La determinazione del compenso del CTU.

Mirco Minardi

Abbiamo già detto che la liquidazione del compenso del CTU è disciplinata dagli artt. 49 ss. del DPR n. 115/2002, i quali determinano i criteri generali di liquidazione, mentre la misura degli onorari è stabilita dal DM 30/5/2002.

Ai CTU spettano:

(a) l’onorario (fisso, variabile o a tempo);

(b) l’indennità di viaggio e di soggiorno;

(c) le spese di viaggio;

(d) il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.

Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. In caso di urgenza gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento (art. 51).

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio (art. 52, 1° comma), con potere discrezionale non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo (art. 52, 2° comma).

Nel caso di incarico collegiale il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli (art. 53).

Per le indennità e spese di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L’incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva l’eventuale maggiore indennità spettante all’incaricato dipendente pubblico (art. 55, 1° comma). Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei (art. 55, 2° comma). Tuttavia, quelle avvenute con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato (art. 55, 3° comma).

Il consulente è tenuto a presentare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico e allegare la corrispondente documentazione (art. 56, 1° comma). Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie (art. 56, 2° comma).

Se il consulente è stato autorizzato ad avvalersi di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all’articolo 50 (art. 56, comma 3).

Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico hanno propria autonomia rispetto all’incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo (art. 56, comma 4°).

Questo, in estrema sintesi, il quadro normativo. Vediamo alcune questioni ricorrenti.

Anzitutto, il potere del giudice di liquidare il compenso permane finché il giudizio non divenga definitivo; dopo tale momento il giudice perde il proprio potere e l’eventuale provvedimento va considerato abnorme e quindi ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost. In tal caso, il CTU potrà ricorrere al decreto ingiuntivo, sempre che non sia decaduto dall’istanza ex art. 71 D.P.R. 115/2002 (Cass. 31 dicembre 2009, n. 28299).

Affinché maturi il diritto alla liquidazione del compenso occorre che l’attività possa essere utilizzata nell’ambito del processo; pertanto non ha diritto al compenso il CTU che abbia redatto un elaborato nullo ovvero non conferente all’incarico conferitogli (Cass. 234/2011).

La tabella ministeriale del 30/05/2012 non ricomprende tutte le tipologie di perizia e di consulenza. In questo caso, se non è possibile ricorrere all’analogia, il giudice deve adottare il criterio delle vacazioni. Ad esempio, l’incarico avente ad oggetto l’indagine di carattere psicologico in vista della decisione sull’affidamento dei figli nell’ambito di un procedimento di separazione personale tra i coniugi è stato ricondotto, per analogia appunto, nell’ipotesi contemplata dall’art. 24 del D.M. 30 maggio 2002 per la consulenza in materia psichiatrica.

L’adozione del sistema delle vacazioni ha dunque carattere residuale ed è quindi applicabile ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria o non sia possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale (Cass. 20088/2010). La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass. 17685/2010).

L’onorario è omnicomprensivo e riguarda tutte le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico; al contrario il principio della onnicomprensività non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall’altro che, in quanto previsti distintamente dagli art. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso  (Cass. 7174/2010). Qualora al CTU sia demandato di svolgere indagini eterogenee su oggetti e con criteri di natura diversi, il compenso va riconosciuto per ogni singola indagine (Cass. 24096/2011); al contrario, se la questione è unica anche il compenso sarà unitario.

Talvolta i consulenti chiamati a chiarimenti depositano una nota spese integrativa; in realtà i chiarimenti non costituiscono un’attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un’attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il consulente tecnico d’ufficio può essere tenuto qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), e di conseguenza in relazione ad essi non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica (Cass. 2 marzo 2006 n. 4655).

Non di rado il CTU deposita la relazione in ritardo. Come abbiamo visto detto ritardo ha delle conseguenze sul piano dei compensi oltre che su quello disciplinare. Difatti, ai sensi del comma 2 dell’art. 52 del D.P.R. 115/2002 se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo. In origine la riduzione era di un quarto, ma il comma è stato modificato dall’articolo 67, comma 3, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Come si vede, l’istanza di proroga chiesta in assenza di giustificati motivi non impedisce il mancato riconoscimento degli onorari a tempo per l’attività svolta dopo l’originaria scadenza, come pure non impedisce la riduzione di un terzo degli altri onorari. La riduzione, in caso di ritardo non giustificato, non rientra nel potere discrezionale del giudice in quanto sia la formulazione (…sono ridotti di un terzo), sia la ratio della norma (garantire una celere definizione del procedimento nell’ottica del giusto processo) non consente una diversa interpretazione.

