Il presente ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte di Cassazione
con ordinanza n. 1071/2023 pubblicata il 16 gennaio 2023
ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE CIVILE
RICORSO EX ART. 360 C.P.C.
FALLIMENTO PRIMO RICORRENTE ___________, in persona del curatore ___________, giusta autorizzazione del ___________rilasciata dal Giudice delegato del Tribunale Civile di ___________, rappresentato e difeso dall’Avv. Mirco Minardi (codice fiscale: MNRMRC69T06A271W; fax 071.7912550; pec: mirco.minardi@pec-ordineavvocatiancona.it), con studio in Senigallia (AN), Via Marchetti 32, iscritto nello speciale Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 17/04/2015, in forza di procura speciale alle liti rilasciata in data ___________ su foglio separato congiunto al presente ricorso (all.ti 1 e 3), il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni, sia di Cancelleria sia di parte, presso l’indirizzo PEC sopra indicato, iscritto nel RE.G.IND.E. e già comunicato all’Ordine degli Avvocati di Ancona, ivi intendendo eleggere domicilio ex art. 366 c.p.c.
ricorrente
- , nato il ___________in ___________, ed ivi residente in via ___________, quale socio accomandatario ed illimitatamente responsabile della ___________, rappresentato e difeso nel giudizio di reclamo dall’Avv. ___________, con studio in ___________, Viale ___________, ove ha eletto domicilio
parte intimata
nel giudizio di reclamo che ha visto come litisconsorti anche
- con sede in ____________, rappresentato e difeso nel giudizio di reclamo dall’Avv. _________, con studio in _______ ove ha eletto domicilio
TERZO INTIMATO, rappresentati e difesi nel giudizio di reclamo dall’Avv. _________ ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in _________
* * *
Decisione Impugnata: sentenza della Corte d’Appello di _________ n. _________, pubblicata il _________, R.G. n. _________e notificata il _________.
Oggetto del giudizio: revoca dichiarazione di fallimento.
Valore della controversia: indeterminabile.
I
SINTESI DELLA DECISIONE IMPUGNATA E
DEI MOTIVI DI RICORSO
La Corte territoriale di _________ ha confermato la sentenza di fallimento nei confronti della SECONDO INTIMATO, ma ha accolto il terzo motivo di reclamo proposto dal co-reclamante PRIMO INTIMATO, quale socio illimitatamente responsabile, ritenendo che l’omessa notifica al medesimo del rinvio d’ufficio dell’udienza del 21/4/2020 al 14/5/2020 imponesse tout court la revoca del fallimento nei confronti del medesimo, senza rinvio ex art. 354 c.p.c. Così facendo, il Giudice del reclamo ha commesso ben due errori:
- il primo è consistito nel non aver considerato che il socio PRIMO INTIMATO, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti, aveva avuto diretta e personale conoscenza della convocazione del 21/4/2020 e, quale legale rappresentante della SECONDO INTIMATO, non poteva non aver saputo anche del rinvio del 14/5/2020, senza contare che, a tutto concedere, era in ogni caso suo onere verificare l’esito dell’udienza del 21/4/2020;
- il secondo è consistito nel non aver applicato i principi costantemente affermati da Codesta Corte a seguito delle riforme 2006-2007, ovvero che “In ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (nella specie, per violazione del principio del contraddittorio in ragione dell’omessa notificazione della istanza di fallimento al debitore), il giudice del reclamo, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., deve rimettere la causa al primo giudice che, rinnovati gli atti nulli, provvede nuovamente al riguardo” (tra le tante Cass. 18339/2015); pertanto, la Corte territoriale, rilevato il difetto di contraddittorio, avrebbe dovuto (in ipotesi) rimettere gli atti al Tribunale per sanarlo e non revocare sic et simpliciter il fallimento nei confronti del socio PRIMO INTIMATO.
