
Per quanto concerne la liquidazione delle spettanze al CTU, si deve fare riferimento al Testo Unico delle Spese di Giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002, mentre la loro misura è prevista dal D.M. 30.5.2002.
In base all’art. 71 D.P.R. n. 115/2002 ( intitolato “Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte“) le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati, che va presentata all’autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168. La suddetta istanza va presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico ed entro duecento per le spese e indennità di viaggio e soggiorno.
Ai sensi del successivo art. 168 (intitolato “Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia“) la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento motivato del magistrato che procede. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
L’art. 170 (intitolato “Opposizione a decreto di pagamento“) dispone poi che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente.
Il processo, in origine, era quello speciale previsto per gli onorari di avvocato. Tuttavia, l’art. 170 è stato modificato dall’art. 34, comma 17, lettera a), del D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 (semplificazione dei riti), ed attualmente prevede che l’opposizione va proposta nelle forme del rito sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.).
Dalla citata normativa si ricava pertanto che:
- la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e, dunque, anche al CTU, viene effettuata con un decreto di pagamento da parte del magistrato che procede (e, quindi, non con la sentenza conclusiva del relativo procedimento), il quale viene comunicato al CTU ed alle parti, compreso il pubblico ministero;
- tale decreto di liquidazione è titolo provvisoriamente esecutivo che, nei rapporti (esterni) tra il CTU e le parti, diviene definitivo in mancanza di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, da proporsi entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, da parte del CTU e/o delle parti processuali (compreso il pubblico ministero);
- l’opposizione si propone con ricorso ex art. 702 bis. Il giudice decide con ordinanza motivata (ex art. 702 ter) avverso la quale è possibile proporre appello entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione (702 quater).
Occorre però evidenziare che la regolamentazione delle spese che il giudice dispone in sede di decreto, oppure successivamente con sentenza (o con ordinanza nei casi in cui questa assuma la forma del provvedimento definitivo), ha efficacia solo interna, posto che di fronte al CTU le parti sono sempre responsabili in solido del pagamento, ciò in quanto l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (Cass. 28094/2009). Pertanto, l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell’ausiliare. La parte vittoriosa, dunque, non può opporre al CTU la sentenza che pone a carico dell’altra parte il pagamento delle spese e degli onorari, ma è tenuta ad effettuare il pagamento, salvo il diritto di regresso nei confronti dell’altra (cfr. sul punto: Cass. 28094/2009; Cass. 23586/2008; Cass. 6199/1996).
Qualora una delle parti del processo sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 8, comma 2, D.P.R. 115/02, stabilisce che le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del testo unico (ed in particolare dell’art. 131 D.P.R. 115/02).
Tale norma, dunque, consente di porre l’anticipazione delle spese di CTU a carico della parte ammessa al patrocinio, limitandosi a disciplinare in quale modo il consulente possa ottenere il pagamento, ove il giudice si avvalga di tale facoltà.
Come illustrato chiaramente dalla Relazione predisposta dall’Ufficio del Massimario della Cassazione in data 16/04/2012, nel caso in cui le spese di consulenza siano poste a carico della parte ammessa al patrocinio, le spese vive di consulenza sono anticipate dall’erario (art. 131, comma 2, D.P.R. 115/02), mentre gli onorari di consulenza sono “prenotati a debito” su domanda dello stesso consulente (art. 131, comma 3, D.P.R. 115/02).
Ciò comporta che il consulente che voglia ottenere il pagamento degli onorari avrà l’onere di:
a) escutere la parte non ammessa al beneficio;
b) solo in caso di mancato pagamento da parte di quest’ultima, domandare al cancelliere la prenotazione a debito del proprio credito;
c) attendere la definizione del giudizio ed il passaggio in giudicato della sentenza (art. 83 D.P.R. 115/02);
d) attendere che lo Stato recuperi l’importo del suo onorario dalla parte soccombente non ammessa, o da quella ammessa se vittoriosa (e sempre che per effetto della vittoria in giudizio abbia ottenuto il sestuplo dell’onorario dovuto al CTU artt. 133-134 D.P.R. 115/02.
COME SI CONTESTA UNA CTU. CLICCA QUI!!
GIURISPRUDENZA RILEVANTE |
Obbligazione solidale di pagamento dei compensi liquidati al CTU.Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094
“In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.”
Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586 “In tema di compenso al consulente d’ufficio, l’obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l’attività svolta dal consulente finalizzata all’interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell’ausiliare”.
