Il termine ultimo per criticare la CTU: la parola passa alle Sezioni Unite

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Il processo civile è fatto di questioni odiose e spesso di terribili insidie, come ho parlato diffusamente nel mio Manuale di sopravvivenza per gli avvocati.

Una di queste riguarda il dies ad quem per formulare osservazioni critiche alla CTU, prima della riforma dell’art. 195 c.p.c. avvenuta con legge n. 69/2009.

L’attuale terzo comma stabilisce infatti che “la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”.

Pertanto oggi le osservazioni critiche vanno formulate nel termine assegnato dal giudice.

Prima della modifica il comma recitava così: “La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.”

Una volta depositata la relazione, all’udienza immediatamente successiva poteva accadere che:

a)      le parti chiedevano termine per esame ed eventuali osservazioni;

b)     le parti depositavano o verbalizzavano le osservazioni critiche;

c)      le parti chiedevano la chiamata a chiarimenti del CTU.

Tuttavia ragioni di dissenso potevano essere introdotte direttamente nelle memorie conclusionali; da qui il problema: è possibile formulare osservazioni critiche alla CTU direttamente nella comparsa conclusionale?

Si erano pronunciate per il sì: Cass. 5548/1977, 1666/1977, 2809/2000, mentre si erano schierate per il no: Cass. 11999/1988, 9517/2002, 19128/2006, ord. 410/2012.

La I sezione civile della Corte di Cassazione, ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite affinché decidano una volta per tutte il termine finale. Sapete come andrà a finire? Prevarrà l’orientamento più severo. Ce lo sapremo ridire.

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Cassazione civile,  sez. I  04 settembre 2012, n. 14769

RITENUTO IN FATTO

che il Fallimento della s.p.a. Ondaclear – dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza del 22 dicembre 1993 -, con citazione del 25 novembre 1997, convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Guidonia Montecelio, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 2.254.284.624, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di importi concernenti sette riserve iscritte nei registri di contabilità, relativamente all’appalto stipulato dalla Società con il Comune in data 18 ottobre 1991 ed avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio scolastico;

che, costituitosi, il Comune di Guidonia Montecelio, tra l’altro, spiegò domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nella misura di L. 778.129.020;

che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 36324/01 del 9 novembre 2001, dichiarò improcedibile il giudizio;

che tale sentenza fu appellata dinanzi alla Corte d’Appello di Roma dal Fallimento il quale, nel sostenere che la decisione di improcedibilità avrebbe dovuto riguardare la sola domanda riconvenzionale del Comune e non anche quella principale del Fallimento, insistette per l’accoglimento della propria domanda;

che il Comune resistette all’impugnazione;

che la Corte adita – dopo aver dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del Comune con la sentenza non definitiva n. 895/05 del 28 febbraio 2005 -, disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, con la sentenza 4967/09 del 21 dicembre 2009, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della decisione impugnata, ha condannato il Comune di Guidonia Montecelio a pagare al Fallimento della s.p.a. Ondaclear la somma di Euro 75.951,48, oltre interessi dalla domanda;

che in particolare la Corte romana, per quanto in questa sede ancora rileva: a) ha ritenuto che le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, “sorrette da congrua motivazione ed ispirate ai principi tecnici della materia, possono sicuramente essere tenute presenti ai fini della decisione”; b) ha ritenuto fondate le riserve nn. 1 e 6, riconoscendo al Fallimento la somma di L. 75.951,48; c) “Le altre riserve (in particolare le nn. 2 e 3) sono state (…) ritenute non ammissibili dal c.t.u. in quanto connesse ad una ritenuta non più attuale rimuneratività dell’offerta, presentata ilio tempore all’atto della contrattazione, che avrebbe dovuto portare piuttosto alla sua evidenziazione immediata, alla firma della convenzione ed alla contestuale richiesta di aumento del prezzo ovvero alla effettuazione di altra gara. Altre ipotesi di mancato accoglimento sono relative alla non inserzione nell’appalto dei lavori per i quali è stato richiesto il maggior utile (riserva n. 4), alla mancanza di termini per effettuare la stipula della convenzione ai fini della revisione dei prezzi (riserva n. 5) ed alla detrazione di una somma per pretesa responsabilità per custodia delle opere ai fini della riconsegna dei lavori (riserva n. 7)”; d) “In relazione alle dianzi elencate riserve non ritenute da accogliere secondo la relazione peritale, l’odierna parte appellante non può, però, veder riconosciute le proprie osservazioni, contenute soltanto nella comparsa conclusionale, in quanto: a) benchè assistito da un consulente di parte (…), non ha depositato una relazione tecnica di parte nè ha richiesto che il Consulente d’ufficio rispondesse ad eventuali osservazioni; b) in sede di udienza di precisazione delle conclusioni ha contestato soltanto genericamente le risultanze dell’accertamento tecnico; c) le puntuali e specifiche osservazioni, viceversa, contenute nella comparsa conclusionale, depositata il 24 settembre 2009, non possono neppure essere esaminate da questa Corte in quanto la pacifica giurisprudenza di legittimità insegna che in tal modo verrebbe ad essere violato il diritto al contraddittorio ed al dibattito processuale (sono richiamate le sentenze della Corte di cassazione nn. 9517 del 2002 e 19128 del 2006)”;