Tanto premesso, si propongono con il presente ricorso due motivi di impugnazione:
I MOTIVO: nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della legge fall., in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., pag. 8
II MOTIVO: nullità della sentenza e del procedimento violazione e/o falsa applicazione dell’art. 353 c.p.c. e dell’art. 15 legge fall., in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., pag. 11
I
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DI CAUSA
- LA FASE PRE-FALLIMENTARE
In data 22/05/2019 alla SECONDO INTIMATO veniva notificata telematicamente l’istanza di fallimento proposta dalla TERZO INTIMATO con pedissequo decreto del Tribunale di _____ di convocazione per l’udienza del 09/07/2019;
- la procedura pre-fallimentare veniva iscritta al n. ______ R.F.N.;
- con provvedimento del 21/5/2019 le parti erano convocate per l’udienza del 9/7/2019;
- in data 1/7/2019 si costituiva in cancelleria la SECONDO INTIMATO, in persona del socio, con memoria difensiva;
- alla prima udienza del giorno 9/7/2019 il giudice si riservava;
- con ordinanza del 1/12/2019 l’udienza era rinviata dapprima al 21/1/2020 poi, sempre d’ufficio al 28/1/2019;
- all’udienza del 28/1/2019, alla presenza dei procuratori delle parti, il Giudice si riservava di riferire al Collegio;
- con provvedimento collegiale del 05/03/2020 il Tribunale di ______ ordinava la convocazione del socio accomandatario ed illimitatamente responsabile PRIMO INTIMATO per l’udienza del 21/04/2020;
- parte istante notificava così l’istanza di fallimento ed il provvedimento collegiale del 05/03/2020 al socio illimitatamente responsabile per la predetta udienza del 21/04/2020;
- con ordinanza del 15/4/2020 l’udienza del 21/04/2020 veniva rinviata d’ufficio al 14/05/2020;
- all’udienza del 14/05/2020 il socio PRIMO INTIMATO rimaneva contumace ed il G.D. si riservava di riferire al Collegio;
- con sentenza n. 33/2020 del 21/05/2020 il Tribunale di ____ dichiarava il fallimento sia della SECONDO INTIMATO, sia del socio illimitatamente responsabile PRIMO INTIMATO.
- Il Tribunale rilevava il superamento delle circostanze che avevano indotto il rigetto della precedente istanza di fallimento; (-) in particolare con riguardo all’ingente esposizione debitoria per l’occupazione dell’azienda alberghiera, il Tribunale osservava che in considerazione del rigetto dell’appello avverso le ordinanze di estinzione e della conferma della decisione di secondo grado da parte della Cassazione, l’accertamento giudiziale del credito della TERZO INTIMATO, portato da un titolo esecutivo, era divenuto definitivo e che l’azienda alberghiera era stata rilasciata in data 25.01.2018, che i crediti vantati dalla fallenda nei confronti della TERZO INTIMATO erano di importo insufficiente ai fini della compensazione e ciò compreso il credito allegato a titolo di rimborso delle opere di manutenzione straordinaria, stante il deposito di fatture per complessivi €. 64.479,60; (-) il Tribunale prendeva inoltre atto del mancato deposito dei bilanci e della dichiarazione dei redditi ai fini del superamento dei limiti dimensionali; (-) riteneva lo stato di insolvenza sul rilievo dell’esistenza di ulteriori debiti, di una liquidità limitata a €. 3.136,91, della dubbia esigibilità dei crediti verso i soci emergenti dallo stato patrimoniale al 31.12.2018, dell’incapienza dell’unico bene immobile di proprietà del socio illimitatamente responsabile, in quanto stimato per un valore di €. 250.000,00 e soprattutto del fatto che la società risultava inattiva dal 2017; (-) confermava lo stato di insolvenza elencando i pignoramenti presso terzi tentati con esito negativo.
- LA FASE DI RECLAMO
Avverso la sentenza di fallimento proponevano reclamo in data 12/6/2020 PRIMO INTIMATO & C. S.A.S. e il socio accomandatario PRIMO INTIMATO.
Col primo motivo di reclamo si tornava a contestare la carenza di legittimazione attiva della TERZO INTIMATO, che a detta dei reclamanti non era creditrice della SECONDO INTIMATO, in quanto il credito di € 509.501,78 non era stato accertato giudizialmente in via definitiva ed in quanto essa reclamante vantava un controcredito di importo superiore per lavori di ristrutturazione effettuati a vantaggio dell’azienda alberghiera.
Con il secondo motivo di reclamo si contestava la sentenza del tribunale fallimentare nella parte in cui aveva respinto l’eccezione di ne bis in idem, fondata sul rigetto di una precedente istanza di fallimento promossa dalla ricorrente a carico della SECONDO INTIMATO e del suo socio illimitatamente responsabile.
