ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE CIVILE
RICORSO EX ART. 360 C.P.C.
per
AVV. PRIMO RICORRENTE (C.F. __________), nato a __________ il __________, con studio in __________, rappresentato e difeso dall’Avv. Mirco Minardi del Foro di Ancona (C.F. MNRMRC69T06A271W; fax 071.7912550; pec mirco.minardi@pec-ordineavvocatiancona.it), iscritto nello speciale Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 17/4/2015, in forza di procura speciale alle liti rilasciata in data 16/06/2022 allegata alla busta telematica e quindi da considerarsi in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni, sia di Cancelleria sia delle altre parti, presso l’indirizzo PEC suesposto, iscritto nel RE.G.IND.E. e già comunicato all’Ordine degli Avvocati di Ancona, ivi intendendo eleggere domicilio con esclusione di qualsiasi altro luogo
contro
PRIMO INTIMATO (C.F. __________), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a __________, rappresentata e difesa nel giudizio di secondo grado dall’Avv. __________ (C.F. __________), con studio a __________, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. __________ (C.F. __________), sito in __________
per la cassazione
della sentenza n. __________, repert. n. __________del __________, pubblicata il __________, emessa dal Tribunale di __________ a definizione del giudizio n. R.G. __________, notificata in data __________.
* * *
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – danno da reputazione professionale – risarcimento danni.
Scadenza impugnazione: la sentenza è stata pubblicata il __________e notificata il __________. Pertanto, si applica il termine breve per l’impugnazione con scadenza al giorno __________.
Valore controversia: il valore della controversia è compreso nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00.
I
SINTESI DELLA VICENDA E DEI MOTIVI DI RICORSO
Il Tribunale di __________, riformando la sentenza resa dal GdP, ha ritenuto non provato il fatto illecito addebitato dall’Avv. PRIMO RICORRENTE a PRIMO INTIMATO, id est quello di avere reso informazioni errate e/o false alla sig.ra _________, cliente del primo, circa l’esatto ammontare delle competenze liquidate dalla suddetta Compagnia, a seguito della transazione di una lite giudiziale.
La _________, infatti, avuto notizia dal liquidatore dell’PRIMO INTIMATO, prima scritta e poi orale, che il compenso liquidato era di 1.500,00 euro e non di 1.800,00 euro, aveva dato dell’imbroglione all’Avv. PRIMO RICORRENTE, alla presenza di altri clienti (uno dei quali, udito ciò, se ne era andato) e preteso la restituzione di 300 euro.
Il Tribunale ha affermato che l’esame complessivo della transazione e delle missive inviate da PRIMO INTIMATO rendeva evidente che l’importo di euro 1.500,00 dovesse intendersi al netto dell’IVA, seppure in una di queste (quella del 23/4/2010) mancasse il riferimento all’imposta.
Il Tribunale ha poi ritenuto non provata la telefonata intercorsa tra la ______ e il liquidatore della PRIMO INTIMATO, telefonata nel corso della quale alla prima era stato riferito che l’ammontare delle competenze era di 1.500,00 e non di 1.800,00, nonostante detta circostanza decisiva, sebbene ritualmente allegata in atto di citazione, fosse rimasta non contestata tout court, e sinanche confermata da prova orale e scritta.
Per i sopra esposti motivi, si propongono i seguenti motivi di impugnazione:
I MOTIVO: nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. PRIMO INTIMATO non ha mai contestato l’allegazione dell’avvenuta telefonata. Inoltre, la circostanza era stata provata oralmente e documentalmente, pag. 6.
II MOTIVO: (CONDIZIONATO AL MANCATO ACCOGLIMENTO DEL PRIMO): omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5) c.p.c., pag. 17.
III MOTIVO: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4) e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. Il Tribunale ha affermato apoditticamente, senza indicare la fonte, che la _____ era a conoscenza che l’importo di 1.500,00 si intendeva al netto dell’IVA, pag. 18.
II
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
II.1 IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con sentenza n. ______, il Giudice di Pace di ______ accoglieva la domanda proposta dall’Avv. PRIMO RICORRENTE, avente ad oggetto il risarcimento dei danni da reputazione personale e professionale derivanti dalla condotta della PRIMO INTIMATO in occasione della gestione di una vertenza relativa a un sinistro stradale, nel quale veniva coinvolto il veicolo di proprietà della sig.ra _________ Giuseppina, assicurato con la soc. _____ ass.ni, divenuta prima ______ e poi PRIMO INTIMATO.
