Consulenti tecnici: le linee guida del Tribunale di Roma

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Interessanti le linee guida del Tribunale di Roma, molto probabilmente redatte dal dott. Marco Rossetti, quando era a capo del Comitato per la formazione dell’albo dei ctu.

Una guida utile anche agli avvocati.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

– Ufficio Consulenti Tecnici –

 

Introduzione.

Le presenti linee guida intendono fornire ai consulenti tecnici iscritti nell’albo del Tribunale di Roma, ed in special modo ai neoiscritti, ovvero a coloro che non hanno ancora acquisito una sufficiente esperienza, un ausilio sia per evitare nullità processuali durante lo svolgimento delle operazioni peritali; sia per redigere la relazione di consulenza in modo il più possibile chiaro e congruo rispetto ai quesiti posti.

Accade, infatti, non di rado che i tempi del processo debbano purtroppo subire un rallentamento a causa di circostanze variamente riconducibili all’operato del c.t.u.: ad esempio, per avere questi compiuto un atto relativo all’indagine affidatagli senza darne avviso alle parti; ovvero per avere ritardato il deposito della relazione; od ancora per avere redatto la relazione di consulenza in termini oscuri o troppo sintetici.

L’esperienza del Comitato disciplinare, chiamato a valutare la gravità di condotte come quelle sopra descritte, ha tuttavia rivelato che molto spesso esse non dipendono dal negligenza o mal talento dell’ausiliario, ma più semplicemente da una imperfetta conoscenza delle regole e dei meccanismi del processo. Sicché non è infrequente l’ipotesi che il c.t.u. incorra in nullità od irregolarità processuali, addirittura convinto di operare in modo meritorio: come, ad esempio, allorché lascia trascorrere il termine per il deposito della relazione ritenendo di potere “conciliare” le parti in lite.

Se, dunque, una parte non irrilevante delle condotte sanzionate scaturiscono dall’imperfetta conoscenza delle regole processuali, è probabile che una maggiore conoscenza di essa possa sensibilmente ridurre il numero di tali condotte e, di conseguenza, contribuire a rendere più concentrata nel tempo l’istruzione dei processi civili.

 

PARTE PRIMA

Le operazioni peritali

1.  Accettazione dell’incarico. – Il c.t.u. ha l’obbligo di accettare l’incarico (art. 64 c.p.c.). Soltanto nell’ipotesi in cui non sia iscritto all’albo del tribunale che lo ha nominato, ha la facoltà di rifiutare.

2.    Giuramento – Il c.t.u. ha l’obbligo di essere presente all’udienza fissata per il giuramento. Eventuali impedimenti, se noti o prevedibili, debbono essere comunicati con largo anticipo, in modo da potere consentire il differimento dell’udienza. Se imprevisti, debbono comunque essere portati a conoscenza del giudice e debitamente documentati, al fine di evitare l’avvio del procedimento disciplinare (oltre che di evitare di minare la fiducia del giudice nel c.t.u.).

3.    Inizio delle operazioni peritali. – L’inizio delle operazioni peritali, se fissato in udienza, si presume noto a tutte le parti (presenti o assenti che fossero all’udienza), e dunque il c.t.u. non deve in questo caso inviare alcun avviso.

Se nell’udienza di conferimento dell’incarico l’inizio delle operazioni non è stabilito, ed il giudice ha lasciato al c.t.u. la facoltà di scegliere la data, quest’ultima deve essere debitamente comunicata alle parti, attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell’avvenuta ricezione (è, ovviamente, preferibile, la lettera raccomandata od il telegramma con avviso di ricevimento).

4.    Prosecuzione delle indagini peritali. – Se, come normalmente avviene, le indagini non possono essere concluse nella stessa data in cui hanno avuto inizio, il c.t.u. potrà:

(a) fissare direttamente la data, l’ora ed il luogo di prosecuzione delle operazioni, indicandola nel verbale delle operazioni peritali o, se questo non viene redatto, nella parte iniziale della relazione di consulenza. In questo caso, tale data si presume nota alle parti presenti o ingiustificatamente assenti, e non va inviato alcun ulteriore avviso;

(b) in alternativa, riservare ad un secondo momento la fissazione di data, ora e luogo di prosecuzione delle operazioni; in questo caso, una volta fissata la data, deve darne avviso alle parti, attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell’avvenuta ricezione.