Qualora il CTU si avvalga, dietro autorizzazione del giudice, di terzi collaboratori per lo svolgimento di attività strumentali, trovano applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, anche in virtù della natura di munus publicum che caratterizza l’incarico assegnato al CTU del quale l’ausiliario non può ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l’ausiliario e il CTU. Pertanto, la liquidazione delle spese dovute a detti ausiliari autorizzati deve avvenire alla stregua degli artt. 50 e 56, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 10978/2012). Nessun compenso è dovuto, invece, nel caso in cui manchi l’autorizzazione del giudice(cfr. Cass. 30 marzo 2006 n. 7499).

Gli onorari, come abbiamo visto, sono spesso ancorati al valore della lite, determinato in base alla domanda, ed in relazione agli importi o ai beni oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica (Cass. 22959/2011). Per cause di valore indeterminabile si intendono soltanto le cause aventi ad oggetto beni in suscettibili di valutazione economica. Pertanto, la causa di divisione di un patrimonio immobiliare non può mai essere definita di valore “indeterminabile”, nemmeno allorché l’attore non abbia indicato la consistenza del patrimonio nell’atto di citazione. In questo caso, il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio chiamato alla stima dei beni da dividere non può essere liquidato col criterio delle vacazioni, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, ma col criterio a scaglioni, di cui all’art. 3 D.M. 30 maggio 2002, che va applicato dal giudice in base al valore risultante dagli atti e, se del caso, dalla stessa consulenza d’ufficio (Cass. 3024/2011).

Per quanto concerne il rimborso spese per l’espletamento dell’incarico diversamente da quelle di viaggio, in base alla disciplina recata dall’art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il  consulente tecnico d’ufficio ha l’onere di allegare una nota specifica relativa a dette spese e ne fornisca documentazione (Cass. 3024/2011).

Da ultimo, ricordiamo che le spettanze del consulente tecnico di parte devono essere determinate in base alle tariffe professionali e non in base a quelle ministeriali, in quanto egli svolge attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita. Non è possibile, quindi, ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d’ufficio, la cui attività non si ricollega a un rapporto contrattuale (Cass. 19399/2011).


Share
Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:


68 commenti:

  1. Vincenza

    Egregio Avvocato,
    gradirei ricevere alcune informazioni in materia di liquidazione CTU. In particolare, vorrei sapere cosa occorre fare per il recupero del compenso per CTU nel caso il professionista incaricato non abbia mai ricevuto decreto di liquidazione e l’udienza della sentenza della relativa causa è già avvenuta, evidenziando che nella sentenza si riportano le spese di CTU a carico della parte soccombente ma senza indicarne il quantum. Gradirei ricevere, inoltre, riferimenti di Sentenze in merito a tale argomento da cui sia possibile rilevare anche come occorra determinare la parcella del CTU in casi simili. Grazie

  2. Filippo

    Buongiorno avvocato, nel 2016 ho prestato la mia attività di CTU medico legale presso il giudice di pace e mi viene corrisposto un anticipo di € 200,00. Successivamente al deposito della CTU le parti trovano un accordo e fanno estinguere la procedura, il giudice si dimentica ed omette di fare il decreto di liquidazione. Io vengo a scoprirlo soltanto adesso avendo chiesto un accesso al fascicolo.
    Ho chiesto all’avvocato di parte attrice se fosse disposto a riconoscermi bonariamente il conguaglio ma mi ha detto che senza il decreto di liquidazione non mi spetta nulla.
    C’è qualcosa che potrei fare per farmi riconoscere il dovuto? La ringrazio anticipatamente per il consiglio che potrà darmi.

  3. Anna carugati

    Buongiorno avvocato, vorrei sapere come ci si deve comportare nella liquidazione di onorari nel caso in cui un consulente abbia contestualmente ricevuto due o piu’ incarichi dallo stesso ufficio, tenuto conto che la legge recita che non si possono liquidare piu’ di quattro vacazioni al giorno?