Il giudice di prime cure accertava che PRIMO INTIMATO aveva generato nella sua assicurata, sig.ra _________ Giuseppina, il sospetto che l’avv. PRIMO RICORRENTE, cui ella si era rivolta per il sinistro citato, le avesse chiesto prima e percepito poi, un compenso maggiore (pari ad euro 1.800,00) rispetto a quanto concordato e liquidato dalla PRIMO INTIMATO (pari ad euro 1.500,00). Tanto l’aveva indotta ad inveire e diffamare il difensore alla presenza di altri clienti, additandolo come “imbroglione”, così provocandogli il lamentato danno non patrimoniale.
Il tutto era stato confermato da testimoni presenti al momento del fatto, i quali avevano riferito che una persona lì presente aveva poi rinunciato al colloquio con l’Avv. PRIMO RICORRENTE per il conferimento di un incarico; era stato altresì confermato il discredito e le “voci di paese” sullo stesso.
Il GdP condannava pertanto la convenuta a risarcire il danno, quantificato in euro 4.900,00, oltre interessi e spese legali.
II.1 IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Con atto di appello notificato in data 16/07/2014, PRIMO INTIMATO censurava la predetta sentenza sia in punto di errata interpretazione delle risultanze istruttorie, sia con riferimento al quantum debeatur, chiedendo, infine, la condanna di parte appellata alla restituzione di tutti gli importi pagati in suo favore in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si costituiva l’odierno ricorrente, il quale nel merito evidenziava che il giudice di primo grado aveva emesso una sentenza immune da ogni censura.
La causa veniva trattenuta in decisione senza attività istruttoria.
II.3 LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale accoglieva integralmente l’appello, osservando – per quel che interessa ancora in Codesta Sede – che:
- il giudice di pace non aveva valutato adeguatamente la condotta concretamente tenuta dalla PRIMO INTIMATO, desumibile dalle diverse missive agli atti;
- difatti, con riferimento al sinistro stradale che aveva visto coinvolto il veicolo della sig.ra _________, si erano succedute alcune comunicazioni tra la suddetta società assicurativa e l’avv. PRIMO RICORRENTE, al fine di transigere la vertenza;
- la prima comunicazione era rappresentata da una proposta transattiva del 3.12.2009, con cui la _________ dichiarava di accettare “la somma di euro 6.000,00 di cui euro 1.500,00 per spese, diritti ed onorari + IVA”;
- la seconda, datata 9.12.2009, era la missiva della PRIMO INTIMATO, la quale comunicava che, a seguito degli accordi intercorsi, aveva dato disposizione al proprio Istituto di Credito di inviare un assegno per l’importo di euro 6.000,00, di cui euro 1.500,00 più iva destinati agli onorari del difensore;
- agli atti era poi presente un’ulteriore comunicazione della PRIMO INTIMATO, datata 23.04.2010, del medesimo tenore di quella precedente, salva l’assenza della specificazione relativa all’iva. Nelle note, infatti, si leggeva testualmente: “liquido omnia 6.000,00 euro di cui 1500,00 euro di competenze legali, la causa da considerarsi transatta e abbandonata”;
- tale documentazione in atti non avallava le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado, dalle stesse non ravvisandosi una condotta colposa della PRIMO INTIMATO, né il nesso di causalità con il lamentato danno;
- la proposta transattiva iniziale, infatti, risultava chiara in punto di iva, così come la missiva del 9.12.2009;
- la mancanza della medesima specificazione in quella del 23.04.2010 non poteva comunque considerarsi quale falsa e/o errata notizia, a fronte di un quadro precedente tutt’altro che equivoco;
- nell’ultima missiva era dato rilevare al più una mera omissione, ma non un contrasto in senso stretto con le precedenti comunicazioni;
- non appariva dirimente la circostanza, valorizzata da parte appellata, circa il fatto che la _________ in realtà non avesse mai ricevuto la missiva del 9.12.2009, posto che ella aveva in ogni caso contezza della proposta transattiva a monte, in cui era comunque presente la specificazione dell’iva;
- non rilevava neppure la telefonata asseritamente intercorsa tra un operatore della compagnia assicurativa e la sig.ra _________ con la quale il primo, comunicandole che al difensore sarebbero dovuti spettare solo euro 1.500,00, avrebbe confermato i suoi sospetti, in quanto si trattava di circostanza non provata;
- quanto evidenziato induceva a ritenere che vi era stato certamente un equivoco tra le parti, ma alcuna condotta colposa era ascrivibile alla PRIMO INTIMATO, non avendo essa mai trasmesso notizie false e/o errate idonee a costituire il necessario e logico antecedente causale della condotta della _________ nei confronti dell’avv. PRIMO RICORRENTE;
- l’appello era pertanto fondato, con la conseguenza che l’Avv. PRIMO RICORRENTE andava condannato alla restituzione di quanto ricevuto dalla PRIMO INTIMATO in esecuzione della sentenza di primo grado.