5.    Cause di differimento dell’inizio o della prosecuzione delle indagini peritali. – Le indagini peritali costituiscono un subprocedimento incidentale, come tale soggetto a tutti i princìpi del processo civile, ivi compresa quello – costituzionalmente rilevante, ex art. 111 cost.  – della ragionevole durata. Il c.t.u., pertanto, può differire la data d’inizio delle operazioni peritali, ovvero rinviarne la prosecuzioni, soltanto dinanzi ad impedimenti che siano obiettivi ed insuperabili.

E’ opportuno, al riguardo, ricordare che il mero disaccordo della parte, dell’avvocato, o del consulente di parte sulla data di inizio o di prosecuzione delle operazioni peritali non costituisce di per sé giusta causa di differimento o rinvio. Quest’ultimo può essere disposto soltanto allorché l’impedimento a comparire della parte, del suo avvocato o del suo consulente sia:

(a) obiettivo (ad es., malattia);

(b) legittimo (ad es., concomitante svolgimento di impegni lavorativi precedentemente assuni e non differibili).

6.    Destinatari degli avvisi. – In tutti i casi i cui il c.t.u., per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti, destinatari legittimi di essi sono gli avvocati delle parti costituite (art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 27.11.1979, n. 6223). La c.t.u. è quindi nulla se l’avviso di differimento o rinvio delle operazioni è inviato alla parte personalmente, ovvero al consulente di parte.

L’operato del c.t.u. è, per contro, immune da vizi se gli avvisi in questione siano inviati soltanto all’avvocato, e non anche al consulente di parte.

7.    Rispetto del termine. – Il c.t.u. deve depositare la relazione nel termine fissato dal giudice. E’ opportuno ricordare che quel che rileva ai fini della valutazione della tempestività del deposito è il termine a tal fine fissato dal giudice, e non la data dell’udienza successiva a quella in cui fu conferito l’incarico. Il rispetto del termine fissato dal giudice consente infatti alle parti di avere la certezza che, dopo una certa data, troveranno nel fascicolo la relazione di consulenza. Per contro, una volta violato tale termine, per avere contezza della c.t.u. le parti dovrebbero sobbarcarsi l’onere di recarsi ogni giorno in cancelleria, per verificare l’avvenuto deposito; il che è condotta da esse non esigibile.

Ne consegue che se il c.t.u. deposita la relazione peritale dopo la scadenza del termine all’uopo fissato dal giudice, egli deve comunque essere considerato in mora, a nulla rilevando che il deposito sia avvenuto prima dell’udienza successiva a quella del giuramento.

8.    Proroga del termine. – Il termine per il deposito della relazione di consulenza è un termine ordinatorio. Esso, quindi, può essere prorogato, ma soltanto prima della scadenza.

Il c.t.u. il quale non riesca a terminare la relazione nel termine fissato dal giudice, ha l’obbligo di domandare una proroga, prima che il suddetto termine sia scaduto. Il c.t.u., in questo caso, deve allegare e, se necessario, dimostrare le cause che gli hanno impedito di rispettare il termine. In assenza di un giustificato motivo, alcuna proroga può essere concessa.

E’ consentita anche una seconda proroga, ma in questo occorre la sussistenza di motivi “particolarmente gravi” (art. 153 c.p.c.).

9.    Cause legittime di proroga del termine. – Costituisce giusta causa per la proroga del termine per il deposito della relazione qualsiasi legittimo impedimento od ostacolo, incontrato dal c.t.u. o dalle parti.

L’impedimento deve essere ‘legittimo’, e cioè non in contrasto con norme o disposizioni di legge.

L’impedimento non è dunque legittimo, e non dà diritto ad una proroga del termine per il deposito della relazione, quando dipenda:

(a) dalla renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u.;

(b) dalla pendenza di trattative tra le parti, le quali chiedano perciò al c.t.u. di rinviare l’inizio delle operazioni.

10.    Renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u.. – Se le parti, od una di esse, non fano quanto in loro potere per consentire al c.t.u. di dare risposta al quesito postogli, l’ausiliario non può rinviare sine die l’inizio delle operazioni od il deposito della relazione, ma deve comunque rispettare il termine fissatogli dal giudice, e redigere la relazione mettendo nella debita evidenza che ad alcuni quesiti non è stato possibile rispondere a causa della mancata collaborazione delle parti o di una di esse.