Col terzo motivo di reclamo il SECONDO INTIMATO eccepiva la violazione dell’art. 147 l. fall. e la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del rinvio d’ufficio dell’udienza del 21/04/2020 a esso reclamante, chiedendo la revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata nei suoi confronti; illustrava che l’originaria istanza per la declaratoria di fallimento era stata notificata solo alla SECONDO INTIMATO; che con ordinanza del 05/03/2020 il Tribunale aveva ordinato l’integrazione del contradditorio al socio accomandatario PRIMO INTIMATO, assegnando alla TERZO INTIMATO termine per la notifica e rinviando la procedura all’udienza del 21/04/2020; che la TERZO INTIMATO aveva provveduto alla notifica nei termini nei confronti del PRIMO INTIMATO per l’udienza del 21/04/2020; che tuttavia tale udienza era oggetto di rinvio d’ufficio al 14/05/2020 non comunicato ad esso PRIMO INTIMATO, che pertanto era rimasto contumace.
Con l’ultimo motivo di reclamo si contestava la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente lo stato di insolvenza.
Si costituiva la sola società creditrice procedente, chiedendo il rigetto del gravame, mentre la curatela del fallimento veniva dichiarata contumace.
All’udienza del 13.10.2020, raccolte le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
- LA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE D’APPELLO.
La Corte d’appello di ____ rigettava i primi due motivi, dichiarava assorbito il quarto ma accoglieva il terzo, revocando tout court la dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti del socio illimitatamente responsabile SECONDO INTIMATO, senza disporre il rinvio ex art. 354 c.p.c.
Non appare in questa sede necessario riportare le argomentazioni con cui sono stati rigettati i primi due motivi in quanto favorevoli al Fallimento e dunque non oggetto del presente ricorso per cassazione. Mentre va qui riportata la motivazione che ha indotto la CDA ad accogliere il terzo motivo di impugnazione.
«Il motivo è fondato. Ritiene infatti il Collegio che se l’udienza prefallimentare è rinviata d’ufficio, all’imprenditore deve essere data comunicazione della nuova udienza, alla luce di Cassazione civile sez. I, 22/08/2018, n.20957 secondo cui Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento il diritto di difesa dell’imprenditore insolvente è oggi garantito, alla stregua dell’iter procedimentale disegnato, nella L. Fall., art. 15, dai D.Lgs. n. 5 del 2006, e D.Lgs. n. 169 del 2007, dalla necessità della convocazione dell’imprenditore medesimo innanzi al tribunale o al giudice delegato per l’istruttoria prefallimentare, sicché, qualora l’udienza fissata a detto fine sia rinviata d’ufficio, senza che risulti annotato sul ruolo d’udienza alcun provvedimento di rinvio, allo stesso deve essere data comunicazione della nuova udienza stabilita per l’audizione, dovendo ritenersi inutilizzabile l’art. 82 disp. att. c.p.c., poichè quest’ultima norma non è applicabile al procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento, improntato a regole procedurali diverse dal rito ordinario di cognizione, cui non può essere assimilato in toto avendo proprie e specifiche caratteristiche tuttora improntate alla massima celerità e speditezza.
Osserva infatti il Supremo Collegio che le peculiarità del procedimento prefallimentare di cui all’art. 15 l.fall. emergono dalla tipologia di procedimento che si svolge in camera di consiglio, dalle peculiari modalità di notificazione di cui all’art. 15, comma 3, l.fall., dalla possibilità per il debitore di difendersi personalmente, senza l’ausilio della difesa tecnica, dall’eventuale abbreviazione dei termini processuali, dall’adozione di misure cautelati e conservative a tutela del patrimonio dell’impresa.
Proprio la non necessaria difesa tecnica del debitore fa sì che questi confidi nella circostanza che l’organo procedente, nel rispetto della procedura seguita, lo metta in condizione di esplicare le proprie ragioni a difesa.
In tal caso la mancata riconvocazione crea un effettivo e sostanziale ostacolo a tale esercizio non potendo presumersi che il debitore, proprio in quanto non necessariamente fornito di assistenza tecnica, sia a conoscenza dell’alternativa possibilità di rappresentare le proprie ragioni tramite la produzione di memorie e documenti. L’art. 15, comma 4, l.fall. infatti prevede espressamente la facoltà per il debitore di presentare memorie e depositare documenti sino a sette giorni prima dell’udienza.