III
MOTIVI DI RICORSO
I MOTIVO: nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.
Di primo acchito, la sentenza emessa dal Tribunale potrebbe sembrare non impugnabile in Cassazione, tenuto conto che quello che il Giudice di secondo grado ha condotto è un tipico accertamento di merito, id est la mancata prova del fatto contestato.
Come è noto, però, la quaestio facti non è del tutto sottratta al controllo in sede di legittimità, essendo il potere del giudice di merito insindacabile nei seguenti casi:
- qualora abbia rispettato le norme sostanziali e processuali che disciplinano l’accertamento dei fatti;
- qualora la motivazione raggiunga il c.d. “minimo costituzionale”;
- qualora non sia stato pretermesso l’esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Nel caso di specie dette condizioni non sussistono.
Il Tribunale, infatti, ha affermato che la PRIMO INTIMATO non aveva trasmesso notizie false e/o errate, poiché non era stata provata la telefonata “asseritamente intercorsa tra un operatore della compagnia assicurativa e la sig.ra _________ con la quale il primo, comunicandole che al difensore sarebbero dovuti spettare solo euro 1.500,00, avrebbe confermato i suoi sospetti”.
Nell’affermare ciò, il Tribunale ha anzitutto violato l’art. 115, primo comma, c.p.c. in tema di “onere di contestazione specifica”, non considerando che la PRIMO INTIMATO non aveva mai specificatamente contestato detta circostanza, pur ritualmente allegata in giudizio sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Difatti, nell’atto di citazione (doc. 1 fascicoletto), a pag. 2, punto 12 (erroneamente numerato come 11), il ricorrente aveva scritto testualmente quanto segue:
[omissis]
Come si vede, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado si era affermato chiaramente che l’Assicuratore, tramite i suoi dipendenti, aveva dichiarato alla _________ che al ricorrente “spettava solamente la somma complessiva di 1.500,00 e NON la somma di 1.800 euro”.
Trattandosi di circostanza che riguardava direttamente la convenuta, e dunque rientrante nella sua sfera di conoscenza, questa, ai sensi del primo comma dell’art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto prendere una posizione specifica, contestando specificatamente la circostanza. Ciò, però, non è mai avvenuto, come si dimostrerà a breve.
Difatti, nella comparsa di costituzione e risposta (doc. 2 fascicoletto) depositata dalla odierna intimata, le contestazioni in fatto iniziano dopo le prime quattro pagine, poiché la pag. 1 è dedicata all’epigrafe; da pag. 2 alla metà di pag. 3 vi è l’esposizione dei fatti; dalla metà di pag. 3 a pag. 4 vengono sollevate eccezioni di rito.
È da pag. 5, come detto, che la comparsa prende posizione sui fatti, senza però mai negare e prendere posizione sulla telefonata intercorsa tra il liquidatore e la _________, ma semplicemente affermando che il comportamento della UGF era stato lineare, come dimostrato dalle missive. Nel rispetto del principio di autosufficienza si allegano le pagine in questione:
[omissis]
Le memorie ex art. 320 c.p.c. non furono depositate.