11.    Trattative tra le parti. – Il c.t.u. non ha né il potere, né il dovere di esperire alcun tentativo di conciliazione tra le parti, eccezion fatta per l’ipotesi di c.t.u. contabile (art. 198, comma 1, c.p.c.). Pertanto deve ritenersi in colpa il c.t.u. il quale non sia in grado di rispettare il termine fissatogli della relazione, per avere speso parte di esso nel tentativo di far transigere la lite.

12.    Acquisizione di documenti dalle parti. – Il c.t.u. non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto.

Si ricordi, al riguardo, che nel processo civile i documenti possono essere prodotti:

(a) mediante allegazione all’atto di citazione (art. 163 c.p.c.), od alla comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.), ovvero agli atti equipollenti (ad es., ricorso introduttivo);

(b) mediante deposito in esecuzione di un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.);

(c) mediante deposito nella fase di istruzione, entro il termine di cui all’art. 184 c.p.c..

I documenti prodotti al di fuori di questi canali sono inutilizzabili dal giudice, ed a fortiori lo saranno per il c.t.u..

Il c.t.u., quindi, non deve sollecitare dalle parti il deposito di documenti in loro possesso e rilevanti ai fini della risposta al quesito: se tali documenti sono stati ritualmente prodotti, essi potranno essere utilizzati attingendo direttamente ai fascicoli di parte; altrimenti il c.t.u. dovrà rilevare la impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli, e la parte renitente sconterà gli effetti della propria omissione, ai sensi dell’art. 2697 c.c..

13.    Liquidazione delle spese. – Per ottenere la liquidazione delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, il c.t.u. ha l’obbligo di documentare i relativi esborsi, allegando la documentazione spesa alla richiesta di liquidazione.

14.    Liquidazione dei compensi. – Nel redigere la istanza di liquidazione del compenso, il c.t.u. deve ricordare che la suddetta liquidazione può avvenire in due modi: a vacazioni, ovvero in misura prefissata della legge.

La liquidazione a vacazioni è residuale: essa, cioè, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui la materia oggetto della consulenza non rientri in alcuna delle previsioni di cui al d.m. 30.5.2002.

Nella liquidazione a percentuale per scaglioni, si ricordi che resta comunque insuperabile lo scaglione massimo previsto dal decreto, quand’anche il valore della causa sia superiore (ex multis, Cass. 10.8.2001 n. 10745).

15.    Riscossione coattiva del compenso. – Al fine di prevenire contestazioni dilatorie, è utile ricordare che, anche nei casi in cui il giudice pone le spese di consulenza a carico di una parte soltanto, tale obbligo ha rilievo unicamente nei rapporti interni tra le parti del giudizio, mentre nei confronti del c.t.u. tutte le parti sono obbligate in solido al pagamento del compenso liquidato dal giudice, poiché trattasi di spesa sostenuta nell’interesse di tutte (così Cass. 8.7.1996 n. 6199).

PARTE SECONDA

La relazione di consulenza

1.    Contenuto della relazione. – La relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti, evitando:

(a) da un lato, il rumore, vale a dire il dilungarsi su questioni irrilevanti ai fini della risposta al quesito, ovvero pacifiche tra le parti, ovvero non pertinenti rispetto alla materia del contendere.

Si ricorda, a tal riguardo, che è inutile ripercorrere nella relazione di consulenza l’andamento del processo, come pure riassumere il contenuto degli atti di parte, i quali si presumono noti al giudice.

Vanno, per contro, riportate nella relazione le osservazioni dei consulenti di parte, quando il c.t.u. abbia ritenuto di non condividerle. In tal caso, al fine di consentire al giudice il necessario riscontro sull’iter logico adottato dal c.t.u., questi deve prendere debita posizione in merito alle osservazioni dei c.t.p., indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividerle;

(b) dall’altro, il silenzio, vale dire il non affrontare questioni essenziali ai fini della risposta al quesito.

2.    Descrizioni e valutazioni. – Ove al c.t.u. sia chiesto di descrivere luoghi, cose o persone, la descrizione deve essere sempre accurata e dettagliata, e corredata da adeguata documentazione fotografica o cinematografica.

La parte descrittiva deve essere sempre graficamente ben evidenziata e separata dalla eventuale parte valutativa.

