
Per quanto concerne la liquidazione delle spettanze al CTU, si deve fare riferimento al Testo Unico delle Spese di Giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002, mentre la loro misura è prevista dal D.M. 30.5.2002.
In base all’art. 71 D.P.R. n. 115/2002 ( intitolato “Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte“) le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati, che va presentata all’autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168. La suddetta istanza va presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico ed entro duecento per le spese e indennità di viaggio e soggiorno.
Ai sensi del successivo art. 168 (intitolato “Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia“) la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento motivato del magistrato che procede. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
L’art. 170 (intitolato “Opposizione a decreto di pagamento“) dispone poi che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente.
Il processo, in origine, era quello speciale previsto per gli onorari di avvocato. Tuttavia, l’art. 170 è stato modificato dall’art. 34, comma 17, lettera a), del D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 (semplificazione dei riti), ed attualmente prevede che l’opposizione va proposta nelle forme del rito sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.).
Dalla citata normativa si ricava pertanto che:
- la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e, dunque, anche al CTU, viene effettuata con un decreto di pagamento da parte del magistrato che procede (e, quindi, non con la sentenza conclusiva del relativo procedimento), il quale viene comunicato al CTU ed alle parti, compreso il pubblico ministero;
- tale decreto di liquidazione è titolo provvisoriamente esecutivo che, nei rapporti (esterni) tra il CTU e le parti, diviene definitivo in mancanza di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, da proporsi entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, da parte del CTU e/o delle parti processuali (compreso il pubblico ministero);
- l’opposizione si propone con ricorso ex art. 702 bis. Il giudice decide con ordinanza motivata (ex art. 702 ter) avverso la quale è possibile proporre appello entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione (702 quater).
Occorre però evidenziare che la regolamentazione delle spese che il giudice dispone in sede di decreto, oppure successivamente con sentenza (o con ordinanza nei casi in cui questa assuma la forma del provvedimento definitivo), ha efficacia solo interna, posto che di fronte al CTU le parti sono sempre responsabili in solido del pagamento, ciò in quanto l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (Cass. 28094/2009). Pertanto, l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell’ausiliare. La parte vittoriosa, dunque, non può opporre al CTU la sentenza che pone a carico dell’altra parte il pagamento delle spese e degli onorari, ma è tenuta ad effettuare il pagamento, salvo il diritto di regresso nei confronti dell’altra (cfr. sul punto: Cass. 28094/2009; Cass. 23586/2008; Cass. 6199/1996).
Qualora una delle parti del processo sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 8, comma 2, D.P.R. 115/02, stabilisce che le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del testo unico (ed in particolare dell’art. 131 D.P.R. 115/02).
Tale norma, dunque, consente di porre l’anticipazione delle spese di CTU a carico della parte ammessa al patrocinio, limitandosi a disciplinare in quale modo il consulente possa ottenere il pagamento, ove il giudice si avvalga di tale facoltà.
Come illustrato chiaramente dalla Relazione predisposta dall’Ufficio del Massimario della Cassazione in data 16/04/2012, nel caso in cui le spese di consulenza siano poste a carico della parte ammessa al patrocinio, le spese vive di consulenza sono anticipate dall’erario (art. 131, comma 2, D.P.R. 115/02), mentre gli onorari di consulenza sono “prenotati a debito” su domanda dello stesso consulente (art. 131, comma 3, D.P.R. 115/02).
Ciò comporta che il consulente che voglia ottenere il pagamento degli onorari avrà l’onere di:
a) escutere la parte non ammessa al beneficio;
b) solo in caso di mancato pagamento da parte di quest’ultima, domandare al cancelliere la prenotazione a debito del proprio credito;
c) attendere la definizione del giudizio ed il passaggio in giudicato della sentenza (art. 83 D.P.R. 115/02);
d) attendere che lo Stato recuperi l’importo del suo onorario dalla parte soccombente non ammessa, o da quella ammessa se vittoriosa (e sempre che per effetto della vittoria in giudizio abbia ottenuto il sestuplo dell’onorario dovuto al CTU artt. 133-134 D.P.R. 115/02.
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GIURISPRUDENZA RILEVANTE |
Obbligazione solidale di pagamento dei compensi liquidati al CTU.Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094
“In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.”
Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586 “In tema di compenso al consulente d’ufficio, l’obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l’attività svolta dal consulente finalizzata all’interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell’ausiliare”.