  4. Pietrinferni

    Buongiorno Avvocato. Ho svolto attività di custode e ritiro locazioni nonché ho richiesto liquidazione a saldo onorario perizia dopo tre giorni che il G.E. ha estinto la procedura esecutiva senza, ovviamente, che io potessi avere conoscenza anticipatamente del provvedimento di estinzione. Alla mia richiesta di liquidazione lo stesso GE ha rigettato l’istanza perché “a procedura estinta, il giudice non è più titolare della potestas iudicandi, con conseguente impossibilità, per lo stesso organo giurisdizionale, di provvedere alla liquidazione degli ausiliari”. Cosa devo fare? E’ possibile chiedere la liquidazione al creditore procedente? La ringrazio. Gabriele.

  5. Pietrinferni Gabriele

    Buongiorno ho svolto attività di custodia con ritiro locazioni ed ho fatto istanza al giudice per la liquidazione delle competenze tre giorni dopo il provvedimento di estinzione del GE. Cosa che non potevo sapere prima del provvedimento di estinzione della procedura. Alla mia istanza di liquidazione il GE rigetta così: “a procedura estinta, il giudice non è più titolare della potestas iudicandi, con conseguente impossibilità, per lo stesso organo giurisdizionale, di provvedere alla liquidazione degli ausiliari”. Cosa posso fare? Posso chiedere la liquidazione delle competenze al creditore procedente? La ringrazio Gabriele.

  6. Alberto d'urso

    egregio avvocato
    devo redigere una parcella sa sottoporre al Consiglio di Stato per un incarico TAR. per la conclusione di un accordo di programma che prevedeva anche una variante al PRG del Comune di Marano di napoli.
    Il CdS mi ha dato come indicazione di riferirmi al D.P.R.115/2002, redigendo una parcella a vacazione.
    Essendo stato affiancato da un consulente per le procedure espropriative. il CdS mi dice di redigere un’unica parcella e maggiorarla del 40%.
    In questo calcolo quindi devo conteggiare le sole vacazioni inerenti la mia attività o anche le vacazioni inerenti l’attività del consulente.
    In definitiva vanno sommate le due parcelle ai fini di farla divenire una parcella unica e maggiorarla del 40%,o calcolare solo le mie vacazioni?

  7. Maria

    se un giudice che deve emettere sentenza rimette tramite ordinanza la causa a ruolo, in una causa civile colpa medica,per chiedere delucidazioni ulteriori al ctu al fine della sentenza,depositate le integrazioni richieste,il giudice deve di nuovo attendere “nuove” comparse conclusionali e repliche o in udienza seguente può leggere dispositivo in sentenza dopo le precisazioni conclusioni delle parti?intanto il giudice è anche cambiato.non le ha chieste lui le integrazioni.ma comunque legalmente può leggere dispositivo o attendere nuove comparse e repliche giacchè la ctu è stata corredata di integrazioni?grazie

  8. Caterina

    Salve avvocato spero mi possa dare delle delucidazioni sul mio caso
    Sono un architetto CTU, sono stata nominata per la stima di un immobile. Completata la perizia il giudice mi ha liquidato tutte le spese e il 50% per il valore dell’immobile lasciandomi in attesa del saldo che si dovrà calcolare in base alla vendita.
    Oggi il processo viene estinto perchè le parti non si sono presentate alle varie udienze.
    La mia liquidazione finale come deve essere calcolata?
    Grazie

  9. Osvaldo

    Se il Giudice dimentica di emettere il decreto di liquidazione del CTU come può il CTU ottenere l’equo compenso. Grazie

  10. Giovanna

    Egr. Avv,
    Sono stata nominata CTU in un contenzioso civile, non risulta presentata la istanza di liquidazione del compenso (certamente mi sarà sfuggita). Il Giudice con la sentenza ha precisato che le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono a carico di parte attrice.
    Accortami della dimenticanza mi sono rivolta al Giudice, al fine della liquidazione del compenso.
    Il Giudice mi ha detto che dopo il deposito della sentenza non può più provvedere alla liquidazione.
    Cosa posso fare ed a chi dovrei rivolgermi?
    Nel ringraziarLa anticipatamente per la risposta, Le porgo Cordiali Saluti.