Ove la relazione contenga una parte valutativa, il c.t.u. avrà cura di motivare sempre le proprie conclusioni, descrivendo l’iter logico in base al quale è pervenuto ad esse.

Il c.t.u. avrà altresì cura di evitare qualsiasi valutazione di tipo giuridico in relazione ai fatti di causa.

3.    Forma della relazione. –  Idealmente, ogni relazione di consulenza va divisa in quattro parti:

(a) una parte epigrafica, nella quale il c.t.u. avrà cura di indicare gli estremi della causa, del giudice, delle parti, e riassumere le operazioni compiute, indicando quali parti siano state presenti;

(b) una parte descrittiva, nella quale il c.t.u. illustra gli accertamenti o le ricostruzioni in fatto da lui personalmente compiuti;

(c) una parte valutativa, nella quale il c.t.u. risponde ai quesiti motivando adeguatamente le proprie scelte;

(d) una parte riassuntiva, nella quale il c.t.u. espone in forma sintetica la risposta ad ogni quesito postogli.

La relazione di consulenza va redatta in modo chiaro ed intelligibile. Ove ciò possa aiutare all’esposizione dei fatti o della valutazioni, è raccomandato l’impiego di grafici, illustrazioni, tabelle, ovvero qualsiasi accorgimento grafico in grado di meglio illustrarne il contenuto.

PARTE TERZA

Le spese di consulenza

1.    Fonti normative. – I compensi dovuti al c.t.u. sono disciplinati dal d. lgs. 115/02 e dal d.m. 30.5.2002.

2.    Spese. – Il c.t.u. può ottenere la rifusione delle spese che siano state debitamente documentate, eccezion fatta per le spese eccessive od inutili.

3.    Onorari. – Principio generale è che gli onorari si calcolano secondo i criteri di cui al d.m. 30.5.2002; i compensi a vacazione sono dovuti soltanto quando l’attività svolta non rientra in nessuna delle previsioni di cui al citato d.m., ovvero l’applicazione dei criteri ivi indicati conduca a risultati manifestamente iniqui.

4.    Obbligati al pagamento. – Anche quando il giudice pone le spese di consulenza a carico soltanto di alcune tra le parti, tale disposizione ha efficacia soltanto nei rapporti tra le parti, non nei rapporti tra queste ed il c.t.u.. Quest’ultimo, pertanto, può sempre pretendere il pagamento dell’intero compenso da una qualunque tra le parti, che sono tra loro sempre obbligate in solido al relativo pagamento.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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68 commenti:

  1. Vincenza

    Egregio Avvocato,
    gradirei ricevere alcune informazioni in materia di liquidazione CTU. In particolare, vorrei sapere cosa occorre fare per il recupero del compenso per CTU nel caso il professionista incaricato non abbia mai ricevuto decreto di liquidazione e l’udienza della sentenza della relativa causa è già avvenuta, evidenziando che nella sentenza si riportano le spese di CTU a carico della parte soccombente ma senza indicarne il quantum. Gradirei ricevere, inoltre, riferimenti di Sentenze in merito a tale argomento da cui sia possibile rilevare anche come occorra determinare la parcella del CTU in casi simili. Grazie

  2. Filippo

    Buongiorno avvocato, nel 2016 ho prestato la mia attività di CTU medico legale presso il giudice di pace e mi viene corrisposto un anticipo di € 200,00. Successivamente al deposito della CTU le parti trovano un accordo e fanno estinguere la procedura, il giudice si dimentica ed omette di fare il decreto di liquidazione. Io vengo a scoprirlo soltanto adesso avendo chiesto un accesso al fascicolo.
    Ho chiesto all’avvocato di parte attrice se fosse disposto a riconoscermi bonariamente il conguaglio ma mi ha detto che senza il decreto di liquidazione non mi spetta nulla.
    C’è qualcosa che potrei fare per farmi riconoscere il dovuto? La ringrazio anticipatamente per il consiglio che potrà darmi.

  3. Anna carugati

    Buongiorno avvocato, vorrei sapere come ci si deve comportare nella liquidazione di onorari nel caso in cui un consulente abbia contestualmente ricevuto due o piu’ incarichi dallo stesso ufficio, tenuto conto che la legge recita che non si possono liquidare piu’ di quattro vacazioni al giorno?

