Mediazione obbligatoria: conviene non partecipare?

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Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it 

L’ultimo comma dell’art. 8 del decreto legislativo 28/2010, in tema di mediazione, stabilisce che:

“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.

In altre parole, il comportamento della parte che non si è presentata davanti al mediatore può essere valutato dal giudice nel decidere la causa. È noto che mentre per la dottrina maggioritaria l’argomento di prova è un mero strumento di valutazione delle altre prove, per la giurisprudenza maggioritaria esso può costituire addirittura unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice.

Ma oggi, grazie alla Manovra-bis 2011 si è aggiunto un ulteriore tassello, quello che più scuote gli italiani, ovvero “l’attacco al portafogli”. Difatti all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».

Nonostante la modifica e la riduzione degli importi avvenuta con DM 145/2011, nelle mediazioni di maggior valore sarà ancora maggiormente conveniente non partecipare.

Facciamo un esempio.

Tizio viene chiamato a partecipare ad una mediazione avente ad oggetto una divisione immobiliare del compendio ereditario dell’importo di oltre 5 milioni di euro. Se partecipa dovrà sborsare ben 4.600,00 euro più accessori (per effetto della riduzione di cui a breve). Al contrario, se non partecipa, pagherà 1.056,00 euro di contributo unificato.

Tenuto conto che nei giudizi di divisione l’argomento di prova non ha pratica applicazione, ne deriverà che sarà comunque più conveniente non partecipare alla mediazione.

Dicevamo che nel frattempo è peraltro intervenuta la modifica della tabella. Oggi l’art. 16 del DM 180/2010 prevede quanto segue:

4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;

5. – 7. (omissis).

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione;

10. – 13. (omissis).

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.”.

Gli importi previsti sono questi:

1. Fino a Euro 1.000: Euro 65;

2. da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

3. da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

4. da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

5. da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

6. da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

7. da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

8. da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;

9. da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

10. oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

 Pertanto, nelle materie obbligatorie il contributo è il seguente:

1. Fino a Euro 1.000: Euro 65 – 1/3 (+ 1/4 in caso di successo);

2. da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130 – 1/3 (+ 1/4 in caso di successo);

3. da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240 – 1/3 (+ 1/4 in caso di successo);

4. da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360 – 1/3 (+ 1/4 in caso di successo);

5. da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600 – 1/3 (+ 1/4 in caso di successo);

6. da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000 – 1/3 (+ 1/4 in caso di successo);

7. da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000 – 1/2 (+ 1/4 in caso di successo);

8. da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800 – 1/2 (+ 1/4 in caso di successo);

9. da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200 – 1/2 (+ 1/4 in caso di successo);

10. oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200 – 1/2 (+ 1/4 in caso di successo).

In buona sostanza, solo per gli ultimi due scaglioni è ancora significativamente conveniente non partecipare alla mediazione.

Si tenga poi presente che oggi l’importo è stabilito in misura fissa a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. Tuttavia se il mediatore fa la proposta l’importo è maggiorato di 1/5.

Facciamo un altro esempio. Responsabilità medica. Valore della domanda euro 500.000,00. Potranno aversi i seguenti casi (gli importi si riferiscono a ciascuna parte):

a) c/p non si presenta: € 50,00 (c/p verrà condannata a pagare 1.056,00 di contributo unificato)

b) c/p non si presenta e il mediatore fa la proposta: € 60,00 (c/p verrà condannata a pagare 1.056,00 di contributo unificato)

c) c/p si presenta ma la mediazione non riesce: € 1.000,00

d) c/p si presenta e la mediazione riesce: € 1.250,00

e) c/p si presenta, il mediatore fa la proposta e la mediazione riesce: € 1.250,00


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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