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CLICCA QUIIl presente ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione
con ordinanza n. 15452/2022
ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE CIVILE
RICORSO EX ART. 360 C.P.C.
Proposto da
CCC. F., nato a … (LU), il …., CF: …, residente in …, Via …. n. …, rappresentato e difeso dall’Avv. Mirco Minardi (C.F.: MNRMRC69T06A271W; fax 071.7912550; indirizzo di posta elettronica certificata mirco.minardi@pec-ordineavvocatiancona.it), iscritto nello speciale Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 17/04/2015, in forza di procura speciale rilasciata in data 20/08/2019, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni, di Cancelleria e di parte, presso l’indirizzo PEC sopra indicato, iscritto nel RE.G.IND.E. e già comunicato all’Ordine degli Avvocati di Ancona, ivi intendendo eleggere domicilio
Ricorrente –
Nei confronti di
ALFA ALFA S.P.A. con sede legale e direzione generale in …, Piazza della Costituzione n. 2, codice fiscale …, P.IVA … avente quale socio unico ALFA Banca s.p.a., appartenente al Gruppo Bancario ALFA Banca, a propria volta soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ALFA Gruppo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio a quo, in forza di procura in atti, dall’Avv. …. (cod. fisc. ….) ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in …. (BO), via C…n. 18 – FAX … – PEC ….
Intimata –
BETA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in …, … n. 6, P.IVA e C.F. …, Numero REA …, rappresentata e difesa nel giudizio a quo dall’Avv. …, C.F. …, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo procuratore sito in …., indirizzo di posta elettronica ….
Intimata –
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza del Tribunale di Lucca n. … pronunciata e depositata il …, notificata telematicamente in data …
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
SCADENZA IMPUGNAZIONE: la sentenza è stata notificata telematicamente dall’Avv. …. il 24/6/2019. Il messaggio PEC, inviato alle 15:52 all’indirizzo PEC … contiene tre files: quello relativo alla sentenza, quello relativo alla relata di notificazione e quello relativo alla procura alle liti. Di questi files, tuttavia, solo il primo è leggibile (la sentenza); gli altri due, invece, sono illeggibili, come si ricava dalla stampa allegata, dichiarata conforme dal difensore destinatario della notifica Avv. ….. La notifica sarebbe dunque nulla stante l’illeggibilità della relata (essendo irrilevante la mancanza di procura); tuttavia, per scrupolo difensivo il presente ricorso viene notificato entro il termine breve di 60 gg dalla suddetta notifica.
VALORE DELLA CONTROVERSIA: indeterminabile.
I
SINTESI DELLA DECISIONE E DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
Il Tribunale di Lucca ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato, odierno ricorrente, condannando lo stesso non solo al pagamento delle spese di giudizio, ma anche al risarcimento ex art. 96 ultimo comma, c.p.c., stante la ritenuta manifesta infondatezza della opposizione.
Tra i motivi fatti valere nell’atto di opposizione vi era la denunciata violazione dell’art. 571 c.p.c., avendo l’aggiudicatario – ALFA ALFA – effettuato l’offerta tramite un mandatario speciale non avvocato.
Sul punto, il Tribunale ha affermato che la questione fosse preclusa, in quanto il decreto di aggiudicazione potrebbe essere contestato solo con i rimedi previsti dall’art. 591-ter c.p.c.
In tale modo, il Tribunale di Lucca ha errato nella interpretazione della suddetta norma tenuto conto che, come chiaramente affermato da Cass. 12238/2019, il sub-procedimento ex art. 591-ter non assorbe affatto tutte le questioni insorte in quella fase, né il provvedimento emesso dal G.E. o dal Collegio in sede di reclamo presenta caratteri di decisorietà e definitività, tanto che – ha affermato codesta S.C. – avverso esso non è possibile esperire né l’impugnazione ex art. 360 c.p.c., né il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
Quanto al merito della censura, è noto come nella vendita senza incanto l’offerta possa essere prestata o dalla parte personalmente, o da un avvocato munito di procura speciale, trattandosi di procedura giudiziale in cui gli atti possono essere compiuti solo dagli avvocati e solo eccezionalmente dalla parte personalmente oppure, ancora più eccezionalmente – e non è questo il caso – da un procuratore speciale (Cass. 8951/2016; Cass. 578/2005; Cass. 2871/1988).
Si propongono, pertanto, i seguenti motivi di impugnazione:
I MOTIVO: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 571 e 591-ter c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., tenuto conto che nessuna preclusione si era verificata e che l’offerta a mezzo di mandatario speciale era invalida (pag. 17).
II MOTIVO: violazione degli artt. 571, 587 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere affermato la mancanza di interesse in capo al debitore tenuto conto che in caso di annullamento della aggiudicazione si sarebbe proceduto ad una nuova vendita a prezzo ridotto (pag. 33).
III MOTIVO: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 ultimo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., considerato che l’opposizione non era manifestamente infondata (pag. 41).
II
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEL FATTO
II.1 IL PROCESSO DI ESECUZIONE
In data 22.12.2012 la ALFA Banca S.p.A.[1] notificava al Sig. CCC. Francesco atto di precetto con il quale si intimava il pagamento della somma pari ad euro 1.564.146,46 oltre interessi, spese e le successive occorrende, derivante dal contratto di mutuo fondiario del 24.10.2008, a rogito del Notaio Dott. Arnaldo di Fazio, Rep. n. 12063 – Racc. n. 2014, munito di formula esecutiva in data 12.11.2008.
Il 30.03.2013 veniva notificato l’atto di pignoramento avente ad oggetto i beni immobili ipotecati siti nel Comune di Capannori.
In data 24.05.2013 la Banca iscriveva a ruolo la procedura esecutiva immobiliare e, in data 11.06.2013, trascriveva l’atto di pignoramento, Reg. Gen. n. 8065 – Reg. Part. n. 601.
In data 18.09.2014 veniva disposta la vendita del compendio immobiliare staggito e, pertanto, il Giudice dell’Esecuzione con ordinanza del 23 febbraio 2015 nominava il Dott. Davide MM quale professionista delegato, il quale fissava gli esperimenti di vendita del 22.06.2015 e 15.12.2015, che si concludevano con esito negativo.
Alla successiva asta fissata per il 22.03.2016 partecipavano i Sig.ri Martinelli e Grassi che depositavano un’offerta pari ad euro 404.300,00. Tuttavia il Professionista Delegato riteneva inidonea l’offerta ricevuta e, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., non dava luogo alla aggiudicazione del bene, attesa la possibilità di conseguire un prezzo migliore con un nuovo esperimento di vendita.
Successivamente, in data 2.05.2017, il Professionista Delegato redigeva avviso di vendita, sempre sulla scorta dell’ordinanza di vendita del 23 febbraio 2015, con cui poneva all’asta l’immobile del CCC., per la data del 27.06.2017, con scadenza del termine per le offerte al 26.06.2017.
In data 26.06.2017 ALFA ALFA S.p.A. depositava presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari di Lucca l’offerta di acquisto, a mezzo procuratore speciale, del bene immobile pignorato per la somma di euro 538.875,00.
In data 27.06.2017 veniva esperito il quarto ed ultimo esperimento di vendita all’esito del quale la società ALFA ALFA S.p.A., unica offerente, si aggiudicava il bene immobile al prezzo di Euro 538.875,00.
In data 21.09.2017 ALFA ALFA S.p.A. dichiarava di rinunciare all’istanza di accollo formulata ai sensi dell’art. 508 c.p.c., con espressa adesione da parte della ALFA Banca S.p.A., la quale, pertanto, richiedeva il pagamento diretto del saldo prezzo ai sensi dell’art. 41 TUB .
In data 26.09.2017, ALFA Banca formulava istanza per il versamento delle somme ex art. 41 TUB.
In data 03.10.2017 ALFA ALFA S.p.A. asseriva di corrispondere alla ALFA Banca S.p.A., ai sensi dell’art. 41 TUB, la somma di euro 484.987,50 mediante bonifico bancario on line.
In data 01.03.2018 ALFA Banca S.p.A. emetteva la c.d. quietanza di pagamento avente ad oggetto il saldo prezzo asseritamente ricevuto in data 03.10.2017 dalla ALFA ALFA S.p.A., comunicandola al Professionista Delegato.
In data 20.03.2018 il Giudice dell’Esecuzione, Dott. Lucente, emetteva il decreto di trasferimento del compendio immobiliare aggiudicato dalla ALFA ALFA S.p.A., trascritto a Lucca in data 05.04.2018, Reg. Part. 3701 e registrato a Lucca in data 06.04.2018 al n. 2021.
II.2 I SUB- PROCEDIMENTI EX ART. 591-ter c.p.c.
In data 31.10.2017 veniva depositato dal debitore il primo reclamo ex art. 591-ter c.p.c., avverso il decreto di aggiudicazione del 27.06.2017 che veniva rigettato in data 09.01.2018.
Il reclamo era fondato su cinque punti, poi integrati di altri sei: 1) la non ritualità dell’offerta perché contenente una richiesta di autorizzazione all’assunzione ex art. 508 c.p.c. del debito relativo al mutuo della creditrice procedente ALFA Banca s.p.a., fino alla concorrenza del saldo prezzo, non prevista dall’ordinanza di delega e dall’avviso di vendita; 2) la non ritualità dell’offerta perché in presenza di mutuo fondiario non era possibile chiedere l’accollo ex art. 508 c.p.c., ma solo effettuare il pagamento diretto ex art. 41 TUB; 3) la previsione nell’avviso di vendita di un termine di 100 giorni per il pagamento del saldo prezzo, mentre l’ordinanza di delega prevedeva 90 giorni; 4) la inammissibilità dell’offerta, in quanto formulata con modalità diverse da quelle previste dalla delega; 5) la tardività del pagamento, in quanto effettuato oltre 90 giorni dall’aggiudicazione.
Con memoria depositata il 12.12.2017, il debitore eccepiva altresì: 6) la impossibilità di accertare il reale svolgimento dei fatti, in quanto il fascicolo d’ufficio era rimasto nella disponibilità del delegato; 7) il disconoscimento ex art. 2719 c.c. di conformità della copia rispetto all’originale del documento n. 3 di controparte sul quale si fondava la procura alle liti dell’avv. Tassi; 8) l’inammissibilità dell’offerta per mancanza di valida procura speciale da parte dell’ing. G. MM, sottoscrittore dell’offerta; 9) la conseguente impossibilità del procuratore speciale di sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia al pagamento ex art. 508 c.p.c.; 10) l’impossibilità dell’alternatività della forma di pagamento; 11) il tardivo versamento del prezzo con decadenza dell’aggiudicatario.
Si costituiva ALFA ALFA per chiedere il rigetto/inammissibilità del reclamo.
Il reclamo veniva rigettato sia per mancanza di interesse, sia per infondatezza.
Con successivo ricorso, sempre ex art. 591 ter c.p.c., depositato il 30.1.2018, l’esecutato proponeva un secondo reclamo avverso il decreto di aggiudicazione del 27/6/2017, emesso dal professionista delegato in favore dell’unica offerente ALFA ALFA spa. Sosteneva: 1) la violazione delle modalità di pagamento previste nell’ordinanza di vendita; 2) il mancato rispetto nell’offerta delle corrette modalità di pagamento; 3) la violazione, in occasione dell’emissione dell’avviso e del decreto di vendita, delle prescrizioni contenute nell’ordinanza di vendita; 4) la inammissibilità dell’offerta, in quanto formulata con modalità diverse da quelle previste dalla delega; 5) la tardività del pagamento, in quanto effettuato oltre 90 giorni dall’aggiudicazione.
Si costituiva ALFA ALFA per chiedere il rigetto/inammissibilità del reclamo.
Il Tribunale – con ordinanza del 23.04.2018 – dichiarava l’inammissibilità del reclamo, osservando che ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c., salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies, è possibile modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o si allegano fatti anteriori di cui si è avuta conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. Nel caso di specie – ad avviso del Tribunale – parte reclamante non aveva dedotto alcun mutamento di circostanze, né fatti anteriori scoperti successivamente, ma più semplicemente aveva sollecitato la modifica dell’ordinanza del 9.1.2018 – che non era stata reclamata – in base agli stessi motivi posti a fondamento del primo ricorso ex art. 591-ter, nonché in base a motivi aggiunti. Dovendosi applicare al reclamo ex art. 591-ter, nel testo introdotto dal D.L. 83/2015, conv. in L. 132/2015, il procedimento cautelare uniforme, il ricorso – secondo il Tribunale – doveva essere dichiarato inammissibile. Osservava altresì il Tribunale – accogliendo l’eccezione di ALFA ALFA – che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. del ricorrente all’accoglimento del ricorso, in quanto l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione non sarebbe stata in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente, che anzi sarebbe stato pregiudicato, in quanto non vi erano altri offerenti con la conseguenza che la nuova vendita sarebbe stata disposta con la riduzione del 25%. Rilevava, infine, che la dichiarazione della compagna del debitore Valeria Santini datata 31.10.2017 non era conferente, avendo la stessa ammesso di non essere in grado di effettuare l’acquisto e per di più non avendo la stessa provato il consenso del creditore ipotecario all’assunzione del debito ex art. 508 c.p.c., non disponendo del denaro necessario per pagare il saldo prezzo.