Cass. civile, sez. I. 8 luglio 1996 n. 6199 “Poiché la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell’ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall’ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli”. |

Egregio Avvocato,
gradirei ricevere alcune informazioni in materia di liquidazione CTU. In particolare, vorrei sapere cosa occorre fare per il recupero del compenso per CTU nel caso il professionista incaricato non abbia mai ricevuto decreto di liquidazione e l’udienza della sentenza della relativa causa è già avvenuta, evidenziando che nella sentenza si riportano le spese di CTU a carico della parte soccombente ma senza indicarne il quantum. Gradirei ricevere, inoltre, riferimenti di Sentenze in merito a tale argomento da cui sia possibile rilevare anche come occorra determinare la parcella del CTU in casi simili. Grazie
Buongiorno avvocato, nel 2016 ho prestato la mia attività di CTU medico legale presso il giudice di pace e mi viene corrisposto un anticipo di € 200,00. Successivamente al deposito della CTU le parti trovano un accordo e fanno estinguere la procedura, il giudice si dimentica ed omette di fare il decreto di liquidazione. Io vengo a scoprirlo soltanto adesso avendo chiesto un accesso al fascicolo.
Ho chiesto all’avvocato di parte attrice se fosse disposto a riconoscermi bonariamente il conguaglio ma mi ha detto che senza il decreto di liquidazione non mi spetta nulla.
C’è qualcosa che potrei fare per farmi riconoscere il dovuto? La ringrazio anticipatamente per il consiglio che potrà darmi.
Buongiorno avvocato, vorrei sapere come ci si deve comportare nella liquidazione di onorari nel caso in cui un consulente abbia contestualmente ricevuto due o piu’ incarichi dallo stesso ufficio, tenuto conto che la legge recita che non si possono liquidare piu’ di quattro vacazioni al giorno?
Buongiorno Avvocato. Ho svolto attività di custode e ritiro locazioni nonché ho richiesto liquidazione a saldo onorario perizia dopo tre giorni che il G.E. ha estinto la procedura esecutiva senza, ovviamente, che io potessi avere conoscenza anticipatamente del provvedimento di estinzione. Alla mia richiesta di liquidazione lo stesso GE ha rigettato l’istanza perché “a procedura estinta, il giudice non è più titolare della potestas iudicandi, con conseguente impossibilità, per lo stesso organo giurisdizionale, di provvedere alla liquidazione degli ausiliari”. Cosa devo fare? E’ possibile chiedere la liquidazione al creditore procedente? La ringrazio. Gabriele.
Buongiorno ho svolto attività di custodia con ritiro locazioni ed ho fatto istanza al giudice per la liquidazione delle competenze tre giorni dopo il provvedimento di estinzione del GE. Cosa che non potevo sapere prima del provvedimento di estinzione della procedura. Alla mia istanza di liquidazione il GE rigetta così: “a procedura estinta, il giudice non è più titolare della potestas iudicandi, con conseguente impossibilità, per lo stesso organo giurisdizionale, di provvedere alla liquidazione degli ausiliari”. Cosa posso fare? Posso chiedere la liquidazione delle competenze al creditore procedente? La ringrazio Gabriele.
egregio avvocato
devo redigere una parcella sa sottoporre al Consiglio di Stato per un incarico TAR. per la conclusione di un accordo di programma che prevedeva anche una variante al PRG del Comune di Marano di napoli.
Il CdS mi ha dato come indicazione di riferirmi al D.P.R.115/2002, redigendo una parcella a vacazione.
Essendo stato affiancato da un consulente per le procedure espropriative. il CdS mi dice di redigere un’unica parcella e maggiorarla del 40%.
In questo calcolo quindi devo conteggiare le sole vacazioni inerenti la mia attività o anche le vacazioni inerenti l’attività del consulente.
In definitiva vanno sommate le due parcelle ai fini di farla divenire una parcella unica e maggiorarla del 40%,o calcolare solo le mie vacazioni?
se un giudice che deve emettere sentenza rimette tramite ordinanza la causa a ruolo, in una causa civile colpa medica,per chiedere delucidazioni ulteriori al ctu al fine della sentenza,depositate le integrazioni richieste,il giudice deve di nuovo attendere “nuove” comparse conclusionali e repliche o in udienza seguente può leggere dispositivo in sentenza dopo le precisazioni conclusioni delle parti?intanto il giudice è anche cambiato.non le ha chieste lui le integrazioni.ma comunque legalmente può leggere dispositivo o attendere nuove comparse e repliche giacchè la ctu è stata corredata di integrazioni?grazie
Salve avvocato spero mi possa dare delle delucidazioni sul mio caso
Sono un architetto CTU, sono stata nominata per la stima di un immobile. Completata la perizia il giudice mi ha liquidato tutte le spese e il 50% per il valore dell’immobile lasciandomi in attesa del saldo che si dovrà calcolare in base alla vendita.
Oggi il processo viene estinto perchè le parti non si sono presentate alle varie udienze.
La mia liquidazione finale come deve essere calcolata?
Grazie
Se il Giudice dimentica di emettere il decreto di liquidazione del CTU come può il CTU ottenere l’equo compenso. Grazie
Egr. Avv,
Sono stata nominata CTU in un contenzioso civile, non risulta presentata la istanza di liquidazione del compenso (certamente mi sarà sfuggita). Il Giudice con la sentenza ha precisato che le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono a carico di parte attrice.
