni nonché ho richiesto liquidazione a saldo onorario perizia dopo tre giorni che il G.E. ha estinto la procedura esecutiva senza, ovviamente, che io potessi avere conoscenza anticipatamente del provvedimento di estinzione. Alla mia richiesta di liquidazione lo stesso GE ha rigettato l’istanza perché “a procedura estinta, il giudice non è più titolare della potestas iudicandi, con conseguente impossibilità, per lo stesso organo giurisdizionale, di provvedere alla liquidazione degli ausiliari”. Cosa devo fare? E’ possibile chiedere la liquidazione al creditore procedente? La ringrazio. Gabriele.
Buongiorno ho svolto attività di custodia con ritiro locazioni ed ho fatto istanza al giudice per la liquidazione delle competenze tre giorni dopo il provvedimento di estinzione del GE. Cosa che non potevo sapere prima del provvedimento di estinzione della procedura. Alla mia istanza di liquidazione il GE rigetta così: “a procedura estinta, il giudice non è più titolare della potestas iudicandi, con conseguente impossibilità, per lo stesso organo giurisdizionale, di provvedere alla liquidazione degli ausiliari”. Cosa posso fare? Posso chiedere la liquidazione delle competenze al creditore procedente? La ringrazio Gabriele.
egregio avvocato
devo redigere una parcella sa sottoporre al Consiglio di Stato per un incarico TAR. per la conclusione di un accordo di programma che prevedeva anche una variante al PRG del Comune di Marano di napoli.
Il CdS mi ha dato come indicazione di riferirmi al D.P.R.115/2002, redigendo una parcella a vacazione.
Essendo stato affiancato da un consulente per le procedure espropriative. il CdS mi dice di redigere un’unica parcella e maggiorarla del 40%.
In questo calcolo quindi devo conteggiare le sole vacazioni inerenti la mia attività o anche le vacazioni inerenti l’attività del consulente.
In definitiva vanno sommate le due parcelle ai fini di farla divenire una parcella unica e maggiorarla del 40%,o calcolare solo le mie vacazioni?
se un giudice che deve emettere sentenza rimette tramite ordinanza la causa a ruolo, in una causa civile colpa medica,per chiedere delucidazioni ulteriori al ctu al fine della sentenza,depositate le integrazioni richieste,il giudice deve di nuovo attendere “nuove” comparse conclusionali e repliche o in udienza seguente può leggere dispositivo in sentenza dopo le precisazioni conclusioni delle parti?intanto il giudice è anche cambiato.non le ha chieste lui le integrazioni.ma comunque legalmente può leggere dispositivo o attendere nuove comparse e repliche giacchè la ctu è stata corredata di integrazioni?grazie
Salve avvocato spero mi possa dare delle delucidazioni sul mio caso
Sono un architetto CTU, sono stata nominata per la stima di un immobile. Completata la perizia il giudice mi ha liquidato tutte le spese e il 50% per il valore dell’immobile lasciandomi in attesa del saldo che si dovrà calcolare in base alla vendita.
Oggi il processo viene estinto perchè le parti non si sono presentate alle varie udienze.
La mia liquidazione finale come deve essere calcolata?
Grazie
Se il Giudice dimentica di emettere il decreto di liquidazione del CTU come può il CTU ottenere l’equo compenso. Grazie
Egr. Avv,
Sono stata nominata CTU in un contenzioso civile, non risulta presentata la istanza di liquidazione del compenso (certamente mi sarà sfuggita). Il Giudice con la sentenza ha precisato che le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono a carico di parte attrice.
Accortami della dimenticanza mi sono rivolta al Giudice, al fine della liquidazione del compenso.
Il Giudice mi ha detto che dopo il deposito della sentenza non può più provvedere alla liquidazione.
Cosa posso fare ed a chi dovrei rivolgermi?
Nel ringraziarLa anticipatamente per la risposta, Le porgo Cordiali Saluti.
Egregio avvocato sono un CTU e le sottopongo il mio caso per un suo cortese parere.