L’omessa rinnovazione della notifica del ricorso per il fallimento, a seguito del rinvio d’ufficio dell’udienza, comporta la revoca della dichiarazione di fallimento, non potendosi applicare il disposto di cui all’art. 354 c.p.c., con riguardo alla sola posizione del socio illimitatamente responsabile.
II
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
I MOTIVO: nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della legge fall., in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.
Come poc’anzi visto, la sentenza della CDA si basa sulla lettura della decisione emessa da codesta On.le Corte, pubblicata il 22/08/2018 con n. 20957, di cui vengono riportati ampi stralci. Non si è però avveduta la Corte che la fattispecie concreta decisa in quella sede non era affatto sovrapponibile a quella sottopostale. Difatti nel caso deciso dalla S.C. la prima udienza del 18/10/2012 era stata differita d’ufficio al 7/2/2013 e poi anticipata al 23/10/2012 su richiesta della parte istante. Tuttavia, il provvedimento anticipatorio, come si legge nella motivazione, non era stato ritualmente notificato a nessuna parte, né risultava dall’estratto di ruolo dell’udienza. In quella sede, pertanto, correttamente codesta Corte osservò quanto segue:
5.3.1.1. Le peculiarità del procedimento prefallimentare di cui alla L. Fall., art. 15, emergono, invero, dalla tipologia di procedimento che si svolge in camera di consiglio, dalle particolari modalità di notificazione di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3, dalla possibilità per il debitore di difendersi personalmente, senza l’ausilio della difesa tecnica, dall’eventuale abbreviazione dei termini processuali, dall’adozione di misure cautelari e conservative a tutela del patrimonio dell’impresa. Proprio la non necessaria difesa tecnica del debitore fa sì che questi confidi nella circostanza che l’organo procedente, nel rispetto della procedura seguita, lo metta in condizione di esplicare le proprie ragioni a difesa.
5.3.2. In tal caso, la mancata riconvocazione crea un effettivo e sostanziale ostacolo a tale esercizio, non potendo presumersi che il debitore, proprio in quanto non necessariamente fornito di assistenza tecnica, sia a conoscenza dell’alternativa possibilità di rappresentare le proprie ragioni tramite la presentazione di memorie e la produzione di documenti, come espressamente previsto dalla L. Fall., art. 15, comma 4, fino a sette giorni prima dell’udienza. Le conseguenze di tale equivoca situazione sono, del resto, estremamente gravi poiché il debitore che confida di essere riconvocato può, nel frattempo, essere dichiarato fallito a sua insaputa.
Ben diversa la situazione all’esame della Corte territoriale anconetana:
- il sig. PRIMO INTIMATO aveva ricevuto direttamente e personalmente la notifica del ricorso e del decreto per l’udienza del 21/4/2020 (v. all. 1 fascicoletto);
- quale legale rappresentante della SECONDO INTIMATO lo stesso aveva conferito il mandato all’Avv. _____ (v. all. 2-3 del fascicoletto);
- la SECONDO INTIMATO era stata ritualmente rappresentata all’udienza del 14/5/2020 (v. verbale d’udienza, all. 4 fascicoletto);
- avendo avuto personale e diretta conoscenza dell’udienza del 21/4/2020, il sig. PRIMO INTIMATO era stato messo nella condizione di costituirsi e depositare la documentazione entro il termine di cui all’art. 15 l. fall.
Invero in precedenti similari, ancorché non prettamente specifici, relativi alla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento ed alla decorrenza del termine per impugnare ex artt. 17 e 18 l.f., codesta On.le Corte di Cassazione ha affermato la sufficienza della notifica della sentenza al socio nella qualità di legale rappresentante ai fini della decorrenza del termine per impugnare del medesimo, quale socio illimitatamente responsabile.
Cass. civ. Sez. I, 17/11/2016, n. 23430: Nel caso di dichiarazione di fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile, anche in virtù di un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di tutela del diritto di difesa e quelle di concentrazione e celerità dello svolgimento delle procedure concorsuali, deve ritenersi che, nel caso in cui il socio dichiarato fallito abbia anche la veste di legale rappresentante della società, la notifica della sentenza ricevuta in questa veste assicuri la piena conoscenza della decisione anche con riguardo alla dichiarazione del suo fallimento personale, con la conseguenza che da detta notifica decorre il termine breve per proporre reclamo anche nella qualità di socio illimitatamente responsabile.