Con ordinanza del 27.7.2018, il Tribunale di Lucca in composizione collegiale, adito sul reclamo proposto dal debitore avverso l’ordinanza del 23.4.2018, confermava il provvedimento impugnato, rilevando che il debitore non aveva allegato mutamenti di circostanze o allegato fatti anteriori emersi successivamente, bensì spiegato nuovi motivi in diritto; di conseguenza bene aveva fatto il G.E. a dichiarare inammissibile il secondo reclamo, in quanto la prima ordinanza non era stata reclamata e il secondo reclamo si poneva al di fuori dello schema dell’art. 591-ter c.p.c.
II.3 IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
II.2.1 La fase cautelare
In data 09.04.2018[2] veniva depositato l’atto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., avverso il decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell’Esecuzione in data 20.03.2018[3]. Nel ricorso si eccepiva: 1) la nullità del decreto di trasferimento per il mancato versamento del prezzo (pag. 8); 2) l’irregolarità dell’offerta in quanto presentata a mezzo di mandatario speciale (pag. 11); l’irregolarità dell’offerta in quanto priva della richiesta ex art. 41 TUB (pag. 12); l’illegittima modifica della modalità di versamento del prezzo (pag. 13). Le conclusioni erano ivi rassegnate testualmente come segue:
“1. Accertare il mancato versamento del prezzo nel termine fissato dall’ordinanza e dall’avviso di vendita per il saldo prezzo, e conseguentemente dichiarare la decadenza ex art. 587 c.p.c. con ogni conseguente provvedimento di legge, con restituzione in pristino stato quanto alla titolarità del diritto di proprietà dei beni oggetto della procedura espropriativa ed indicati nel predetto decreto in capo al ricorrente; 2. Voglia ulteriormente il Giudice Ill.mo, preso atto dell’inammissibilità dell’offerta presentata dal mandatario di persona giuridica munito di procura speciale ex art. 571 c.p.c., dichiarare l’offerta presentata da ALFA ALFA S.p.A. in data 26 giugno 2017 presso la Cancelleria del Tribunale di Lucca alle ore 10,55 inammissibile e/o nulla/inefficace e/o disporne l’annullamento, con conseguente caducazione dell’aggiudicazione dell’immobile di cui alla procedura esecutiva n. 186/2013 nei confronti di ALFA ALFA resa ad esito dell’asta tenutasi in data 27 giugno 2017 presso lo studio del Dr. Davide MM, in Città, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Voglia il Giudice, in via ulteriormente gradata, accertare la mancata ultrattività oltre la data del 27 giugno 2017, della procura speciale del 21 giugno 2017, ai rogiti Notaio Andrea FF di Città, iscritta al N. di Repertorio 13.030, e conseguentemente dichiarare l’Ing. MM sfornito di poteri rappresentativi e dunque incapace ad operare per conto di Banca ALFA. Voglia il Giudice Ill.mo dichiarare la nullità e/o inefficacia, e/o disporre l’annullamento dell’offerta formulata da ALFA ALFA S.p.A., formulata per l’asta tenutasi il 27 giugno 2017, e conseguentemente dichiarare la nullità e/o disporre l’annullamento dell’aggiudicazione dell’immobile di cui alla presente procedura esecutiva, in favore di ALFA ALFA S.p.A., concessa con verbale di aggiudicazione del 27 giugno 2017 di cui in atti, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. 3. Sospendere l’esecuzione e dichiarare la nullità dell’intera procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da corrispondersi al sottoscritto procuratore antistatario”.
L’istanza di sospensione veniva rigettata in data 04.10.2018[4], con provvedimento notificato in data 9 ottobre 2018[5], che assegnava termine di mesi due per l’instaurazione del giudizio di merito.
L’ordinanza motivava nel modo che segue: a) il ricorso era inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. del ricorrente all’accoglimento del ricorso, in quanto l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione non sarebbe stata in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente, che anzi verrebbe ad essere vieppiù pregiudicato, in quanto non vi erano altri offerenti, e dovrebbe pertanto essere disposta una nuova vendita a prezzo inferiore del 25%; b) infondata era l’eccezione di mancato versamento del prezzo, tenuto conto che nei precedenti atti l’opponente aveva sostenuto la tardività del pagamento; c) il pagamento in ogni caso era inequivocabilmente provato dagli stessi documenti prodotti dal CCC. alle udienze del 1/12/2017 e del 09/03/2018, puntualmente indicati nella comparsa di costituzione ALFA ALFA a pag. 5, ultimo capoverso; d) il secondo motivo di opposizione, relativo alla violazione delle modalità previste dall’art. 571 c.p.c. per la formulazione dell’offerta, in quanto effettuata da mandatario speciale, era già stato proposto in entrambi i reclami ex art. 591-ter c.p.c., e non poteva più essere riproposto in quella sede, in quanto relativo alla fase del processo esecutivo che si è conclusa con l’aggiudicazione; e) la richiesta di autorizzazione all’assunzione ex art. 508 c.p.c. del debito relativo al mutuo da parte della creditrice procedente può essere contenuta nell’offerta d’acquisto o formulata successivamente, ma non influisce in alcun modo sulla validità ed efficacia dell’offerta, le cui uniche ed imprescindibili condizioni di efficacia sono quelle previste dall’art. 571 c.p.c., pacificamente rispettate; f) il creditore ipotecario aveva il diritto di chiedere il pagamento diretto ex art. 41 TUB.
II.2.2 La fase di merito
In data 7/12/2018 il debitore notificava l’atto di citazione[6] a ALFA REC e ALFA ALFA evocandole in giudizio.
L’atto di citazione era strutturato in cinque paragrafi. Nel primo, intitolato “In ordine al mancato pagamento del prezzo di vendita” l’opponente illustrava le ragioni a sostegno della tesi per cui, in realtà, Unipo ALFA non aveva versato alcun prezzo (mancanza di numero di CRO, discrasia tra i numeri di riferimento dell’operazione e dei documenti contabili, dati di bilancio). Nel secondo intitolato “In ordine alla c.d. quietanza impropria a firma dr Claudio SS del 1° marzo 2018” si spiegava per quale ragione il documento presentato come quietanza non fosse giuridicamente tale e quindi probatorio. Nel terzo intitolato “Sull’impossibilità che il pagamento del prezzo avvenisse con bonifico on line; sull’immodificabilità dell’offerta presentata all’asta; sull’interesse ad agire qualora le disposizioni violate riguardino prescrizioni contenute nella legge, nell’ordinanza e/o nell’avviso di vendita e negli altri atti e provvedimenti con valenza lesiva immediata a garanzia della parità di trattamento” si illustravano le ragioni per cui non fosse valido il pagamento (siccome effettuato con bonifico on line e in violazione dell’offerta in cui si era prospettato l’accollo ex art. 508 c.p.c.). Il quarto, intitolato “Sull’interesse ad agire qualora si deduca il mancato pagamento del prezzo, la nullità assoluta/inesistenza del decreto di trasferimento e la necessità di dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c.” in cui si spiegava perché fosse presente l’interesse ad agire in considerazione della nullità assoluta e insanabile del mancato versamento del prezzo. Il quinto, intitolato, “Violazione della modalità previste dalla legge (art. 571 c.p.c.) per la formulazione Dell’offerta: inammissibilità dell’offerta presentata a mezzo mandatario speciale nella Vendita senza incanto” nel quale si illustravano le ragioni per cui fosse invalida l’offerta sottoscritta da un mandatario speciale non avvocato, stante il disposto dell’art. 571, comma 1 e 579, comma 3.
Nell’atto erano rassegnate le seguenti testuali conclusioni:
“Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1. Accertare e dichiarare la simulazione della c.d. quietanza di pagamento e della dichiarazione ivi contenuta (doc. 9), il mancato versamento del prezzo nel termine fissato dall’ordinanza e dall’avviso di vendita per il saldo prezzo, e/o dichiarare – qualora fosse avvenuto il pagamento con bonifico on line – ciò che si nega – l’illegittimità e la nullità assoluta dello stesso perché disposto con modalità non consentita dall’ordinanza e dall’avviso di vendita e conseguentemente dichiarare: la nullità assoluta ed insanabile del decreto di trasferimento, la decadenza ex art. 587 c.p.c. con ogni conseguente provvedimento di legge, con restituzione in pristino stato in capo al ricorrente quanto alla titolarità del diritto di proprietà dei beni oggetto della procedura espropriativa ed indicati nel predetto decreto. 2. Voglia in ogni caso il Giudice Ill.mo, preso atto dell’inammissibilità dell’offerta presentata dal mandatario di persona giuridica munito di procura speciale ex art. 571 c.p.c., dichiarare l’offerta presentata da ALFA ALFA S.p.A. in data 26 giugno 2017 presso la Cancelleria del Tribunale di Lucca alle ore 10,55 inammissibile e/o nulla/inefficace e/o disporne l’annullamento, con conseguente caducazione dell’aggiudicazione dell’immobile di cui alla procedura esecutiva n. 186/2013 nei confronti di ALFA ALFA resa ad esito dell’asta tenutasi in data 27 giugno 2017 presso lo studio del Dr. Davide MM, in Città, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. 3. Voglia il Giudice in ogni caso accertare, esaminata la procura, la mancata ultrattività oltre la data del 27 giugno 2017, della procura speciale del 21 giugno 2017, ai rogiti Notaio Andrea FF di Città, iscritta al N. di Repertorio 13.030, e conseguentemente dichiarare l’Ing. MM sfornito di poteri rappresentativi e dunque incapace ad operare per conto di Banca ALFA. 4.Voglia in ogni caso il Giudice Ill.mo per i motivi descritti nell’atto, dichiarare la nullità e/o inefficacia, e/o disporre l’annullamento dell’offerta formulata da ALFA ALFA S.p.A., formulata per l’asta tenutasi il 27 giugno 2017, e conseguentemente dichiarare la nullità e/o disporre l’annullamento dell’aggiudicazione dell’immobile di cui alla presente procedura esecutiva, in favore di ALFA ALFA S.p.A., concessa con verbale di aggiudicazione del 27 giugno 2017 di cui in atti, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. 5. Dichiarare la nullità dell’intera procedura esecutiva ad esito del controllo sulla validità delle condizioni legittimanti l’intera procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. 6. Voglia il Giudice condannare le convenute per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., attese anche le risultanze probatorie scaturenti dal raffronto tra il bilancio della ALFA ALFA S.p.A. e la BETA S.p.A. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da corrispondersi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Dette conclusioni venivano precisate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.[7] e poi all’udienza del 31/5/2019[8].
Si costituiva con comparsa ALFA ALFA s.p.a. rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, previo rigetto dell’istanza di sospensione della esecuzione immobiliare n. 186/2013 R.G.E. e dell’efficacia esecutiva del decreto di trasferimento emesso in data 20.03.2018, dichiarare inammissibile, nullo, infondato o come meglio e, in ogni caso, rigettare l’opposizione agli atti esecutivi e tutte le annesse e connesse domande comunque proposte da CCC. FRANCESCO nei confronti di ALFA ALFA S.p.A. Condannare il medesimo al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà della lite”.
Si costituiva altresì con comparsa BETA s.p.a. per resistere alla domanda, rassegnando queste conclusioni:
“In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, per l’effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondate le domande proposte da parte attrice; in subordine accertare e dichiarare l’inammissibilità delle domande avversarie in quanto tardive e, pertanto, inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate. Nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dei documenti, degli atti e dei provvedimenti assunti nella procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Lucca e rubricata al n. 186/2013 RGE per tutti i motivi specificati in narrativa e, per l’effetto rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa; condannare parte attrice, in favore dell’odierna convenuta, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. rigettare integralmente la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa”.
Le convenute affermavano che il debitore non aveva interesse ad agire; che sulle questioni si fosse formato il giudicato interno ex art. 591-ter; che il pagamento era stato ritualmente eseguito; che fosse irrilevante la modalità di esecuzione del pagamento con bonifico on line; che il debitore confondeva il campo di applicazione dell’art. 161-ter disp. att. c.p.c.; che la quietanza era valida e che non poteva essere dimostrata l’invalidità con presunzioni o prove testimoniali; che l’istanza ex art. 508 era valida in quanto prevista dall’ordinanza di vendita; che fosse tardiva la contestazione delle copie agli originali; che l’offerta a mezzo mandatario fosse regolare; che l’azione del debitore fosse temeraria.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e delle note autorizzate ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva fissata per la discussione e la decisione che veniva emessa il 14/6/2019.
II.4 LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale di Lucca rigettava l’opposizione con questa testuale motivazione che, per la sua brevità, si riporta integralmente quanto alla parte motiva:
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell’udienza del 31.5.19.
Materia del contendere
Il CCC., esecutato nell’ambito di un’espropriazione immobiliare promossa nei suoi con- fronti dalla (ALFA e poi, a seguito di cessione del credito, dalla) BETA, ha proposto opposi- zione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato alla ALFAALFA, quale acquirente in sede di vendita forzata, sostenendo: a) che l’offerta da parte della ALFA-ALFA non sarebbe stata rituale; b) che il prezzo di vendita non sarebbe stato in realtà versato, non essendovi prova del fatto che il relativo bonifico sia stato effettivamente ed irrevocabilmente eseguito; c) che in ogni caso le modalità del pagamento del prezzo (bonifico diretto all’esecutante, eseguito on line) non sarebbero conformi da un lato all’offerta presentata (assunzione del debito dell’esecutato), dall’altro all’avviso di vendita (che non prevedeva la possibilità di versamenti tele- matici).