che avverso tale sentenza il Fallimento della s.p.a. Ondaclear ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che resìste, con controricorso illustrato da memoria, il Comune di Guidonia Montecelio;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 163 c.p.c., comma 5, art. 190 c.p.c., art. 195 c.p.c., comma 2, art. 345 c.p.c.”), il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non esaminabili le osservazioni alla relazione del c.t.u. perchè contenute nella comparsa conclusionale, sostenendo che i Giudici a quibus: a) non hanno considerato nè che le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio sono acquisite al processo e, quindi, sono note a tutte le parti, nè che la comparsa conclusionale non è l’ultimo atto di parte del processo, potendo essere contraddetto dalla memoria di replica della controparte; b) non hanno considerato che, secondo il previgente testo dell’art. 195 cod. proc. civ. – applicabile alla specie ratione temporis -, non sono stabiliti precisi termini, a differenza del vigente terzo comma dello stesso art. 195, per formulare osservazioni di parte alla consulenza tecnica d’ufficio;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 112 c.p.c.”), il ricorrente critica ancora la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus avrebbero dovuto pronunciare e/o motivare su tutta la domanda, concernente quindi anche le riserve ritenute immeritevoli di accoglimento, proprio sulla base delle osservazioni critiche alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio, e a tale riguardo riproduce, per ciascuna riserva, le osservazioni critiche alla relazione del c.t.u.

di cui alla comparsa conclusionale;

che alla fattispecie in esame si applicano ratione temporis – gli artt. 190 (nel testo sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 24) e art. 195 cod. proc. civ. (nel testo previgente alla sostituzione del comma 3, operata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46);

che le censure formulate dal Fallimento ricorrente pongono la questione di diritto se le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio possano, o no, essere formulate nella comparsa conclusionale e, conseguentemente, possano, o no, essere esaminate e valutate dal giudice ai fini della decisione;

che, relativamente a tale questione, il Collegio rileva l’esistenza di decisioni difformi delle sezioni semplici;

che infatti – secondo quanto risulta al Collegio alla stessa specifica questione danno risposta affermativa le sentenze nn. 5548 del 1977 (forse implicitamente), 1666 del 1977 e 2809 del 2000;

che, invece, alla questione medesima danno risposta negativa le sentenze nn. 11999 del 1998, 9517 del 2002, 19128 del 2006, nonchè l’ordinanza n. 410 del 2012;

che, pertanto, il Collegio ritiene doveroso – per la necessità di raggiungere un indirizzo univoco, conforme alla funzione nomofilattica di questa Corte – rimettere gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., comma 2, perchè valuti l’opportunità di disporre che la Corte pronunci a sezioni unite su detta questione.

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente, perchè valuti l’opportunità di rimettere la questione alle sezioni unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

 


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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68 commenti:

  1. Vincenza

    Egregio Avvocato,
    gradirei ricevere alcune informazioni in materia di liquidazione CTU. In particolare, vorrei sapere cosa occorre fare per il recupero del compenso per CTU nel caso il professionista incaricato non abbia mai ricevuto decreto di liquidazione e l’udienza della sentenza della relativa causa è già avvenuta, evidenziando che nella sentenza si riportano le spese di CTU a carico della parte soccombente ma senza indicarne il quantum. Gradirei ricevere, inoltre, riferimenti di Sentenze in merito a tale argomento da cui sia possibile rilevare anche come occorra determinare la parcella del CTU in casi simili. Grazie

  2. Filippo

    Buongiorno avvocato, nel 2016 ho prestato la mia attività di CTU medico legale presso il giudice di pace e mi viene corrisposto un anticipo di € 200,00. Successivamente al deposito della CTU le parti trovano un accordo e fanno estinguere la procedura, il giudice si dimentica ed omette di fare il decreto di liquidazione. Io vengo a scoprirlo soltanto adesso avendo chiesto un accesso al fascicolo.
    Ho chiesto all’avvocato di parte attrice se fosse disposto a riconoscermi bonariamente il conguaglio ma mi ha detto che senza il decreto di liquidazione non mi spetta nulla.
    C’è qualcosa che potrei fare per farmi riconoscere il dovuto? La ringrazio anticipatamente per il consiglio che potrà darmi.