Conforme Cass. civ. Sez. I, 25/05/2005, n. 11015: Nel caso di dichiarazione di fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile pronunciata all’esito del giudizio di omologazione del concordato preventivo (del quale il socio illimitatamente responsabile non è parte), il termine di quindici giorni per la proposizione dell’appello avverso detta sentenza da parte del socio non decorre dalla data di affissione della sentenza, in quanto questo adempimento non è idoneo a garantire la conoscenza della pronuncia; tuttavia, anche in virtù di un ragionevole bilanciamento delle esigenze di tutela del diritto di difesa e di concentrazione e celerità dello svolgimento delle procedure concorsuali, deve ritenersi che, nel caso in cui il socio dichiarato fallito abbia la veste di legale rappresentante della società, la comunicazione della sentenza ricevuta in questa veste assicuri la piena conoscenza della decisione anche con riguardo alla dichiarazione di fallimento personale, con la conseguenza che da detta comunicazione decorre il termine breve per proporre appello anche nella qualità di socio.
Orbene, mutatis mutandis, tale principio, elaborato nell’ipotesi molto più rilevante di esercizio del diritto di impugnazione, appare perfettamente applicabile anche ad ipotesi, invero oggettivamente meno incisive quanto al diritto di difesa, di partecipazione del socio illimitatamente responsabile al procedimento prefallimentare, allorquando di questo sia parte rituale, regolarmente costituita ed assistita da difesa tecnica, la società di cui il medesimo socio è legale rappresentante.
Si badi come in Cass. 20957/2018 era stato enfatizzato il rischio di pregiudizio per l’imprenditore non assistito da una difesa tecnicascrivendosi che “Proprio la non necessaria difesa tecnica del debitore fa sì che questi confidi nella circostanza che l’organo procedente, nel rispetto della procedura seguita, lo metta in condizione di esplicare le proprie ragioni a difesa”. Ma è oltremodo evidente che nel caso di specie il PRIMO INTIMATO, quale socio accomandatario della SECONDO INTIMATO e quale soggetto conferente la procura alle liti all’Avv. ______ non poteva non sapere del rinvio dell’udienza, tanto ciò è vero che la SECONDO INTIMATO partecipò regolarmente (v. all.3 fascicoletto).
Non solo. Un conto è l’anticipazione dell’udienza non notificata (che effettivamente crea un pregiudizio per la parte, la quale non può ipotizzare un anticipo), un conto è il rinvio ad altra data successiva. Qui il socio (ammesso e non concesso che non conoscesse il rinvio) avrebbe avuto comunque l’onere di verificare l’esito dell’udienza tenutasi il 21/4/2020, di cui aveva avuto regolare avviso.
Si trattava dunque di ipotesi indiscutibilmente non sovrapponibili.
Pertanto, si impone la cassazione della decisione.
* * *
II MOTIVO: nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., dell’art. 15 legge fall., in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.
Come dianzi anticipato, la Corte d’appello, una volta ritenuto esistente un difetto del contraddittorio, ha revocato sic et simpliciter il fallimento del socio accomandatario PRIMO INTIMATO. Di seguito la motivazione in parte qua: «L’omessa rinnovazione della notifica del ricorso per il fallimento, a seguito del rinvio d’ufficio dell’udienza, comporta la revoca della dichiarazione di fallimento, non potendosi applicare il disposto di cui all’art. 354 c.p.c., con riguardo alla sola posizione del socio illimitatamente responsabile».
Manifesto è l’errore di diritto compiuto dalla Corte territoriale, frutto di un evidente malinteso circa la portata del principio affermato da Codesta S.C. nella decisione n. 20957/2018. Difatti, in quella pronuncia non è mai stato affermato che in tutti i casi di revoca del fallimento sarebbe inapplicabile l’art. 354 c.p.c., bensì solo nelle ipotesi in cui la rinnovazione sia del tutto inutile (come nella fattispecie allora al Suo esame, in cui era già trascorso l’anno dalla cancellazione della società fallenda).