L’opponente ha quindi chiesto (prima la sospensione, istanza respinta dal G.E., poi, a segui- to di citazione introduttiva del giudizio a cognizione piena) la declaratoria della nullità del decreto di trasferimento e, a monte, dell’offerta della ALFAALFA e del decreto di aggiudicazione.
Sia la BETA che la ALFAALFA hanno eccepito la carenza di interesse ad agire del CCC. nonché l’inammissibilità dell’opposizione, le censure del CCC. essendo già state sollevate ex art. 591 ter cpc ed essendo state respinte ed i relativi provvedimenti non essendo stati impugnati, e comunque la sua infondatezza nel merito, chiedendone quindi il rigetto.
Motivi della decisione
Il primo motivo di opposizione è precluso. In questione è infatti un profilo anteriore al decreto di aggiudicazione, che doveva pertanto essere speso, e coltivato, ex art. 591 ter cpc avverso tale decreto.
Quanto agli altri due, l’opponente non ha né titolo per lamentarsi, né interesse ad agire.
Dal primo punto di vista, a seguito del pagamento diretto e della quietanza rilasciata dalla BETA, nei confronti del CCC. è incontestabile che la parte del suo debito corrispondente al prezzo di acquisto è estinta, quali che possano in ipotesi essere gli sviluppi nei rapporti fra la BETA e la ALFAALFA.
In altri termini: qualunque ipotetica controversia che dovesse insorgere fra tali due società riguarda unicamente queste ultime e non tocca in alcun modo la posizione del CCC., per il quale rimane ferma l’efficacia estintiva parziale della vicenda esecutiva.
Egli non ha dunque titolo per lamentare alcunché in merito al suddetto pagamento, in quanto relativo ad un rapporto al quale è estraneo.
Dal secondo punto di vista, ove l’opposizione venisse accolta, il risultato sarebbe per il Cec- chi non solo neutro, ma addirittura controproducente. A tal punto, l’immobile dovrebbe infatti venire nuovamente posto in vendita ad un prezzo inferiore a quello realizzato, con la conseguenza che, all’esito delia successiva vendita, il suo debito nei confronti dell’esecutante risulterebbe estinto in misura inferiore a quanto lo è stato in conseguenza dell’aggiudicazione alla ALFAALFA.
L’opposizione va dunque respinta. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Data la manifesta infondatezza dell’opposizione, l’opponente va altresì condannata a versare alle opposte, ex art. 963 cpc, la somma di € 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale respinge l’opposizione; condanna l’opponente a rifondere alle opposte le spese di lite, che per ciascuna di esse liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge; condanna l’opponente a versare alle opposte, ex art. 963 cpc, la somma di € 1.000,00 ciascuna. Il Giudice
III
MOTIVI DI RICORSO
III.1 PREMESSA
Il Tribunale di Lucca ha ricondotto i motivi dell’opponente in tre lettere; sotto la lettera a) ha riportato il motivo volto a sostenere “che l’offerta da parte di ALFA ALFA non sarebbe stata rituale”; sotto la lettera b) ha riportato il motivo volto a sostenere “che il prezzo di vendita non sarebbe stato in realtà versato, non essendovi prova del fatto che il relativo bonifico sia stato effettivamente ed irrevocabilmente eseguito”; sotto la lettera c) ha riportato il motivo volto a sostenere “che in ogni caso le modalità del pagamento del prezzo (bonifico diretto all’esecutante, eseguito on line) non sarebbero conformi da un lato all’offerta presentata (assunzione del debito dell’esecutato), dall’altro all’avviso di vendita (che non prevedeva la possibilità di versamenti telematici)”.
Nel presente ricorso si censurano solo gli argomenti che hanno condotto al rigetto dei motivi di cui alle lettere a) e c). Quello di cui alla lettera b) non viene sottoposto a censura, non costituendo autonoma ratio decidendi in ordine ai motivi di cui alle lettere a) e c), bensì argomento distinto rispetto ad altrettanto distinte ed autonome censure proposte in sede di opposizione agli atti esecutivi.
I MOTIVO
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 571 e 591-ter c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Il Tribunale, a pagg. 1 e 2 della sentenza, elenca sinteticamente i motivi di impugnazione proposti con l’atto di opposizione all’esecuzione.
Il primo motivo viene così riportato sotto la lettera a): “che l’offerta da parte della ALFA ALFA non sarebbe stata rituale”.
Di seguito, nella parte motiva, il Tribunale scrive che detto motivo di opposizione fosse precluso con questa testuale motivazione: “Il primo motivo di opposizione è precluso. In questione è infatti un profilo anteriore al decreto di aggiudicazione, che doveva pertanto essere speso e coltivato, ex art. 591-ter, avverso tale decreto”.
In buona sostanza, il Giudice a quo ha affermato che avverso il provvedimento di aggiudicazione emesso dal professionista delegato, la parte può sperimentare i rimedi previsti ex art. 591-ter; pertanto, in caso di loro esaurimento o in caso di mancata attivazione, il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (o gli altri rimedi previsti dalla legge) sarebbe precluso.
Appare opportuno, anzitutto, in ossequio al principio di autosufficienza, riportare testualmente il primo motivo a cui fa riferimento il Tribunale, che era stato articolato tanto nel ricorso introduttivo sotto il paragrafo B), a pag. 11 (il ricorso viene depositato come allegato n. 2 fascicoletto Cassazione), quanto nell’atto di opposizione agli atti esecutivi a pag. 13, sotto il paragrafo n. 5) (l’atto di citazione in opposizione viene depositato come allegato n. 3 fascicoletto Cassazione), nel modo che segue
«5) VIOLAZIONE DELLA MODALITA’ PREVISTE DALLA LEGGE (ART. 571 C.P.C.) PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA: INAMMISSIBILITA’ DELL’OFFERTA PRESENTATA A MEZZO MANDATARIO SPECIALE NELLA VENDITA SENZA INCANTO. Non corrisponde al vero che siano state rispettate le condizioni dell’art. 571 (cfr. l’affermazione del Delegato, secondo cui “l’offerta è stata depositata nei termini e nelle forme previste”), perché il mancato rispetto dell’art. 571 c.p.c. si desume proprio dalla presentazione di offerta a mezzo mandatario munito di procura speciale, ciò che è vietato dallo stesso articolo 571 nel caso di vendita senza incanto. Si richiamano i termini normativi in base ai quali è formulabile l’offerta: sia nella vendita senza incanto che in quella con incanto le offerte possono essere proposte personalmente o effettuate da un avvocato “per persona da nominare” (art. 571 co. 1 e art. 579 co. 3 c.p.c.). Infatti, mentre nella vendita con incanto l’offerta può essere proposta anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale (art. 579 co. 2 c.p.c.), nella vendita senza incanto, invece, in considerazione del contenuto dell’art. 571 c.p.c. che prevede che l’offerta debba essere fatta “personalmente o a mezzo di procuratore legale” si ritiene inammissibile l’offerta a mezzo di mandatario munito di procura speciale (cfr. Cassazione 12 aprile 1988, n. 2871, Cassazione 13 gennaio 2005, n. 578, e, da ultimo, Cassazione 5 maggio 2016, n. 8951). Si è ritenuto, infatti, il carattere eccezionale della facoltà contemplata, per la sola vendita con incanto, dall’art. 579 co. 2 c.p.c.. L’assunto si ricava dalla lettera della norma ex art. 571 comma 1 che dispone che le offerte di acquisto possano essere effettuate personalmente o a mezzo di procuratore legale, richiamando solo il terzo comma dell’art. 579 e non già il secondo comma, che prevede, per il solo incanto, che la offerta possa essere avanzata anche a mezzo di mandatario, ovvero da soggetto che, senza essere un legale, agisca in nome e per conto dell’offerente. Muovendo da questa premessa, in giurisprudenza si è anche precisato che nel caso sia necessario, nel corso del procedimento di vendita senza incanto, effettuare una gara tra plurimi offerenti è inammissibile la partecipazione alla gara di un mandatario munito di procura speciale in quanto alle gare nel corso della vendita senza incanto devono applicarsi le modalità fissate dagli artt. 571 e 573 c.p.c. per la proposizione delle offerte che escludono tale possibilità (cfr. Cassazione 12 aprile 1988, n. 2871, cit.). Pertanto, nella vendita senza incanto, è inammissibile l’offerta presentata da un mandatario munito da procura speciale, perché la normativa richiamata consente soltanto l’offerta presentata personalmente o a mezzo di avvocato. Ne segue che, ovviamente, un’offerta invalida e/o inammissibile e/o inefficace non può essere presa in considerazione, né l’irregolarità può essere sanata perché il termine di presentazione delle offerte è già scaduto. Ecco allora che il Delegato avrebbe dovuto dichiarare l’offerta della ALFA ALFA inammissibile, e non dar luogo all’asta».
In buona sostanza, dunque, tanto nel ricorso introduttivo, quanto nell’atto di citazione si affermava che, trattandosi di vendita senza incanto, ALFA ALFA non avrebbe potuto presentare l’offerta tramite un mandatario speciale non rivestente la qualifica di avvocato; da qui l’illegittimità del decreto di trasferimento per essere avvenuta la violazione dell’art. 571 c.p.c.
Detto ciò, la prima questione da affrontare consiste nello stabilire se davvero la censura fosse preclusa ex art. 591-ter c.p.c. La risposta non può che essere negativa, non avendo il provvedimento (del G.E. o emesso sul reclamo) natura di sentenza, né contenuto decisorio o definitivo. Sul punto va richiamata l’autorevole sentenza della Suprema Corte del 09/05/2019, n.12238 la quale, dopo aver affrontato in profondità la questione, ha affermato i seguenti testuali principi:
(a) tutti gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c.;
(b) gli atti coi quali il giudice dell’esecuzione dia istruzioni al professionista delegato o decida sul reclamo avverso gli atti di questi hanno contenuto meramente ordinatorio e non vincolano il giudice dell’esecuzione nell’adozione dei successivi provvedimenti della procedura;
(c) il reclamo al collegio avverso gli atti suddetti del giudice dell’esecuzione mette capo ad un provvedimento che non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato;
(d) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista, e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., potranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell’art. 617 c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell’esecuzione.
A queste conclusioni la S.C. è giunta sulla base delle seguenti ineccepibili argomentazioni, alle quali ci si riporta integralmente:
[…]
3.1. Il ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto un provvedimento non ricorribile per cassazione, vale a dire l’ordinanza pronunciata dal Tribunale, in composizione collegiale, sul reclamo proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione provvede sulle “difficoltà” insorte nel corso delle operazioni di vendita delegate ad un notaio, ad un avvocato od a un commercialista, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c..
Il suddetto provvedimento non è infatti ricorribile per cassazione né ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nè ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.
3.2. L’ordinanza collegiale pronunciata ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., ultimo periodo, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., in quanto non è una sentenza, e non è pronunciata in grado di appello. Essa, infatti, è pronunciata dallo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento reclamato, sebbene in composizione collegiale invece che monocratica.
3.3. L’ordinanza collegiale pronunciata ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., ultimo periodo, nemmeno può dirsi ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, in quanto è priva dei caratteri della decisorietà e della definitività.
3.4. Che l’ordinanza pronunciata dal collegio, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., ultimo periodo, non abbia contenuto decisorio è conclusione imposta dall’interpretazione finalistica, da quella letterale e da quella sistematica.
3.5. Sotto il primo aspetto (interpretazione finalistica) occorre muovere dal rilievo che l’art. 591 ter c.p.c. è inserito nel paragrafo 3 bis (rubricato “Delega delle operazioni di vendita”) del Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, del codice di procedura civile, e dunque nell’ambito del esecuzione per espropriazione immobiliare.
Tale sezione raccoglie due sole disposizioni, gli artt. 591 bis e 591 ter: la prima prevede la facoltà del giudice dell’esecuzione di delegare il compimento delle operazioni di vendita ad un notaio, un avvocato od un commercialista, e ne disciplina le modalità. La seconda (art. 591 ter) istituisce un meccanismo per mezzo del quale le parti possono sottoporre al sindacato del giudice tre tipi di atti:
(a) i provvedimenti adottati dal professionista delegato, i quali possono essere “reclamati con ricorso” (così si esprime la legge) al giudice dell’esecuzione;
(b) i decreti emessi dal giudice dell’esecuzione su istanza del professionista delegato il quale abbia incontrato “difficoltà” nello svolgimento delle operazioni delegategli, i quali possono essere anch’essi “reclamati con ricorso” al giudice dell’esecuzione;
(c) le ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione in esito ai ricorsi sub (b) e (c), che possono essere reclamate dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, nelle forme previste dall’art. 669 terdecies c.p.c. per il procedimento cautelare uniforme.
Lo scopo di questo subprocedimento incidentale, per il modo in cui è disciplinato, non può che essere ordinatorio e non decisorio. Esso ha la funzione di evitare incagli pratici o vincere le perplessità del professionista delegato, ma non quello di risolvere con efficacia di giudicato questioni di diritto.