Accortami della dimenticanza mi sono rivolta al Giudice, al fine della liquidazione del compenso.
Il Giudice mi ha detto che dopo il deposito della sentenza non può più provvedere alla liquidazione.
Cosa posso fare ed a chi dovrei rivolgermi?
Nel ringraziarLa anticipatamente per la risposta, Le porgo Cordiali Saluti.
Egregio avvocato sono un CTU e le sottopongo il mio caso per un suo cortese parere.
Sono stato nominato CTU dal giudice di pace sez. Civile di Parma. Successivamente in sede di inizio operazioni peritali l’avvocato della parte attrice ci ripensa e dichiara che non vuole procedere alla CTU e che farà istanza al giudice. Successivamente dunque il giudice di pace mi revoca l’incarico e poi mi liquida la somma da me richiesta con decreto apposito a cui non è stato fatto opposizione . Non essendo stato pagato dalle parti in causa ho provveduto al recupero del credito tramite decreto ingiuntivo. Adesso uno degli avvocati mi comunica, telefonicamente e tramite PEC, che nell’ultima udienza il giudice di pace avrebbe sospeso il decreto di liquidazione in attesa di chiarimenti in una prossima udienza.
Se ciò fosse vero le chiedo se secondo lei è questa una procedura regolare.
La ringrazio, cordialmente Dott. Salvatore Pisani
Egr. Avv. ,ho regolarmente risposto ha tutti i quesiti così come richiesti . nonché fatto regolare richiesta di liquidazione dell’onorario e spese ma il Giudice, nonostante i vari solleciti di pagamento, non emette un regolare decreto di liquidazione della CTU. Pertanto, nonostante il procedimento è già stato estinto per la non presenza delle parti, mi viene impedito di poter accettare o, eventualmente, impugnare un decreto di liquidazione. Le sarei grato sapere quali possono essere le azioni per poter ottenere l’emissione di un regolare decreto di liquidazione di un compenso per la CTU regolarmente espletata. Grazie
@Armando: sollecitare il giudice
@Pisani: non capisco, però, per quale ragione è stato chiesto il decreto ingiuntivo se c’era il decreto di liquidazione. Comunque la sospensione necessita di contraddittorio, anticipato o differito.
Egregio Avvocato,
Le chiedo se è necessaria la richiesta di liquidazione per prestazioni aggiuntive al quesito posto e autorizzate nel corso dell’espletamento dell’incarico a seguito di specifica richiesta da parte del CTU (in particolare si richiedeva autorizzazione per la presentazione di istanza in sanatoria includendo preventivo di spesa per le prestazioni aggiuntive a quelle oggetto dell’incarico e queste venivano autorizzate dal Giudice, anche in ordine al compenso richiesto).
Cordialmente saluto.
@Vincenzo: direi di sì
Gentile avvocato,
nel merito del suo articolo, poichè non mi è ancora del tutto chiaro, vorrei chiederle se, per il ricorso al decreto di liquidazione – nello specifico il CTU – debba necessariamente avvalersi della consulenza/prestazione di un legale o se può presentare tale ricorso mediante istanza da depositarsi in tribunale.
Grazie.
Gentile Avvocato,
Ho redatto una consulenza Tecnica (nel 2014) per la sezione fallimentare del Tribunale di Firenze. Contestualmente al deposito avevo presentato al Curatore fallimentare tale nota. A vendita avvenuta dell’immobile, mi è stata chiesta nuovamente la nota per spese e onorari. Per la redazione di tale notula ho fato riferimento ad un protocollo di intesa intercorso fra l’ordine degli Architetti di Firenze e il Tribunale di Firenze, Sezione Esecuzioni immobiliari. Il curatore mi ha comunicato l’importo della liquidazione senza trasmettere il Decreto che io ho prontamente richiesto. La liquidazione è il 50% in meno di quanto richiesto. Soprattutto mi sbalordisce il taglio dei rimborsi spese per sopralluoghi, accesso Conservatoria, Accesso Catasto, accesso agenzia entrate, accesso comune in cui è posto l’immobile. Preciso che tale immobile è ubicato in altra provincia e per ogni trasferimento era necessario per andata e ritorno circa 150 chilometri. Ho fatto 5 trasferimenti per un totale di circa 750 chilometri. Di tali trasferimenti ho presentato per dare l’esatta data di effettuazione le ricevute autostradali. il giudice mi ha riconosciuto solo le spese anticipate (conservatoria ecc allegate alla nota) e per tutta le altre spese solo 100 euro. In tali spese vi erano anche le spese generali e quant’altro. Complessivamente la mia nota per spese e onorari è stata comunque decurtata di oltre il 50%. E’ corretto questo procedimento e cosa si potrebbe fare senza dover proporre un’opposizione?
Grazie per una cortese risposta in merito