Nelle udienze del 30/3/2012, 6/6/2012, 19/10/2012, 12/11/2012 e 10/12/2012 (doc. 3 fascicoletto), quelle cioè svoltesi prima dell’assunzione della prova orale, la PRIMO INTIMATO insistette nelle eccezioni di rito, contestando genericamente i fatti ex adverso allegati, senza mai fare riferimento alla circostanza della telefonata.
Il fatto de quo, dunque, doveva considerarsi pacifico, specie considerando l’assenza di qualsivoglia prova contraria o sinanche elemento indiziario.
Ma vi è di più.
La violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. c.p.c. si è verificata anche per la totale omessa valutazione delle prove orali e documentali, che non potevano ritenersi assorbite dall’apprezzamento della proposta transattiva e delle missive inviate da PRIMO INTIMATO, trattandosi di fatti del tutto diversi.
Detto altrimenti, un conto era la telefonata intercorsa tra il liquidatore e la _________, altro conto erano le missive riepilogative della transazione.
Ebbene, la testimone _______, all’udienza del 11/3/2013 (doc. 3 fascicoletto), aveva dichiarato quanto segue:
[omissis]
Dunque, la testimone aveva espressamente riferito del colloquio telefonico tra la _________ e la PRIMO INTIMATO nel corso del quale era stato confermato che l’importo dovuto era di 1.500,00 e non di 1.800,00.
Non solo. Nel giudizio di primo grado, al momento della costituzione, era stata prodotta come doc. 11 la missiva inviata dalla _________ all’Avv. PRIMO RICORRENTE in cui espressamente si dava atto della telefonata con l’ispettorato sinistri di Napoli (doc. 4 fascicoletto):
[omissis]
Trattasi di circostanze decisive, tenuto conto che il Tribunale ha espressamente affermato non esservi proprio prova di notizie false e/o errate da parte di PRIMO INTIMATO, circa l’entità dell’importo degli onorari dovuto all’Avv. PRIMO RICORRENTE.
La sentenza, dunque, non ha fatto applicazione del “principio di non contestazione”, o meglio dell’onere di contestazione specifica ed ha del tutto omesso di prendere posizione sulla prova orale e documentale di segno contrario.
Appare evidente, allora, come ci si trovi al di fuori del campo della “libera valutazione delle prove” ex art. 116 c.p.c., perché un conto è esprimere un giudizio di fatto dopo aver apprezzato le prove libere, altro conto è affermare apoditticamente e contrariamente al vero che una circostanza fondamentale per la decisione non era stata provata.
Non solo. Come già evidenziato, non poteva ritenersi assorbita dalla valutazione delle missive, trattandosi di fatto illecito distinto ed autonomo; un conto era l’errore contenuto nella missiva PRIMO INTIMATO del 23/4/2010, altro conto – o meglio, altro fatto illecito ritualmente dedotto – era la telefonata tra il liquidatore e la _________ nel corso della quale il primo aveva affermato che l’Avv. PRIMO RICORRENTE non aveva diritto al maggior compenso di 1.800,00 euro.
Da qui la necessità di cassare la sentenza.
_____________
II MOTIVO (CONDIZIONATO AL MANCATO ACCOGLIMENTO DEL PRIMO): omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5) c.p.c.
L’avvenuta riforma della sentenza di primo grado consente di invocare anche la violazione del motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c., nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo.
Per scrupolo difensivo, infatti, si considera qui l’ipotesi che la violazione commessa dal giudice di primo grado sia da inquadrare come vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo e non come error in procedendo e nullità della motivazione, come censurato con il primo motivo.
Il fatto decisivo consiste nell’avvenuta telefonata tra la _________ e l’PRIMO INTIMATO, nel corso della quale il liquidatore di quest’ultima fece presente che l’importo dovuto all’Avv. PRIMO RICORRENTE era di 1.500,00 euro e non di 1.800,00 euro, così innescando la reazione indignata ed infuriata della prima.
Come visto nel primo motivo, la circostanza era stata dedotta già nell’atto di citazione, al punto 12 (erroneamente numerato come 11).
La prova della circostanza si ricava sia dalla omessa contestazione specifica dell’allegazione, sia dalla testimonianza dell’Avv. De Lucia Antonietta all’udienza dell’11/3/2013, sia dalla missiva inviata dalla _________ all’Avv. PRIMO RICORRENTE.