Che questa sia la funzione del subprocedimento incidentale previsto dall’art. 591 ter c.p.c. si desume da due indici normativi.
3.5.2. In primo luogo, la collocazione della norma: essa è inserita, come accennato, nel paragrafo dedicato alla delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare. Ciò dimostra che la procedura ivi prevista ha un perimetro applicativo limitato ai dubbi sollevati, alle incertezze incontrate od agli errori commessi dal professionista delegato. Essa serve, dunque, a dirigere le operazioni delegate, e qualsiasi attività endoprocessuale di impulso, coordinamento o controllo sugli atti delle parti o dell’ausiliario da parte del giudice è, per definizione, insuscettibile di passare in giudicato.
3.5.2. In secondo luogo, il primum movens del procedimento di cui all’art. 591 ter c.p.c. può essere costituito solo da un atto del professionista delegato: o perché questi si sia rivolto al giudice avendo incontrato “difficoltà”, o perché abbia compiuto un atto ritenuto viziato dalle parti, che l’abbiano perciò reclamato dinanzi al giudice dell’esecuzione.
La natura degli atti “reclamabili” dinanzi al giudice dell’esecuzione e la previsione d’un meccanismo snello e deformalizzato per il controllo del collegio sui provvedimenti del giudice dell’esecuzione rende evidente che scopo del procedimento previsto dall’art. 591 ter c.p.c. non è quello di accertare diritti, ma di risolvere difficoltà pratiche e superare celermente le fasi di empasse dovute ad incertezze operative o difficoltà materiali incontrate dal professionista delegato nello svolgimento delle operazioni di vendita.
3.5.3. Se questa è la ratio del meccanismo previsto dall’art. 591 ter c.p.c., è coerente con tale ratio ritenere che i decreti e le ordinanze pronunciati dal giudice dell’esecuzione ai sensi di tale norma, su istanza del professionista delegato o su ricorso delle parti, costituiscono esercizio di un’attività ordinatoria di impulso, coordinamento e controllo (e non un’attività decisoria finalizzata a risolvere con efficacia di giudicato una questione controversa), giustificata dalla particolare natura del rapporto tra giudice delegante e professionista delegato, il quale ultimo è un ausiliario del tutto sui generis ed espleta funzioni in tutto equiparate a quelle giurisdizionali del delegante.
Di conseguenza, anche il controllo del collegio sulle ordinanze emesse del giudice dell’esecuzione in esito al ricorso ex art. 591 ter c.p.c. costituisce un controllo su un’attività ordinatoria, e ne mutua tale natura. Anche l’ordinanza collegiale, pertanto, sarà insuscettibile di statuire su diritti con efficacia di giudicato.
Si tratta, in definitiva, d’un meccanismo analogo a quello un tempo previsto dall’art. 178 c.p.c., commi 3 e ss., prima delle modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, per il controllo del collegio sulle ordinanze con cui il giudice istruttore provvedeva sulle richieste istruttorie delle parti; od a quello tuttora previsto dall’art. 92 disp. att. c.p.c., in tema di difficoltà insorte nel corso delle indagini peritali.
3.6. Che l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. non abbia natura decisoria è conclusione che emerge altresì dalla lettera della legge.
La norma appena ricordata, come già detto, consente al professionista delegato di chiedere istruzioni al giudice dell’esecuzione ove insorgano “difficoltà” nel corso delle operazioni di vendita.
Il sostantivo “difficoltà” ricorre molte volte nel Libro III del codice di rito:
-) nell’art. 534 ter c.p.c., il quale prevede, per l’espropriazione mobiliare presso il debitore, una meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 591 ter c.p.c.;
-) nell’art. 610 c.p.c., che facoltizza le parti a chiedere al giudice i provvedimenti necessari se insorgono “difficoltà che non ammettono dilazione” nel corso dell’esecuzione per consegna o rilascio;
-) nell’art. 613 c.p.c., che facoltizza l’ufficiale giudiziario a chiedere al giudice le “opportune disposizioni” per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione degli obblighi di fare;
-) nell’art. 669 duodecies c.p.c., che legittima il giudice del procedimento cautelare a dare con ordinanza “i provvedimenti opportuni” nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, “ove sorgano difficoltà o contestazioni”;
-) nell’art. 678 c.p.c., in tema di esecuzione del sequestro conservativo sui mobili e sui crediti, che rinvia all’art. 610 c.p.c., sopra ricordato, “se nel corso dell’esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione”;
-) nell’art. 755 c.p.c., in tema di apposizione di sigilli, il quale legittima il giudice a dare i provvedimenti opportuni se nel corso della procedura “s’incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà”.
In tutte le norme che precedono la fattispecie processuale astratta ivi prevista è accomunata da ciò: da un lato, fa riferimento ad impedimenti materiali, ostacoli fisici o contrattempi operativi; dall’altro, accorda al giudice il potere di impartire ordini per rimuovere tali ostacoli, non per risolvere definitivamente una controversia.
E’ dunque coerente ritenere che anche nell’art. 591 ter c.p.c. il legislatore abbia inteso utilizzare il lemma “difficoltà” nello stesso senso in cui l’ha utilizzato nelle altre sei norme sopra elencate, e che pertanto anche nell’art. 591 ter c.p.c. presupposto (e limite) per l’intervento del giudice con le forme ivi previste è la sussistenza di ostacoli di ordine pratico od incertezze operative del professionista delegato.
3.7. Infine, che l’ordinanza collegiale prevista dall’art. 591 ter c.p.c. non abbia carattere decisorio è conclusione confortata dall’interpretazione sistematica.
Se, infatti, si ammettesse che l’ordinanza suddetta possa acquistare l’efficacia del giudicato, si andrebbe incontro ad una serie di conseguenze paradossali ed insuperabili.
In primo luogo, se si ammettesse che l’ordinanza collegiale ex art. 591 ter c.p.c. abbia natura decisoria, e di conseguenza su essa possa formarsi il giudicato, dovrebbe di conseguenza ammettersi che il giudicato si formi anche:
(a) sull’ordinanza del giudice dell’esecuzione pronunciata ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., se non reclamata dinanzi al collegio;
(b) sul decreto con cui il giudice dell’esecuzione dia le istruzioni al professionista delegato, se nessuna delle parti proponga reclamo al giudice dell’esecuzione;
(c) sui provvedimenti del professionista delegato, se nessuna delle parti li reclami dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Tutte e tre tali conclusioni sarebbero tuttavia inaccettabili.
In primo luogo, alcuna “decisione” del professionista delegato, che è un ausiliario (benchè sui generis) privo di potestà giurisdizionale (o comunque munito della limitata potestà giurisdizionale derivata dalla delega e negli ambiti precisamente delineati da questa), potrebbe mai vincolare il giudice dell’esecuzione anche se non “reclamata”.
In secondo luogo, la legge non prevede alcun termine entro il quale reclamare al giudice dell’esecuzione gli atti del professionista delegato: e proprio la mancanza d’un termine conferma, da un lato, che tali atti non possono acquisire alcuna stabilità; e dall’altro che qualsiasi errore commesso dal professionista delegato, se dovesse comportare una nullità derivata del successivo atto di procedura compiuto dal giudice dell’esecuzione (ad esempio, il decreto di trasferimento o l’approvazione del piano di riparto), potrà essere fatto valere impugnando quest’ultimo (ad esempio, ex artt. 512 o 617 c.p.c.).
3.8. Oltre che priva di natura decisoria, l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione pronunciati ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. è altresì priva del carattere della definitività.
L’ordinanza collegiale pronunciata dal Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 ter e 669 terdecies c.p.c. può, teoricamente, confermare l’ordinanza del giudice dell’esecuzione o riformarla.
Se la conferma, non per questo sarà inibito al giudice dell’esecuzione, ove si presentassero nuove difficoltà analoghe alle precedenti, dare istruzioni difformi da quelle già adottate e confermato dal collegio all’esito del reclamo.
Se invece il collegio dovesse riformare l’ordinanza adottata dal giudice dell’esecuzione sul reclamo delle parti, le “istruzioni” cui il professionista delegato dovrà attenersi saranno quelle contenute nell’ordinanza collegiale, ma anche in questo caso non può ritenersi inibito al professionista od alle parti, nell’ulteriore corso della procedura e con riferimento agli atti ancora da compiere, sollecitare dal giudice dell’esecuzione un ripensamento di quelle istruzioni.
Quel che più rileva, nell’uno come nell’altro caso eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell’esecuzione, i quali soltanto potranno essere impugnati con l’opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità derivata dall’errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 617 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1335 del 20/01/2011, Rv. 615944 01; Sez. 3, Sentenza n. 8864 del 18/04/2011, Rv. 618002 – 01).
3.9. Ritiene il Collegio che i rilievi che precedono non siano superati dai contrari argomenti spesi dal Procuratore Generale nelle conclusioni rassegnate nella pubblica udienza.
Tali argomenti sono stati due:
(a) nel suo testo originario, l’art. 591 ter c.p.c. prevedeva espressamente che gli atti con cui il giudice dell’esecuzione dava istruzioni al professionista delegato o decideva sui reclami avverso l’operato di quello, fossero impugnabili ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; la riforma introdotta dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 ha abrogato tale previsione, sostituendola con quella della reclamabilità al collegio dei suddetti provvedimenti, ex art. 669 terdecies c.p.c.. La riforma, pertanto, ha concluso il Procuratore Generale, ha cambiato solo la forma del controllo sugli atti del giudice dell’esecuzione, ma non la sostanza e la natura di esso, che resta un controllo giurisdizionale a cognizione piena e con formazione del giudicato;
(b) il nuovo testo dell’art. 591 ter c.p.c. ha istituito un meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 26 della legge fallimentare (R.D. 26 marzo 1942, n. 267, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 3, comma 3).
Tuttavia al primo di tali argomenti può replicarsi che proprio l’abolizione del rinvio all’art. 617 c.p.c. denota l’intenzione del legislatore di sostituire ad un incidente di cognizione (l’opposizione agli atti esecutivi) un subprocedimento incidentale (il reclamo al collegio), che al contrario del primo è endoprocessuale, non pregiudica i successivi atti demandati al giudice dell’esecuzione, e non acquista efficacia di giudicato.
Al secondo dei suddetti argomenti può replicarsi che tra il meccanismo previsto dalla L. Fall., art. 26 (e cioè il reclamo al Tribunale od alla Corte d’appello avverso i decreti adottati dal giudice delegato o dal Tribunale) e quello previsto dall’art. 591 ter c.p.c. esistono due differenze strutturali, che non ne consentono l’assimilazione.
Da un lato, infatti, nella procedura fallimentare non esiste quella rigida struttura “per fasi” che caratterizza invece l’esecuzione forzata (per tutte: Cass. Sez. U. 27/10/1995, n. 11178); dall’altro lato – quel che più rileva – il reclamo previsto dalla L. Fall., art. 26, in quanto volto a contestare il quomodo dello svolgimento della procedura, e non a rimuovere ostacoli materiali con provvedimenti meramente ordinatori, è assimilabile piuttosto all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., che non al subprocedimento previsto dall’art. 591 ter c.p.c.
Alla luce di questa chiara pronuncia e dell’opinione conforme di autorevole dottrina[9], pertanto, nessuna rilevanza può avere l’esperimento o il mancato esperimento del sub-procedimento ex art. 591-ter che, come ha chiarito la S.C. nella pronuncia citata, “ha la funzione di evitare incagli pratici o vincere le perplessità del professionista delegato, ma non quello di risolvere con efficacia di giudicato questioni di diritto”, tenuto anche conto che “la legge non prevede alcun termine entro il quale reclamare al giudice dell’esecuzione gli atti del professionista delegato: e proprio la mancanza d’un termine conferma, da un lato, che tali atti non possono acquisire alcuna stabilità; e dall’altro che qualsiasi errore commesso dal professionista delegato, se dovesse comportare una nullità derivata del successivo atto di procedura compiuto dal giudice dell’esecuzione (ad esempio, il decreto di trasferimento o l’approvazione del piano di riparto), potrà essere fatto valere impugnando quest’ultimo (ad esempio, ex artt. 512 o 617 c.p.c.)”.
Le argomentazioni in iure del Tribunale e la relativa conclusione, dunque, non appaiono corrette, in quanto alla loro base vi è una errata interpretazione dell’art. 591-ter c.p.c., intesa come norma che prevedrebbe specifici rimedi impugnatori, sperimentando (o non sperimentando) i quali sarebbe preclusa, per quel che qui interessa, l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
* * *
Superata la questione processuale, si tratta ora di stabilire se il motivo fosse altresì fondato, tenuto conto che nel caso di specie, in effetti, l’offerta era stata presentata da tale dott. Gianluca MM, quale mandatario munito di procura speciale, come si ricava dai documenti prodotti con l’opposizione agli atti esecutivi n.ri 14 e 15 (il fascicolo depositato nella fase di opposizione agli atti esecutivi viene depositato come allegato n. 9; i documenti 14 e 15 vengono depositati nel fascicoletto per la Cassazione come allegati n. 4 e 5). Per il principio di autosufficienza e per dar modo alla Corte di verificare velocemente la circostanza de qua, si inserisce direttamente nelle prossime 6 pagine tanto la procura speciale, quanto l’offerta di aggiudicazione.
