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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE CIVILE – LAVORO
RICORSO EX ART. 360 C.P.C.
promosso da
NOME COGNOME, codice fiscale ……………….., nato a ……….. (………) il …………, residente a ………….. (…..), ……………….. rappresentato e difeso dall’Avv. Mirco Minardi (C.F.: MNRMRC69T06A271W; fax 071.7912550; pec: mirco.minardi@pec-ordineavvocatiancona.it), iscritto nello speciale Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 17/04/2015, in forza di procura speciale (all. 2 Atti) rilasciata in data 18/04/2019, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni, di Cancelleria e di parte, presso l’indirizzo PEC sopra indicato, iscritto nel RE.G.IND.E. e già comunicato all’Ordine degli Avvocati di Ancona, ivi intendendo eleggere domicilio
RICORRENTE
avverso
XYALFABETAXY S.P.A. (GIA’ XYDELTAXY S.P.A.) (C.F. e P.IVA ……………………), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in ………….. (………..), Via dei …………….., rappresentato e difeso nel giudizio di secondo grado dall’Avv. ……………… (C.F. GRFDNC51M21A662A) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a …………………….
INTIMATO
Oggetto: ricorso avverso la Sentenza civile n. 831/2019 (all. 3 Atti) emessa dalla Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro, pubblicata e comunicata il giorno 29/03/2019, R.G. n. 109/2019 (all. 4 Atti).
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Lavoro. Licenziamento per g.m.o.
VALORE DELLA CONTROVERSIA
Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile. Il C.U. viene presentato a debito stante l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato (all. 5 Atti).
TERMINE DI SCADENZA DELLA IMPUGNAZIONE
La sentenza di secondo grado è stata pubblicata il giorno 29/03/2019 e comunicata lo stesso giorno. Il termine di scadenza è pertanto il 28.05.2019 (60 gg dalla data del 29 marzo 2019). Il presente ricorso verrà notificato entro il termine di 60 gg dalla pubblicazione e quindi con “prova di resistenza” ex se.
I
SINTESI DELLA DECISIONE IMPUGNATA E DEI MOTIVI DI RICORSO
La Corte di Appello di Bari, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto il sig. COGNOME decaduto dalla impugnazione del licenziamento, ex art. 6, l. 604/1966, avendo questi impugnato stragiudizialmente in data 9/12/2014 solamente la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (breviter g.m.o.), avvenuta con nota del 6/11/2014, e non il successivo provvedimento espulsivo, comunicato con nota del 12/12/2014. Aggiungeva che nemmeno con la missiva del 5/1/2015, avente ad oggetto l’impugnativa di un secondo licenziamento intimato in data 13/11/2014, il COGNOME aveva impugnato il primo licenziamento, in quanto in detta missiva era stata richiamata la raccomandata del 9/12/2014 e non invece il provvedimento espulsivo del 12/12/2014.
Riteneva, infine, che fosse del pari inconferente l’atto giudiziario del 19/1/2015, in quanto (tra gli altri motivi) ancora una volta non era stato richiamato il provvedimento del 12/12/2014, ma solo l’impugnativa del 9/12/2014 che aveva avuto ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento di licenziamento per g.m.o. del 6/11/2014.
Tanto premesso, si sottopongono all’attenzione dell’On.le Corte i seguenti motivi di impugnazione.
PRIMO MOTIVO: violazione degli artt. 116 c.p.c. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c. con conseguente falsa applicazione dell’art. 6, l. 604/1966, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. (pag. 24), con il quale si chiede l’affermazione del seguente principio di diritto: “L’impugnazione del licenziamento ex art. 6 l. 604/1966 costituisce atto unilaterale recettizio per la cui interpretazione il giudice di merito deve applicare gli artt. 1362 c.c. e ss., se ed in quanto compatibili con la natura unilaterale dello stesso. Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro, dopo la comunicazione di avvio del procedimento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 l. 604/1966 abbia inviato al lavoratore comunicazioni scritte con le quali, in contrasto con la missiva de qua, lo informa del già avvenuto effetto espulsivo, il giudice di merito è tenuto, specie in relazione a quanto stabilito dall’art. 1362, primo e secondo comma c.c., a valutare il comportamento complessivo del dichiarante e, in particolare, le dichiarazioni scritte inviate al lavoratore successivamente all’invio della prima comunicazione, anche in considerazione della necessità di tutelare l’affidamento di quest’ultimo il cui diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato costituisce oggi un diritto sociale fondamentale”.
SECONDO MOTIVO (articolato in tre sotto-motivi): falsa applicazione dell’art. 6, l. 604/1966, violazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. (pag. 32); primo sotto-motivo (pag. 33) con il quale si chiede l’affermazione del seguente principio di diritto: “In ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’impugnazione stragiudiziale ex art. 6 l. 604/1966 effettuata prima della formale comunicazione di recesso, ma dopo la comunicazione di avvio della procedura ex art. 7 l. 604/1966, è idonea ad impedire la decadenza allorquando il lavoratore abbia chiaramente manifestato l’intenzione di voler contestare il provvedimento espulsivo e non semplicemente l’avvio della procedura, essendo una diversa interpretazione non compatibile con i principi di ragionevolezza che devono guidare l’interpretazione delle norme in materia di decadenza, con il principio di matrice europea del “diritto ad un ricorso effettivo” ed essendo comunque tutelata l’esigenza del datore di lavoro di conoscere le determinazioni del lavoratore in merito al provvedimento espulsivo, seppure non ancora formalmente emanato al momento della impugnazione”; secondo sotto-motivo (pag. 39), con cui si chiede l’affermazione del seguente principio di diritto: “Il termine “impugnazione” è adottato dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 in senso generico ed improprio, siccome riferibile anche a dichiarazioni scritte extragiudiziali del prestatore di lavoro o della organizzazione sindacale, non accompagnate dal contemporaneo ed effettivo esercizio dell’azione giudiziaria. Ai fini della citata norma di legge è pertanto sufficiente che il lavoratore manifesti al datore di lavoro con qualsiasi atto scritto, indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità di formule sacramentali, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del licenziamento, essendo in questa manifestazione di volontà implicita la riserva di voler tutelare i propri diritti davanti alla competente autorità giudiziaria. Eventuali errori nella individuazione del provvedimento espulsivo sono rilevanti esclusivamente nel caso in cui il datore di lavoro non sia messo in grado di comprendere se il lavoratore abbia inteso opporsi al licenziamento, mentre sono del tutto irrilevanti laddove non vi sia alcun ragionevole dubbio circa la volontà di opporsi al provvedimento risolutivo, come nella ipotesi in cui il lavoratore abbia fatto specifico riferimento alla procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indicando anche la data della chiusura della procedura”; terzo sotto-motivo a (pag. 43) .
II
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DI CAUSA
II.1 L’ANTEFATTO
Il ricorrente era stato assunto dalla multinazionale XYDELTAXY SPA sin dal 1998 ed inquadrato come operaio meccanico collaudatore dall’anno 2000; in tale veste si occupava dell’ispezione tecnica dei prodotti prima della loro commercializzazione. Conoscendo inoltre la lingua tedesca, egli era talvolta inviato presso la casa madre per seguire corsi di formazione.
Tuttavia, a partire dall’anno 2005 il ricorrente cominciò ad avvertire problemi all’apparato uditivo, come riscontrato dal Medico Competente, ma nonostante ciò i compiti assegnatigli non diminuivano, ma anzi venivano incrementati.
A partire dall’anno 2012, egli iniziò pertanto a lamentare la propria condizione lavorativa, chiedendo incontri con i Responsabili dei reparti interessati e con il direttore del personale.
Deluso per la scarsa considerazione ricevuta, decideva così di scrivere (senza rendersi conto del prezzo che avrebbe “pagato” per tale gesto) al Responsabile mondiale di tutti i direttori del personale della società XYDELTAXY, il sig. M. G..
Per tutta risposta, nell’aprile del 2012 il COGNOME veniva spostato in un reparto ancor più rumoroso, senza preventiva visita medica, con demansionamento e perdita di parte della retribuzione. Nel frattempo, colleghi meno qualificati di lui venivano trasferiti al centro sviluppo.
Inutili risultavano le richieste bonarie di essere riassegnato al reparto originario, nonostante le indubbie difficoltà fisiche che gli rendevano difficilissimo affrontare il lavoro.
Iniziava così un duro “braccio di ferro” tra il lavoratore, il Medico Competente, la Spesal e la datrice di lavoro, fatto di visite mediche, lunghe assenza per malattia, contestazioni disciplinari, lettere raccomandate, azioni giudiziarie ex art. 700 c.p.c., fino a quando, dapprima con nota del 6/11/2014, successivamente con nota del 13/11/2014, il ricorrente veniva licenziato rispettivamente per g.m.o. e per superamento del periodo di comporto.
II. 2 IL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Con ricorso ex art. 1, comma 48, Legge 92/2012, depositato in data 05.06.2015 ed iscritto al num. R.G. 6888/2015, il ricorrente conveniva innanzi al Tribunale Civile di Bari – Sez. Lavoro la società XYDELTAXY S.p.A. al fine di accertare la nullità radicale e/o inefficacia dei licenziamenti intimatigli.
Nel rassegnare le proprie conclusioni[1], il sig. COGNOME, evidenziava la sussistenza del motivo illecito determinante, ritorsivo e discriminatorio, ex art. 18, comma III, Legge n. 300/1970, con cui erano stati irrogati ambedue i licenziamenti, chiedendo, altresì, la condanna della società XYDELTAXY S.p.A. alla reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro, in ragione della professionalità acquisita negli anni e delle compromesse condizioni di salute.
In via subordinata, chiedeva di dichiarare l’illegittimità, l’invalidità e/o l’inefficacia dei due recessi per difetto di giustificazione del primo, datato 6.11.2014 (stante l’assenza di inidoneità fisica, nonché l’insussistenza dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione) e per la violazione dell’art. 2110 c.c., comma II, nell’intimazione del secondo, avvenuta in data 13.11.2014 (tenuto conto del mancato esaurimento del periodo di comporto).
In via istruttoria veniva richiesta l’audizione del legale rappresentante pro tempore della società, del Direttore del Personale, del Medico Competente, di altro personale della XYDELTAXY S.p.A. e dell’Organo di Vigilanza.
La convenuta XYDELTAXY S.p.A. si costituiva in giudizio sollevando preliminarmente l’eccezione di inammissibilità della domanda attorea, sostenendo che il sig. COGNOME era incorso nella decadenza, poiché con missiva del 09.12.2014, indirizzata alla XYDELTAXY S.p.A. ed alla Direzione Territoriale del Lavoro, aveva impugnato soltanto la comunicazione di avvio della procedura ex art. 7, L. 604/1966, relativa al primo licenziamento, omettendo così di impugnare stragiudizialmente il licenziamento comunicatogli in data 12.12.2014, con connessa violazione dei termini decadenziali, ex art. 6 L. 604/1966, modificato dall’art. 32 L. 183/2010 e dall’art. 1, comma 38, L. 92/2012. Nel merito negava qualsivoglia discriminazione o comportamento mobbizzante nei confronti del lavoratore.
Il Tribunale adito, con provvedimento n. 21340/2016 del 05.05.2016, ritenendo il ricorrente decaduto dal diritto di impugnazione del licenziamento, comunicato in data 12.12.2014, dichiarava inammissibile la domanda volta ad invalidare il provvedimento espulsivo, disponendo la validità e l’efficacia del licenziamento del 12.12.2014 con decorrenza dal 6.11.2014, specificando che “in tale decisione rimane assorbita ogni altra questione posta dal ricorrente, ed in particolare quella afferente la illegittimità del licenziamento comminato della XYDELTAXY S.p.A. a COGNOME NOME per superamento del periodo di comporto”.
II. 2. IL RICORSO AVVERSO L’ORDINANZA DI RIGETTO N. 21340/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Avverso detta ordinanza, il sig. COGNOME NOME, in data 03.06.2016, proponeva opposizione con ricorso ex art. 1, comma 51, Legge 92/2012, iscritto a ruolo con R.G. n. 7042/2016, chiedendone, in via preliminare la revoca, poiché ritenuto infondata alla luce di quanto rappresentato in premessa, ovvero per “carente e/o comunque insufficiente ed erronea rappresentazione di fatti decisivi nella disamina dell’eccezione preliminare”, per “un’erronea interpretazione di norme e principi di diritto ed erronea applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale”, nonché per la “incompatibilità della costruzione logico-giuridica con la domanda del ricorrente”, con condanna della XYDELTAXY S.p.A. alla restituzione della somma corrisposta a titolo di spese legali liquidate, pari ad € 3.827,20 oltre interessi legali, con decorrenza dal 18.5.2016 o da altra data, ritenuta di giustizia.
Il sig. COGNOME, richiamando l’illiceità, la ritorsione ed il discriminante motivo per cui gli erano stati intimanti ambedue i licenziamenti chiedeva pertanto al Giudice del lavoro di “ACCERTARE e DICHIARARE la nullità radicale e/o l’inefficacia dei licenziamenti intimati al sig. NOME COGNOME, ossia il recesso per giustificato motivo oggettivo e impossibilità sopravvenuta del 6.11.2014, formalizzatosi il successivo 10.12.2014 all’esito del procedimento amministrativo, impugnato stragiudizialmente con raccomandata a.r. del 9.12.2014 ed il recesso per superamento del periodo di comporto del 13.11.2014, impugnato stragiudizialmente con raccomandata a.r. del 5.01.2015”, disponendo così l’annullamento dei succitati provvedimenti, con condanna della società XYDELTAXY S.p.A. alla reintegrazione del lavoratore nell’impiego ritenuto idoneo al proprio stato di salute ed alla professionalità maturata, nonché al pagamento di un’indennità risarcitoria come per legge, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto (oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del primo licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge)[2].
In via subordinata, chiedeva al Giudice di dichiarare l’illegittimità, l’invalidità e/o l’inefficacia di ambedue i recessi, con connessa dichiarazione di inefficacia del secondo anche per la mancata revoca/pronuncia di illegittimità del primo e con condanna della società all’immediata reintegrazione del lavoratore, tenuto conto della patologia uditiva e di quanto attestato dal CTU nel procedimento ex art. 700 c.p.c., nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria come per legge, parametrata all’ultima retribuzione globale di fatto (oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con l’aggiunta di interessi e rivalutazione come per legge).