Cass. civile, sez. I. 8 luglio 1996 n. 6199 “Poiché la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell’ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall’ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli”. |

Caro Mirco,
in relazione ad un incarico conferito al C.T.U. per la determinazione del valore di un compendio immobiliare (appartamenti)finalizzato all’accertamento delle quote di legittima in una causa in materia successoria, il valore della lite da prendersi a riferimento per gli onorari è quello determinato dalla domanda complessiva dell’attore?
In altri termini, si consideri – a mero titolo di esempio – una domanda attorea tesa all’accertamento della sua quota di legittima posta di valore indeterminato , onnicomprensiva di euro 120 , di cui euro 100 derivanti dal calcolo della quota di legittima riferita al compendio immobiliare e le altre 20 di natura divisoria (mobilio e altri beni rinvenuti nell’abitazione del de cuius) e compendio immobiliare complessivamente accertato dal ctu di euro 500,00.
Il valore di causa supposto a fondamento degli onorari del ctu è pari ad euro 500 (valore complessivo immobili), euro 100 (domanda attore per quota legittima sul compendio immobiliare 500), oppure è pari al complessivo del valore di lite 120?
In attesa di una tua pregiata risposta, un caro saluto
Direi 120 pari cioè al valore della domanda
Egregio Avvocato Mirco Minardi, al momento sono alle prese per presentare Ricorso avvero il decreto di liquidazione al ctu. Poichè l’art. 170 del D.P.R. 115/2002 non prevede più giorni 20 entro cui presentarlo. Poichè il mio legale non ha le idee chiare ed i 20 gg. scadono proprio oggi. Le sarei grato se mi portasse a conoscenza da quale articolo del D. Lgs. 150/2011,o di altra legge, si evince “inconfutabilmente” che la scadena in questione è di 30 gg, significando che il mio ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c.l’ho presentato a giugno del 2012.
Complimenti per il contenuto della sua collana che ho comprato e che, fino al momento,ne ho fatto veramente tesoro.
Con riguardo
Ciro Sciortino Maresciallo O. dei Carabinieri “Vittima del Dovere”
A me non risulta che il termine di 20 gg sia stato eliminato. Da quale legge?
Ciao Mirco,
io non credo sia possibile nominare più CTP qualora il giudice abbia nominato un solo CTU. E non solo perché l’art. 201, come evidenzi tu, si esprime al singolare parlando di “un loro consulente tecnico”. Ma anche in considerazione della lettera della norma contenuta nell’art. 87 codice di rito, ove il legislatore ha specificato che “la parte può farsi assistere da uno o più avvocati”; per poi aggiungere “e anche da un consulente tecnico”. Insomma, in questo caso, se avesse voluto prevedere la possibilità di nominare più consulenti tecnici, il legislatore l’avrebbe previsto, come ha fatto per la nomina “di uno o più avvocati”.
Ciao,
Federico
@Federico: è certamente condivisibile anche il tuo ragionamento.
Gent.mo Avv. Minardi,poiché non sono pratica, vorrei chiederLe cosa posso fare se il giudice – magari anche su richiesta di controparte e nonostante mia opposizione – formula per il CTU un quesito esplorativo o che rimedia alle carenze delle allegazioni di controparte? Come e quando posso sollevare tale eccezione, a questo punto, nei confronti del Giudice che ha formulato un quesito esplorativo? Ringrazio anticipatamente e complimenti per la Sua chiarezza e professionalità. Cordiali saluti
@Patrizia: putroppo si può fare poco se non cercare di fargli cambiare idea. Dopo di che c’è eventualmente l’impugnazione.
Egr. Collega,
mi permetto di segnalare un’ordinanza che “sdrammatizza” ulteriormente gli aspetti formalistici relativi alla nomina del CTP, in quanto sembra recepire la diffusa prassi, giustamente definita irrituale a mente dell’art. 201, della nomina dinnanzi al CTU.
In tal senso, Trib. Roma (Ord.), 07/04/2004
A.T.I. Alpine Bau-Grassetto-Toto c. Bonifica s.p.a. ed Aeroporti di Roma s.p.a.
“La nomina del consulente tecnico di parte può essere validamente fatta dinanzi al consulente tecnico d’ufficio con dichiarazione ricevuta da quest’ultimo.”
FONTI
Gius, 2004, 2450
Preg.mo Collega,
il 19 agosto scorso un mio domiciliatario mi inviava via fax un decreto di liquidazione delle spese di CTU depositato in cancelleria il 7 agosto. Io sono rientrato dalla ferie il 2 settembre.