[…]
Invero, l’art. 571 c.p.c. stabilisce che nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata o dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore legale. Nella vendita con incanto è, invece, prevista anche la possibilità della partecipazione di un mandatario.
Nel caso di specie, trattavasi di vendita senza incanto come si ricava dalla ordinanza di vendita allegata, pag. 3, dalla riga 6 (che si produce come documento n. 6 fasc. Cass.)
[…]
Ebbene, sul punto codesta onorevole S.C., nella sentenza 8951/2016, ha affermato quanto segue:
“2. Il Tribunale – premesso che ai sensi dell’art. 571 c.p.c. l’offerta per l’acquisto deve essere proposta personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art. 579, u.c. – ha rilevato che la norma prevede due categorie di soggetti che possono proporre l’offerta nella vendita senza incanto, con la precisazione che il termine procuratore legale deve intendersi sostituito con quello di avvocato; ha, altresì, evidenziato che, nella vendita con incanto, il legislatore, pure individuando tre categorie di soggetti legittimati a partecipare all’incanto, ha evidentemente reputato come eccezionale la partecipazione di mandatario munito di procura speciale, consentendo ai sensi dell’art. 579 c.p.c. al solo avvocato di fare offerte per persona da nominare; ha, infine, rimarcato che – anche argomentando a contrario da un precedente di legittimità (Cass. n. 578/2005) relativo all’eventuale aumento di sesto nella vendita all’incanto – risultava confermato che, nella vendita senza incanto, l’offerta deve essere comunque effettuata dall’offerente personalmente oppure a mezzo di un avvocato anche nell’eventuale gara successiva all’apertura delle buste. Da tali premesse il Tribunale ha tratto la considerazione della correttezza delle decisioni assunte dal notaio delegato per la vendita senza incanto di non ammettere l’offerta di Ladunia Servizi s.r.l. e di non ammettere all’eventuale gara il mandatario di Artiade Property Company s.p.a., osservando: quanto alla posizione di Ladunia, che l’offerta non era sottoscritta dalla parte personalmente ossia dal legale rappresentante della società, bensì da un mero mandatario munito di procura speciale ( A.S.D.); quanto alla posizione di Artiade che, pur essendo l’offerta debitamente sottoscritta dal presidente del C.d.A., in sede di vendita senza incanto innanzi al notaio era presente un mero mandatario con procura speciale ( R.C.), che non era avvocato.
Difatti, la partecipazione alla procedura esecutiva immobiliare costituisce, indiscutibilmente, svolgimento di attività processuale, e più specificamente partecipazione a un processo esecutivo. Ed è regola generale che le parti possono svolgere attività processuali solo a mezzo di procuratore legale, di modo che sono autorizzati a compiere quella stessa attività “personalmente” solo quanto la legge lo prevede; ma non è mai consentito il conferimento, a tale scopo, di una procura speciale a persona che non sia procuratore legale. Costituisce, quindi, già una eccezione l’esercizio personale dello ius postulandi da parte del diretto interessato (In tal senso Cass. 2871/1988; Cass. 578/2005).
Pertanto, l’offerta fatta dall’aggiudicatario ALFA ALFA, tramite un mandatario non avvocato, è irregolare e per l’effetto deve considerarsi nullo e/o invalido e/o irregolare il decreto di trasferimento n. 522/2018 emesso in data 20/03/2018 dal giudice dell’esecuzione Dott. Giacomo Lucente, conseguendo dall’accertamento della nullità dell’ordinanza di aggiudicazione la nullità, per derivazione ex art. 159 c.p.c., degli atti successivi, primo tra tutti il decreto di trasferimento, in coerenza all’insegnamento di Cassazione sezione terza 31 ottobre 2017, n. 25861.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che la sentenza del Tribunale di Lucca debba essere cassata.
II MOTIVO
Violazione degli artt. 571, 587 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi, sotto il paragrafo C), l’opponente formulava una censura così riassumibile:
- nella propria offerta ALFA ALFA non aveva indicato altre modalità di pagamento se non l’accollo ex art. 508 c.p.c., dunque non era stata manifestata la volontà di versare il prezzo integrale e men che meno il pagamento diretto ex 41 TUB;
- illegittima era stata la richiesta del creditore ex art. 41 TUB, tenuto conto che l’unica modalità di offerta di ALFA ALFA era stata il pagamento mediante accollo;
- vi era stata violazione del principio della tutela dell’affidamento della generalità della platea dei potenziali acquirenti sulla parità di trattamento e condizioni di pagamento;
- detta violazione conduceva alla nullità del procedimento esecutivo ed all’invalidità dell’eventuale decreto di trasferimento.
Per il principio di autosufficienza si riporta il paragrafo in questione:
- C) VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 571, 576, 585, 574 C.P.C. L’offerta di vendita formulata dalla ALFA ALFA, si ripete, a mezzo mandatario, e quindi in aperto contrasto con l’art. 571 c.p.c., prevedeva il pagamento a mezzo dell’accollo ex art. 508 c.p.c.. L’art. 571 c.p.c., impone che debba essere espressa anche la modalità di pagamento (cfr. art. 571 c.p.c., 1° comma, 2° periodo: “L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.”). Ebbene, risulta per tabulas che l’offerta non è stata rispettosa né della normativa di legge (appunto il 41 4° comma TUB), né dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, che richiamavano senza alcuna ombra di dubbio il meccanismo di pagamento del 41 TUB nel caso in cui il credito afferisse ad un finanziamento fondiario, come nel caso di specie. Ne segue che, ove l’ordinanza e l’avviso di vendita abbiano indicato, come nel caso di specie, una precisa modalità di pagamento per un credito di natura fondiaria, l’offerta non può contenere una modalità di pagamento diversa da quella imposta da tali provvedimenti, essendo la modalità di pagamento, ex art. 571 c.p.c., un elemento da cui trarre la legittimità dell’offerta. Si legge infatti nel verbale di aggiudicazione del 27 giugno: “(Il Delegato: aggiunta nostra) Dispone che il versamento del saldo prezzo avvenga nei termini e nelle modalità stabiliti dall’avviso di vendita. A tal fine il Delegato precisa che l’offerente ha richiesto nell’offerta, autorizzazione all’assunzione ex art. 508 cpc del debito relativo al mutuo ALFA Banca fino a concorrenza del saldo prezzo relativo al Lotto Unico, con riserva di successivo deposito dell’adesione di ALFA Banca spa.” Di conseguenza lo stesso Delegato, ai fini della modalità di pagamento del prezzo, rilevava che nell’offerta l’Aggiudicatario proponeva di pagare il prezzo con il meccanismo dell’art. 508 c.p.c., e cioè con un accollo di debito che avrebbe consentito allo stesso Aggiudicatario di non pagare il prezzo di vendita alla procedura, ex art. 585 2° comma c.p.c.. Ne segue che il pagamento del prezzo di aggiudicazione rappresenta un presupposto necessario affinché si possa perfezionare l’acquisto della proprietà dell’immobile espropriato in capo all’Aggiudicatario. Dunque il versamento del prezzo rappresenta un obbligo per l’aggiudicatario, fatta eccezione per la sola ipotesi in cui, previa autorizzazione del giudice, l’aggiudicatario, d’accordo con il creditore ipotecario, abbia assunto il debito verso questi. Ed era appunto quest’ultima la modalità di pagamento del prezzo che aveva prospettato nella sua offerta l’Aggiudicatario, e solo quella, non in alternativa al pagamento con il meccanismo dell’art. 41 tub. La proposta di pagamento, da parte dell’Aggiudicatario, con l’accollo di cui all’art. 508 c.p.c.avrebbe dovuto condurre, con il rigoroso rispetto della normativa, all’esclusione dell’offerta perché in contrasto con la normativa di legge e con la “normativa” individuata dall’ordinanza e dall’avviso di vendita. Infatti, quando il Delegato, nel verbale di aggiudicazione del 27 giugno 2017, scrive che il versamento del saldo prezzo deve avvenire con le modalità stabilite dall’avviso di vendita, implicitamente afferma la nullità dell’offerta presentata dall’aggiudicatario che appunto proponeva una modalità di pagamento diversa (l’applicazione dell’art. 508 c.p.c.) da quella sancita dall’avviso di vendita (che, in coerenza con l’ordinanza di vendita, prevedeva appunto l’applicazione dell’art. 41 TUB trattandosi di credito fondiario). L’anomalia della procedura ancor più macroscopica è data dal fatto che il Delegato ha omesso di provvedere sull’istanza, formulata nell’offerta presentata dall’Aggiudicatario, di pagamento del prezzo con l’art. 508 c.p.c., atteso che dalla delega gli erano stati conferiti i poteri per farlo, ciò che avrebbe consentito di porre immediatamente in luce che l’offerta era stata formulata in modo non conforme alla legge, ed avrebbe consentito di espungerla immediatamente dal procedimento esecutivo. Pertanto, evidentemente al fine di giustificare un pagamento con una modalità diversa rispetto a quella “prenotata” dall’Aggiudicatario in sede di formulazione dell’offerta, la Banca ha fatto istanza alla procedura per il versamento diretto, da parte dell’Aggiudicatario, nei propri confronti richiamando l’art. 41 TUB, con ciò alterando significativamente le condizioni basilari, ossia la modalità di pagamento del prezzo che era stata determinata dall’Aggiudicatario nella sua offerta. Dunque la Banca, in presenza di siffatta forma di pagamento richiesta nell’offerta, non avrebbe potuto formulare l’istanza ex art. 41 Tub, perché l’accollo ex art. 508 c.p.c. implica l’impossibilità di un versamento diretto in favore dell’Istituto di Credito. Nè vale obiettare che l’Aggiudicatario aveva soltanto fatto istanza al Giudice di pagamento ex art. 508 c.p.c., perché in ogni caso – con la formulazione di tale istanza – si è determinato un significativo scostamento dalle istruzioni impartite prima con l’ordinanza e poi con l’avviso di vendita, chiare nell’imporre, in caso di credito fondiario, il pagamento ex art. 41 TUB.La ricorrenza di tali circostanze di fatto conduce di per sé alla nullità del procedimento esecutivo ed all’invalidità dell’eventuale decreto di trasferimento. Vi è infatti una crescente necessità di tutela dell’affidamento: le due sentenze del 2015 (Cassazione 9255 del 7 maggio e Cassazione 11171 del 29 maggio), imperniano il proprio ragionamento sulla necessità della tutela dell’affidamento della generalità della platea dei potenziali acquirenti sulla parità di trattamento. e condizioni di pagamento (nel nostro caso difformi dall’ordinanza e dall’avviso di vendita) indicate nell’offerta non sono altro che la modalità attraverso cui la parte che esegue il deposito dell’offerta manifesta la sua volontà di essere ammessa a partecipare. Ecco dunque che aver manifestato anche una sola deviazione dal modello predisposto dalla lex specialis del singolo procedimento di vendita costituisce una nullità di tutto il procedimento, non sanabile per le ragioni ampiamente esplicitate a tutela dell’affidamento nella parità di trattamento della platea dei potenziali acquirenti, ed a tutela dell’inalterabilità delle condizioni di vendita una volta apertasi la gara, eccepibile anche dal debitore che contesti la singola violazione della regola stabilita con l’ordinanza di vendita. Continua infatti la Cassazione a Sezioni Unite: “Sicché sarà sì sempre possibile al giudice modificare o revocare l’ordinanza di vendita sino a quando la stessa non sia iniziata (art. 487 c.p.c.). Senonché nel momento in cui il processo esecutivo si apre al mercato attraverso la provocazione ad offrire è dall’affidamento che i potenziali offerenti possono fare nel rispetto della regola di parità di trattamento ed è dall’ordinato svolgimento delle procedure di vendita, che ci si può attendere un recupero di effettività della tutela giurisdizionale esecutiva, con finale giovamento di tutti i protagonisti del processo, anche del debitore.” E nel caso di specie le condizioni non sono rimaste inalterate, perché nell’offerta si è indicata una certa modalità di pagamento (508 c.p.c.), successivamente cambiata “in corso d’opera” (41 TUB), e dunque l’offerta dell’aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa sin dall’origine, e cosa da non sottovalutare, si è determinata un’altra “inottemperanza alle condizioni del subprocedimento di vendita”, per dirla con la Suprema Corte (Cassazione n. 9255 del 7 maggio 2015), quando la Banca ha fatto istanza alla procedura di pagamento diretto, mentre la richiesta di accollo formulata dall’Aggiudicatario nell’offerta era di per sé impeditiva di qualsiasi versamento di denaro, essendo l’accollo un accordo cui la procedura rimane del tutto estranea.
Nell’atto di citazione la censura era ribadita nel paragrafo 3, a pagina 9 e ss. Per non appesantire il ricorso si riporta la censura in nota[10].