Nel ricorso il lavoratore da pag. 3 a pag. 60 ripercorreva i fatti evidenziando le condotte mobbizzanti. Da pag. 61 esponeva i seguenti motivi di opposizione: il licenziamento per superamento del periodo di comporto era stato impugnato con nota del 05.01.2015 e non del 05.12.2014 come erroneamente riportato nel provvedimento opposto; nella nota del 05.01.2015 il ricorrente aveva nuovamente esplicitato e formalizzato, ratificando nella forma e nel contenuto della precedente lettera del 09.12.2014 la propria volontà di impugnare il recesso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera con cui la XYDELTAXY gli aveva comunicato il licenziamento per g.m.o.; che la lettera del 05.01.2015 era successiva di appena 24 giorni quella del 12.12.2014 e che in essa era contenuta anche la ratifica dell’impugnativa di licenziamento per g.m.o del 09.12.2014 formalizzata il successivo 12.12.2014; che l’impugnazione de qua non richiede formule sacramentali ma semplicemente la volontà del lavoratore di contestare la validità e l’efficacia del licenziamento; che non erano state applicate le norme in materia di interpretazione dei contratti in quanto compatibili ex art 1324 c.c.; che il diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato costituiva un diritto sociale fondamentale riconosciuto anche dalla Carta dei Diritti dell’Unione Europea; che era stato violato il diritto ad un “ricorso effettivo”; che il ricorrente, allorquando in data 19.01.2015 si era costituito nel giudizio n. r.g. 9785/2014 alla domanda riconvenzionale della datrice aveva impugnato nuovamente e giudizialmente entrambi i licenziamenti; che la determinazione aziendale di non ricollocare il dipendente era stata ampiamente annunciata dalla datrice di lavoro sia negli scambi epistolari con il lavoratore e con il suo legale, sia nei vari confronti giudiziali e che pertanto alla data dell’impugnativa del 09.12.2014 poteva già qualificarsi inesistente lo stato di incertezza per una possibile revisione della volontà risolutiva da parte della XYDELTAXY; che la comunicazione del licenziamento del 12.12.2014 era interamente sovrapponibile alla lettera di avvio della procedura amministrativa ex art. 7 L. n. 604/1966; che essendo stato licenziato per superamento del periodo di comporto in data 13.11.2014 egli era già in potere alla data del 09.12.2014 di impugnare il licenziamento per g.m.o.; che tanto nella lettera del 13.11.2014, quanto nella comunicazione del 12.12.2014 la XYDELTAXY aveva definito come licenziamento quello che aveva comunicato alla D.T.L. come intenzione di licenziamento; che anche il Tribunale di Bari, in altro procedimento pendente tra le stesse parti, in data 09.12.2014 aveva dichiarato che il ricorrente era stato licenziato con lettera del 13.11.2014; che la reale volontà della datrice di lavoro era confermata dal comportamento tenuto in sede di D.T.L.; che non erano stati tenuti in considerazione comportamenti e dichiarazioni anche processuali rese in giudizi svoltisi prima dell’invio della missiva del 06.11.2014; che non era stato considerato il fatto che il ricorrente era stato posto dalla datrice di lavoro in aspettativa retribuita fino a tutto l’8.11.2014 e che fino al 07.11.2014 era stato affetto da malattia professionale fino a tutto il 09.12.2014, con conseguente violazione dell’art. 2110 c.c. e impossibilità di far risalire la decorrenza dell’efficacia del licenziamento per g.m.o. al 06.11.2014; che non era applicabile al caso di specie la pronuncia della Suprema Corte n. 22627/2015 in mancanza di congrua motivazione su tutti i fatti dedotti ed allegati dalle parti; che i recessi datoriali erano nulli per l’illiceità dell’unico e determinante motivo di licenziamento e per l’intento ritorsivo, vendicativo e di rappresaglia della datrice di lavoro; che i due licenziamenti erano illegittimi, inefficaci e invalidi per difetto e pretestuosità delle giustificazioni, per insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e per la radicale violazione dell’obbligo di repechage; che era illegittimo, invalido e inefficace il licenziamento per superamento del periodo di comporto stante l’insussistenza del fatto posto a base del recesso e la violazione dell’art. 2110 c.c.
In via istruttoria, il ricorrente chiedeva, altresì, l’audizione del legale rappresentante pro tempore della società, del direttore del personale, del Medico Competente, di altro personale della XYDELTAXY S.p.A. e dell’Organo di Vigilanza.
In data 05.05.2017 si costituiva la XYDELTAXY S.p.A, la quale contestando la fondatezza dell’opposizione promossa dal sig. COGNOME, chiedeva al Giudice adito di dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dal lavoratore e delle domande ivi formulate per intervenuta decadenza dal diritto di impugnazione del licenziamento del 12/12/2014, con conferma dell’ordinanza n. 21340/2016. In via subordinata, chiedeva il rigetto del ricorso poiché ritenuto infondato in fatto ed in diritto e, qualora il Tribunale avesse accertato l’invalidità di entrambi i licenziamenti intervenuti, la detrazione dell’aliunde perceptum et percipiendum e/o, comunque, di contenere le sanzioni nei limiti di legge.
In data 15.05.2017 si celebrava l’udienza di comparizione delle parti e di discussione nel corso della quale la XYDELTAXY S.p.A. offriva al lavoratore la somma di €. 25.000,00 a titolo di incentivo all’esodo; detta proposta veniva però rifiutata dal lavoratore. Veniva pertanto fissata la successiva udienza di discussione sulle eccezioni preliminari sollevate società convenuta con autorizzazione al deposito delle note conclusive.
In data 20.12.2018, Il Tribunale Civile di Bari, con sentenza n. 4723/2018, rigettava il ricorso proposto dal sig. COGNOME, dichiarando “che il recesso intimato per gmo con la nota datoriale del 12 dicembre 2014 non è stato oggetto di impugnativa stragiudiziale nel termine perentorio di 60 giorni ex art. 6 comma 1 l. 604/1966 con la conseguenza che il ricorso sommario proposto dal COGNOME va dichiarato in parte qua inammissibile per maturazione della relativa decadenza, ritualmente eccepita dalla società opposta a partire dal suo primo atto difensivo” precisando che “l’inammissibilità dell’impugnativa del licenziamento per g.m.o. del 12 dicembre 2014 esclude qualsivoglia interesse in capo all’opponente ex art. 100 cpc in merito alla delibazione della legittimità del secondo licenziamento intimato con nota datoriale del 13 novembre 2014”.
Il Giudice del lavoro ribadiva altresì che l’opponente non aveva alcun interesse a conseguire la declaratoria di illegittimità del secondo recesso, tenuto conto che il rapporto lavorativo era già cessato alla data del 6/11/2014 e che l’aspettativa retribuita (fino al giorno 8/11/2014), non rappresentava ragione ostativa a determinare la fine del rapporto di lavoro dal 06.11.2014.
Seguiva la condanna alle spese di lite.
II. 3. IL RECLAMO INNANZI LA CORTE D’APPELLO DI BARI
In data 21.01.2019, il sig. COGNOME depositava il reclamo ex art. 1, comma 58, Legge 92/2012 e 433 e ss. c.p.c. avverso la sentenza n. 4723/2018 emessa dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, eccependo la nullità della stessa poiché emessa ex art. 429, comma I, c.p.c., nonché per anomalie motivazionali. Nel merito, insisteva per l’accoglimento della impugnativa di entrambi i licenziamenti, tenuto conto della sussistenza del motivo illecito determinante, ritorsivo e discriminatorio, ex art. 18 L. 300/1970, I e III comma. Nel reclamo, il lavoratore rappresentava nuovamente la condotta mobbizzante adottata dalla società, nonché dal Direttore del Personale.
Per quel che rileva ai fini del presente ricorso, il reclamante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva considerato: che la volontà del lavoratore di opporsi alla decisione datoriale di recedere dal rapporto di lavoro non richiedeva l’utilizzo di formule sacramentali (pag. 15); che i licenziamenti erano stato palesati come ritorsivi e discriminatori, oltre che inesistenti nei motivi (pag. 16); che di fatto la nota del 06.11.2014 rappresentava già l’atto espulsivo del recesso e pertanto nessuna decadenza si era verificata; che non era stata correttamente valutata ed esaminata la comunicazione del 05.01.2015 in cui si ribadiva il licenziamento per g.m.o (pag. 19); che nell’interpretare l’impugnativa del licenziamento il Tribunale non aveva osservato le disposizioni in materia di interpretazione dei contratti come richiamato dall’art. 1324 c.c. (pag. 20); che l’impedimento della decadenza si verifica a prescindere dallo specifico intento di realizzare detto effetto (pag. 20); che l’art. 6 della L. 604/1966 era stato mal applicato tenuto anche conto dei principi di matrice europea e della ratio della stessa norma (pag. 20 e 21); che non era stata considerata la volontà manifestata nuovamente nell’atto del 19.01.2015 (pag. 21); che alla data del 09.12.2014 era inesistente lo stato di incertezza per una possibile revisione della volontà risolutiva da parte della XYDELTAXY (pag. 28); che nella lettera del 10.12.2014 la datrice di lavora aveva usato i termini “irrogatole” e “confermare” così ammettendo il già avvenuto recesso alla data del 06.11.2014 (pag. 29 e 30); che la lettera del 06.11.2014 aveva anticipato illegittimamente il licenziamento per g.m.o. (pag. 29); che la lettera del 13.11.2014 definiva il “licenziamento” quello che aveva comunicato alla D.T.L. come intenzione di licenziamento (pag. 29).
Il reclamante rassegnava pertanto le seguenti testuali conclusioni (da pag. 76 a pag. 79) che vengono riportate nella nota n. [3].
In data 14.03.2019 si costituiva la società ALFABETA P.T. la quale, sostenendo l’infondatezza del reclamo proposto dal sig. COGNOME, ne chiedeva l’integrale rigetto. In via subordinata, richiedeva al Giudice di secondo grado di detrarre l’aliunde perceptum et percipiendum e di contenere le sanzioni nei limiti.
In data 26.03.2019 si celebrava l’udienza di discussione a seguito della quale, in data 29.03.2019, veniva pubblicata la sentenza n. 831/2019, con cui si rigettava il reclamo, con conferma della precedente sentenza emessa dal giudice a quo, e con condanna del reclamante al pagamento delle spese di lite
II.4 LA SENTENZA OGGETTO DI RICORSO PER CASSAZIONE
La Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 831/2019 del 29.03.2019 rigettava il reclamo, ritenendolo infondato, per le seguenti ragioni.
I primi due motivi, con i quali si affermava la nullità della sentenza per vizi formali, erano infondati, non solo in quanto ritenuti insussistenti, ma anche in ragione del fatto che qualora fossero stati esistenti sarebbero stati sostituiti, corretti, rettificati dalla motivazione dell’appello.
Quanto ai motivi con i quali si censurava la sentenza per aver ritenuto intervenuta la decadenza ex art. 6 l. 604/1966, legittimo il recesso del 12/12/2014 ed insussistente l’interesse ad ottenere comunque una pronuncia sul secondo licenziamento, affermava sinteticamente quanto segue:
- «La XYDELTAXY S.p.A. aveva azionato la procedura ex art. 7, l. n. 604/1966, come modificato dall’art. 1 comma 40, L. n. 92/2012, in data 6/11/2014 inviando la prescritta comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro con cui dichiarava l’ “intenzione” di licenziare il COGNOME per giustificato motivo oggettivo e con contestuale indicazione dei motivi».
- Il lavoratore aveva impugnato «tale comunicazione (preventiva) con lettera raccomandata a/r del 9.12.2014 (ovvero esattamente il giorno prima della comparizione innanzi alla DTL di cui infra) ».
- «La procedura di cui sopra si è conclusa con esito negativo in data 10/12/2014 (v. processo verbale, dinanzi alla predetta DTL, di mancata conciliazione, in atti) ».
- «La società datrice quindi, espletato il procedimento previsto dalla legge, ha esercitato la propria facoltà di licenziare per giustificato motivo oggettivo il COGNOME con missiva del 12/12/2014 e con decorrenza (retroattiva) dal 6/11/2014 come previsto dall’ art. 1, co.41, l. n. 92/2012, a mente del quale: “il licenziamento intimato……. all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva” ».
- La datrice di lavoro aveva facoltà di intimare «un ulteriore e diverso licenziamento (questa volta per superamento del periodo di comporto) che, a sua volta veniva impugnato con successiva missiva del 5-9.1.2015 che, come risulta anche dalla sua intestazione, risultava espressamente circoscritta al secondo licenziamento di cui sopra».
- Errava il lavoratore nel ritenere che la missiva del 6/11/2014 fosse già atto di risoluzione, pretendendo di inferirlo «dalla comunicazione mail dell’1.12.2014 del Direttore del Personale (all. 52), con la quale quest’ultimo diffidava il COGNOME “dall’inviare ulteriori comunicazioni e certificati di malattia essendo il suo rapporto di lavoro cessato per il licenziamento”. Orbene, premesso che in ogni caso tale nota proviene, appunto, dal Direttore del Personale e come tale non può vincolare la società reclamata nè incidere più di tanto sull’interpretazione degli atti negoziali posti da quest’ultima per il tramite del suo legale rappresentante pro tempore, vi è che, in ogni caso, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il COGNOME ha impugnato con missiva del 09/12/2014, non già il (non ancora emesso) provvedimento di licenziamento comunicatogli solo successivamente in data 12/12/2014, bensì (né poteva essere diversamente) la lettera di avvio della procedura ex art. 7 cit. del 6/11/2014, con la conseguenza che il primo giudice ha ritenuto l’intervenuta decadenza dall’impugnativa del licenziamento (del 12.12.2014); dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 9.12.2014 dopo essersi riservato il 19.11.2014 (nell’ambito di un altro procedimento giudiziario inter partes riguardante questa volta l’ illegittima – secondo il ricorrente – adibizione dell’istante a mansioni diverse), ordinanza che ha disatteso la domanda attorea prendendo atto del fatto “che successivamente all’ordinanza cautelare del 13/14.10.2014 il COGNOME è stato licenziato dalla XYDELTAXY con lettera del 13.11.2014”. Ma è di tutta evidenza che, all’epoca di tale ultima ordinanza non era stato ancora emesso il provvedimento conclusivo di recesso del 12.12.2014, così come è evidente che detto giudizio non implicava affatto la qualificazione giuridica del contenuto della missiva del 6.11.2014, ma semmai della seconda missiva di recesso del 13.11.2014; dalla sentenza n. 1352/2015 emessa inter partes dal Tribunale del Lavoro di Bari (sempre nell’ambito di un altro procedimento giudiziario tra le medesime parti) che, anche in questo caso, al solo fine di ripercorrere velocemente lo svolgimento dei fatti, accenna ad un (inesistente) licenziamento intervenuto in data 10.12.2014 anche in questo caso, comunque, senza minimamente affrontare il problema della qualificazione giuridica della iniziale della missiva del 6.11.2014. A tale riguardo si rammenta che (Cass. n. 3366/1999) tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato intercorre un inscindibile nesso di connessione, nel senso che la cosa giudicata viene a formarsi sull’accertamento, in positivo o negativo, del diritto che si è fatto valere nel giudizio, all’identificazione del quale concorrono, oltre ai soggetti e alla “causa petendi” anche il “petitum”; mentre (Cass. n. 3434/2011) è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio; nonché da una serie di considerazioni meglio evidenziate alle pagg. 28/30 del reclamo che prendono le mosse da dati formali (sovrapponibilità tra lettera di avvio della procedura e successiva lettera di licenziamento, irritualità della prima per aver preannunciato anche la comunicazione di licenziamento per superamento del periodo di comporto nonché della seconda, per aver definito “la prima come licenziamento” piuttosto che, come intenzione di licenziamento, categorico rifiuto sempre frapposto dalla XYDELTAXY ad una possibilità di ricollocazione in altre mansioni compatibili) che comunque non incidono circa la necessità, in ogni caso, per la società datrice, di seguire la procedura inderogabile prevista dall’art. 7 cit.. Si tenga conto all’uopo che: a mente di tale ultima disposizione (v. infra) “…nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato”, per cui era addirittura doverosa l’esplicitazione dei motivi della missiva di avvio della procedura (risultando simmetricamente sufficiente un richiamo per relationem alla lettera di avvio, nella missiva conclusiva, confermativa dell’intenzione di recedere); che l’azienda, in ogni caso, in sede conciliativa, pur ribadendo l’impossibilità di riallocare l’istante in azienda, ha offerto in via transattiva un incentivo all’esodo pari a 12 mensilità, il che conferma la fruttuosità di tale procedura nonché la disponibilità dell’azienda a mutare il titolo della risoluzione del rapporto e, dunque, una sua posizione tutt’altro che “statica” e/o bloccata sul contenuto della missiva del 6.11.2014 di avvio della procedura».