Le chiedo se il termine decadenziale di 20 giorni sia sospeso ed inizierà a decorrere dal 16 settembre oppure è già decaduto.
La ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
Direi che è un termine processuale per cui è sospeso
Egr. Avv. Minardi,
a seguito di ATP,ho chiesto al giudice di nominare CTU per accertare se i danni derivati ad una parete di un immobile rustico fossero conseguenza del traliccio in calc immesso dall’ Enel a distanza di 80-90 cm dalla stessa.
Nominato il CTU ed espletato il relativo sopralluogo, quest’ ultimo si limitava ad escludere incontrovertibilmente che tali danni derivassero dal traliccio in calc.
Il giudice liquidava gli onorari in € 1.000 oltre iva e cpa (valore della causa € 8.000) ordinando il pagamento esclusivamente a parte ricorrente.
Le chiedo, se tale compenso deve considerarsi sproporzionato rispetto al D. 30.maggio 2002, considerato altresì che il medesimo CTU limitandosi ad escludere tale nesso-eziologico ha eluso di conseguenza gli altri quesiti.
A mio modesto giudizio il giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 11 del suddetto Decreto, motivo per cui tale liquidazione risulta eccessiva.
Ringrazio anticipatamente e complimenti per il manuale “COME SI CONTESTA UNA CTU” utilissimo ai fini della redazione delle note conclusive.
Cordiali saluti
@Pietro. Forse ha applicato i massimi dell’art. 11, arrivando a 945,00 ed inserendo delle spese. C.S. MM
Se il ctp invia le osservazioni dopo il termine fissato dal giudice e dopo il deposito della relazione cosa deve fare il ctp?
Correggo cosa deve fare il ctp?
Mi correggo cosa deve fare il c t u ?
Egregio avvocato, ho un dubbio: in caso di valore della causa che varia in funzione del tempo di durata del processo (in quanto collegato ad espletamento di mansioni superiori), il valore della causa deve essere considerato indeterminabile? mi spiego se il processo dura 12 mesi, il valore sarà la differenza stipendiale moltiplicato 12; ma se la durata del processo è 24 mesi, il valore sarà la differenza stipendiale moltiplicato 24).
La ringrazio perla risposta
Salve,per un sopralluogo di un impianto di telecamera con la nomina dell’ UTC del tribunale visto che il monitor si trova nel mio appartamento la parte denunciata e autorizzata ad entrare con il suo legale a casa mia grazie,resto in attesa vostra notizie
Egregio avvocato avrei bisogno di un suo parere a seguito di un sinistro mortale riguardante mio padre lui da pedone abbiamo nominato un avvocato al quale abbiamo pagato delle consulenze tecniche a dei periti di parte un medico legale un perito ricostruttore Di incidenti e una spicologa giuritica questi gia’ pagati.il nostro legale a depositato tutto in tribunale.il problema adesso e’ che purtroppo abbiamo dovuto revocargli il mandato e’ lui insieme alla parcella ci dice che dobbiamo trovare altri consulenti dato che questi lavoravano nel suo studio.ora alla luce dei fatti dato che loro anno fatto le perizie e’ sono stati pagati non verranno in tribunale a testimoniare e’ normale oppure no?e come mi posso attrezzare per il futuro data che l udienza futura non e’ molto lontana?la ringrazierei di cuore di un vostro consiglio grazie.
Non possono rifiutarsi di testimoniare
Se si tratta di una ctu e sono parti in causa sì
Buonasera egr avvocato minardi le scrivo per un suo parere,le scrivo perché’ abbiamo perso nostro padre da pedone travolto da una autovettura abbiamo dato incarico ad un legale che a sua volta a nominato dei consulenti di parte un medico legale un ingegnere ricostruttore e’ una spicologia giuridica pagati da noi profumatamente ora per ragioni personali abbiamo revocato l incarico al nostro legale, siamo costituiti parte civile nel penale e a fine mese c e’ l apertura del dibattimento l’ex legale oltre la notula spese ci dice che dobbiamo nominare altri consulenti in futuro dato che loro lavorano nella sua e chip ora la domanda è’ la seguente dato che loro anno già’ depositato le perizie nel fascicolo è’ breve ci sarà’ l udienza di comparizione delle prove e’ comunque il loro lavoro l ho abbiamo già’ pagato non dovrebbero almeno venire per testimoniare le loro relazioni scritte? Ne ho sentito uno di loro e mi a detto che non verrà’ in udienza le sembra corretto oppure no? La ringrazio per una sua gentilissima risposta buonasera.