Sul punto il Tribunale ha osservato quanto segue (si omettono le parti non rilevanti):
“Il CCC., esecutato nell’ambito di un’espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti dalla (ALFA e poi, a seguito di cessione del credito, dalla) BETA, ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato alla ALFAALFA, quale acquirente in sede di vendita forzata, sostenendo: […] c) che in ogni caso le modalità del pagamento del prezzo (bonifico diretto all’esecutante, eseguito on line) non sarebbero conformi da un lato all’offerta presentata (assunzione del debito dell’esecutato) […]. […] Dal secondo punto di vista, ove l’opposizione venisse accolta, il risultato sarebbe per il CCC. non solo neutro, ma addirittura controproducente. A tal punto, l’immobile dovrebbe infatti venire nuovamente posto in vendita ad un prezzo inferiore a quello realizzato, con la conseguenza che, all’esito della successiva vendita, il suo debito nei confronti dell’esecutante risulterebbe estinto in misura inferiore a quanto lo è stato in conseguenza dell’aggiudicazione alla ALFAALFA”.
L’affermazione del Tribunale non appare corretta in iure tenuto conto che in caso di annullamento della aggiudicazione il prezzo di vendita non viene decurtato di un quarto; difatti, l’art. 587 c.p.c. stabilisce che “Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza”.
Dunque, l’immobile non sarebbe stato messo in vendita ad un prezzo ribassato rispetto a quello della vendita annullata, bensì allo stesso prezzo.
Inoltre, stante la responsabilità risarcitoria dell’aggiudicatario decaduto, la procedura potrà ottenere la stessa somma anche in caso di vendita ad un prezzo minore, in parte attraverso la cauzione, in parte attraverso la differenza di prezzo che quegli dovrà versare.
Tuttavia, la possibilità per codesta On.le Corte di correggere la motivazione in iure qualora il dispositivo sia conforme a diritto, ci onera in questa sede di dimostrare che la censura fosse anche fondata, in disparte la ragione, dianzi vista, ritenuta (erroneamente ed implicitamente) più liquida dal Tribunale.
Occorre infatti considerare che l’art. 571 c.p.c. impone espressamente all’offerente di indicare le modalità di pagamento del prezzo. Nel caso di specie l’unica modalità indicata dall’offerente era l’assunzione del debito mediante accollo ex art. 508 c.p.c. che implica la sostituzione del versamento del prezzo con l’assunzione di un debito verso il creditore ipotecario (si veda l’offerta alla precedente pag. 30-31 del presente ricorso). Difatti, oltre alla indicazione del prezzo, nulla si dice circa le modalità se non la richiesta di accollo.
Si tratta allora di stabilire se sia legittima l’aggiudicazione allorquando nella offerta si prospetti una certa modalità di pagamento, come nel caso di specie, che differisca poi dalla modalità in concreto attuata[11]. Ammettere una simile circostanza significherebbe consentire che l’offerta possa essere modificata “in corso d’opera” e cioè dopo la sua presentazione.
Va, anzitutto, evidenziato che una tale possibilità non è contemplata dalla legge; il divieto appare però implicito, in quanto la modalità di pagamento è funzionale alla verifica dell’offerta per come esplicitata. Ammettere la possibilità di modificarla dopo la sua presentazione significherebbe di fatto impedire il suo controllo e dunque rendere vana la previsione di cui all’art. 571 c.p.c., alterando in maniera grave il regolare svolgimento della vendita.
Anche la regola della irrevocabilità dell’offerta conferma la sua non modificabilità, perché l’offerente che volesse aggirare il divieto della revoca potrebbe effettuare una modifica tale non poter essere accettata e così di fatto revocarla.
Sul punto, la dottrina (Pasqualina Farina Professore aggregato di diritto processuale civile Università Sapienza di Roma), seppure in una ipotesi non del tutto identica, ha affermato che “Considerato poi che il pagamento rateale costituisce una modalità dell’offerta (e, quindi, del versamento del prezzo) sottoposta a valutazione del giudice, va escluso che una volta depositata la busta recante la proposta d’acquisto, l’offerente possa avvalersi di modalità di pagamento diverse da quelle ivi indicate. Resta da dire che tale interpretazione addossa all’offerente l’onere di specificare, al momento della formulazione dell’offerta ex art. 571 c.p.c., altresì il numero e l’importo delle singole rate; in mancanza, il giudice non sarebbe, infatti, in condizione di valutare l’effettiva convenienza dell’offerta)”.
Anche la dott.ssa Anna Maria Soldi, nel suo famoso Manuale, afferma che “L’offerente tuttavia non può giammai … prospettare una corresponsione del prezzo secondo modalità da quest’ultimo non ipotizzate quantunque astrattamente previste dalla legge” (pag. 897, Edizione 2017).
Quelle relative alla vendita senza incanto sono vere e proprie offerte di acquisto del bene pignorato e non già, come accade nella vendita con incanto, mere istanze di partecipazione alla vendita. Ciò significa che la manifestazione di volontà è già perfetta ed è irrevocabile per legge. Ne segue che, ad aggiudicazione avvenuta, non si possono mutare le condizioni di aggiudicazione.
Quanto all’interesse ad agire, qualora non lo si ritenesse in re ipsa, a cagione della violazione delle prescrizioni della ordinanza di vendita, si osserva quanto segue:
a-) il principio della “uguaglianza e (del)la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte” affermato da Cass. 11171/2015 e poi ripreso da Cass. 9255/2015 e da Cass. 24570/2018, fa sì che l’interesse ad agire del debitore nella azione de qua non possa più identificarsi nella mera riduzione della esposizione debitoria;
b-) come sopra visto, la nuova vendita, per effetto della responsabilità risarcitoria dell’aggiudicatario decaduto, tenuto a pagare la eventuale differenza di prezzo, non potrà mai essere peggiorativa, ma solo uguale o migliorativa;
c-) non rappresenta una massima di esperienza utilizzabile quella per cui una nuova vendita del bene, effettuata in tempi diversi e allo stesso prezzo, non possa attirare nuovi offerenti, tenuto conto che la partecipazione è legata a circostanze future non prevedibili (soggetti che prima potevano non avere interesse, poi potrebbero averlo; soggetti che prima potevano non avere avuto le sostanze economiche, poi potrebbero averle; ecc.); dunque, l’affermazione del Tribunale secondo cui “all’esito della successiva vendita, il suo debito nei confronti dell’esecutante risulterebbe estinto in misura inferiore a quanto lo è stato in conseguenza dell’aggiudicazione alla ALFAALFA” oltre a fondarsi su una non corretta applicazione delle norme, costituisce niente più che una congettura (come tale sindacabile dalla S.C.) e non, quindi, una prognosi fondata sull’id quod plerumque accidit;
d-) l’annullamento di una aggiudicazione per violazione di norme arreca certamente un vantaggio al debitore, in quanto gli consente di rimandare la perdita definitiva del bene e quindi di avere altro tempo per trattare un rientro con i creditori.
Si chiede pertanto la cassazione della sentenza anche per questo ulteriore motivo.
III MOTIVO
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 ultimo comma c.p.c.,
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Il Tribunale di Lucca ha condannato l’opponente, odierno ricorrente, a versare alle altri parti la somma di euro 1.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 ultimo comma c.p.c. stante la manifesta infondatezza della opposizione.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, come auspicato, non potrà che togliere le basi alla pronuncia di condanna ex art. 96, terzo comma, tenuto conto che la stessa, come appena visto, poggia espressamente sulla manifesta infondatezza della opposizione. È evidente infatti come, nel caso di accoglimento del suddetto motivo, l’opposizione non potrà più dirsi manifestamente infondata, con conseguente venir meno della statuizione di condanna de qua.
In ogni caso, in disparte la questione dell’accoglimento o meno del primo o del secondo motivo del presente ricorso, non sembra davvero sussistessero le condizioni per l’applicazione della norma. Come affermato da codesta On.le Corte nella recente decisione Cass. n. 20844/2019, accogliendo il motivo di impugnazione del ricorrente condannato,
“la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonchè interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sè legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Ciò non si ravvisa nel caso di specie atteso che l’impugnazione di sanzione disciplinare di modesta entità e il mancato accoglimento sia di tale impugnazione che della domanda di risarcimento del danno non integrano di per sé la sussistenza di tali condizioni”.
Ebbene, l’affermazione del Tribunale secondo cui “ove l’opposizione venisse accolta, il risultato sarebbe per il CCC.ni non solo neutro, ma addirittura controproducente. A tal punto, l’immobile dovrebbe infatti venire nuovamente posto in vendita ad un prezzo inferiore a quello realizzato, con la conseguenza che, all’esito della successiva vendita, il suo debito nei confronti dell’esecutante risulterebbe estinto in misura inferiore a quanto lo è in conseguenza dell’aggiudicazione alla ALFA ALFA” appare non corretta alla luce dei principi affermati da codesta Suprema Corte. Si legge infatti plasticamente in Cass. 9255/2015:
[…]
p.8. – Non può così dirsi prevalente – sia a fini di esclusione dell’interesse del debitore, sia a fini di sanatoria della nullità – la considerazione dell’utilità dell’esito comunque raggiunto: – da un lato, perché su di essa deve prevalere l’esigenza di trasparenza e legalità: sicché, soprattutto in un settore in cui queste condizionano l’affidamento nell’istituzione pubblica che le pone in essere, l’unica gara corretta non è quella che comunque raggiunge un esito, ma solo quella che si svolge secondo le regole fissate, perfino ed anche se quell’esito poi non raggiungesse; – dall’altro lato e soprattutto perché, dinanzi ad un procedimento connotato da tante variabili, non c’è alcuna possibilità di escludere che, nel rispetto delle condizioni formalmente imposte dal giudice dell’esecuzione per lo svolgimento delle operazioni di vendita, non si sarebbe conseguito un risultato anche migliore. In definitiva, è proprio l’imponderabilità degli sviluppi di una gara svolta con modalità di pubblicità – e quindi di sollecitazione ad un pubblico indifferenziato e potenzialmente indeterminato – diverse ed ulteriori – si badi, espressamente valutate idonee dal giudice dell’esecuzione e quindi per definizione (fino ad accolta impugnazione o istanza di revoca) del tutto utili ed opportune in relazione al caso concreto – ad impedire di qualificare comunque raggiunto il migliore risultato possibile dalla vendita: il quale è non già certo o soltanto il conseguimento di un prezzo almeno pari a quello di stima, ma di un prezzo il più elevato possibile, onde potere soddisfare nella misura massima possibile le ragioni creditorie azionate e restituire un eventuale residuo al debitore. Pertanto, ogni scostamento dalle specifiche istruzioni sancite nel caso concreto deve dirsi, senza possibilità di prova del contrario, come idoneo in astratto ed ex ante ad influire sull’esito successivo della gara, come perturbazione del percorso di raggiungimento delle relative notizie alla platea indifferenziata di potenziali interessati all’acquisto.
Allo stesso modo non appare corretta l’altra affermazione del Tribunale secondo cui “a seguito del pagamento diretto e della quietanza rilasciata dalla BETA, nei confronti del CCC. è incontestabile che la parte del suo debito corrispondente al prezzo di acquisto è estinta, quali che possano in ipotesi essere gli sviluppi nei rapporti fra BETA e ALFA ALFA”, in quanto qualora fosse stata dimostrata la simulazione assoluta della quietanza di pagamento, il decreto di trasferimento si sarebbe dovuto annullare, in quanto non è concepibile che in una procedura di esecuzione forzata l’aggiudicatario possa aggiudicarsi il bene senza avere effettivamente versato il prezzo.
Nel caso di specie, la prova della simulazione (sulla cui questione non si propongono motivi di impugnazione, in quanto impingerebbero un tipico accertamento di fatto) era stata dedotta non in maniera apodittica, bensì fornendo una serie di elementi indiziari che, attraverso inferenze tutt’altro che peregrine, avevano inteso dimostrare che tra ALFA BANCA e ALFA ALFA non fosse avvenuto alcun reale passaggio di denaro (v. ricorso introduttivo da pag. 9; atto di citazione da pag. 1; 1 memoria 183 da pag. 7[12]; 2 memoria 183 da pag. 1[13]; 3 memoria 183 da pag. 1[14]).
Pertanto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non appare legittima, quand’anche il ricorso fosse rigettato.
* * *
Alla cassazione della decisione dovrà seguire l’annullamento di tutte le statuizioni relative alle spese e ai compensi conseguente alla soccombenza.
Per i sopra esposti motivi, lo scrivente Avvocato
CHIEDE
che l’On.le Corte di Cassazione voglia cassare e quindi annullare la sentenza emessa in data 14/6/2019 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Lucca, nel giudizio Cron. 4291/2019 e Rep. 1747, con vittoria di spese e compensi di ogni fase e grado del giudizio.
PRODUZIONI
Produrrà al momento del deposito del ricorso:
ATTI:
- Copia autentica del ricorso notificato telematicamente (unitamente alla procura) sia come (a) scansione di atto firmato analogicamente e poi digitalmente, sia come (b) pdf nativo firmato digitalmente in CADES, con relata di notifica, messaggio PEC di trasmissione, ricevuta di accettazione, ricevute di consegna, il tutto con attestazione di conformità ai corrispettivi documenti informatici;
- Ricorso in originale, sottoscritto analogicamente, oggetto di scansione e di successiva notifica telematica, munito di attestazione di conformità;
- Procura speciale alle liti in originale, rilasciata in data 20/08/2019 (notificata unitamente al ricorso).