Sono stato nominato CTU dal giudice di pace sez. Civile di Parma. Successivamente in sede di inizio operazioni peritali l’avvocato della parte attrice ci ripensa e dichiara che non vuole procedere alla CTU e che farà istanza al giudice. Successivamente dunque il giudice di pace mi revoca l’incarico e poi mi liquida la somma da me richiesta con decreto apposito a cui non è stato fatto opposizione . Non essendo stato pagato dalle parti in causa ho provveduto al recupero del credito tramite decreto ingiuntivo. Adesso uno degli avvocati mi comunica, telefonicamente e tramite PEC, che nell’ultima udienza il giudice di pace avrebbe sospeso il decreto di liquidazione in attesa di chiarimenti in una prossima udienza.
Se ciò fosse vero le chiedo se secondo lei è questa una procedura regolare.
La ringrazio, cordialmente Dott. Salvatore Pisani
Egr. Avv. ,ho regolarmente risposto ha tutti i quesiti così come richiesti . nonché fatto regolare richiesta di liquidazione dell’onorario e spese ma il Giudice, nonostante i vari solleciti di pagamento, non emette un regolare decreto di liquidazione della CTU. Pertanto, nonostante il procedimento è già stato estinto per la non presenza delle parti, mi viene impedito di poter accettare o, eventualmente, impugnare un decreto di liquidazione. Le sarei grato sapere quali possono essere le azioni per poter ottenere l’emissione di un regolare decreto di liquidazione di un compenso per la CTU regolarmente espletata. Grazie
@Armando: sollecitare il giudice
@Pisani: non capisco, però, per quale ragione è stato chiesto il decreto ingiuntivo se c’era il decreto di liquidazione. Comunque la sospensione necessita di contraddittorio, anticipato o differito.
Egregio Avvocato,
Le chiedo se è necessaria la richiesta di liquidazione per prestazioni aggiuntive al quesito posto e autorizzate nel corso dell’espletamento dell’incarico a seguito di specifica richiesta da parte del CTU (in particolare si richiedeva autorizzazione per la presentazione di istanza in sanatoria includendo preventivo di spesa per le prestazioni aggiuntive a quelle oggetto dell’incarico e queste venivano autorizzate dal Giudice, anche in ordine al compenso richiesto).
Cordialmente saluto.
@Vincenzo: direi di sì
Gentile avvocato,
nel merito del suo articolo, poichè non mi è ancora del tutto chiaro, vorrei chiederle se, per il ricorso al decreto di liquidazione – nello specifico il CTU – debba necessariamente avvalersi della consulenza/prestazione di un legale o se può presentare tale ricorso mediante istanza da depositarsi in tribunale.
Grazie.
Gentile Avvocato,
Ho redatto una consulenza Tecnica (nel 2014) per la sezione fallimentare del Tribunale di Firenze. Contestualmente al deposito avevo presentato al Curatore fallimentare tale nota. A vendita avvenuta dell’immobile, mi è stata chiesta nuovamente la nota per spese e onorari. Per la redazione di tale notula ho fato riferimento ad un protocollo di intesa intercorso fra l’ordine degli Architetti di Firenze e il Tribunale di Firenze, Sezione Esecuzioni immobiliari. Il curatore mi ha comunicato l’importo della liquidazione senza trasmettere il Decreto che io ho prontamente richiesto. La liquidazione è il 50% in meno di quanto richiesto. Soprattutto mi sbalordisce il taglio dei rimborsi spese per sopralluoghi, accesso Conservatoria, Accesso Catasto, accesso agenzia entrate, accesso comune in cui è posto l’immobile. Preciso che tale immobile è ubicato in altra provincia e per ogni trasferimento era necessario per andata e ritorno circa 150 chilometri. Ho fatto 5 trasferimenti per un totale di circa 750 chilometri. Di tali trasferimenti ho presentato per dare l’esatta data di effettuazione le ricevute autostradali. il giudice mi ha riconosciuto solo le spese anticipate (conservatoria ecc allegate alla nota) e per tutta le altre spese solo 100 euro. In tali spese vi erano anche le spese generali e quant’altro. Complessivamente la mia nota per spese e onorari è stata comunque decurtata di oltre il 50%. E’ corretto questo procedimento e cosa si potrebbe fare senza dover proporre un’opposizione?
Grazie per una cortese risposta in merito