Un consulente può rifiutarsi di prestare la propria opera, ma non può rifiutarsi di testimoniare
Egregio avvocato, avrei bisogno del suo parere sull’entità dei compensi richiesti da un CTU in un procedimento di ATP relativo ai danni da infiltrazione d’acqua verificatisi nel mio appartamento e derivanti da una tubatura condominiale. Dopo aver fatto due accessi il CTU ha prima inviato una bozza di relazione e poi la CTU definitiva nella quale, da un lato, confermava che i danni erano riconducibili ad una pluviale condominiale e, dall’altro, accertava tali danni in € 6000 circa a fronte degli 8000 stimati dal mio CTP. Contestualmente ha depositato istanza di liquidazione chiedendo un importo di € 2.083 oltre IVA, così giustificato: € 101 per spese vive (fotocopie, raccomandate e spese di viaggio), € 500 per “onorario fisso per rilievi ex art. 12 Decreto 20.05.2002”, € 1.482 per onorario vacazioni (181 ore totali, di cui 20 per studio atti di causa (solo i nostri perchè il Condominio non si è costituito), 120 per stesura relazione e 30 per risposta alle note del CTP). Secondo il mio avvocato bisogna aspettare che il giudice emetta il decreto di liquidazione e poi eventualmente fare opposizione.
Lei che ne pensa? Secondo lei sono legittime le richieste del CTU per onorario vacazioni? E se non sono dovute non è il caso di segnalare la cosa al giudice prima che esamini la questione?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità e la saluto
@Mario: bisogna confrontare la parcella con la voce corrispondente del decreto ministeriale. Così non saprei che dirle.
Al mio appello, controparte ne ha chiesto l’inammissibilità ex art. 10, co. 6. D. Lgs. n. 150/2011 (non è previsto l’appello alla sentenza del Tribunale)!
Il 21/09/16 NON si è avuta la prima udienza perche la C. di A. l’ha rinviata al 05/12/2018.
La mia domanda è:”come posso uscirne”?
Ho letto che anziche presentare appello si doveva presentare Ricorso in Cassazione!
C’è una soluzione? Per chè il mio Avvocato non ne ha idea!!!
Con riguardo
Ciro Sciortino Maresciallo O. dei Carabinieri in congedo “Vittima del dovere”
Egr. Avvocato,
vorrei porLe una questione. Il Giudice con ordinanza “concede al CTU giorni 60 per l’invio della bozza alle parti e 30 giorni alle parti per eventuali note critiche”.
Qual è il dies a quo per inviare le nostre osservazioni alla bozza? La data di scadenza dei 60 giorni oppure il giorno in cui il CTU ha inviato la bozza?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Cordiali saluti.
@Alessandro: direi dall’invio della relazione
@Ciro: purtroppo no
Buongiorno avvocato, desideravo conoscere il suo pensiero in ordine a tale problematica riguardante la liquidazione del compenso al Ctu.
Materia diritto bancario anatocismo usura.
Spesso i quesiti sono molto articolati (ad es verifichi che le condizioni pattuite nei contratti siano state effettivamente applicate, verifichi il calcolo con anatocismo senza anatocismo, verifichi se si sono superate le soglie usura, …. Solo per fare qualche esempio).
Mi chiedo: come si deve procedere in questi casi per la richiesta di liquidazione del compenso ? (Nel mio caso i l quesito si articola fino alla lettera h con sottopunto per alcune lettere)
Devo valorizzare il solo dato del valore della causa ai fini del contributo unificato?
Oppure devo valorizzare la somma dei risultati ottenuti con la risposta ai vari quesiti? In questo caso il fatto che alcuni quesiti richiedano una lunga e impegnativa attività ma non portino a numeri (ad esempio accertare se le condizioni pattuite anche con ius variandi siano state poi effettivamente applicate) deve essere valutata per la liquidazione del compenso? Come, con vacazioni?
Grazie per quanto riuscirà
Cordiali saluti
Gentile Avv. Minardi,
non riesco a trovare la pronuncia delle Sezioni Unite sul termine ultimo per la contestazione della CTU. Può aiutarmi?