- La Corte osservava poi quanto segue. «Come chiarito dalla S.C. (Cass. n. 21676/2018) “… il giudice di secondo grado, facendo corretta applicazione delle disposizioni normative che vengono in rilievo, ha escluso che la comunicazione indirizzata alla DTL potesse costituire atto di recesso, in quanto contenente” (come, nella specie, v. missiva del 6.11.2014 cit.) “solo l’intenzione di procedere al licenziamento ai fini di un funzionale espletamento della procedura conciliativa, in esito alla quale non è mai soluzione obbligata il licenziamento (in tal senso Cass. n. 22627/2015). …Deve essere premesso che il presente ricorso ha come origine l’impugnativa della comunicazione del licenziamento fatta alla DTL, che, come sopra rilevato, non puo’ avere valenza di effettiva comunicazione del recesso datoriale, in quanto finalizzata al diverso scopo conciliativo. La Corte territoriale ha quindi, correttamente, ritenuta invalida l’impugnativa cosi’ effettuata”. In termini Cass. n. 22627/2015 cit. (resa pure in una fattispecie in cui il lavoratore riteneva che in realtà la preventiva comunicazione alla DTL “aveva un obiettivo contenuto risolutore atteso che nella stessa si affermava che l’Istituto si trovava nella condizione di dover procedere al licenziamento per giustificato motivo….”): “…….il giudice di secondo grado, facendo corretta applicazione delle disposizioni normative che vengono in rilievo, ha escluso che la comunicazione del 1° luglio 2013, indirizzata alla dtl costituiva l’atto di recesso; ciò, atteso, tra l’altro, che la comunicazione deve necessariamente contenere l’intenzione di procedere al licenziamento e l’indicazione dei motivi del licenziamento medesimo ma, ai fini di un funzionale espletamento della procedura conciliativa, in esito alla quale non è soluzione obbligata il licenziamento, e, dunque, detti contenuti non sono dirimenti».
- La Corte d’Appello, ha ritenuto, pertanto, che non era intervenuta detta impugnazione nel termine di 60 giorni atteso che la lettera di impugnazione alla quale ha fatto riferimento il lavoratore interveniva prima dell’atto di recesso del 25 luglio 2013….”, aggiungendo che «i contenuti circostanziati della originaria missiva del 6.11.2014 e le altre circostanze sopra evidenziate (tutte sintomatiche, nella sostanza ed al più, di una scarsa propensione della datrice di lavoro a rivedere la sua “intenzione” di recesso) non sono dirimenti ai fini della propugnata qualificazione di tale atto come atto vero e proprio di recesso che, appunto, come detto sopra, è intervenuto solo all’esito della prescritta procedura ex art. 7 cit., in data 12.12.2014 laddove a mente di tale ultima disposizione, nel testo all’epoca vigente, “il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile……….Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore…..”. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, 41° comma, della L. 92/2012 il licenziamento intimato all’esito del procedimento “produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato”, salva l’ipotesi di “infortunio occorso sul lavoro”. Da notare che la citata Cass, n. 22627/2015 ha altresì chiarito che l’estensione dei termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione del licenziamento, disposta dall’art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010, opera con riguardo al dato oggettivo costituito dalla invalidità del licenziamento, sicchè detti termini “devono trovare applicazione quando si deduce l’invalidità del licenziamento, come nella specie prospettandone la nullità in quanto discriminatorio”; ne consegue che il reclamante non può pretendere di sottrarsi da essi, come sembra opinare in sede di reclamo, per il sol fatto che abbia lamentato varie ipotesi di nullità del licenziamento (in quanto intimato “per motivo illecito determinante, ritorsivo e discriminatorio”) (in termini v. pure Cass. n. 4904/1981 ove si evidenzia come lo schema codicistico che era alla base della distinzione tra le della distinzione tra le categorie della nullita e della annullabilita del recesso del datore di lavoro, risulta modificato dalla disciplina dei licenziamenti individuali che, pur continuando a prevedere ipotesi di inefficacia, nullità ed annullabilità, da un lato non discrimina al fine dell’impugnativa del licenziamento nel termine decadenziale citato, dall’altro le unifica tutte nel regime degli effetti, imponendo a garanzia della conservazione del posto di lavoro, la cosiddetta stabilita reale di cui all’art 18 commi primo e secondo, della legge n 300 del 1970)».
- In merito alla missiva del 5/1/2015 affermava che «anche l’attento esame del suo contenuto, qui propugnato dal reclamante, non conduce a diverse conclusioni ove si consideri che, anche a voler soprassedere sulla chiarezza dell’epigrafe, il relativo testo riporta “… sono ad impugnare la Vostra risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto del 13.11.2014, ricevuta il successivo 17.11.2014, inviata successivamente, in via distinta ed autonoma rispetto alla comunicazione di licenziamento per GMO…, il cui procedimento di conciliazione si è concluso negativamente dinanzi alla DTL di Bari in data 10.12.14, già formalmente impugnata con raccomandata a.r. del 9.12.2014, ricevuta il successivo 10.12.2014, poiché in questo caso trattasi di una decisione premeditata e ritorsiva nei confronti del sig. COGNOME …”. Insomma nessun accenno essa contiene al provvedimento conclusivo di licenziamento del 12.12.2014, avendo l’istante piuttosto chiarito (rectius confermato) che il recesso dalla datrice risulta già “formalmente impugnato” con la cennata (e prematura) missiva del 9.12.2014 di cui s’è ampiamente detto sopra».
- Quanto all’atto del 19/1/2015 sosteneva che «a dire il vero il primo giudice ha affrontato la questione rilevando correttamente: <<…..non è dirimente il riferimento dell’opponente all’impugnativa espressa a pag. 64 della memoria difensiva di costituzione nel giudizio n. 9785/2014 rg. ……. in cui si richiama genericamente la risoluzione “per giustificato motivo oggetto ed impossibilità sopravvenuta del 6.11.2014, formalizzatasi il successivo 10.12.2014, già impugnata stragiudizialmente dal ricorrente con raccomandata a.r.l. del 9.12.2014….”. A ben vedere, le deduzioni difensive in discorso confermano che l’impugnativa stragiudiziale ha riguardato solo la nota di avvio della procedura ex art. 7 cit. non già la nota del 12 dicembre 2014>> (aggiunge la Corte, sintomaticamente niente affatto menzionata in tale atto difensivo) <<con cui il recesso è stato in effetti adottato. Difetta comunque in tali deduzioni qualsivoglia riferimento a siffatta nota del 12 dicembre 2014 sicchè ad esse non possono riconoscersi alcun effetto d’impugnativa del recesso ridetto >>. Ma v’è di più. Anche a voler valorizzare il contenuto di tale atto difensivo a firma del procuratore del COGNOME depositato in data 19.1.2015, vi è che (Cass. n. 25118/2017; Cass. n. 23603/2018) nulla è dato di sapere circa l’epoca della sua comunicazione alla controparte (l’atto d’impugnazione è, come è noto, di natura recettizia); inoltre, in tema di licenziamento individuale, l’impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 costituisce un atto negoziale dispositivo e formale che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo (oltre che dall’associazione sindacale, cui quest’ultimo aderisca, in forza del rapporto di rappresentanza “ex lege”), da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta o da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore, sempre che la ratifica rivesta la forma scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare, previsto a pena di decadenza. Orbene, nella specie, a quell’epoca l’avv. Cas., per quanto emerge dagli atti, disponeva soltanto della procura a rappresentare il COGNOME nell’ambito del predetto (differente) giudizio n. 9785/2014 R.G. (volto ad accertare la legittimità della sua “astensione dall’attività lavorativa, in ragione dell’inosservanza da parte del datore di lavoro del generale dovere di sicurezza imposto dall’art. 1460 c.c….”), né risulta intervenuta (e portata a conoscenza della controparte) una qualche ratifica da parte del lavoratore entro la scadenza (12.2.2015) del suddetto termine decadenziale».
- Sugli altri motivi la Corte territoriale così rispondeva. «Ritiene ancora il lavoratore – così implicitamente ammettendo, ancora una volta, di aver in realtà impugnato la sola dichiarazione di avvio della procedura del 6.11.2014 – che la lettera di licenziamento conclusiva del 12.12.2014 non rappresenterebbe una valida comunicazione di licenziamento “visto che non vengono riportati i motivi del recesso”, ma è agevole sul punto replicare che ciò può rappresentare se, del caso, un vizio formale di tale missiva – che è e resta l’atto conclusivo della procedura di cui sopra – che andava censurato entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione di tale ultimo atto, cosa che appunto non è avvenuta. Lamenta altresì che egli, in ogni caso, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, aveva in ogni caso “interesse ad ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso” (del 13.11.2014) “per preteso superamento del periodo di comporto…..per il fatto che la malattia professionale è stata vistosamente scambiata in malattia generica ed è interesse del COGNOME anche quello di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento di ogni genere di danno patrimoniale e non dall’erroneità del computo delle giornate di malattie”; ma è di tutta evidenza che tale eventuale azione risarcitoria non rappresenta (né può rappresentare) – neppure indirettamente – l’oggetto del presente giudizio instaurato con le forme del c.d. rito Fornero ex L. 92/2012. Ancora, il COGNOME si duole del fatto che primo Giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che egli era stato precedentemente posto dalla società in aspettativa retribuita fino a tutto l’08/11/2014 ma che, poi, già dal 07.11.2014 è stato affetto da malattia professionale fino a tutto il 09.12.2014. Pertanto non si riesce a comprendere “sulla base di quali elementi o fatti abbia potuto il primo Giudice, contrariamente a quanto stabilito per legge (art. 2110 c.c.) far risalire la decorrenza dell’efficacia del licenziamento per GMO al 6.11.2014 (rectius, all’8.11.2014, data di ricevimento della raccomandata a.r.), non ricorrendone a detta data nemmeno i presupposti per dichiararla”. A tale riguardo va richiamato il testo dell’art. 1, co. 41, l. n. 92/2012: “Il licenziamento intimato …… all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l’effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato”. La retroattività degli effetti del licenziamento per GMO al giorno della comunicazione di avvio della procedura conciliativa è dunque stabilita dalla legge e, ferma restando la nullità del licenziamento intervenuto in costanza di maternità/paternità, gli effetti del licenziamento rimangono sospesi solo in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro (ipotesi qui non ricorrente). In altre parole, il legislatore ha fatto salvo l’effetto sospensivo scaturente solo dai periodi di tutela per maternità/paternità ed infortunio sul lavoro e non anche per malattia o malattia professionale. Senza contare che: nel caso di specie, come sostenuto dallo stesso reclamante (v. pag. 33 del reclamo) e confermato dal giudice della fase di opposizione, alla data del 6 novembre 2014, l’opponente (già) si trovava “in aspettativa retributiva fino all’8 novembre 2014”; che trattasi di nuove argomentazioni, come tali inammissibili in sede di reclamo, posto che nelle precedenti fasi del presente giudizio il predetto stato di malattia professionale era stato addotto ed allegato soltanto al fine di comprovare l’illegittimità del secondo licenziamento per superamento del periodo di comporto del 13.11.2014 (v. sopra). Alla stregua delle suesposte considerazioni si deve ritenere corretta la parte della sentenza qui reclamata che esclude qualsivoglia interesse in capo all’opponente ex art. 100 c.p.c. in merito alla delibazione della legittimità del secondo licenziamento intimato con nota datoriale del 13.11.2014 (“Ne deriva che il licenziamento per g.m.o. emesso in data 12 dicembre 2014 produce gli effetti a partire dal 6 novembre 2014. Poiché il secondo licenziamento risale (con effetto immediato) al 13 novembre 2014, non pare dubbio che l’opponente non abbia alcun interesse a conseguire l’accertamento dell’illegittimità di tale recesso, la cui efficacia risale ad un periodo temporale in cui il suo rapporto di lavoro era già cessato in forza del primo licenziamento”). Le suesposte considerazioni sono assorbenti e consentono di omettere la trattazione di ogni altra questione trattata dalle parti».
III
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI AI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
III.1 RICOSTRUZIONE DELLE DICHIARAZIONI UNILATERALI
Ai fini di una più semplice intellegibilità delle censure, si ritiene opportuno riportare in successione temporale le dichiarazioni inviate dalle parti e la sintesi del loro contenuto.
- Missiva XYDELTAXY del 6/11/2014: viene comunicata alla DTL e al lavoratore l’intenzione di procedere al licenziamento per g.m.o.;
- Missiva XYDELTAXY del 13/11/2014: viene irrogato il licenziamento per superamento del periodo di comporto e, al contempo, precisato che non era sostituito il licenziamento «precedentemente irrogatole in data 6/11/2014», che pertanto «conserva la sua validità ed efficacia»;
- Missiva COGNOME del 09/12/2014: viene impugnata e contestata «la Vostra risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1966 e per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, comunicata con raccomandata a.r. ricevuta in data 8/11/2014»;
- Missiva XYDELTAXY del 12/12/2012: viene comunicato che stante «il mancato accordo la procedura ex art. 7, L. 604/1966 come novellata dall’art. 1, co. 40 L. 92/2012, avviata con nota del 6/11/2014, Le confermiamo il licenziamento irrogatole con la medesima nota che qui si intende integralmente riportata anche per quel che riguarda le giustificazioni del recesso, con decorrenza dalla data di invio della nota del 6/11/2014, imputando il periodo intercorso a preavviso»;
- Missiva COGNOME del 5/1/2015: viene impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogato con la nota del 13/11/2014 e richiamata la impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo «il cui procedimento di conciliazione si è concluso negativamente dinnanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bari in data 10/12/2014 già formalmente impugnata con raccomandata a.r. del 9/12/2014»;
- Atto giudiziario del 19/1/2015 a firma dell’Avv. Cas. con procura margine di COGNOME: viene ribadita l’impugnazione di entrambi i licenziamenti.