- Copia autentica della sentenza del Tribunale di Lucca n. …/2019;
- Copia autentica della sentenza notificata telematicamente in data 24/06/2019 dall’Avv. AA FF, estratta dal relativo messaggio pec in pari data, con relata di notificazione illeggibile e procura in bianco, il tutto munito di attestazione di conformità da parte del difensore ricevente la notifica telematica, Avv. OO PP;
- 2 copie nota richiesta trasmissione del fascicolo al Tribunale di Lucca ex art. 369 c.p.c.;
- Autorizzazione alla notifica in proprio;
- 7 copie della sentenza della sentenza del Tribunale di Lucca n. …/2019
- 7 copie del ricorso scansionato notificato telematicamente.
ATTI E DOCUMENTI SU CUI IL RICORSO SI FONDA (art. 369 n. 4 c.p.c.):
- Comparsa di costituzione BETA depositata nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
- Ricorso in opposizione atti esecutivi del 09/04/2018;
- Atto di citazione per opposizione atti esecutivi notificato il 7/12/2018;
- Procura speciale del 21/6/2017;
- Offerta di acquisto del 26/6/2017;
- Ordinanza di vendita del 23/2/2015;
- Dichiarazione di rinuncia del 21/9/2017;
- Dichiarazione ex 41 TUB del 26/9/2017;
- Fascicolo di parte del giudizio di opposizione comprensivo degli atti e dei documenti depositati nella fase sommaria.
Il presente ricorso, per quanto possibile, è stato redatto in conformità del protocollo siglato tra la S.C. e il CNF. L’esposizione sommaria è più lunga di quanto ivi previsto in quanto si è ritenuto opportuno riportare, seppure in sintesi, lo sviluppo della vicenda sia nel processo esecutivo, ivi compresi i sub-procedimenti, sia nella fase cautelare e di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Per non appesantire la lettura e consentire l’agevole “salto” delle parti inserite per il rispetto del principio di autosufficienza o i richiami della giurisprudenza, si sono adottati caratteri diversi.
Senigallia, lì 22/08/2019 Avv. Mirco Minardi
[1] Ai fini della giustificazione del subentro di BBB a ALFA … si fa presente che “Con atto di scissione parziale proporzionale del Dott. ……, ha trasferito, con effetti a decorrere dal 1 febbraio 2018, ad BBB S.p.A., con sede legale in ……81204, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di ALFA Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Bancario ALFA iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, il compendio aziendale costituito, tra l’altro, dal portafoglio crediti della Banca classificati a sofferenza, alla data di approvazione della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017, comprensivo di contratti, garanzie e ogni altro rapporto giuridico ad esso relativi, con esclusione di quelli derivanti da finanziamenti per leasing e da impegni per firma. In forza della scissione parziale proporzionale, BBB S.p.A. è quindi subentrata nella titolarità dei crediti rientranti nel Compendio Scisso. Il trasferimento del Compendio Scisso è regolato, altresì, dall’art. 58 comma 3 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e successive modifiche, ai sensi del quale i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo o da chiunque prestati o, comunque, esistenti a favore della Banca conservano la loro validità e il loro grado a favore di BBB S.p.A., senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Del trasferimento del compendio è stata data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ……(doc. 4). Tra i crediti trasferiti è compreso anche il credito vantato dalla ALFA Banca S.p.A. nei confronti del Sig. CCC Francesco”, come si ricava dalla comparsa di costituzione e risposta depositata da BBB nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (All. 1- fascicoletto Cassazione).
[2] Il ricorso per l’opposizione agli atti esecutivi del 9/4/2018 si trova all’interno del fascicolo di parte e viene prodotto anche in questa fase (All. 2 – fascicoletto cassazione).
[3] Il decreto di trasferimento era stato depositato come allegato n. 7 del fascicolo depositato con l’atto di citazione di opposizione agli atti esecutivi. Detto fascicolo viene depositato in questa fase come allegato n. 9.
[4] Il provvedimento di rigetto del 4/10/2018 con la relativa comunicazione di cancelleria del 9/10/2018 erano stati depositati come allegato n. 1 del fascicolo depositato con l’atto di citazione di opposizione agli atti esecutivi. Detto fascicolo viene depositato in questa fase come allegato n. 9.
[5] V. nota precedente.
[6] L’atto di citazione notificato telematicamente, con le relative ricevute di accettazione e consegna è inserito all’interno del fascicolo di parte depositato con l’opposizione agli atti esecutivi. Detto fascicolo viene depositato in questa fase come allegato n. 9.
[7] “Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1. Accertare e dichiarare la simulazione della c.d. quietanza di pagamento e della dichiarazione ivi contenuta (doc. 9), il mancato versamento del prezzo nel termine fissato dall’ordinanza e dall’avviso di vendita per il saldo prezzo, e/o dichiarare – qualora fosse avvenuto il pagamento con bonifico on line – ciò che si nega – l’illegittimità e la nullità assoluta dello stesso perché disposto con modalità non consentita dall’ordinanza e dall’avviso di vendita e conseguentemente dichiarare: la nullità assoluta ed insanabile del decreto di trasferimento, la decadenza ex art. 587 c.p.c. con ogni conseguente provvedimento di legge, con restituzione in pristino stato in capo al ricorrente quanto alla titolarità del diritto di proprietà dei beni oggetto della procedura espropriativa ed indicati nel predetto decreto. 2. Voglia in ogni caso il Giudice Ill.mo, preso atto dell’inammissibilità dell’offerta presentata dal mandatario di persona giuridica munito di procura speciale ex art. 571 c.p.c., dichiarare l’offerta presentata da ALFA ALFA S.p.A. in data 26 giugno 2017 presso la Cancelleria del Tribunale di Lucca alle ore 10,55 inammissibile e/o nulla/inefficace e/o disporne l’annullamento, con conseguente caducazione dell’aggiudicazione dell’immobile di cui alla procedura esecutiva n. 186/2013 nei confronti di ALFA ALFA resa ad esito dell’asta tenutasi in data 27 giugno 2017 presso lo studio del Dr. Davide MM, in Pietrasanta, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. 3. Voglia il Giudice in ogni caso accertare, esaminata la procura, la mancata ultrattività oltre la data del 27 giugno 2017, della procura speciale del 21 giugno 2017, ai rogiti Notaio Andrea Forlani di Città, iscritta al N. di Repertorio 13.030, e conseguentemente dichiarare l’Ing. Mazza sfornito di poteri rappresentativi e dunque incapace ad operare per conto di Banca ALFA. 4.Voglia in ogni caso il Giudice Ill.mo per i motivi descritti nell’atto, dichiarare la nullità e/o inefficacia, e/o disporre l’annullamento dell’offerta formulata da ALFA ALFA S.p.A., formulata per l’asta tenutasi il 27 giugno 2017, e conseguentemente dichiarare la nullità e/o disporre l’annullamento dell’aggiudicazione dell’immobile di cui alla presente procedura esecutiva, in favore di ALFA ALFA S.p.A., concessa con verbale di aggiudicazione del 27 giugno 2017 di cui in atti, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. 5. Dichiarare la nullità dell’intera procedura esecutiva ad esito del controllo sulla validità delle condizioni legittimanti l’intera procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. 6. Voglia il Giudice condannare le convenute per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., attese anche le risultanze probatorie scaturenti dal raffronto tra il bilancio della ALFA ALFA S.p.A. e la BBB S.p.A. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da corrispondersi al sottoscritto procuratore antistatario.” Si chiede sin da ora che il Giudice proceda all’acquisizione della documentazione presente nel fascicolo telematico relativo alla procedura, ed altresì all’acquisizione del fascicolo in possesso del Delegato alla Vendita Dr. MM. In ogni caso questa difesa chiede sin da ora che il Giudice ammetta l’acquisizione del fascicolo riguardante l’esecuzione che si produce in copia cartacea conforme all’originale depositato in via telematica. Con ogni riserva ex art. 183 e 184 c.p.c.”.
[8] «L’attore, dichiarando di accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove, proposte ex adverso, ritenendo per integralmente riproposte eccezioni, difese e deduzioni tutte già svolte nell’interesse di CCC Francesco nei precedenti scritti difensivi già depositati, da intendersi richiamati, chiede il Tribunale adito voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI “Voglia l’On.le Tribunale adito, previa l’ammissione delle richieste istruttorie formulate sia nella prima sia nella seconda memoria ex art 183. comma VI cpc e disattese senza alcuna motivazione, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, ravvisato in ogni caso l’interesse ad agire dell’attore anche a cagione del carattere assoluto ed insanabile delle nullità lamentate: 1. Accertare e dichiarare la simulazione della c.d. quietanza di pagamento e della dichiarazione ivi contenuta (doc. 9), il mancato versamento del prezzo nel termine fissato dall’ordinanza e dall’avviso di vendita per il saldo prezzo, e/o dichiarare – qualora fosse avvenuto il pagamento con bonifico on line – ciò che si nega – l’illegittimità e la nullità assoluta dello stesso perché disposto con modalità non consentita dall’ordinanza e dall’avviso di vendita e conseguentemente dichiarare: la nullità assoluta ed insanabile del decreto di trasferimento la decadenza ex art. 587 c.p.c. con ogni conseguente provvedimento di legge, con restituzione in pristino stato in capo al ricorrente quanto alla titolarità del diritto di proprietà dei beni oggetto della procedura espropriativa ed indicati nel predetto decreto. 2. Voglia in ogni caso il Giudice Ill.mo, preso atto dell’inammissibilità dell’offerta presentata dal mandatario di persona giuridica munito di procura speciale ex art. 571 c.p.c., dichiarare l’offerta presentata da ALFA ALFA S.p.A. in data 26 giugno 2017 presso la Cancelleria del Tribunale di Lucca alle ore 10,55 inammissibile e/o nulla/inefficace e/o disporne l’annullamento, con conseguente caducazione dell’aggiudicazione dell’immobile di cui alla procedura esecutiva n. 186/2013 nei confronti di ALFA ALFA resa ad esito dell’asta tenutasi in data 27 giugno 2017 presso lo studio del Dr. Davide MM, in Pietrasanta, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. 3. Voglia il Giudice in ogni caso accertare, esaminata la procura, la mancata ultrattività oltre la data del 27 giugno 2017, della procura speciale del 21 giugno 2017, ai rogiti Notaio Andrea Forlani di Città, iscritta al N. di Repertorio 13.030, e conseguentemente dichiarare l’Ing. Mazza sfornito di poteri rappresentativi e dunque incapace ad operare per conto di Banca ALFA. 4.Voglia in ogni caso il Giudice Ill.mo per i motivi descritti nell’atto, dichiarare la nullità e/o inefficacia, e/o disporre l’annullamento dell’offerta formulata da ALFA ALFA S.p.A., formulata per l’asta tenutasi il 27 giugno 2017, e conseguentemente dichiarare la nullità e/o disporre l’annullamento dell’aggiudicazione dell’immobile di cui alla presente procedura esecutiva, in favore di ALFA ALFA S.p.A., concessa con verbale di aggiudicazione del 27 giugno 2017 di cui in atti, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. 5. Voglia il Giudice, accertato che l’aggiudicazione, per i motivi esplicitati più diffusamente in atti, si è svolta senza il rispetto delle prescrizioni sancite nell’ordinanza di vendita, lex specialis del procedimento esecutivo, dichiarare in ogni caso l’interesse ad agire del CCC, e conseguentemente dichiarare la nullità assoluta insanabile del decreto di trasferimento per propagazione ex art. 159 c.p.c., e la nullità assoluta dell’aggiudicazione 6. Dichiarare la nullità dell’intera procedura esecutiva ad esito del controllo sulla validità delle condizioni legittimanti l’intera procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i necessari provvedimenti di legge. 7. Voglia il Giudice condannare le convenute per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., attese anche le risultanze probatorie scaturenti dal raffronto tra il bilancio della ALFA ALFA S.p.A. e ALFA Banca S.p.A., prodotti in atti, e le risultanze probatorie del bilancio consolidato integrato del gruppo ALFA, quotato in borsa, tutti relativi all’esercizio sociale 2017. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da corrispondersi al sottoscritto procuratore antistatario. Lucca, 31 maggio 2019».
[9] Si richiama, a questo proposito, anche l’autorevole opinione della Annamaria Soldi, Manuale di Esecuzione Forzata, 2017, Cedam, pag. 1000: “Alla luce di quanto precede, può, dunque, rilevarsi che la riforma del 2015 non sembra aver centrato l’obiettivo di garantire una sollecita definizione delle controversie che trovano occasione nello svolgimento della attività delegata. Né questa soluzione può essere condivisa perché astrattamente idonea a garantire un celere svolgimento della fase impugnatoria della decisione assunta dal giudice dell’esecuzione in fase di reclamo. Diversi argomenti inducono a ritenere, infatti, che la modifica legislativa su questo punto è destinata a produrre effetti contrari all’auspicio del legislatore. A tale proposito va prima di tutto considerato che, anche nell’attuale assetto normativo, il decreto di trasferimento, costituendo l’atto esecutivo che segna la conclusione della fase liquidatoria del processo di espropriazione, resta impugnabile con l’opposizione agli atti per vizi suoi propri nonché per vizi derivati dalla illegittimità degli atti esecutivi che lo precedono nella sequenza procedimentale in cui si articola lo svolgimento della esecuzione forzata. In secondo luogo va considerato che, per sua natura, il provvedimento reso dal collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. è inidoneo al giudicato e, per i suoi caratteri, non è suscettibile di ulteriore impugnazione. Muovendo da tale premessa, deve, perciò, ritenersi che, anche quando la decisione del giudice dell’esecuzione, resa all’esito del reclamo proposto avverso gli atti del delegato, sia stata impugnata con il reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., il decreto di trasferimento resta impugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non solo per far valere vizi in precedenza non denunziati ma anche per riproporre doglianze già svolte in sede di reclamo. Alla luce di quanto precede, può, dunque, rilevarsi che la riforma del 2015 non sembra aver centrato l’obiettivo di garantire una sollecita definizione delle controversie che trovano occasione nello svolgimento della attività delegata. Come si è accennato in precedenza, vigente l’art. 591 ter c.p.c., la giurisprudenza e la dottrina avevano rilevato come la mancata proposizione del reclamo avverso gli atti del professionista non valesse a garantire la “stabilizzazione” degli esiti della vendita perché era, comunque, astrattamente possibile che le contestazioni su questo punto potessero essere procrastinate addirittura fino alla emanazione del decreto di trasferimento.”