La circostanza è assolutamente decisiva, in quanto la domanda dell’Avv. PRIMO RICORRENTE è stata rigettata proprio in quanto per il Tribunale non era stato provato l’uso di notizie errate e/o false da parte di PRIMO INTIMATO.
_____________
III MOTIVO: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4) e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.
Ad avviso del Tribunale non appariva dirimente la circostanza, valorizzata da parte appellata qui ricorrente, circa il fatto che la _________ in realtà non avesse mai ricevuto la missiva del 9.12.2009, posto che ella aveva in ogni caso “contezza” della proposta transattiva a monte, in cui era comunque presente la specificazione dell’iva (si ricordi che nell’ultima missiva, invece, il riferimento all’iva era stato omesso).
Questa affermazione non raggiunge il minimo costituzionale, in quanto il Tribunale non chiarisce come sia giunto a ritenere provata detta “contezza”. E’ stato affermato da codesta Suprema Corte che la sentenza deve contenere “ragioni”, non mere “affermazioni” (Cass. 18056/2019) e quella resa dal Tribunale di Nola è proprio un’affermazione.
Affermazione che, tra l’altro, si scontra con una prova documentale di segno contrario: la proposta transattiva risultava inviata da PRIMO INTIMATO all’Avv. PRIMO RICORRENTE e da questi restituita a PRIMO INTIMATO previa compilazione, come si ricava dal documento di seguito foto-riprodotto, depositato nel giudizio di primo grado, all’atto della iscrizione a ruolo, come documento n. 5 (doc. 5 fascicoletto).
[omissis]
Come si vede, manca totalmente la firma della sig.ra _________, sicché non è dato comprendere donde il Tribunale abbia ricavato la prova della “contezza della proposta” e in particolare della circostanza che l’importo di 1.500,00 euro doveva intendersi al netto dell’IVA. Del pari incomprensibile è l’affermazione secondo cui con questa proposta la _________ dichiarava di accettare l’importo con la specificazione dell’IVA. Pare superfluo osservare che ai fini della presente controversia era decisiva la conoscenza personale, nel caso di specie insussistente (si vuole cioè dire che un conto è affermare che civilisticamente con quella proposta la sig.ra _________, tramite il suo procuratore, aveva accettato l’offerta; altro conto è dire che la stessa fosse esattamente a conoscenza di tutti i dettagli ivi contenuti).
Qualora, invece, il vizio fosse da ricondurre all’ “errore di percezione su fatto controverso”, la norma violata sarebbe l’art. 115 c.p.c.
* * *
Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente procuratore rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia alla Corte di Cassazione cassare la sentenza n. ___, pubblicata il _____, emessa dal Tribunale di ______ a definizione del giudizio n. R.G. _______. Con vittoria di spese e compensi.
Il valore della presente controversia è compreso nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00.
PRODUZIONI
- Copia autentica del ricorso notificato telematicamente (unitamente alla procura del 16/06/2022 firmata in formato PADES) come pdf nativo firmato digitalmente in CADES, con relata di notifica, messaggio PEC di trasmissione, ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna;
- Procura speciale alle liti firmata digitalmente in formato PADES dal ricorrente e dallo scrivente difensore in data 16/06/2022 notificata unitamente al ricorso;
- Copia autentica della sentenza del Tribunale di ____ n. _______;
- File .eml contenente la notifica della sentenza del Tribunale di ______ n. _________ effettuata dall’Avv. _________ in data ________;
- Nota richiesta trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369 c.p.c. vidimata dal cancelliere del Tribunale Civile di _____;
- Fascicoli di 1° e 2° grado.
ATTI E DOCUMENTI SU CUI IL RICORSO SI FONDA (art. 369 n. 4) c.p.c.):
- Atto di citazione giudizio di 1° grado PRIMO RICORRENTE / PRIMO INTIMATO;
- Memoria di costituzione 1° grado PRIMO INTIMATO / PRIMO RICORRENTE;
- Verbali di tutte le udienze svoltesi innanzi al GDP;
- Missiva 20/07/2010 _________ / PRIMO RICORRENTE;
- Proposta transattiva.
Senigallia-Roma, 16/06/2022
Avv. Mirco Minardi

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