  4. Pietrinferni

    Buongiorno Avvocato. Ho svolto attività di custode e ritiro locazioni nonché ho richiesto liquidazione a saldo onorario perizia dopo tre giorni che il G.E. ha estinto la procedura esecutiva senza, ovviamente, che io potessi avere conoscenza anticipatamente del provvedimento di estinzione. Alla mia richiesta di liquidazione lo stesso GE ha rigettato l’istanza perché “a procedura estinta, il giudice non è più titolare della potestas iudicandi, con conseguente impossibilità, per lo stesso organo giurisdizionale, di provvedere alla liquidazione degli ausiliari”. Cosa devo fare? E’ possibile chiedere la liquidazione al creditore procedente? La ringrazio. Gabriele.

  5. Pietrinferni Gabriele

    Buongiorno ho svolto attività di custodia con ritiro locazioni ed ho fatto istanza al giudice per la liquidazione delle competenze tre giorni dopo il provvedimento di estinzione del GE. Cosa che non potevo sapere prima del provvedimento di estinzione della procedura. Alla mia istanza di liquidazione il GE rigetta così: “a procedura estinta, il giudice non è più titolare della potestas iudicandi, con conseguente impossibilità, per lo stesso organo giurisdizionale, di provvedere alla liquidazione degli ausiliari”. Cosa posso fare? Posso chiedere la liquidazione delle competenze al creditore procedente? La ringrazio Gabriele.

  6. Alberto d'urso

    egregio avvocato
    devo redigere una parcella sa sottoporre al Consiglio di Stato per un incarico TAR. per la conclusione di un accordo di programma che prevedeva anche una variante al PRG del Comune di Marano di napoli.
    Il CdS mi ha dato come indicazione di riferirmi al D.P.R.115/2002, redigendo una parcella a vacazione.
    Essendo stato affiancato da un consulente per le procedure espropriative. il CdS mi dice di redigere un’unica parcella e maggiorarla del 40%.
    In questo calcolo quindi devo conteggiare le sole vacazioni inerenti la mia attività o anche le vacazioni inerenti l’attività del consulente.
    In definitiva vanno sommate le due parcelle ai fini di farla divenire una parcella unica e maggiorarla del 40%,o calcolare solo le mie vacazioni?

  7. Maria

    se un giudice che deve emettere sentenza rimette tramite ordinanza la causa a ruolo, in una causa civile colpa medica,per chiedere delucidazioni ulteriori al ctu al fine della sentenza,depositate le integrazioni richieste,il giudice deve di nuovo attendere “nuove” comparse conclusionali e repliche o in udienza seguente può leggere dispositivo in sentenza dopo le precisazioni conclusioni delle parti?intanto il giudice è anche cambiato.non le ha chieste lui le integrazioni.ma comunque legalmente può leggere dispositivo o attendere nuove comparse e repliche giacchè la ctu è stata corredata di integrazioni?grazie

  8. Caterina

    Salve avvocato spero mi possa dare delle delucidazioni sul mio caso
    Sono un architetto CTU, sono stata nominata per la stima di un immobile. Completata la perizia il giudice mi ha liquidato tutte le spese e il 50% per il valore dell’immobile lasciandomi in attesa del saldo che si dovrà calcolare in base alla vendita.
    Oggi il processo viene estinto perchè le parti non si sono presentate alle varie udienze.
    La mia liquidazione finale come deve essere calcolata?
    Grazie

  9. Osvaldo

    Se il Giudice dimentica di emettere il decreto di liquidazione del CTU come può il CTU ottenere l’equo compenso. Grazie

  10. Giovanna

    Egr. Avv,
    Sono stata nominata CTU in un contenzioso civile, non risulta presentata la istanza di liquidazione del compenso (certamente mi sarà sfuggita). Il Giudice con la sentenza ha precisato che le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono a carico di parte attrice.
    Accortami della dimenticanza mi sono rivolta al Giudice, al fine della liquidazione del compenso.
    Il Giudice mi ha detto che dopo il deposito della sentenza non può più provvedere alla liquidazione.
    Cosa posso fare ed a chi dovrei rivolgermi?
    Nel ringraziarLa anticipatamente per la risposta, Le porgo Cordiali Saluti.