@Vito: non l’ho mai trovata nemmeno io
@Massimo: il valore è dato dalla domanda
Buongiorno volevo chiedere quanto tempo ho per far ricorso ad una ctu che a mio giudizio nn e stata fatta bene….anzi ha evidenziato in modo positivo il padre e in modo superficiale la madre…..parlo di una perizia pet affidamento condiviso grazie mille
@Cristina: non si fa ricorso, ma si depositano osservazioni critiche alla prima difesa occasione
Buonasera….quindi le osservazioni vanno fatte prima dell udienza? Al mio ctp…..e se lui nn valuta positive le mie osservazioni dopo l udienza posso contestare ? Grazie mille
Buonasera avvocato Mirco mirandi
Nel 2011 (ottobre) è morto mio fratello
Che aveva intestato una polizza vita
A me e l’altro mio fratello.
La polizza scadeva il 2018 .
Più o meno erano 50000 euro
Però non aveva versato per gli ultimi
18-20 mesi.
Mio fratello aveva versato per più di
10 anni
Ci hanno fatto conoscere un avvocato
Che ci a fatto prima prendere 10.000 euro
Dicendo che non c’era niente più
Dopo qualche anno mi ha telefonato un suo collega dicendo che dovevamo
Fare un ricorso al C.t.u
Ed era una bella sommetta.
Mi ha fatto andare a me al Vomero
A portare 761 euro ad un
Commercialista,e dopo un anno
Mi ha fatto avere solo 680
Sarebbe a dire 81 euro in meno.
La cosa che non ho capito
La polizza era intestata a due persone
(Io e mio fratello)
È normale che abbiamo ricevuto
L’assegno intestato a una sola persona?
Grazie anticipatamente
Prag.mo Avv. Mirco Minardi, poichè il mio Avvocato è coperto di assicurazione, non dovrebbe farne denuncia alla propria assicurazione per risarcirmi i danni?
Ed ancora, per caso era previsto il Ricorso in Cassazione o neppure quello?
Con riguardo
Bagheria, 30 gennaio 2017
Ciro Sciortino
Gent.mo avvocato,
vorrei sapere se ci sono dei termini per il G.I. per il decreto di liquidazione di una parcella del CTU. In altre parole dopo la richiesta di liquidazione da parte del CTU avvenuta una settimana dopo il deposito (nei termini) della relazione, c’è un termine per il G.I. entro il quale procedere al decreto di liquidazione? può essere fatto un sollecito.
Molte grazie.
Romeo
Gennaro gennaio 24th, 2017
Buonasera avvocato Mirco mirandi
Nel 2011 (ottobre) è morto mio fratello
Che aveva intestato una polizza vita
A me e l’altro mio fratello.
La polizza scadeva il 2018 .
Più o meno erano 50000 euro
Però non aveva versato per gli ultimi
18-20 mesi.
Mio fratello aveva versato per più di
10 anni
Ci hanno fatto conoscere un avvocato
Che ci a fatto prima prendere 10.000 euro
Dicendo che non c’era niente più
Dopo qualche anno mi ha telefonato un suo collega dicendo che dovevamo
Fare un ricorso al C.t.u
Ed era una bella sommetta.
Mi ha fatto andare a me al Vomero
A portare 761 euro ad un
Commercialista,e dopo un anno
Mi ha fatto avere solo 680
Sarebbe a dire 81 euro in meno.
La cosa che non ho capito
La polizza era intestata a due persone
(Io e mio fratello)
È normale che abbiamo ricevuto
L’assegno intestato a una sola persona?
Grazie anticipatamente
Egregio Collega,
leggendo il Suo interessante articolo, mi è sovvenuta una questione.
In un processo per responsabilità medica, il G.I. all’atto del conferimento dell’incarico al C.T.U. ha così disposto: “le parti sono onerate della trasmissione al C.T.U. dei CD i cui referti cartacei siano già in atti”.
I CD materialmente non sono agli atti.
All’esito della C.T.U., se del caso, potrebbe essere sollevata eccezione di nullità per utilizzo di documenti non ritualmente prodotti? Oppure, vista l’ordinanza del G.I., li si ritiene essere stati acquisiti con il consenso e quindi che siano utilizzabili?
E’ preferibile allora sollevare tale rilievo in sede di operazioni peritali, non acconsentendo all’utilizzo? O, ancor prima, la questione andava sollevata successivamente all’ordinanza?
La ringrazio per l’occasione di confronto.
Cordiali saluti.