III.2 PREMESSA SULL’AMMISSIBILITA’ DELLA IMPUGNAZIONE
Prima di affrontare i motivi di impugnazione, appare quanto mai opportuno evidenziare (anche ai fini di quanto stabilito dall’art. 360-bis n. 1 c.p.c.) come il presente giudizio non possa essere deciso de plano alla stregua dei principi di diritto affermati da Cass. 21676/2018 e da Cass. 22627/2015, in quanto solo apparentemente le fattispecie sottoposte all’esame di quelle decisioni risultano sovrapponibili alla presente. In quei casi, infatti, i lavoratori avevano impugnato la comunicazione di avvio del procedimento di licenziamento per g.m.o. sic et simpliciter; qui, invece:
- Il lavoratore, in data 9/12/2014, aveva impugnato la missiva del 6/11/2014 ritenendola vero e proprio atto di risoluzione, dopo che, in data 13/11/2014, la datrice di lavoro aveva espressamente dichiarato che il provvedimento espulsivo era stato irrogato proprio con la nota del 6/11/2014;
- Nella missiva del 12/12/2014 la datrice di lavoro aveva ribadito che il licenziamento era già stato irrogato con la nota del 6/11/2014 e che quella del 12/12/2014 lo confermava;
- Nella missiva del 5/1/2015, non più preventiva, ma ormai postuma rispetto alla procedura ex 7 l. 604/1966 e alla missiva del 12/12/2014, era stata ribadita l’opposizione al licenziamento;
- Nell’atto del 19/1/2015 era stata ribadita la volontà di opporsi ai due licenziamenti.
E’ evidente, dunque, come il presente giudizio presenti specificità che meritano una diversa valutazione e non, invece, una meccanica applicazione di principi predicati in situazioni solo parzialmente coincidenti, come invece affermato dai giudici di merito che si sono occupati della vicenda.
IV
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
IV.1 PRIMO MOTIVO: Violazione degli artt. 116 c.p.c. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c. con conseguente falsa applicazione dell’art. 6, l. 604/1966, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Il lavoratore ha formulato una serie di difese, tra loro anche alternative, al fine di dimostrare che nessuna decadenza ex art. 6, l. 604/1966 si fosse verificata.
In prima battuta, ha ripetutamente sostenuto che la missiva del 6/11/2014, ricevuta l’8 novembre successivo[4] (abbiamo inserito in nota i riferimenti al tempo del deposito dei documenti nelle precedenti fasi e alla loro collocazione nel fascicolo ex art. 369 c.p.c.) fosse da considerare vera e propria comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro e ciò per diverse ed autonome ragioni, tra cui quella per cui «la datrice di lavoro nella lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto del 13.11.2014, così poi come confermato, per quanto già detto poco sopra nella comunicazione del 12.12.2014, già definiva “licenziamento” quello che aveva comunicato alla D.T.L. come “intenzione di licenziamento (cfr. “Con la presente in via distinta ed autonoma rispetto alla comunicazione di licenziamento per GMO e per impossibilità della prestazione inviatale ai sensi dell’art. 7 …”»[5]. Di conseguenza doveva considerarsi rituale e tempestiva l’impugnazione del 9/12/2014[6], siccome intervenuta entro 60 gg dal ricevimento della missiva del 6/11/2014.
La Corte d’appello, nell’esaminare la lettera del 13.11.2014[7], non ha minimamente considerato quanto lamentato da parte reclamante e cioè che in detta missiva il datore di lavoro aveva riconosciuto che quella del 6.11.2014 fosse una vera e propria comunicazione di irrogazione del licenziamento.
E tale indagine si sarebbe dovuta compiere specie tenuto conto del tenore letterale di questa comunicazione che non lascia alcun margine di apprezzamento, poiché la XYDELTAXY aveva scritto testualmente quanto segue: «Si evidenzia che il presente licenziamento non sostituisce quello precedentemente irrogatole con nota del 6/11/2014 ed innanzi richiamato, che pertanto conserva pienamente la sua validità ed efficacia, trattandosi il presente di un provvedimento espulsivo fondato su circostanze diverse e sopravvenute».
In claris non fit interpretatio: con la nota del 6/11/2014, per voce dello stesso datore di lavoro, era già stato “irrogato” un licenziamento che “conserva[va] pienamente la sua validità ed efficacia”.
E la risposta al motivo di impugnazione si rendeva quanto mai necessaria, atteso che anche nella fondamentale lettera del 12/12/2014[8] la datrice di lavoro aveva ribadito che «Con la presente, essendosi conclusa in data 10 dicembre 2014 con il mancato accordo la procedura ex art. 7, L. 604/1966 come novellata dall’art. 1, co. 40 L. 92/2012, avviata con nota del 6/11/2014, Le confermiamo il licenziamento irrogatole con la medesima nota che qui si intende integralmente riportata anche per quel che riguarda le giustificazioni del recesso, con decorrenza dalla data di invio della nota del 6/11/2014, imputando il periodo intercorso a preavviso[9]».
Atteso quanto sopra, tenuto conto della “confessione” della stessa datrice di lavoro circa il pieno effetto espulsivo della nota del 6/11/2014, appariva necessaria una presa di posizione della C.d.A.
Al contrario, da pag. 5 della sentenza la C.d.A. ha invece spiegato per quale ragione la comunicazione dell’1/12/2014, l’ordinanza del 9/12/2014 e la sentenza del 1352/2015 non fossero di “utilità” al fine di dimostrare che quella del 6/11/2014 fosse una vera e propria comunicazione di recesso.
Al punto d) di pag. 6, la Corte territoriale afferma che le considerazioni svolte a pag. 28-30 del reclamo non incidevano sulla necessità di seguire la procedura inderogabile di cui all’art. 7 cit., aggiungendo quanto segue: «Si tenga conto all’uopo che – a mente di tale ultima disposizione (v. infra) “…nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato”, per cui era addirittura doverosa l’esplicitazione dei motivi della missiva di avvio della procedura (risultando simmetricamente sufficiente un richiamo per relationem alla lettera di avvio, nella missiva conclusiva, confermativa dell’intenzione di recedere); – che l’azienda, in ogni caso, in sede conciliativa, pur ribadendo l’impossibilità di riallocare l’istante in azienda, ha offerto in via transattiva un incentivo all’esodo pari a 12 mensilità, il che conferma la fruttuosità di tale procedura nonché la disponibilità dell’azienda a mutare il titolo della risoluzione del rapporto e, dunque, una sua posizione tutt’altro che “statica” e/o bloccata sul contenuto della missiva del 6.11.2014 di avvio della procedura».
Invero, la presenza dei motivi è compatibile anche con la missiva di irrogazione del licenziamento e l’offerta di 12 mensilità come incentivo all’esodo non costituiva affatto conferma della disponibilità dell’azienda a rivedere la decisione del licenziamento, che anzi viene espressamente confermata dalla C.d.A. là dove scrive che la datrice di lavoro aveva ribadito l’impossibilità di riallocare l’istante in azienda.
Nelle successive pagg. 7, 8 e parte della 9, la C.d.A. richiama il dato normativo e le due sentenze della S.C. del 2018 e del 2015, di cui al paragrafo III.2 del presente ricorso.
Prima di entrare nel merito di queste argomentazioni, lo scrivente difensore è tuttavia costretto preliminarmente a misurarsi con la tassatività dei motivi di impugnazione ex art. 360 c.p.c. e dunque interrogarsi se possa la S.C. sindacare il modo in cui la Corte di Bari ha negato che la missiva del 6/11/2014 potesse essere considerata quale atto di risoluzione.
Nella fondamentale sentenza n. 11892/2016, affrontando ex professo la questione della invocabilità dell’art. 116 c.p.c., codesta Corte ha affermato che la violazione dell’art. 116 c.p.c. «non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione. p.4.5. Può semmai ipotizzarsi che il ricorrente in Cassazione possa svolgere considerazioni sul cattivo esercizio del detto potere non già sub specie di denuncia in sé e per sé di un vizio della sentenza impugnata, bensì solo in funzione e, quindi, come elemento, di un’attività di dimostrazione che il giudice di merito è pervenuto ad una erronea ricostruzione della quaestio facti, sì che essa l’abbia indotto in ultima analisi ad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio. Sicché il motivo di ricorso sia la denuncia di tale erronea applicazione. Si può dunque ipotizzare che dette considerazioni possano e debbano necessariamente incasellarsi solo come elemento di un ben più articolato quadro evidenziatore della deduzione di un error in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, circa la norma applicabile ed applicata alla fattispecie. Tale residua possibilità supporrebbe sempre l’argomentazione del cattivo esercizio non già con la prospettazione di una mera alternativa di apprezzamento limitata alla singola prova, bensì di un’alternativa non solo necessaria, come avveniva quando operava il vecchio n. 5, quanto ad essa stessa, ma anche solo come punto di partenza per approdare alla censura in iure, essendo, dunque, ulteriormente necessario dimostrare come e perché l’apprezzamento corretto si sarebbe incasellato nel complessivo quadro probatorio, sì da rendere necessario – e non già solo possibile – appunto sul piano probatorio complessivo il risultato di una ricostruzione della quaestio facti del tutto diversa e, quindi, tale da giustificare come approdo argomentativo finale in iure quello che la fattispecie è stata sussunta erroneamente in iure sotto la norma che il giudice di merito ha applicato, sì da risultare dimostrato un error iuris sul diritto sostanziale con cui la fattispecie è stato deciso. In pratica potrebbe ipotizzarsi che la critica all’esercizio concreto del potere di cui all’art. 116 c.p.c., si collochi come parte di un ragionamento più ampio che giustifichi innanzitutto in termini di necessarietà logica una ricostruzione della quaestio facti sulla base del materiale probatorio diversa da quella operata dal giudice di merito e per tale ragione evidenzi che egli ha mal sussunto la vicenda sotto la norma che ha applicato, perché tale norma non sarebbe stata applicabile se la ricostruzione fosse stata quella esatta. Una siffatta attività argomentativa sarebbe diretta ad evidenziare un errore di sussunzione della fattispecie concreta e di individuazione dell’esatto diritto applicabile e, dunque, della motivazione in iure, ma essa supporrebbe, in ossequio ai requisiti di chiarezza necessari in ogni motivo di impugnazione, l’articolazione dell’esposizione di un siffatto motivo in modo puntuale secondo le scansioni progressive appena sopra indicate».
Dunque, alla luce di questo chiaro, motivato ed assolutamente condivisibile orientamento, anche dopo le modifiche del 2012 è possibile denunciare il vizio di legge per violazione dell’art. 116 c.p.c. (non in sé per sé considerato) allorquando la “valutazione non prudente” della prova sia grave, alla luce del materiale probatorio, tale da aver determinato un’errata ricostruzione del fatto e quindi una erronea applicazione della norma di diritto.
Va altresì evidenziato che «il convincimento [del giudice di merito] deve necessariamente realizzarsi attraverso l’apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso; e che la relativa valutazione non può limitarsi all’esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull’esame isolato di singoli elementi istruttori, nonchè di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell’indagine probatoria (Cass. 10650/2008; 4373/2003; 9504/1987; 6460/1982)», così, verbatim, Cass. 6697/2009.
Detto ciò, è evidente che le considerazioni che la C.d.A. muove a proposito dei principi di diritto affermati da Cass. 21676/2018 e da Cass. 22627/2015, sono ineccepibili, ma questi sono aspetti che riguardano i profili in iure della vicenda. Qui si sta sostenendo che l’errore è stato compiuto nel risolvere la quaestio facti. E valga il vero.
Nel trattare della missiva del 13/11/2014, la Corte territoriale la interpreta nel senso che la stessa conteneva solo la irrogazione del secondo licenziamento, così violando le norme in materia di interpretazione degli atti unilaterali, la cui disciplina – come noto – è quella dei contratti, in quanto compatibile[10]. Ebbene, nell’interpretare la missiva del 13/11/2014 il giudice di merito avrebbe dovuto rispettare le seguenti regole volte a ricercare la volontà della parte[11]:
- Esaminare il documento nella sua interezza e non in maniera atomistica, cioè solo in alcune parti (Cass. 5569/2018 e tante altre); se lo avesse fatto non avrebbe potuto prescindere dal passo sopra richiamato in cui si attribuiva alla missiva del 6/11/2014 effetto risolutivo;
- Attribuire centralità alle espressioni letterali (Cass. 17718/2018 e tante altre); se lo avesse fatto avrebbe dovuto prendere atto che nella missiva del 13/11/2014 si scriveva che il licenziamento irrogato con lettera del 6/11/2014 era pienamente valido ed efficace;
- Valutare il comportamento anche successivo tenuto dal dichiarante (Cass. 14006/2017 e tante altre); se lo avesse fatto avrebbe dovuto prendere atto del contenuto della missiva del 12/12/2014 in cui ancora una volta si faceva riferimento al licenziamento irrogato il 6/11/2014;
- Interpretare la dichiarazione secondo buona fede, essendo vietati comportamenti in grado di suscitare “falsi affidamenti” (Cass. 9006/2015); era stata la stessa XYDELTAXY, infatti, ad indicare la missiva del 6/11/2014 come atto di risoluzione nelle successive comunicazioni del 13/11 e del 12/12;
- Interpretare la dichiarazione in parte qua conservandone gli effetti ex art. 1367 c.c. e non di fatto eliminandola completamente.
Nel considerare la missiva del 13/11/2014 come esclusivamente riferita al secondo licenziamento e non anche al primo, la C.d.A. ha violato tutte le sopra citate regole posto che la frase «Si evidenzia che il presente licenziamento non sostituisce quello precedentemente irrogatole con nota del 6/11/2014 ed innanzi richiamato, che pertanto conserva pienamente la sua validità ed efficacia, trattandosi il presente di un provvedimento espulsivo fondato su circostanze diverse e sopravvenute» non poteva essere del tutto obliterata!
La datrice di lavoro avrebbe dovuto scrivere qualcosa del tipo: «il presente licenziamento non fa venir meno la procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo avviata con nota del 6/11/2014» e non invece che il licenziamento «irrogatole con nota del 6/11/2014 … conserva(va) pienamente la sua validità ed efficacia».