  11. Salvatore Pisani

    Egregio avvocato sono un CTU e le sottopongo il mio caso per un suo cortese parere.
    Sono stato nominato CTU dal giudice di pace sez. Civile di Parma. Successivamente in sede di inizio operazioni peritali l’avvocato della parte attrice ci ripensa e dichiara che non vuole procedere alla CTU e che farà istanza al giudice. Successivamente dunque il giudice di pace mi revoca l’incarico e poi mi liquida la somma da me richiesta con decreto apposito a cui non è stato fatto opposizione . Non essendo stato pagato dalle parti in causa ho provveduto al recupero del credito tramite decreto ingiuntivo. Adesso uno degli avvocati mi comunica, telefonicamente e tramite PEC, che nell’ultima udienza il giudice di pace avrebbe sospeso il decreto di liquidazione in attesa di chiarimenti in una prossima udienza.
    Se ciò fosse vero le chiedo se secondo lei è questa una procedura regolare.
    La ringrazio, cordialmente Dott. Salvatore Pisani

  12. Armando

    Egr. Avv. ,ho regolarmente risposto ha tutti i quesiti così come richiesti . nonché fatto regolare richiesta di liquidazione dell’onorario e spese ma il Giudice, nonostante i vari solleciti di pagamento, non emette un regolare decreto di liquidazione della CTU. Pertanto, nonostante il procedimento è già stato estinto per la non presenza delle parti, mi viene impedito di poter accettare o, eventualmente, impugnare un decreto di liquidazione. Le sarei grato sapere quali possono essere le azioni per poter ottenere l’emissione di un regolare decreto di liquidazione di un compenso per la CTU regolarmente espletata. Grazie

  13. Mirco Minardi

    @Pisani: non capisco, però, per quale ragione è stato chiesto il decreto ingiuntivo se c’era il decreto di liquidazione. Comunque la sospensione necessita di contraddittorio, anticipato o differito.

  14. Vincenzo

    Egregio Avvocato,
    Le chiedo se è necessaria la richiesta di liquidazione per prestazioni aggiuntive al quesito posto e autorizzate nel corso dell’espletamento dell’incarico a seguito di specifica richiesta da parte del CTU (in particolare si richiedeva autorizzazione per la presentazione di istanza in sanatoria includendo preventivo di spesa per le prestazioni aggiuntive a quelle oggetto dell’incarico e queste venivano autorizzate dal Giudice, anche in ordine al compenso richiesto).
    Cordialmente saluto.

  15. Marco

    Gentile avvocato,
    nel merito del suo articolo, poichè non mi è ancora del tutto chiaro, vorrei chiederle se, per il ricorso al decreto di liquidazione – nello specifico il CTU – debba necessariamente avvalersi della consulenza/prestazione di un legale o se può presentare tale ricorso mediante istanza da depositarsi in tribunale.
    Grazie.

  16. Manuela

    Gentile Avvocato,
    Ho redatto una consulenza Tecnica (nel 2014) per la sezione fallimentare del Tribunale di Firenze. Contestualmente al deposito avevo presentato al Curatore fallimentare tale nota. A vendita avvenuta dell’immobile, mi è stata chiesta nuovamente la nota per spese e onorari. Per la redazione di tale notula ho fato riferimento ad un protocollo di intesa intercorso fra l’ordine degli Architetti di Firenze e il Tribunale di Firenze, Sezione Esecuzioni immobiliari. Il curatore mi ha comunicato l’importo della liquidazione senza trasmettere il Decreto che io ho prontamente richiesto. La liquidazione è il 50% in meno di quanto richiesto. Soprattutto mi sbalordisce il taglio dei rimborsi spese per sopralluoghi, accesso Conservatoria, Accesso Catasto, accesso agenzia entrate, accesso comune in cui è posto l’immobile. Preciso che tale immobile è ubicato in altra provincia e per ogni trasferimento era necessario per andata e ritorno circa 150 chilometri. Ho fatto 5 trasferimenti per un totale di circa 750 chilometri. Di tali trasferimenti ho presentato per dare l’esatta data di effettuazione le ricevute autostradali. il giudice mi ha riconosciuto solo le spese anticipate (conservatoria ecc allegate alla nota) e per tutta le altre spese solo 100 euro. In tali spese vi erano anche le spese generali e quant’altro. Complessivamente la mia nota per spese e onorari è stata comunque decurtata di oltre il 50%. E’ corretto questo procedimento e cosa si potrebbe fare senza dover proporre un’opposizione?
    Grazie per una cortese risposta in merito



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