Anna
Gentile Avvocato, vorrei porle un quesito: in un processo esecutivo sono intervenuta (prima di me ne sono intervenuti altri 3) dopo quattro mesi dalla emissione del decreto di liquidazione delle spese al ctu (il GE – nel novembre 2016- nel decreto le pone provvisoriamente a carico del procedente e degli intervenuti). Ora questi creditori all’ultima udienza hanno chiesto al GE che ponesse tali spese anche a mio carico. Io mi sono opposta dicendo che all’epoca del provvedimento del GE non ero neanche creditore in questo giudizio e che non ho mai interloquito col ctu (che fu persino chiamato a chiarimenti) perché sono intervenuta a “giochi fatti”.
È vero che vige il 170 del dpr 115/02, ma è anche vero che quei creditori non potevano prevedere che sarei intervenuta dopo 4 mesi…
Mi chiedo se il decreto è modificabile dal GE nel senso che può addossare le spese anche a me. Come potrei contrastare tale eventualità? Fiduciosa in una sua sollecita risposta, la ringrazio per l’attenzione prestata!
Gentile Avvocato,
avrei un quesito. Nel 2013 ho ottenuto dal Tribunale la verifica delle mie posizioni bancarie con la nomina di un CTU.
A luglio del 2015 il CTU chiama noi attori e banca convenuta per le sue conclusioni: noi ci siamo la banca no.
A dicembre 2015 il CTU deposita in Tribunale le sue valutazioni. In due anni l’istituto di credito non contesta nulla.
Prima di agire in giudizio, come prevede l’iter, abbiamo convocato la Banca per “tentata mediazione”, l’avvocato si presenta dichiarando “di contestare fortemente la CTU”.
Il mio quesito: visto che in sede di convocazione da parte del CTU, e tanto meno una volta che la stessa CTU è stata depositata, la Banca non ha sollevato alcuna questione può farlo ora?
Ci sono dei termini o scadenze entro cui la Banca avrebbe dovuto fare le sue contestazioni?
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti
@Domy: le contestazioni si fanno nel termine previsto dall’art. 195 c.p.c. E’ discusso se si tratti di un termine perentorio
Dovendo inviare una istanza al Presidente del Tribunale della sezione Civile, di cui fa parte il giudice che ha omesso di emettere il decreto di liquidazione relativamente ad una CTU, a quale ufficio dovrei inviare la pec con in allegato l’istanza? Quale altro documento è consigliabile allegare? Grazie
Gentilissimo avvocato,
approfitto del blog per chiederle se un Giudice (in questo caso Giudice di Pace) abbia un termine entro il quale emettere il decreto di liquidazione del CTU che abbia tempestivamente depositato istanza di liquidazione. Nel mio caso ho depositato la CTU il 20 febbraio scorso, esattamente nei termini previsti, ma il Giudice non ha mai emesso Decreto di Liquidazione, nonostante le diverse segnalazioni, anche dirette. Cosa posso fare?
Cordiali saluti
ing. Marcello Gaspa
CTU Tribunale di Sassari
@Marcello: segnalare il fatto al Giudice di Pace coordinatore se diverso o al Presidente della Corte d’appello
Gentile Collega,
un G.I. ha omesso di liquidare le competenze per l’attività prestata da un c.t.u. pur ponendo a carico della parte soccombente il pagamento delle spese relative. Come può procedere il consulente per veder riconosciuta la sua istanza di liquidazione inoltrata a tempo debito? Grazie sin d’ora per l’eventuale risposta.
Avverso il decreto di liquidazione venne proposta opposizione rigettata però dal Tribunale. La Cassazione mi ha dato ragione ed ha pronunciato ordinanza con rinvio.
Il mio problema è: come si effettua la riassunzione? con ricorso o con atto di citazione e se si ripaga il contributo unificato.
Grazie
Buongiorno avvocato. Vorrei chiederle una cosa:nel 2015 fui nominata CTU in un giudizio civile..il giudice emise il decreto di liquidazione del compenso a carico di una delle parti,che non mi ha Mai corrisposto alcunché. Ora scopro che il giudizio suddetto è stato interrotto in quanto la parte operata del pagamento del compenso sta fallendo e quindi si è aperta una procedura fallimentare,della quale non sono mai stata informata.
Ora mi chiedo:per recuperare i miei compensi giudizialmente,posso agire direttamente nei confronti dell’altra parte,o devo insinuarmi per forza nel passivo?ho soltanto il decreto di liquidazione