Tanto ciò è vero che nei punti 5.4 e 5.4.1. di quella motivazione codesta Corte scriveva:
5.4. Alla stregua di tali principi, dunque, l’accertato esito negativo della notifica dell’istanza di anticipazione di udienza di cui si è detto avrebbe dovuto comportare, nella fattispecie de qua, la revoca della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile, ad opera della corte distrettuale, attesi: i) la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, del procedimento L. Fall., ex art. 15, svoltosi innanzi al tribunale, essendo irrilevante che il descritto esito negativo fosse da ascriversi alla verificata (da parte della Guardia di Finanza) irrintracciabilità del T.; ii) la impossibilità di applicare il disposto di cui all’art. 354 c.p.c.; iii) l’ormai integrale decorso, alla data della decisione oggi impugnata, del termine annuale L. Fall., ex art. 10.
5.4.1. Da un lato, infatti, costituisce orientamento consolidato che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui ai D.Lgs. n. 5 del 2006, e D.Lgs. n. 169 del 2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all’udienza sia la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile (cfr., ex multis, Cass. n. 5258 del 2018; Cass. n. 2014 del 2014; Cass. n. 22218 del 2013; Cass. n. 22151 del 2010). Dall’altro, occorre tener conto che, come già ritenuto da questa Corte, quando la revoca del fallimento preclude la rinnovazione della sua dichiarazione (come, appunto, nel caso in esame per essere ormai trascorso il termine annuale di cui alla L. Fall., art. 10), il giudice del reclamo non può rimettere la causa al primo giudice (argomentando da Cass. n. 18339 del 2015; Cass. n. 17205 del 2013; Cass. n. 25218 del 2013).
Ed è significativo il richiamo di Cass. 17205/2013 la quale ebbe proprio ad interrogarsi sulla applicabilità dell’art. 354 c.p.c. a seguito delle riforme avvenute negli anni 2006 e 2007, giungendo alla conclusione che la Corte d’appello, in caso di revoca della sentenza di fallimento, deve rimettere gli atti al giudice di primo grado, sia perché il procedimento che si apre a seguito della istanza di fallimento è una vera e propria azione e non più una denuncia-sollecitazione, sia perché anche dopo la cameralizzazione del procedimento di appello, in caso di “dichiarata nullità della sentenza di fallimento, la Corte di appello non disporrebbe, ove non ne fosse investita attraverso i motivi di appello, dei poteri ufficiosi sul piano probatorio che sono riservati al tribunale e che spaziano su tutti i presupposti del fallimento”.
Del pari, anche la richiamata Cass. 25218/2013 aveva ripreso le argomentazioni della di poco precedente Cass. 17205/2013 affermando plasticamente che “in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione di fallimento (come nel caso di meri vizi procedurali) il giudice del reclamo deve sempre rimettere la causa al primo giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli, provvede sull’istanza di fallimento”.
Non si è avveduta poi la Corte territoriale che Cass. 20957/2018 aveva espressamente richiamato anche il principio affermato da Cass. 18339/2015 perfettamente sovrapponibile a quella in esame: “In ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (nella specie, per violazione del principio del contraddittorio in ragione dell’omessa notificazione della istanza di fallimento al debitore), il giudice del reclamo, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., deve rimettere la causa al primo giudice che, rinnovati gli atti nulli, provvede nuovamente al riguardo“.
Più di recente il principio è stato affermato da Cassazione civile, sez. I, 08/02/2019, n. 3861: “Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove ravvisi l’inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e, in applicazione analogica dell’ art. 354 c.p.c. , rimettere la causa al primo giudice”.
Per cui non ci troviamo al cospetto di un contrasto giurisprudenziale tra Cass. 20957/2018 e le altre pronunce, bensì di perfetta continuità, sicché il principio di diritto vivente è quello per cui, salve le ipotesi in cui la rinnovazione sia preclusa (e non era certamente questo il caso), la revoca della sentenza di fallimento implica sempre la rimessione della causa al Tribunale ex art. 354 c.p.c.
Da qui la necessità di cassare la sentenza della Corte territoriale.
* * *
Alla luce di quanto sopra, lo scrivente avvocato rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’On.le Corte di Cassazione cassare la sentenza n. ____ emessa dalla Corte di appello di Ancona in data ____ nella parte in cui ha revocato la dichiarazione di fallimento nei confronti del PRIMO INTIMATO. Con vittoria di spese e compensi.
Il valore del presente giudizio è indeterminabile.
PRODUZIONI
Omissis
ATTI E DOCUMENTI SU CUI IL RICORSO SI FONDA (art. 369 n. 4) c.p.c.):
Omissis
Senigallia/Roma, lì 09/12/2020 Avv. Mirco Minardi
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