Anticipando l’eccezione del controricorrente, è bene chiarire che qui non si sta chiedendo inammissibilmente alla Suprema Corte di interpretare diversamente la suddetta missiva, ma si sta sostenendo che il giudice a quo ha violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale (v. Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass. 21/4/2005, n. 8296). Non si sta quindi affermando che all’interpretazione del giudice di merito sarebbe da preferire quella sopra proposta; al contrario, si sta sostenendo con forza che l’interpretazione della C.d.A. è inaccettabile e insostenibile alla luce dei criteri legali di interpretazione degli atti unilaterali. Che mai, pertanto, si sarebbe potuti arrivare a quella conclusione se solo si fossero applicate le norme di legge in materia di interpretazione degli atti unilaterali.
Ed è altresì evidente la presenza del fondamentale requisito della “decisività”, tenuto conto che una volta accertato che con la missiva del 13/11/2014 il datore di lavoro aveva manifestato la volontà di voler considerare già irrogato il provvedimento espulsivo con la nota del 6/11/2014, la C.d.A. non avrebbe potuto ritenere irrilevante l’impugnazione del lavoratore del 9/12/2014, espressamente rivolta ad opporsi alla risoluzione adottata con la nota del 6/11/2014, da intendersi come vero e proprio provvedimento espulsivo e non come semplice comunicazione di avvio del procedimento di licenziamento per g.m.o.
E va ancora una volta ricordato che quanto dichiarato nella missiva del 13/11/2014 non può essere considerato un mero lapsus calami, tenuto conto che anche nella missiva del 12/12/2014 il datore di lavoro aveva espressamente dichiarato che il licenziamento era stato già irrogato con la missiva del 6/11/2014 che veniva confermata dalla nota del 12/12/2014.
L’errore commesso dalla C.d.A. è stato quello di considerare come canone guida di interpretazione la disciplina normativa prevista dall’art. 7, l. 604/1966 (su cui indugia a pag. 8), senza indagare le reali intenzioni delle parti, alla luce delle dichiarazioni concretamente rese nel corso del tempo. Se ciò avesse fatto, la sussunzione del fatto alla norma sarebbe stata inevitabilmente diversa e cioè nel senso invocato dal ricorrente.
Si chiede pertanto l’affermazione del seguente principio di diritto (ovviamente con le migliori parole, la migliore forma e il miglior contenuto che la S.C. saprà dare, rispetto a quanto qui sommessamente proposto): “L’impugnazione del licenziamento ex art. 6 l. 604/1966 costituisce atto unilaterale recettizio per la cui interpretazione il giudice di merito deve applicare gli artt. 1362 c.c. e ss., in quanto compatibili con la natura unilaterale dello stesso. Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro, dopo la comunicazione di avvio del procedimento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 l. 604/1966 abbia inviato al lavoratore comunicazioni scritte con le quali, in contrasto con la missiva de qua, informa del già avvenuto effetto espulsivo, il giudice di merito è tenuto, specie in relazione a quanto stabilito dall’art. 1362, primo e secondo comma, c.c. a valutare il comportamento complessivo del dichiarante e, in particolare, le dichiarazioni scritte inviate al lavoratore successivamente all’invio della prima comunicazione, anche in considerazione della necessità di tutelare l’affidamento di quest’ultimo il cui diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato costituisce oggi un diritto sociale fondamentale”.
IV.2 SECONDO MOTIVO: falsa applicazione dell’art. 6, l. 604/1966, violazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Come dianzi visto, la Corte territoriale, confermando la sentenza resa dal Tribunale, ha ritenuto non essere mai avvenuta una rituale impugnazione del licenziamento intimato in data 12/12/2014 e ciò perché:
- La missiva del 9/12/2014 era stata inviata prima dell’adozione formale del provvedimento di licenziamento del 12/12/2014;
- La missiva del 5/1/2015, a tutto concedere, non richiamava il provvedimento del 12/12/2014, ma ancora una volta l’impugnativa del 9/12/2014;
- L’atto giudiziario del 19/1/2015, in cui si ribadiva l’impugnazione, (c1) non si sapeva quando era stato comunicato al datore di lavoro; (c2) era stato sottoscritto dal difensore che non aveva ricevuto una procura ad hoc; (c3) non era mai pervenuta una ratifica da parte del lavoratore entro il termine di decadenza.
Nel primo motivo di ricorso si è sostenuto che la missiva del 6/11/2014 rappresentava essa stessa una comunicazione formale di risoluzione, alla luce delle note successive inviate dalla datrice di lavoro (id est quelle del 13/11/2014 e del 12/12/2014).
In questo secondo motivo, invece, accordando un fondamento alla tesi della C.d.A., si cercherà di dimostrare come, anche considerando come nota formale di espulsione quella del 12/12/2014, nessuna decadenza si è comunque verificata:
- sia perché l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6 non vieta affatto l’impugnazione preventiva;
- sia perché il 5/1/2015, a procedura già conclusa, il lavoratore aveva ritualmente manifestato per iscritto la volontà di opporsi anche al primo licenziamento;
- sia perché con la memoria del 19/1/2015 era stata nuovamente ribadita la volontà di opporsi ad entrambi i licenziamenti.
- L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6, l. 604/1966 non vieta affatto l’impugnazione preventiva. Conseguente falsa applicazione di legge.
Va anzitutto premesso che – come affermato da codesta On.le Corte – «l’impugnazione del licenziamento va inquadrata nella categoria degli “atti giuridici in senso stretto”[12]», configurandosi come «una vera e propria “opposizione”, cioè un atto “con cui si manifesta una volontà di resistenza” nei confronti di un precedente atto messo in essere da altri. Nell’impugnazione, infatti, si esprime una generica volontà di reagire al licenziamento e di non accertarne le conseguenze. Gli effetti, però, che scaturiscono dalla suddetta impugnazione non sono ricollegati a detta volontà, derivando “automaticamente” per virtù di legge. In particolare l’impedimento della decadenza si verifica in favore del lavoratore a prescindere dalla specifico intento di realizzare detto effetto. Una siffatta ricostruzione ermeneutica risulta confortata dalla lettera dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n.604 (“qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso…”), che mostra da un lato l’esigenza di individuare – seppure con una opportuna elasticità – gli atti idonei ad impedire la decadenza, stante il generale principio della tipicità degli atti giuridici in senso stretto, e evidenzia dall’altro come la volontà dell’impugnante funga da mero presupposto degli effetti regolati dall’ordinamento e non invece, come avviene negli atti negoziali, come causa diretta e determinante di effetti previsti e perseguiti dalle parti, e di cui l’ordinamento stesso assicuri la tutela» (Così Cass. 2374/1998).
La funzione del termine decadenziale di cui all’art. 6 della legge 604/1966 è quella della certezza e speditezza nella definizione dei rapporti giuridici[13]. Il datore di lavoro, infatti, deve essere messo in grado di sapere, entro termini ragionevoli, le determinazioni del lavoratore circa la volontà di impugnare o meno il licenziamento.
Come noto, sulla forma della ”impugnazione” del licenziamento, la Corte costituzionale, con ordinanza 6 maggio 1987, n. 161, ha reputato che il citato art. 6 ha inteso, più che imporre una forma vincolata per l’atto in questione, semplicemente assicurare, attraverso la forma richiesta, il controllo sull’osservanza del termine stabilito, come è reso palese anche dalla prevista equivalenza dell’intervento dell’organizzazione sindacale. Sicché, proprio la genericità della previsione tende ad assicurare idoneità all’impugnativa posta in essere non solo con documenti sottoscritti dalla parte interessata, ma anche con ogni altro scritto a questa riferibile, con la condizione, esplicitamente posta, dell’idoneità a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.
La giurisprudenza di legittimità[14] ha precisato che è sufficiente che il lavoratore manifesti al datore di lavoro con qualsiasi atto scritto, indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità di formule sacramentali, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del licenziamento, essendo in questa manifestazione di volontà implicita la riserva di voler tutelare i propri diritti davanti alla competente autorità giudiziaria[15].
Le S.U. sopra richiamate (8830/2010) hanno altresì ricordato come le norme in materia di decadenza, tanto processuale quanto sostanziale, debbano essere interpretate secondo ragionevolezza e nel rispetto del diritto di difesa, specie «quando si tratti della tutela contro il licenziamento illegittimo, ossia contro un mezzo che può privare il lavoratore dei mezzi necessari ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost., comma 1)».
Ed è stato altresì affermato[16] che «tra le possibili interpretazioni della norma in esame, [va privilegiata] quella che maggiormente agevoli la tutela giurisdizionale nei confronti del licenziamento, in senso ampio, ingiustificato; deve essere osservato che il diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato costituisce oggi un diritto sociale fondamentale così come riconosciuto anche dall’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, certamente non direttamente applicabile alla fattispecie ex art. 51 della stessa Carta (non investendo la presente controversia una questione di diritto dell’Unione), ma che può certamente operare come fonte di “libera interpretazione” anche del dato normativo nazionale, stante il suo “carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei” (Corte cost. nr. 135 del 2002) e, quindi, in linea generale, operanti anche nei sistemi nazionali (sull’art. 30 della Carta cfr. Cass. nr. 15519 del 2012; sul rilievo della Carta come fonte interpretativa cfr., in motivazione, Cass. nr. 7 del 2011, sul richiamo alla Carta anche in casi non qualificabili come di “diritto comunitario” cfr. Corte cost. nr. 93 del 2010, nr. 81 del 2011, nr. 31 del 2012)».
Tenuto conto di quanto sopra e in particolare della ratio della norma che prevede la decadenza de qua e dei principi che devono governarne l’interpretazione, si ritiene pertanto non correttamente sussunta sotto la norma la fattispecie dedotta in giudizio, anche solo considerando la missiva del 9/12/2014.
Il contenuto della suddetta missiva[17] (nelle parti rilevanti ai nostri fini) era il seguente: «In nome per conto del sig. NOME COGNOME, che ugualmente sottoscrive la presente riconoscendone come proprio l’integrale suo contenuto per ratifica, adesione e accettazione, sono ad impugnare e contestare la Vostra risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/66 e per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, comunicata con raccomandata a.r. ricevuta in data 8.11.2014 e avente decorrenza dal termine della procedura ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 604/66, in quanto oltre ad essere palesemente avulsa dalla realtà dei fatti, essa rappresenta la conferma di quanto vi si racconterà qui di seguito».
Per ben tre volte, nella missiva si ribadisce la volontà di “impugnativa della Vostra risoluzione del rapporto di lavoro … con decorrenza dal termine della procedura”.
Come si vede, il lavoratore non ha meramente contestato l’avvio del procedimento, bensì la già avvenuta “risoluzione del rapporto di lavoro”, ritenendo che l’effetto sarebbe decorso «dal termine della procedura», quando in realtà era esattamente l’opposto: la risoluzione sarebbe (eventualmente) intervenuta dopo il termine della procedura e con effetti ex tunc. Ma l’errore di interpretazione della normativa in cui è caduto il ricorrente ha poca rilevanza, perché ciò che conta è la volontà manifestata chiaramente di voler impugnare il recesso per g.m.o e non certamente il semplice avvio della procedura.
Sotto tale aspetto, la sentenza è certamente viziata là dove ha affermato che «Tale comunicazione (preventiva) [quella del 6/11/2014 n.d.r.] veniva impugnata dal lavoratore con lettera raccomandata a/r del 9/12/1994» (pag. 4, quarta riga, sent.). In realtà, la missiva del 9/12/2014 non parla mai di voler impugnare la comunicazione preventiva del procedimento di licenziamento per g.m.o., bensì proprio la «risoluzione del rapporto di lavoro … con decorrenza dal termine della procedura». L’interpretazione della C.d.A. è inaccettabile ed insostenibile in quanto viola il criterio di cui all’art. 1362 c.c. ed oblitera del tutto di considerare il contenuto letterale della missiva, in cui per ben tre volte viene ripetuto che oggetto della impugnazione è la “Vostra risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo”. Anche il comportamento successivo depone in questo senso, perché anche nelle seguenti missive e negli atti giudiziali la nota del 6/11/2014 è stata considerata (non importa se a torto o a ragione) vero e proprio atto di risoluzione ad efficacia differita.
Detto ciò, la sentenza è altresì viziata per aver ritenuto non idonea ad impedire la decadenza ex art. 6, l. 604/1966 la chiara volontà del lavoratore di impugnare il recesso per giustificato motivo oggettivo, manifestata prima della effettiva comunicazione del recesso, avvenuta tre giorni dopo l’impugnativa. Si vuole cioè sostenere che la normativa non impedisce al lavoratore di impugnare in prevenzione il provvedimento di licenziamento, allorquando la volontà del datore di lavoro sia stata esplicitata, come nel caso di avvio della procedura di licenziamento per g.m.o. e poi confermata (come nel caso di specie). La questione viene trattata a pag. 28 del reclamo[18].
La giurisprudenza della S.C., in un precedente, seppure sotto forma di obiter dictum, non ha del tutto escluso questa possibilità, scrivendo testualmente: «E, del resto, ad argomentare come fa il ricorrente – e a ritenere che l’impugnazione possa essere considerata tale anche se proposta a fronte della semplice contestazione dell’addebito – significherebbe o riconoscere, contro il dettato della legge, che per particolari finalità gli effetti della risoluzione del rapporto possano essere anticipati al momento della suddetta contestazione o consentire che l’interessato possa manifestare la sua intenzione a futura memoria e a condizione che il licenziamento sia poi in concreto intimato; ma, per ammettere tutto ciò, quanto meno occorrerebbe che la volontà del lavoratore sia manifestata in modo chiaro e non equivoco, senza che la stessa possa dar luogo a divergenti interpretazioni» (Cass. 10260/1996).
In quel caso, il lavoratore ricorrente pretendeva (non senza forzatura) di individuare l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento nella lettera di risposta ad una contestazione disciplinare. Qui, però, la situazione è ben diversa considerato che:
- il datore di lavoro aveva espressamente manifestato l’intenzione di risolvere il contratto di lavoro per g.m.o.;
- il lavoratore aveva espressamente impugnato per iscritto il recesso, ritenendolo ritorsivo;
- il datore di lavoro aveva confermato il licenziamento per g.m.o.
Abbiamo poc’anzi visto come in base alla giurisprudenza di Codesta Corte le norme in materia di decadenza, tanto processuale quanto sostanziale, debbano essere interpretate secondo ragionevolezza e nel rispetto del diritto di difesa, specie “quando si tratti della tutela contro il licenziamento illegittimo, ossia contro un mezzo che può privare il lavoratore dei mezzi necessari ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost., comma 1)” e che «tra le possibili interpretazioni della norma in esame, [va privilegiata] quella che maggiormente agevoli la tutela giurisdizionale nei confronti del licenziamento, in senso ampio, ingiustificato».
Ammettere la possibilità di una impugnazione preventiva, dopo che il datore di lavoro ha chiaramente manifestato la volontà di procedere con il licenziamento, da un lato, è conforme ad una interpretazione delle norme in materia di decadenza in termini di ragionevolezza, dall’altro, non sacrifica in alcun modo il datore di lavoro, il quale viene reso edotto – per così dire – “ante litteram” della volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.