  11. Salvatore Pisani

    Egregio avvocato sono un CTU e le sottopongo il mio caso per un suo cortese parere.
    Sono stato nominato CTU dal giudice di pace sez. Civile di Parma. Successivamente in sede di inizio operazioni peritali l’avvocato della parte attrice ci ripensa e dichiara che non vuole procedere alla CTU e che farà istanza al giudice. Successivamente dunque il giudice di pace mi revoca l’incarico e poi mi liquida la somma da me richiesta con decreto apposito a cui non è stato fatto opposizione . Non essendo stato pagato dalle parti in causa ho provveduto al recupero del credito tramite decreto ingiuntivo. Adesso uno degli avvocati mi comunica, telefonicamente e tramite PEC, che nell’ultima udienza il giudice di pace avrebbe sospeso il decreto di liquidazione in attesa di chiarimenti in una prossima udienza.
    Se ciò fosse vero le chiedo se secondo lei è questa una procedura regolare.
    La ringrazio, cordialmente Dott. Salvatore Pisani

  12. Armando

    Egr. Avv. ,ho regolarmente risposto ha tutti i quesiti così come richiesti . nonché fatto regolare richiesta di liquidazione dell’onorario e spese ma il Giudice, nonostante i vari solleciti di pagamento, non emette un regolare decreto di liquidazione della CTU. Pertanto, nonostante il procedimento è già stato estinto per la non presenza delle parti, mi viene impedito di poter accettare o, eventualmente, impugnare un decreto di liquidazione. Le sarei grato sapere quali possono essere le azioni per poter ottenere l’emissione di un regolare decreto di liquidazione di un compenso per la CTU regolarmente espletata. Grazie

  13. Mirco Minardi

    @Pisani: non capisco, però, per quale ragione è stato chiesto il decreto ingiuntivo se c’era il decreto di liquidazione. Comunque la sospensione necessita di contraddittorio, anticipato o differito.

  14. Vincenzo

    Egregio Avvocato,
    Le chiedo se è necessaria la richiesta di liquidazione per prestazioni aggiuntive al quesito posto e autorizzate nel corso dell’espletamento dell’incarico a seguito di specifica richiesta da parte del CTU (in particolare si richiedeva autorizzazione per la presentazione di istanza in sanatoria includendo preventivo di spesa per le prestazioni aggiuntive a quelle oggetto dell’incarico e queste venivano autorizzate dal Giudice, anche in ordine al compenso richiesto).
    Cordialmente saluto.

  15. Marco

    Gentile avvocato,
    nel merito del suo articolo, poichè non mi è ancora del tutto chiaro, vorrei chiederle se, per il ricorso al decreto di liquidazione – nello specifico il CTU – debba necessariamente avvalersi della consulenza/prestazione di un legale o se può presentare tale ricorso mediante istanza da depositarsi in tribunale.
    Grazie.

  16. Manuela

    Gentile Avvocato,
    Ho redatto una consulenza Tecnica (nel 2014) per la sezione fallimentare del Tribunale di Firenze. Contestualmente al deposito avevo presentato al Curatore fallimentare tale nota. A vendita avvenuta dell’immobile, mi è stata chiesta nuovamente la nota per spese e onorari. Per la redazione di tale notula ho fato riferimento ad un protocollo di intesa intercorso fra l’ordine degli Architetti di Firenze e il Tribunale di Firenze, Sezione Esecuzioni immobiliari. Il curatore mi ha comunicato l’importo della liquidazione senza trasmettere il Decreto che io ho prontamente richiesto. La liquidazione è il 50% in meno di quanto richiesto. Soprattutto mi sbalordisce il taglio dei rimborsi spese per sopralluoghi, accesso Conservatoria, Accesso Catasto, accesso agenzia entrate, accesso comune in cui è posto l’immobile. Preciso che tale immobile è ubicato in altra provincia e per ogni trasferimento era necessario per andata e ritorno circa 150 chilometri. Ho fatto 5 trasferimenti per un totale di circa 750 chilometri. Di tali trasferimenti ho presentato per dare l’esatta data di effettuazione le ricevute autostradali. il giudice mi ha riconosciuto solo le spese anticipate (conservatoria ecc allegate alla nota) e per tutta le altre spese solo 100 euro. In tali spese vi erano anche le spese generali e quant’altro. Complessivamente la mia nota per spese e onorari è stata comunque decurtata di oltre il 50%. E’ corretto questo procedimento e cosa si potrebbe fare senza dover proporre un’opposizione?
    Grazie per una cortese risposta in merito



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*