  3. Anna carugati

    Buongiorno avvocato, vorrei sapere come ci si deve comportare nella liquidazione di onorari nel caso in cui un consulente abbia contestualmente ricevuto due o piu’ incarichi dallo stesso ufficio, tenuto conto che la legge recita che non si possono liquidare piu’ di quattro vacazioni al giorno?

  4. Pietrinferni

    Buongiorno Avvocato. Ho svolto attività di custode e ritiro locazioni nonché ho richiesto liquidazione a saldo onorario perizia dopo tre giorni che il G.E. ha estinto la procedura esecutiva senza, ovviamente, che io potessi avere conoscenza anticipatamente del provvedimento di estinzione. Alla mia richiesta di liquidazione lo stesso GE ha rigettato l’istanza perché “a procedura estinta, il giudice non è più titolare della potestas iudicandi, con conseguente impossibilità, per lo stesso organo giurisdizionale, di provvedere alla liquidazione degli ausiliari”. Cosa devo fare? E’ possibile chiedere la liquidazione al creditore procedente? La ringrazio. Gabriele.

  5. Pietrinferni Gabriele

    Buongiorno ho svolto attività di custodia con ritiro locazioni ed ho fatto istanza al giudice per la liquidazione delle competenze tre giorni dopo il provvedimento di estinzione del GE. Cosa che non potevo sapere prima del provvedimento di estinzione della procedura. Alla mia istanza di liquidazione il GE rigetta così: “a procedura estinta, il giudice non è più titolare della potestas iudicandi, con conseguente impossibilità, per lo stesso organo giurisdizionale, di provvedere alla liquidazione degli ausiliari”. Cosa posso fare? Posso chiedere la liquidazione delle competenze al creditore procedente? La ringrazio Gabriele.

  6. Alberto d'urso

    egregio avvocato
    devo redigere una parcella sa sottoporre al Consiglio di Stato per un incarico TAR. per la conclusione di un accordo di programma che prevedeva anche una variante al PRG del Comune di Marano di napoli.
    Il CdS mi ha dato come indicazione di riferirmi al D.P.R.115/2002, redigendo una parcella a vacazione.
    Essendo stato affiancato da un consulente per le procedure espropriative. il CdS mi dice di redigere un’unica parcella e maggiorarla del 40%.
    In questo calcolo quindi devo conteggiare le sole vacazioni inerenti la mia attività o anche le vacazioni inerenti l’attività del consulente.
    In definitiva vanno sommate le due parcelle ai fini di farla divenire una parcella unica e maggiorarla del 40%,o calcolare solo le mie vacazioni?

  7. Maria

    se un giudice che deve emettere sentenza rimette tramite ordinanza la causa a ruolo, in una causa civile colpa medica,per chiedere delucidazioni ulteriori al ctu al fine della sentenza,depositate le integrazioni richieste,il giudice deve di nuovo attendere “nuove” comparse conclusionali e repliche o in udienza seguente può leggere dispositivo in sentenza dopo le precisazioni conclusioni delle parti?intanto il giudice è anche cambiato.non le ha chieste lui le integrazioni.ma comunque legalmente può leggere dispositivo o attendere nuove comparse e repliche giacchè la ctu è stata corredata di integrazioni?grazie

  8. Caterina

    Salve avvocato spero mi possa dare delle delucidazioni sul mio caso
    Sono un architetto CTU, sono stata nominata per la stima di un immobile. Completata la perizia il giudice mi ha liquidato tutte le spese e il 50% per il valore dell’immobile lasciandomi in attesa del saldo che si dovrà calcolare in base alla vendita.
    Oggi il processo viene estinto perchè le parti non si sono presentate alle varie udienze.
    La mia liquidazione finale come deve essere calcolata?
    Grazie

  9. Osvaldo

    Se il Giudice dimentica di emettere il decreto di liquidazione del CTU come può il CTU ottenere l’equo compenso. Grazie

  10. Giovanna

    Egr. Avv,
    Sono stata nominata CTU in un contenzioso civile, non risulta presentata la istanza di liquidazione del compenso (certamente mi sarà sfuggita). Il Giudice con la sentenza ha precisato che le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono a carico di parte attrice.
    Accortami della dimenticanza mi sono rivolta al Giudice, al fine della liquidazione del compenso.
    Il Giudice mi ha detto che dopo il deposito della sentenza non può più provvedere alla liquidazione.
    Cosa posso fare ed a chi dovrei rivolgermi?
    Nel ringraziarLa anticipatamente per la risposta, Le porgo Cordiali Saluti.