Al contrario, consentire l’impugnazione stragiudiziale solamente dopo la comunicazione di recesso è certamente conforme al tenore letterale della norma, ma si presenta come opzione eccessivamente formalistica, lontanissima dalla ratio della disposizione, irragionevole quanto alle conseguenze ed in contrasto con i principi che devono guidare l’interpretazione delle norme nella materia de qua.
Sul punto vanno nuovamente ricordate le parole di Cass. 26514/2013 secondo cui «il diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato costituisce oggi un diritto sociale fondamentale».
Tenuto conto di quanto espresso, si chiede pertanto l’affermazione del seguente principio di diritto: “In ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’impugnazione stragiudiziale ex art. 6 l. 604/1966 effettuata prima della formale comunicazione di recesso, ma dopo la comunicazione di avvio della procedura ex art. 7 l. 604/1966, è idonea ad impedire la decadenza allorquando il lavoratore abbia chiaramente manifestato l’intenzione di voler contestare il provvedimento espulsivo e non semplicemente l’avvio della procedura, essendo una diversa interpretazione non compatibile con i principi di ragionevolezza che devono guidare l’interpretazione delle norme in materia di decadenza, con il principio di matrice europea del “diritto ad un ricorso effettivo” ed essendo comunque tutelata l’esigenza del datore di lavoro di conoscere le determinazioni del lavoratore in merito al provvedimento espulsivo, seppure non ancora formalmente emanato al momento della impugnazione”.
* * * * * * *
(b) La missiva del 5/1/2015 costituiva valida impugnazione anche del primo licenziamento, con conseguente falsa applicazione dell’art. 6 l. 604/1966, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La C.d.A. ha applicato falsamente l’art. 6, legge 604/1966 anche allorquando ha ritenuto che la missiva del 5/1/2015[19] non potesse essere considerata quale nuova impugnativa del primo licenziamento, la quale – per la parte che qui interessa – così recitava: «In nome per conto del sig. NOME COGNOME, che ugualmente sottoscrive la presente riconoscendone come proprio l’integrale suo contenuto per ratifica, adesione e accettazione, sono ad impugnare e contestare la Vostra risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto del 13/11/2014 ricevuta in data 17/11/2014, inviata successivamente, “in via distinta ed autonoma rispetto alla comunicazione di licenziamento per g.m.o. e per impossibilità sopravvenuta della prestazione inviatale ai sensi dell’art. 7 l. 604/1966 in data 6/11/2014 e da Lei ricevuta il successivo 8/11/2014”, il cui procedimento di conciliazione si è concluso negativamente dinnanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bari in data 10/12/2014 già formalmente impugnata con raccomandata a.r. del 9/12/2014 ricevuta il successivo 10/12/2014, poiché anche in questo caso trattasi di una decisione premeditata e ritorsiva nei confronti del sig. COGNOME, oltre che palesemente tardiva, illegittima, invalida, nulla, e/o comunque annullabile, infondata, ingiustificata ed inefficace, assunta in piena violazione di quanto disposto per legge e per contrattazione collettiva applicata (Metalmeccanica privata – industria), anche alla luce di tutta la documentazione in vostro possesso già a far data dal 13/11/2014 che conferma l’assoluta erroneità delle motivazioni poste a suo fondamento e delle conclusioni cui, in essa, siete pervenuti».
La motivazione della Corte territoriale in parte qua si trova a pagg. 10-11 della sentenza, in cui si legge testualmente: «Quanto alla missiva (di impugnativa stragiudiziale) del 5.1.2015, la sentenza reclamata così statuisce: “A ciò si aggiunga che il riferimento dell’opponente all’impugnativa stragiudiziale mossa con la sua nota del 5 gennaio 2015 non ha pregio, avendo ad oggetto essa esclusivamente il secondo recesso intimato con nota datoriale del 13 novembre 2014 per superamento del periodo di comporto, come desumibile dal chiaro contenuto e dall’epigrafe di tale missiva”. Ma anche l’attento esame del suo contenuto, qui propugnato dal reclamante, non conduce a diverse conclusioni ove si consideri che, anche a voler soprassedere sulla chiarezza dell’epigrafe, il relativo testo riporta “… sono ad impugnare la Vostra risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto del 13.11.2014, ricevuta il successivo 17.11.2014, inviata successivamente, in via distinta ed autonoma rispetto alla comunicazione di licenziamento per GMO…, il cui procedimento di conciliazione si è concluso negativamente dinanzi alla DTL di Bari in data 10.12.14, già formalmente impugnata con raccomandata a.r. del 9.12.2014, ricevuta il successivo 10.12.2014, poiché in questo caso trattasi di una decisione premeditata e ritorsiva nei confronti del sig. COGNOME …”. Insomma nessun accenno essa contiene al provvedimento conclusivo di licenziamento del 12.12.2014, avendo l’istante piuttosto chiarito (rectius confermato) che il recesso dalla datrice risulta già “formalmente impugnato” con la cennata (e prematura) missiva del 9.12.2014 di cui s’è ampiamente detto sopra».
Ciò che è apparso dirimente al giudice d’appello, è la circostanza del mancato riferimento – nella missiva del 5/1/2015 – al provvedimento conclusivo di licenziamento del 12/12/2014, ma solo alla «prematura» impugnativa della risoluzione avvenuta con raccomandata del 9/12/2014.
Tenuto conto della ratio della impugnativa de qua e dei principi che devono guidare l’interpretazione delle norme in materia di decadenza, specie allorquando si tratti di quella prevista dall’art. 6 l. 604/1966, si tratta di stabilire se l’interpretazione della missiva del 5/1/2015 sia avvenuta nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e la risposta, ancora una volta, non può che essere negativa.
Nel richiedere il riferimento al provvedimento conclusivo del 12/12/2014 e nel giudicare erroneo il riferimento alla missiva del 9/12/2014, non accontentandosi della espressa contestazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la C.d.A. non è andata alla ricerca del significato della dichiarazione e della volontà del dichiarante, bensì ha valorizzato il mancato espresso riferimento al provvedimento conclusivo che, di per sé, non era affatto fondamentale, essendo perfettamente intellegibile a quale licenziamento si stesse facendo riferimento, specie tenuto conto dell’espresso richiamo alla “conclusione negativa dinanzi alla DTL in data 10/12/2014” e del fatto che l’impugnazione de qua non richiede formule sacramentali, dovendo semplicemente essere idonea a far conoscere al datore di lavoro l’intenzione del lavoratore di opporsi al licenziamento. Si consideri che ai fini de quibus è stata ritenuta valida impugnazione ex art. 6 l. 604/1966 la missiva contenente la semplice riserva di adire le vie legali[20]!
Quand’anche si ritenesse essere stato un errore l’aver richiamato la raccomandata del 9/12/2014, questo errore non era di per sé essenziale ed era facilmente riconoscibile dal datore di lavoro, tenuto conto che nel frattempo il licenziamento era stato intimato e dunque la dichiarazione non poteva essere più considerata «prematura», per usare le parole della C.d.A., bensì ritualmente postuma.
Ai sensi dell’art. 1362 c.c. la C.d.A. avrebbe dovuto indagare sulla intenzione del lavoratore valutandone il comportamento complessivo. Scrivendo, il COGNOME, che intendeva impugnare il secondo licenziamento come già aveva fatto con il primo, essendo entrambi di natura ritorsiva, non vi potevano essere dubbi di alcun tipo sulla proposta opposizione ad entrambi i licenziamenti.
La C.d.A. ha violato anche la seconda parte dell’art. 1362 c.c. in quanto era stata la stessa datrice di lavoro, come visto sopra, nelle comunicazioni del 13/11/2014 e del 12/12/2014, ad affermare espressamente che il licenziamento era stato irrogato con la nota del 6/11/2014.
Ha poi violato l’art. 1366 c.c., dovendo le dichiarazioni essere interpretate in buona fede con la conseguenza che XYDELTAXY non avrebbe dovuto creare falsi affidamenti con le missive del 13/11/2014 e del 12/12/2014.
Ha infine violato l’art. 1367 c.c. in quanto, di fatto, ha privato di qualsivoglia rilevanza giuridica il passo della lettera del 5/1/2015 in cui si faceva riferimento alla impugnazione del primo licenziamento, negandone ogni effetto, solo perché riferito ad una impugnazione inviata prima del (ritenuto) provvedimento di licenziamento.
Si chiede pertanto l’affermazione del seguente principio di diritto: “Il termine “impugnazione” è adottato dal citato art. 6 della legge n. 604 del 1966 in senso generico ed improprio, siccome riferibile anche a dichiarazioni scritte extragiudiziali del prestatore di lavoro o della organizzazione sindacale, non accompagnate dal contemporaneo ed effettivo esercizio dell’azione giudiziaria. Ai fini della citata norma di legge è pertanto sufficiente che il lavoratore manifesti al datore di lavoro con qualsiasi atto scritto, indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità di formule sacramentali, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del licenziamento, essendo in questa manifestazione di volontà implicita la riserva di voler tutelare i propri diritti davanti alla competente autorità giudiziaria. Eventuali errori nella individuazione del provvedimento espulsivo sono rilevanti esclusivamente nel caso in cui il datore di lavoro non sia messo in grado di comprendere se il lavoratore abbia inteso opporsi al licenziamento, mentre sono del tutto irrilevanti laddove non vi sia alcun ragionevole dubbio circa la volontà di opporsi al provvedimento risolutivo, come nella ipotesi in cui il lavoratore abbia fatto specifico riferimento alla procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indicando anche la data della chiusura della procedura”.
* * * * * *
- c) L’atto del 19/1/2015 costituiva valida impugnazione dei due licenziamenti, con conseguente falsa applicazione dell’art. 6 l. 604/1966, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Nel giudizio R.G. 9785/2014 pendente tra le stesse parti, il sig. COGNOME si era costituito in data 19/1/2015[21] sempre con il patrocinio dell’Avv. Cas. (autore delle impugnative stragiudiziali) ribadendo nuovamente l’impugnazione di entrambi i licenziamenti. Anche in questo caso, però, la C.d.A. ha ritenuto irrilevante quanto contenuto nella memoria di costituzione per le seguenti ragioni:
- nell’atto non si faceva riferimento espresso al provvedimento del 12/12/2014;
- nulla è dato sapere circa l’epoca della sua comunicazione;
- l’Avv. Gilberto Cas. non aveva una espressa procura per impugnare i licenziamenti, ma solo per rappresentare il COGNOME nel diverso giudizio;
- Non risultava essere intervenuta ratifica del lavoratore entro il termine del 12/2/2015 e cioè entro 60 gg dalla comunicazione del 12/12/2014.
Quanto alla affermazione sub a) è evidente che non dovendo la impugnazione del licenziamento contenere formule sacramentali, ciò che conta è che il datore di lavoro sia messo nelle condizioni di comprendere che il lavoratore ha impugnato il provvedimento di espulsione e nel caso di specie è la stessa C.d.A. a dare atto del contenuto dell’atto in cui si faceva espresso riferimento «alla risoluzione per giustificato motivo oggettivo ed impossibilità sopravvenuta del 6/11/2014 formalizzatasi il successivo 10.12.2014 già impugnata stragiudizialmente dal ricorrente con raccomandata a.r. del 9/12/2014». Dunque, non era necessario che la stessa contenesse anche il riferimento al provvedimento del 12.12.2014, essendo chiaro di quale licenziamento si stesse parlando.
Quanto al punto b), la data dell’avvenuta comunicazione diveniva irrilevante una volta stabilito che l’impugnativa era avvenuta nel termine di 60 gg e che l’atto era stato comunicato al procuratore del datore di lavoro.
Quanto ai punti c) e d), la C.d.A. non ha considerato che le missive del 9/12/2014 e del 5/1/2015 con cui erano stati impugnati i licenziamenti erano state sottoscritte dal COGNOME e dall’Avv. Gilberto Cas. il quale, dunque, aveva già ricevuto il mandato di impugnare i licenziamenti, senza che fosse necessario il rilascio di una nuova procura.
CONSIDERAZIONI SULLE ALTRE ARGOMENTAZIONI
Ci sembra opportuno un ulteriore chiarimento, sempre al fine di prevenire eccezioni di inammissibilità da parte del controricorrente.
La sentenza impugnata contiene altre affermazioni che qui non vengono sottoposte a censura, in considerazione del fatto che le stesse non sono in grado di “sorreggere” autonomamente la decisione, in caso di ritenuta fondatezza di uno o più dei motivi di impugnazione sopra articolati, non costituiscono cioè autonome rationes decidendi.
Ci si riferisce anzitutto alla ritenuta non decisività:
- della comunicazione email del 1/12/2014 del direttore del personale (v. pag. 5);
- dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari del 9/12/2014 (v. pag. 5);
- della sentenza 1352/2015 emessa dal Tribunale del lavoro di Bari (v. pag. 5);
- delle considerazioni svolte a pag. 28/30 del reclamo «che comunque non incidono circa la necessità, in ogni caso, per la società datrice, di seguire la procedura inderogabile prevista dall’art. 7 cit.»
Trattasi, queste, di “controargomentazioni” agli ulteriori motivi di reclamo, la cui mancata impugnazione non influisce sull’accoglibilità dei motivi sopra formulati, essendo esterne rispetto all’interpretazione delle missive del 6/11/2014, 13/11/2014, 9/12/2014, 12/12/2014 e 5/1/2015 sostenuta nel presente ricorso.
E’ del pari ininfluente ai fini dell’accoglimento del ricorso per uno dei motivi sopra esposti la mancata impugnazione della sentenza nella parte in cui:
- rigetta il motivo di impugnazione volto a sostenere l’invalidità della comunicazione del 12/12/2014 per l’assenza di motivi (v. pag. 12);
- afferma l’insussistenza dell’interesse ad ottenere la declaratoria del licenziamento del 13/11/2014 in funzione della richiesta di risarcimento, in quanto estranea al “rito Fornero” (v. pag. 12);
- afferma la retroattività degli effetti del licenziamento intimato per g.m.o. (v. pag. 12);
- afferma la non sussistenza dell’effetto sospensivo in caso di malattia o infortunio professionale (v. pag. 13);
- afferma la non sussistenza di un interesse ad agire ad impugnare il licenziamento del 13/11/2014 tenuto conto che il rapporto era già cessato per effetto del primo licenziamento (v. pag. 13-14).
Anche in questo caso trattasi di affermazioni che non costituiscono rationes decidendi autonome in grado di vanificare, laddove non censurate, i motivi di impugnazione sopra proposti.
* * *
Alla luce di quanto sopra, lo scrivente rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’On.le Corte di Cassazione cassare la sentenza resa dalla Corte d’appello di Bari n. 831/2019, pubblicata e comunicata il 29/3/2019, con vittoria di spese e competenze.
