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Anche per il ricorso per cassazione, come per l’appello, si può porre un problema di impugnazione delle sentenze non definitive.
Di fronte alla questione del regime di impugnazione delle sentenze non definitive il legislatore aveva diverse possibilità:
- stabilire che l’impugnazione debba avvenire unitamente a quella definitiva
- stabilire l’onere di impugnazione immediata
- prevedere la possibilità di riservare l’impugnazione differita
La soluzione c) è quella prevista nel codice di rito.
La norma alla quale far riferimento è l’articolo 361 c.p.c. Il primo comma stabilisce che contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Di regola quindi il termine per esprimere la riserva è di 60 giorni, ma se la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa si tiene prima di detto termine la riserva andrà fatta proprio all’udienza.
Se è stata fatta la riserva il ricorso deve essere proposto insieme a quello contro la sentenza che definisce il giudizio.
Tuttavia se viene pronunciata una nuova sentenza non definitiva, avverso la quale sia proposta impugnazione da qualunque parte, e anche da quella che abbia fatto riserva alla prima impugnazione, il ricorso va proposto unitamente a questa impugnazione.
Il terzo comma stabilisce infine che la riserva non può farsi quando contro la stessa sentenza sia stato proposto immediatamente ricorso, e se già fatta rimane priva di effetto.
Il primo problema da risolvere è quello di stabilire quali siano le sentenze non definitive. Le norme alle quali fare riferimento sono contenute negli articoli 277, 278 e 279, comma 2, n. 4 e, in certi casi, nel n. 5.
Di regola il criterio prevalente è quello formale. Ad esempio, in ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, la sentenza con la quale il giudice decida una domanda con prosecuzione del processo per le altre, senza disporne la separazione e senza provvedere sulle spese, viene assimilata alla sentenza non definitiva ai fini dell’efficacia della riserva sebbene tecnicamente in tutti casi di cumulo scindibile si tratti di una sentenza definitiva.
Vediamo ora le forme e i termini della riserva.
La riserva può essere espressa in tre modi: a verbale d’udienza, su foglio allegato al verbale d’udienza, oppure con atto notificato ai procuratori o personalmente alla parte non costituita.
Ove sia contenuta in una memoria autorizzata, affinché la riserva sia valida non è sufficiente il deposito in cancelleria ma occorre la notificazione (Cass. n. 26777/2014).
Sebbene non siano necessarie formule sacramentali, la riserva operata in modo chiaro ed univoco (Cass. n. 11198/2005).
Se si impugna la sentenza non definitiva insieme quella definitiva occorre ricordarsi di depositare la copia autentica di entrambe le sentenze, diversamente, la Corte dichiarerà l’improcedibilità del ricorso mancante della copia autentica della sentenza.
In mancanza di divieto espresso, si ritiene che sia valida la riserva quando sia pronunciata una seconda sentenza non definitiva, sempre che ovviamente non sia stata proposta impugnazione immediata.
Nel caso in cui sia stata pronunciata la sentenza definitiva o comunque una sentenza successiva nello stesso grado, la parte la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differita non ha l’onere di impugnare entrambe le sentenze, ma deve soltanto proporre l’impugnazione contro la sentenza non definitiva nel termine relativo all’altra sentenza (Cass. n. 9339/2008).
Esiste attualmente un contrasto giù di giurisprudenza sulla questione sì in caso di soccombenza parziale di più parti la riserva dell’una giovi all’altra. In senso negativo si è pronunciata la giurisprudenza più recente (Cass. 20892/2008 in consapevole contrasto con Cass. 6701/2004 e 11663/1991.
Il termine per la riserva di gravami non può essere prorogato o differito ed è del tutto irrilevante che la prima udienza sia stata di mero rinvio oppure di trattazione (Cass. n. 212/2007).
In caso di omessa riserva non sarà possibile esercitare l’impugnazione differita, ma ovviamente la sentenza non definitiva potrà essere impugnata, secondo le regole generali, negli ordinari termini previsti dagli articoli 325 e 327 (Cass. n. 21417/2014; 212/2007).
Nel prossimo post analizzeremo un po’ di casistica.
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
La supervisione del ricorso per cassazione.

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