  11. Salvatore Pisani

    Egregio avvocato sono un CTU e le sottopongo il mio caso per un suo cortese parere.
    Sono stato nominato CTU dal giudice di pace sez. Civile di Parma. Successivamente in sede di inizio operazioni peritali l’avvocato della parte attrice ci ripensa e dichiara che non vuole procedere alla CTU e che farà istanza al giudice. Successivamente dunque il giudice di pace mi revoca l’incarico e poi mi liquida la somma da me richiesta con decreto apposito a cui non è stato fatto opposizione . Non essendo stato pagato dalle parti in causa ho provveduto al recupero del credito tramite decreto ingiuntivo. Adesso uno degli avvocati mi comunica, telefonicamente e tramite PEC, che nell’ultima udienza il giudice di pace avrebbe sospeso il decreto di liquidazione in attesa di chiarimenti in una prossima udienza.
    Se ciò fosse vero le chiedo se secondo lei è questa una procedura regolare.
    La ringrazio, cordialmente Dott. Salvatore Pisani

  12. Armando

    Egr. Avv. ,ho regolarmente risposto ha tutti i quesiti così come richiesti . nonché fatto regolare richiesta di liquidazione dell’onorario e spese ma il Giudice, nonostante i vari solleciti di pagamento, non emette un regolare decreto di liquidazione della CTU. Pertanto, nonostante il procedimento è già stato estinto per la non presenza delle parti, mi viene impedito di poter accettare o, eventualmente, impugnare un decreto di liquidazione. Le sarei grato sapere quali possono essere le azioni per poter ottenere l’emissione di un regolare decreto di liquidazione di un compenso per la CTU regolarmente espletata. Grazie

  13. Mirco Minardi

    @Pisani: non capisco, però, per quale ragione è stato chiesto il decreto ingiuntivo se c’era il decreto di liquidazione. Comunque la sospensione necessita di contraddittorio, anticipato o differito.

  14. Vincenzo

    Egregio Avvocato,
    Le chiedo se è necessaria la richiesta di liquidazione per prestazioni aggiuntive al quesito posto e autorizzate nel corso dell’espletamento dell’incarico a seguito di specifica richiesta da parte del CTU (in particolare si richiedeva autorizzazione per la presentazione di istanza in sanatoria includendo preventivo di spesa per le prestazioni aggiuntive a quelle oggetto dell’incarico e queste venivano autorizzate dal Giudice, anche in ordine al compenso richiesto).
    Cordialmente saluto.

  15. Marco

    Gentile avvocato,
    nel merito del suo articolo, poichè non mi è ancora del tutto chiaro, vorrei chiederle se, per il ricorso al decreto di liquidazione – nello specifico il CTU – debba necessariamente avvalersi della consulenza/prestazione di un legale o se può presentare tale ricorso mediante istanza da depositarsi in tribunale.
    Grazie.

  16. Manuela

    Gentile Avvocato,
    Ho redatto una consulenza Tecnica (nel 2014) per la sezione fallimentare del Tribunale di Firenze. Contestualmente al deposito avevo presentato al Curatore fallimentare tale nota. A vendita avvenuta dell’immobile, mi è stata chiesta nuovamente la nota per spese e onorari. Per la redazione di tale notula ho fato riferimento ad un protocollo di intesa intercorso fra l’ordine degli Architetti di Firenze e il Tribunale di Firenze, Sezione Esecuzioni immobiliari. Il curatore mi ha comunicato l’importo della liquidazione senza trasmettere il Decreto che io ho prontamente richiesto. La liquidazione è il 50% in meno di quanto richiesto. Soprattutto mi sbalordisce il taglio dei rimborsi spese per sopralluoghi, accesso Conservatoria, Accesso Catasto, accesso agenzia entrate, accesso comune in cui è posto l’immobile. Preciso che tale immobile è ubicato in altra provincia e per ogni trasferimento era necessario per andata e ritorno circa 150 chilometri. Ho fatto 5 trasferimenti per un totale di circa 750 chilometri. Di tali trasferimenti ho presentato per dare l’esatta data di effettuazione le ricevute autostradali. il giudice mi ha riconosciuto solo le spese anticipate (conservatoria ecc allegate alla nota) e per tutta le altre spese solo 100 euro. In tali spese vi erano anche le spese generali e quant’altro. Complessivamente la mia nota per spese e onorari è stata comunque decurtata di oltre il 50%. E’ corretto questo procedimento e cosa si potrebbe fare senza dover proporre un’opposizione?
    Grazie per una cortese risposta in merito



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