***
Per l’effetto, il Giudice di rinvio, preso atto della tempestività dell’impugnazione del licenziamento per g.m.o., dovrà entrare nel merito delle domande avanzate dal ricorrente e reiterate in tutte le fasi davanti ai Giudici di merito, accertando l’illegittimità dei due licenziamenti per le ragioni indicate in tutti gli atti introduttivi del lavoratore, se del caso ammettendo la prova orale reiterata sia in fase di opposizione che in fase di reclamo.
PRODUZIONI
Produrrà al momento della iscrizione a ruolo:
ATTI:
- Ricorso in originale con procura speciale originale in calce, sottoscritto analogicamente, oggetto di scansione e di successiva notifica telematica, muniti di attestazione di conformità;
- Copia autentica del ricorso con procura speciale in calce, notificato telematicamente come scansione di atto firmato analogicamente e poi digitalmente in formato PADES, con relata di notifica, messaggio PEC di trasmissione, ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna, il tutto con attestazione di conformità ai corrispettivi documenti informatici;
- Copia autentica della sentenza della Corte d’Appello di Bari 831/2019 emessa dalla Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro, pubblicata il giorno 29/03/2019, R.G. n. 109/2019;
- Copia autentica comunicazione PEC del 29/3/2019, con il relativo allegato, munita di autentica del difensore ricevente;
- Istanza di ammissione al gratuito patrocinio e provvedimento autorizzativo del C.d.O. di Bari del 21.05.2019;
- 2 copie nota richiesta trasmissione del fascicolo alla Corte d’Appello di Bari ex art. 369 c.p.c.;
- Autorizzazione alla notifica in proprio;
- 7 copie della sentenza Corte d’appello di Bari n. 831/2019;
- 7 copie del ricorso scansionato notificato telematicamente.
ATTI E DOCUMENTI SU CUI IL RICORSO SI FONDA EX ART. 369 C.P.C.:
- Missiva XYDELTAXY/DTL – COGNOME del 6/11/2014;
- Reclamo depositato il 21/1/2019;
- Missiva COGNOME /XYDELTAXY del 9/12/2014;
- Missiva XYDELTAXY/COGNOME del 13/11/2014;
- Missiva XYDELTAXY/COGNOME del 12/12/2014;
- Missiva COGNOME /XYDELTAXY del 5/1/2015;
- Memoria di costituzione alla riconvenzionale depositata il 19/1/2015;
- Fascicolo di parte della fase sommaria, di quella di opposizione e di quella di reclamo, con gli atti e i documenti di cui agli indici ivi riportati.
Senigallia/Roma, lì 24/05/2019
Avv. Mirco Minardi
[1] Si riportano le testuali conclusioni: “in via principale per tutte le ragioni di cui al motivo in diritto sub 1 del presente atto e, in particolare, per la sussistenza del motivo illecito determinante, ritorsivo e discriminatorio di cui all’art.18 L. n. 300/1970, I – III comma, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità radicale e/o l’inefficacia dei licenziamenti intimati al sig. Nome Cognome, ossia il recesso per giustificato motivo oggettivo e impossibilità sopravvenuta del 6.11.2014, formalizzatosi il successivo 10.12.2014 all’esito del procedimento amministrativo, impugnato stragiudizialmente con raccomandata a.r. del 9.12.2014 ed il recesso per superamento del periodo di comporto del 13.11.2014, impugnato stragiudizialmente con raccomandata a.r. del 5.01.2015; 3.II) per l’effetto, ANNULLARE entrambi i licenziamenti e CONDANNARE la XYDELTAXY S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, all’immediata reintegrazione nel posto di lavoro del Sig. Cognome nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria come per legge, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto (oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del primo licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge) ORDINANDO alla Società di adibire il ricorrente a mansioni globalmente compatibili con il suo stato di salute e con la professionalità acquisita, diverse da quelle che aveva al momento del licenziamento (operatore di processo addetto al GPS4), in un reparto con livello di rumorosità tollerabile secondo i limiti indicati nella CTU del prof. dott. V. Di N. del 20.08.2014 depositata nel procedimento ex art. 700 (n. R.G. 8127/2014) definito con ordinanza resa inter partes in data 13.10.2014; 4.I) in via gradata (nella denegata ipotesi in cui non si dovesse acclarare nell’instaurando giudizio il motivo illecito determinante, la ritorsività e/o la discriminatorietà dei due licenziamenti) per tutte le ragioni dettagliatamente esposte nel motivo sub 2 della narrativa che precede (ivi compresi paragrafi 2.a e 2.b) – in particolare, per il difetto di giustificazione del primo licenziamento intimato con lettera del 6.11.2014 (cioè per l’insussistenza dell’inidoneità fisica del lavoratore, nonché, conseguentemente, per l’insussistenza di qualsivoglia impossibilità sopravvenuta della prestazione) e per la violazione dell’articolo 2110, secondo comma, c.c. nell’intimazione del secondo licenziamento del 13.11.2014 (in particolare per il mancato esaurimento del periodo di comporto) – ACCERTARE e DICHIARARE l’illegittimità, l’invalidità e/o l’inefficacia di entrambi i recessi disposti nei confronti del sig. Cognome, DICHIARANDO in ogni caso l’inefficacia del secondo anche per la mancata revoca/pronuncia di illegittimità del primo; 4.II) per l’effetto, ai sensi dell’art.18 L. n. 300/1970, VII comma, ANNULLARE il licenziamento e CONDANNARE la XYDELTAXY S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, all’immediata reintegrazione del sig. Nome Cognome , nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria come per legge, parametrata all’ultima retribuzione globale di fatto (oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge), ORDINANDO alla Società di adibire il ricorrente a mansioni globalmente compatibili con il suo stato di salute e con la professionalità acquisita, diverse da quelle che aveva al momento del licenziamento (operatore di processo addetto al GPS4), in un reparto con livello di rumorosità tollerabile secondo i limiti indicati nella CTU del prof. dott. V. Di N. del 20.08.2014 depositata nel procedimento ex art. 700 (n. R.G. 8127/2014) definito con ordinanza resa inter partes in data 13.10.2014. In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario nella misura percentuale che sarà ritenuta di giustizia e accessori di legge, in considerazione della particolare complessità della vicenda dedotta in giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano anticipatari. In via istruttoria, si chiede ammettersi l’interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della XYDELTAXY S.p.a., nonché la prova testimoniale diretta a mezzo del ……………………….nonché di altri testi la cui deposizione dovesse occorrere, all’esito dell’eventuale avversa costituzione in giudizio e delle relative controdeduzioni difensive. Tanto il legale rappresentante pro tempore della Società convenuta quanto i testi sopra indicati saranno chiamati a rispondere sulle circostanze dedotte nella premessa “in fatto” del presente ricorso sub B) nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 23, 26, 27, 38, 62, 68, 69, 76, 90, 91, 92, 106 preceduti dalla locuzione: “Vero che…” oltre che alle ulteriori circostanze che saranno precisamente capitolate da questa difesa nel caso in cui dovesse apparire utile ai fini del decidere anche per controdedurre alle difese presentate dalla convenuta, entro il termine che codesto Giudice del lavoro vorrà assegnare. Si chiede, inoltre, l’ammissione alla prova contraria rispetto alle prove orali eventualmente articolate da controparte, con l’espressa riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, allegare, richiedere – anche in via istruttoria – in relazione all’avverso comportamento processuale. Ancora in via istruttoria, si offrono in comunicazione, mediante deposito in fascicolo di parte, atti e documenti come da separato indice”.
[2] Queste le testuali conclusioni rassegnate nel ricorso: 1) preliminarmente REVOCARE e PORRE NEL NULLA il Decreto di rigetto opposto, emesso da codesto Giudice del Lavoro in data 5.5.2016 e comunicato in forma integrale via pec in pari data nell’ambito del procedimento contraddistinto dal n. R.G. 6888/15, poiché infondato per le ragioni esposte in narrativa; 2) per l’effetto, CONDANNARE la XYDELTAXY S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma corrisposta a titolo di spese legali liquidate, pari ad € 3.827,20 oltre interessi legali a far data dal 18.5.2016 o da quell’altra data che sarà ritenuta di giustizia; 3.I) sempre in via preliminare, in via principale per tutte le ragioni di cui al motivo in diritto sub 1 del presente atto e, in particolare, per la sussistenza del motivo illecito determinante, ritorsivo e discriminatorio di cui all’art.18 L. n. 300/1970, I – III comma, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità radicale e/o l’inefficacia dei licenziamenti intimati al sig. Nome Cognome, ossia il recesso per giustificato motivo oggettivo e impossibilità sopravvenuta del 6.11.2014, formalizzatosi il successivo 10.12.2014 all’esito del procedimento amministrativo, impugnato stragiudizialmente con raccomandata a.r. del 9.12.2014 ed il recesso per superamento del periodo di comporto del 13.11.2014, impugnato stragiudizialmente con raccomandata a.r. del 5.01.2015; 3.II) per l’effetto, ANNULLARE entrambi i licenziamenti e CONDANNARE la XYDELTAXY S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, all’immediata reintegrazione nel posto di lavoro del Sig. Cognome nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria come per legge, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto (oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del primo licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge) ORDINANDO alla Società di adibire il ricorrente a mansioni globalmente compatibili con il suo stato di salute e con la professionalità acquisita, diverse da quelle che aveva al momento del licenziamento (operatore di processo addetto al GPS4), in un reparto con livello di rumorosità tollerabile secondo i limiti indicati nella CTU del prof. dott. V. Di N. del 20.08.2014 depositata nel procedimento ex art. 700 (n. R.G. 8127/2014) definito con ordinanza resa inter partes in data 13.10.2014; 4.I) in via gradata (nella denegata ipotesi in cui non si dovesse acclarare nell’instaurando giudizio il motivo illecito determinante, la ritorsività e/o la discriminatorietà dei due licenziamenti) per tutte le ragioni dettagliatamente esposte nel motivo sub 2 della narrativa che precede (ivi compresi paragrafi 2.a e 2.b) – in particolare, per il difetto di giustificazione del primo licenziamento intimato con lettera del 6.11.2014 (cioè per l’insussistenza dell’inidoneità fisica del lavoratore, nonché, conseguentemente, per l’insussistenza di qualsivoglia impossibilità sopravvenuta della prestazione) e per la violazione dell’articolo 2110, secondo comma, c.c. nell’intimazione del secondo licenziamento del 13.11.2014 (in particolare per il mancato esaurimento del periodo di comporto) – ACCERTARE e DICHIARARE l’illegittimità, l’invalidità e/o l’inefficacia di entrambi i recessi disposti nei confronti del sig. Cognome, DICHIARANDO in ogni caso l’inefficacia del secondo anche per la mancata revoca/pronuncia di illegittimità del primo; 4.II) per l’effetto, ai sensi dell’art.18 L. n. 300/1970, VII comma, ANNULLARE il licenziamento e CONDANNARE la XYDELTAXY S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, all’immediata reintegrazione del sig. Nome Cognome , nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria come per legge, parametrata all’ultima retribuzione globale di fatto (oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge), ORDINANDO alla Società di adibire il ricorrente a mansioni globalmente compatibili con il suo stato di salute e con la professionalità acquisita, diverse da quelle che aveva al momento del licenziamento (operatore di processo addetto al GPS4), in un reparto con livello di rumorosità tollerabile secondo i limiti indicati nella CTU del prof. dott. V. Di N. del 20.08.2014 depositata nel procedimento ex art. 700 (n. R.G. 8127/2014) definito con ordinanza resa inter partes in data 13.10.2014. In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario nella misura percentuale che sarà ritenuta di giustizia e accessori di legge, in considerazione della particolare complessità della vicenda dedotta in giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano anticipatari. In via istruttoria, si chiede ammettersi l’interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della XYDELTAXY S.p.a., nonché la prova testimoniale diretta a mezzo del …………………………………… nonché di altri testi la cui deposizione dovesse occorrere, all’esito dell’eventuale avversa costituzione in giudizio e delle relative controdeduzioni difensive. Tanto il legale rappresentante pro tempore della Società convenuta quanto i testi sopra indicati saranno chiamati a rispondere sulle circostanze dedotte nella premessa “in fatto” del presente ricorso sub B) nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 23, 26, 27, 38, 62, 68, 69, 76, 90, 91, 92, 106 preceduti dalla locuzione: “Vero che…”, nonché sulla seguente circostanza: “Vero che successivamente al licenziamento del sig. Cognome la XYDELTAXY S.p.A. ha risolto il rapporto di lavoro professionale con il Dott. Nome C.?”, nonché sulle ulteriori circostanze che saranno precisamente capitolate da questa difesa, nel caso in cui dovesse apparire utile ai fini del decidere, anche per controdedurre alle difese presentate dalla convenuta, entro il termine che codesto Giudice del Lavoro vorrà assegnare. Si chiede, inoltre, l’ammissione alla prova contraria rispetto alle prove orali eventualmente articolate da controparte. Si chiede, ancora, alla XYDELTAXY S.p.A. la produzione in giudizio di tutti i certificati medici del sig. Cognome afferenti ai periodi indicati nella lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Si chiede, inoltre, disporsi l’acquisizione all’odierno procedimento dei fascicoli d’ufficio relativi ai procedimenti contraddistinti dai nn. R.G. 8127/14, 9785/14 e 14586/14. Ancora in via istruttoria, si offrono in comunicazione, mediante deposito in fascicolo di parte, atti e documenti come da separato indice. Con l’espressa riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, allegare, richiedere – anche in via istruttoria – in relazione all’avverso comportamento processuale. Si dichiara, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 115/2002 e ss.mm., che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il ricorrente, unitamente agli altri componenti il nucleo familiare, possiede un reddito inferiore a 34.107,72 (così come risulta dall’autocertificazione prodotta in allegato al presente atto), pertanto, l’iscrizione a ruolo della causa in epigrafe è esente dal pagamento del contributo unificato.