[10] 3) SULL’IMPOSSIBILITA’ CHE IL PAGAMENTO DEL PREZZO AVVENISSE CON BONIFICO ON LINE; SULL’IMMODIFICABILITA’ DELL’OFFERTA PRESENTATA ALL’ASTA; SULL’INTERESSE AD AGIRE QUALORA LEDISPOSIZIONI VIOLATE RIGUARDINO PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE, NELL’ORDINANZA E/O
NELL’AVVISO DI VENDITA E NEGLI ALTRI ATTI E PROVVEDIMENTI CON VALENZA LESIVA IMMEDIATA AGARANZIA DELLA PARITA’ DI TRATTAMENTO
Nell’avviso di vendita (doc. 10) non era previsto che il versamento del prezzo potesse avvenire con disposizione telematica, di talché il versamento del prezzo se anche per assurdo fosse avvenuto (ciò che si nega recisamente), discostandosi in ciò dalle istruzioni impartite dall’ordinanza di vendita (che quando ammette i versamenti telematici deve prevederlo espressamente, ex art. 161 quater disp. att. c.p.c.), sarebbe illegittimo, perché l’ordinanza di vendita (doc. 11) è precedente all’entrata in vigore della normativa che consente i pagamenti telematici, quindi tale forma di pagamento non era consentita ed in ciò l’aggiudicataria si sarebbe discostata dalle istruzioni impartite con l’ordinanza di vendita. Poiché il verbale di aggiudicazione (doc. 12) disponeva che “il versamento del saldo prezzo avvenga nei termini e nelle modalità stabiliti dall’avviso di vendita. A tal fine il Delegato precisa che l’offerente ha richiesto nell’offerta, autorizzazione all’assunzione ex art. 508 cpc del debito relativo al mutuo ALFA Banca fino a concorrenza del saldo prezzo relativo, con riserva di successivo deposito dell’adesione di ALFA Banca spa.”, è evidente la violazione procedurale che si è consumata, in quanto il pagamento mediante bonifico on line era modalità NON prevista nell’avviso di vendita. Ciò produrrebbe automaticamente la nullità del pagamento, ove – per assurdo – fosse avvenuto, e soprattutto la nullità e l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore della ALFA ALFA, in conformità a quanto statuito da Cassazione civile, sez. VI, 07 Maggio 2015, n. 9255, Est. De Stefano: “ In tema d’espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell’esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all’art. 490 cod. proc. civ., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell’uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonchè dell’affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore. Il subprocedimento di vendita è scandito da condizioni di forma, sostanza e tempo che devono non solo essere conoscibili e chiare fin dall’avvio, ma soprattutto rimanere tali e restare ferme per tutto lo sviluppo successivo e fino all’emanazione del decreto di trasferimento onde evitare il mutamento o la violazione delle regole a gioco ormai iniziato ed avviato.” Sulla necessità che siano rispettate le modalità previste dall’ordinanza di vendita per il versamento del prezzo, cfr. Cassazione 10 gennaio 2003, n. 193, richiamata dalla pronuncia appena citata. Si sottolinea, a proposito delle modalità di acquisizione della dichiarazione di rinuncia (doc. 16), che essa, non firmata digitalmente ma in semplice allegato pdf, è stata ricevuta (non è dato sapere se dal Dr. MM o dal Suo Studio) via pec in data 22 settembre 2017, alle ore 10.46, dall’indirizzo pec ALFAALFA@pec.ALFA.it. Ne derivava che non era stata ritualmente acquisita la dichiarazione di rinuncia al pagamento del prezzo, e pertanto non era giunta a giuridica esistenza (gli atti giungono a giuridica esistenza con il deposito in cancelleria). Pertanto, dato il principio secondo cui quod nullum est, nullum producit effectum, (cfr. Cassazione sezione sesta, ordinanza 9 maggio 2014, n. 10087) l’aggiudicatario non poteva, avendo formulato un’offerta che prevedeva di pagare con il meccanismo del 508 c.p.c., pagare in modo diverso. Inoltre, non risultava che il delegato, una volta ricevuta via pec tale dichiarazione, avesse mai autorizzato il pagamento diretto alla Banca. Consta infatti, a proposito della formulazione dell’offerta, il principio di immodificabilità della stessa, ed in particolare il divieto di mutare le modalità di pagamento ivi indicate: cfr. Pasqualina Farina, “IMMUTABILITÀ DELLE CONDIZIONI DELLA VENDITA E (IN)DEROGABILITÀ DEL TERMINE PER IL SALDO. RATEIZZAZIONE O PROROGA?” consultabile al sito https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2017/12/immutabilita-delle-condizioni-della-vendita-einderogabilita-del-termine-per-il-saldo-rateizzazione-o-proroga/: “Non v’è dubbio che l’immutato primo comma dell’art. 571 c.p.c. consente all’offerente di personalizzare la propria offerta, specificando particolari tempi e modalità di pagamento, nonché la prestazione di garanzie. Da qui il necessario rilievo che la migliore offerta non coincide automaticamente con quella di importo più elevato. Si pensi al caso dell’offerente che abbia indicato un prezzo più alto, ma con un termine di pagamento posticipato (nel limite dei dodici mesi, termine massimo per la rateizzazione ex art. 569, terzo comma c.p.c.), rispetto a quello che caratterizza le altre offerte. Ebbene, in questa particolare ipotesi, il giudice (o il professionista) non è vincolato ad accogliere l’offerta più alta perché – nel valutare l’oggettiva convenienza della proposta d’acquisto – è tenuto a decurtare dalla somma gli interessi legali maturati dopo il decorso del termine indicato nell’ordinanza di vendita (o da altro offerente) per il versamento del saldo. Considerato poi che il pagamento rateale costituisce una modalità dell’offerta (e, quindi, del versamento del prezzo) sottoposta a valutazione del giudice, va escluso che una volta depositata la busta recante la proposta d’acquisto, l’offerente possa avvalersi di modalità di pagamento diverse da quelle ivi indicate.” Ed il meccanismo con cui la procedura è giunta a consentire il cambiamento delle modalità di pagamento del prezzo a carico dell’aggiudicatario (da accollo ex art. 508 c.p.c. esplicitato nell’offerta di acquisto a pagamento con versamento diretto alla Banca ex art. 41 TUB) ha veramente dell’incredibile, posto che non è consentito da alcuna norma. Vi è cioè stata la richiesta a parte della Banca creditrice di essere pagata ex art. 41 TUB, e sulla base di quella è stato consentito il “cambio in corsa” delle modalità di pagamento. Con ciò si sono alterate significativamente le condizioni basilari della vendita, ossia la modalità di pagamento del prezzo che era stata determinata dall’Aggiudicatario nella sua offerta. Dunque la Banca, in presenza di siffatta forma di pagamento richiesta nell’offerta, non avrebbe potuto formulare l’istanza ex art. 41 Tub, perché l’accollo ex art. 508 c.p.c. implica l’impossibilità di un versamento diretto in favore dell’Istituto di Credito. Vi è infatti una crescente necessità di tutela dell’affidamento: le due sentenze del 2015 (Cassazione 9255 del 7 maggio e Cassazione 11171 del 29 maggio), imperniano il proprio ragionamento sulla necessità della tutela dell’affidamento della generalità della platea dei potenziali acquirenti e sulla parità di trattamento. Le condizioni di pagamento (nel nostro caso difformi dall’ordinanza e dall’avviso di vendita) indicate nell’offerta non sono altro che la modalità attraverso cui la parte che esegue il deposito dell’offerta manifesta la sua volontà di essere ammessa a partecipare. Ecco dunque che aver manifestato anche una sola deviazione dal modello predisposto dalla lex specialis del singolo procedimento di vendita costituisce una nullità di tutto il procedimento, non sanabile per le ragioni ampiamente esplicitate a tutela dell’affidamento nella parità di trattamento della platea dei potenziali acquirenti, ed a tutela dell’inalterabilità delle condizioni di vendita una volta apertasi la gara, eccepibile anche dal debitore che contesti la singola violazione della regola stabilita con l’ordinanza di vendita. Continua infatti la Cassazione a Sezioni Unite: “Sicché sarà sì sempre possibile al giudice modificare o revocare l’ordinanza di vendita sino a quando la stessa non sia iniziata (art. 487 c.p.c.). Senonché nel momento in cui il processo esecutivo si apre al mercato attraverso la provocazione ad offrire è dall’affidamento che i potenziali offerenti possono fare nel rispetto della regola di parità di trattamento ed è dall’ordinato svolgimento delle procedure di vendita, che ci si può attendere un recupero di effettività della tutela giurisdizionale esecutiva, con finale giovamento di tutti i protagonisti del processo, anche del debitore.” E nel caso di specie le condizioni non sono rimaste inalterate, perché nell’offerta si è indicata una certa modalità di pagamento (508 c.p.c.), successivamente cambiata “in corso d’opera” (41 TUB), e dunque l’offerta dell’aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa sin dall’origine, e cosa da non sottovalutare, si è determinata un’altra “inottemperanza alle condizioni del subprocedimento di vendita”, per dirla con la Suprema Corte (Cassazione n. 9255 del 7 maggio 2015), quando la Banca ha fatto istanza alla procedura di pagamento diretto, mentre la richiesta di accollo formulata dall’Aggiudicatario nell’offerta era di per sé impeditiva di qualsiasi versamento di denaro, essendo l’accollo un accordo cui la procedura rimane del tutto estranea. Ne segue che, nel caso in cui le disposizioni violate riguardino le stesse prescrizioni contenute nella legge, nell’ordinanza e/o nell’avviso di vendita, l’interesse del debitore è in re ipsa. Ad ogni buon conto, anche qualora non si volesse ritenere l’interesse ad agire in re ipsa, questa difesa sottolinea come l’interesse ad agire sia in ogni caso sussistente, atteso che la Signora Valeria Santini ha presentato una dichiarazione già prodotta nelle precedenti fasi di giudizio (doc. 13), con ciò allegando e dimostrando che le violazioni in cui è incorsa la procedura (di cui si rammentano le principali, consistite in: 1) aver consentito la modifica delle modalità di pagamento del prezzo già contenute nell’offerta di partecipazione all’asta evincibili dal doc. 14, dal doc. 15 e dal doc. 16; 2) aver consentito la partecipazione all’asta di procuratore speciale di persona giuridica, salvo altre) ha comportato la lesione dell’interesse protetto del debitore di ricavare dalla persona giuridica, salvo altre) ha comportato la lesione dell’interesse protetto del debitore di ricavare dalla vendita il maggior prezzo possibile, perché tali violazioni hanno impedito altre offerte di acquisto.
[11] Come già allegato nella esposizione sommaria del fatto (pag. 5) in data 21.09.2017 ALFA ALFA S.p.A. dichiarava di rinunciare all’istanza di accollo formulata ai sensi dell’art. 508 c.p.c., con espressa adesione da parte della ALFA Banca S.p.A., la quale, pertanto, richiedeva il pagamento diretto del saldo prezzo ai sensi dell’art. 41 TUB . In data 26/9/2017, ALFA Banca formulava istanza per il versamento delle somme ex art. 41 TUB. In data 03/10/2017 ALFA ALFA S.p.A. asseriva di corrispondere alla ALFA Banca S.p.A., ai sensi dell’art. 41 TUB, la somma di euro 484.987,50 mediante bonifico bancario on line. La dichiarazione di rinuncia era stata prodotta con l’atto di citazione in opposizione come allegato n. 16 e viene prodotta nel fascicoletto Cassazione come allegato n. 7. La dichiarazione ex art. 41 TUB era stata prodotta da parte opponente con la 2 memoria ex art. 183 come allegato n. 1; si trova all’interno del fascicolo di parte prodotto come allegato n. 9 e nel fascicoletto della Cassazione come allegato n. 8.
[12] La 1° memoria ex art. 183 c.p.c. si trova all’interno del fascicolo di parte, all. 9.
[13] La 2° memoria ex art. 183 c.p.c. si trova all’interno del fascicolo di parte, all. 9.
[14] La 3° memoria ex art. 183 c.p.c. si trova all’interno del fascicolo di parte, all. 9.
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