[3] “a) accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, in subordine, nella denegata ipotesi di mancata nullità riformare la Sentenza n. 4723/18 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari – Dott. Nome Minervini – ex art. 429 comma 1 c.p.c. all’udienza del 20.12.2018, comunicata in forma integrale via pec dalla Cancelleria in data 7.1.2019, non notificata, nell’ambito del procedimento contraddistinto dal n. R.G. 7042/16; b) per l’effetto, CONDANNARE la Magna PT S.p.a. (già XYDELTAXY S.p.a.) (C.F. e P.IVA 04886850728), in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma corrisposta a titolo di spese legali liquidate, pari ad € 3.827,20 oltre interessi legali a far data dal 18.5.2016 o da quell’altra data che sarà ritenuta di giustizia per il procedimento sommario, nonché quelle che saranno sborsate per il procedimento di opposizione contraddistinto dal n. R.G. 7042/16 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro; c.1) sempre in via preliminare, in via principale per tutte le ragioni di cui al motivo in diritto sub 1 del presente atto e, in particolare, per la sussistenza del motivo illecito determinante, ritorsivo e discriminatorio di cui all’art.18 L. n. 300/1970, I – III comma, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità radicale e/o l’inefficacia dei licenziamenti intimati al sig. Nome Cognome, ossia il recesso per giustificato motivo oggettivo e impossibilità sopravvenuta del 6.11.2014, formalizzatosi il successivo 10.12.2014 all’esito del procedimento amministrativo, impugnato stragiudizialmente con raccomandata a.r. del 9.12.2014 ed il recesso per superamento del periodo di comporto del 13.11.2014, impugnato stragiudizialmente con raccomandata a.r. del 5.01.2015; c.2) per l’effetto, ANNULLARE entrambi i licenziamenti e CONDANNARE la Magna PT S.p.a. (già XYDELTAXY S.p.a.) (C.F. e P.IVA 04886850728), in persona del legale rappresentante pro tempore, all’immediata reintegrazione nel posto di lavoro del Sig. Cognome nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria come per legge, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto (oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del primo licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge) ORDINANDO alla Società di adibire il ricorrente a mansioni globalmente compatibili con il suo stato di salute e con la professionalità acquisita, diverse da quelle che aveva al momento del licenziamento (operatore di processo addetto al GPS4), in un reparto con livello di rumorosità tollerabile secondo i limiti indicati nella CTU del prof. dott. V. Di N. del 20.08.2014 depositata nel procedimento ex art. 700 (n. R.G. 8127/2014) definito con ordinanza resa inter partes in data 13.10.2014; d.1) in via gradata (nella denegata ipotesi in cui non si dovesse acclarare nell’instaurando giudizio il motivo illecito determinante, la ritorsività e/o la discriminatorietà dei due licenziamenti) per tutte le ragioni dettagliatamente esposte nel motivo sub 2 della narrativa che precede (ivi compresi paragrafi 2.a e 2.b) – in particolare, per il difetto di giustificazione del primo licenziamento intimato con lettera del 6.11.2014 (cioè per l’insussistenza dell’inidoneità fisica del lavoratore, nonché, conseguentemente, per l’insussistenza di qualsivoglia impossibilità sopravvenuta della prestazione) e per la violazione dell’articolo 2110, secondo comma, c.c. nell’intimazione del secondo licenziamento del 13.11.2014 (in particolare per il mancato esaurimento del periodo di comporto) – ACCERTARE e DICHIARARE l’illegittimità, l’invalidità e/o l’inefficacia di entrambi i recessi disposti nei confronti del sig. Cognome, DICHIARANDO in ogni caso l’inefficacia del secondo anche per la mancata revoca/pronuncia di illegittimità del primo; d.2) per l’effetto, ai sensi dell’art.18 L. n. 300/1970, VII comma, ANNULLARE il licenziamento e CONDANNARE la Magna PT S.p.a. (già XYDELTAXY S.p.a.) (C.F. e P.IVA 04886850728) in persona del legale rappresentante pro tempore, all’immediata reintegrazione del sig. Nome Cognome , nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria come per legge, parametrata all’ultima retribuzione globale di fatto (oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge), ORDINANDO alla Società di adibire il ricorrente a mansioni globalmente compatibili con il suo stato di salute e con la professionalità acquisita, diverse da quelle che aveva al momento del licenziamento (operatore di processo addetto al GPS4), in un reparto con livello di rumorosità tollerabile secondo i limiti indicati nella CTU del prof. dott. V. Di N. del 20.08.2014 depositata nel procedimento ex art. 700 (n. R.G. 8127/2014) definito con ordinanza resa inter partes in data 13.10.2014. In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di lite di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura percentuale che sarà ritenuta di giustizia e accessori di legge, in considerazione della particolare complessità della vicenda dedotta in giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara anticipatario. In via istruttoria, si chiede ammettersi l’interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Magna PT S.p.a. (già XYDELTAXY S.p.a.) (C.F. e P.IVA 04886850728), nonché la prova testimoniale diretta a mezzo del ………………………………………. (presso la sede dello SPESAL), nonché di altri testi la cui deposizione dovesse occorrere, all’esito dell’eventuale avversa costituzione in giudizio e delle relative controdeduzioni difensive. Tanto il legale rappresentante pro tempore della Società convenuta quanto i testi sopra indicati saranno chiamati a rispondere sulle circostanze dedotte nella premessa “in fatto” del presente reclamo a partire dalla pag. 33 in poi sub nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 23, 26, 27, 38, 62, 68, 69, 76, 90, 91, 92, 106 preceduti dalla locuzione: “Vero che…”, nonché sulla seguente circostanza: “Vero che successivamente al licenziamento del sig. Cognome prima la XYDELTAXY S.p.A. ha risolto il rapporto di lavoro professionale con il Dott. Nome C. e poi la Magna PT S.p.a. non ne ha mai sottoscritto uno?”, nonché sulle ulteriori circostanze che saranno precisamente capitolate da questa difesa, nel caso in cui dovesse apparire utile ai fini del decidere, anche per controdedurre alle difese presentate dalla convenuta, entro il termine che codesta Corte di Appello vorrà assegnare. Si chiede, inoltre, l’ammissione alla prova contraria rispetto alle prove orali eventualmente articolate da controparte. Si chiede, ancora, alla Magna PT S.p.a. (già XYDELTAXY S.p.a.) la produzione in giudizio di tutti i certificati medici del sig. Cognome afferenti ai periodi indicati nella lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Si chiede, inoltre, disporsi l’acquisizione all’odierno procedimento, oltre che dei fascicoli d’ufficio contraddistinti dai nn. R.G. 7042/16 e 6888/15, anche dei fascicoli d’ufficio relativi ai procedimenti contraddistinti dai nn. R.G. 8127/14, 9785/14 e 14586/14. Ancora in via istruttoria, si offrono in comunicazione, mediante deposito in fascicolo di parte, atti e documenti come da separato indice. Con l’espressa riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, allegare, richiedere – anche in via istruttoria – in relazione all’avverso comportamento processuale”.
[4] La missiva del 6/11/2014 era stata depositata nel fascicolo della fase sommaria al momento dell’iscrizione a ruolo il 5/6/2015, come allegato n. 48. Il fascicolo della fase sommaria fu ridepositato nella fase di opposizione (all. n. 10) e in quella di reclamo (all. n. 4) che saranno prodotti al momento della iscrizione a ruolo come allegato n. 8. Il documento viene prodotto anche separatamente, nel fascicolo ex art. 369 c.p.c., come allegato n. 1.
[5] Pag. 29 del reclamo. Il reclamo è stato depositato in data 21/1/2019 e si trova inserito in originale nel fascicolo che viene prodotto come allegato n. 8 e viene prodotto anche separatamente, nel fascicolo ex art. 369 c.p.c., come allegato n. 2.
[6] La missiva del 9/12/2014 era stata depositata nel fascicolo della fase sommaria al momento dell’iscrizione a ruolo il 5/6/2015, come allegato n. 55. Il fascicolo della fase sommaria fu ridepositato nella fase di opposizione (all. n. 10) e in quella di reclamo (all. n. 4) che saranno prodotti al momento della iscrizione a ruolo come allegato n. 8. Il documento viene prodotto anche separatamente, nel fascicolo ex art. 369 c.p.c., come allegato n. 3.
[7] La missiva del 13/11/2014 era stata depositata nel fascicolo della fase sommaria al momento dell’iscrizione a ruolo il 5/6/2015, come allegato n. 50. Il fascicolo della fase sommaria fu ridepositato nella fase di opposizione (all. n. 10) e in quella di reclamo (all. n. 4) che saranno prodotti al momento della iscrizione a ruolo come allegato n. 8. Il documento viene prodotto anche separatamente, nel fascicolo ex art. 369 c.p.c., come allegato n. 4.
[8] La missiva del 12/12/2014 era stata depositata nel fascicolo della fase sommaria al momento dell’iscrizione a ruolo il 5/6/2015, come allegato n. 58. Il fascicolo della fase sommaria fu ridepositato nella fase di opposizione (all. n. 10) e in quella di reclamo (all. n. 4) che saranno prodotti al momento della iscrizione a ruolo come allegato n. 8. Il documento viene prodotto anche separatamente, nel fascicolo ex art. 369 c.p.c., come allegato n. 5.
[9] Nel reclamo la questione è trattata a pag. 28 in cui si era scritto: «è evidente che con la parola “irrogatole” e con la parola “integralmente riportata” la società ha inconfutabilmente provato la sua volontà di licenziare il sig. COGNOME già con la nota del 06.11.2014».
[10] Cassazione civile sez. lav., 22/06/2018, n.16591: «… all’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (L. n. 604 del 1966, ex art. 6), che costituisce un atto giuridico (non negoziale), unilaterale, tra vivi, a carattere patrimoniale e ricettizio, si applicano le norme sui contratti in quanto compatibili (cfr. Cass. 20.9.2012 n. 15888; Cass. 23.4.2014 n. 9182)».
[11] Nel reclamo la questione era stata trattata a pag. 29 scrivendosi che «la datrice di lavoro nella lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto del 13.11.2014, così poi come confermato, per quanto già detto poco sopra, nella comunicazione del 12.12.2014, già definiva “licenziamento” quello che aveva comunicato alla D.T.L. “ intenzione di licenziamento” (cfr. “con la presente in via distinta ed autonoma rispetto alla comunicazione di licenziamento per g.m.o. e per impossibilità sopravvenuta della prestazione inviatale ai sensi dell’art. 7…”)».
[12] Per la verità talvolta si parla di “atto negoziale” ma ai fini del presente ricorso non è importante soffermarsi sul contrasto in quanto non rilevante ai nostri fini.
[13] Cassazione civile sez. lav., 04/06/2018, n.14212: «La decadenza stabilita dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 posta a presidio della esigenza di certezza dei rapporti giuridici, risponde alla necessità che la volontà di contrastare l’atto datoriale, avente effetti di risoluzione del rapporto di lavoro, sia resa manifesta, in un termine ragionevole e perentorio».
[14] Cass. 30 maggio 1991, n, 6102 richiamata da Cass. S.U. 8830/2010.
[15] Più di recente, Cassazione civile sez. lav., 22/06/2018, n.16591: «In relazione alla precedente versione normativa, si è affermato che l’atto deve essere idoneo a manifestare al datore di lavoro, indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità di formule sacramentali, la volontà del lavoratore di contestare la validità e l’efficacia del licenziamento (cfr. Cass. 27.2.1998 n. 2200; Cass. 16.12.1997 n. 12709) e che la disposizione di legge ha inteso più che imporre una forma vincolata per l’atto in questione, semplicemente assicurare, attraverso la forma richiesta, il controllo sull’osservanza del termine stabilito, come è reso palese anche dalla prevista equivalenza dell’intervento dell’organizzazione sindacale (Corte Cost. ord. n. 161 del 1987)».
[16] Cassazione civile sez. lav., 04/06/2018, n.14212.
[17] Doc. 3 fascicoletto; vedi nota n. 6.
[18] “Si chiede, pertanto, che codesta Corte di Appello valuti se la comunicazione di licenziamento del 6.11.2014, alla luce di tutti i rilievi sopra riportati e la documentazione acquisita agli atti, nonché alla luce di quanto detto precedentemente al capitolo sub c), ossia che la Sentenza reclamata è sicuramente viziata, perché il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, avendo il Cognome denunciato la ricorsività e la discriminatorietà di entrambi i licenziamenti, la determinazione aziendale di non ricollocare il sig. Cognome, nel caso in cui fossero state confermate le limitazioni fisiche denunciate, era stata ampiamente preannunciata dalla XYDELTAXY S.p.A., sia negli scambi epistolari con il lavoratore e con il suo legale, sia nei vari confronti giudiziali, tanto da essere chiara e definita già prima – a detta di controparte e del Tribunale – della ratifica del 12.12.2014 del licenziamento per GMO comunicato con nota del 6.11.2014 e, pertanto, alla data dell’impugnativa del 9.12.2014, ricevuta in data 10.12.2014 ossia nello stesso giorno in cui veniva redatto dalla DTL il verbale negativo di conciliazione, poteva già qualificarsi inesistente lo stato di incertezza per una possibile revisione della volontà risolutiva da parte della XYDELTAXY S.p.A., incertezza il cui protrarsi la norma che sancisce la decadenza tende ad evitare in ossequio al generale principio di certezza dei rapporti giuridici”.
[19] La missiva del 5/1/2015 era stata depositata nel fascicolo della fase sommaria al momento dell’iscrizione a ruolo il 5/6/2015, come allegato n. 59. Il fascicolo della fase sommaria fu ridepositato nella fase di opposizione (all. n. 10) e in quella di reclamo (all. n. 4) che saranno prodotti al momento della iscrizione a ruolo come allegato n. 8. Il documento viene prodotto anche separatamente, nel fascicolo ex art. 369 c.p.c., come allegato n. 6.
[20] Cassazione civile sez. lav., 30/05/1991, n.6102: «Come questa Corte ha più volte precisato il termine “impugnazione” è adottato dal citato art. 6 della legge n. 604 del 1966 in senso generico ed improprio, siccome riferibile anche a dichiarazioni scritte extragiudiziali del prestatore di lavoro o della organizzazione sindacale, non accompagnate dal contemporaneo ed effettivo esercizio dell’azione giudiziaria. Ai fini della citata norma di legge è pertanto sufficiente che il lavoratore, anche mediante la sua organizzazione sindacale, manifesti al datore di lavoro con qualsiasi atto scritto, indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità di formule sacramentali, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del licenziamento, essendo in questa manifestazione di volontà implicita la riserva di voler tutelare i propri diritti davanti alla competente autorità giudiziaria (cfr.: Cass. 5 luglio 1974 n. 1962; 18 febbraio 1975 n. 647; 18 novembre 1978 n. 5388; 13 novembre 1981 n. 6015). A siffatti principi si è in sostanza uniformato il Tribunale, quando ha ritenuto costituire idonea impugnazione del licenziamento la lettera del 22 dicembre 1986, nella quale il Coppola si riservava di adire le vie legali contro la Gemeaz Cusin in considerazione della circostanza che la Riscol non aveva provveduto ad assumerlo, ravvisando in tale lettera la espressione della volontà del lavoratore di non subire le conseguenze del licenziamento, ossia di impugnarlo».
[21] L’atto del 19/1/2015 era stato depositato nel fascicolo della fase di opposizione al momento dell’iscrizione a ruolo il 3/6/2016, come allegato n. 6. Il fascicolo della fase di opposizione fu ridepositato in quello di reclamo (all. n. 4) che saranno prodotti al momento della iscrizione a ruolo come allegato n. 8. Il documento viene prodotto anche separatamente, nel fascicolo ex art. 369 c.p.c., come allegato n. 7.
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