Mediazione obbligatoria e rito sommario: prevale il secondo. Trib. Firenze, 22 maggio 2012

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Interessante pronuncia del Tribunale di Firenze, secondo cui il rito sommario prevale sul tentativo obbligatorio di mediazione, pertanto la condizione di procedibilità non si applica laddove l’attore adotti questo rito speciale.

Secondo il giudice fiorentino, pur non delineando un procedimento d’urgenza o cautelare, nondimeno gli artt. 702 bis e ss. c.p.c. prevedono un procedimento dove viene massimizzata la velocità della trattazione e della decisione della controversia, con evidente premialità per il ricorrente che riesca a manifestare con forte evidenza le ragioni che militano a favore del proprio diritto.

Ovviamente, nel caso in cui il rito si converta in ordinario, scatterà l’obbligo del tentativo di mediazione, in analogia a quanto previsto in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

Tribunale di Firenze
Sezione III Civile
Sentenza 22 maggio 2012

Verbale dell’udienza del 22 maggio 2012…omissis…

Il Giudice,

Ritenuto che il procedimento sommario di cognizione previsto dall’art 702 bis e 702 ter c.p.c., pur non delineando un procedimento d’urgenza o cautelare nondimeno prevede un procedimento dove viene massimizzata la velocità della trattazione e della decisione della controversia, con evidente premialità per il ricorrente che riesca a rnanifestare con forte evidenza le ragioni che militano a favore del proprio diritto. Ciò è reso del tutto evidente dalla stessa previsione di cui al 5° comma dell’art 702 ter c.p.c” a mente del quale ” … alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande”. Una tale disposizione, che consente evidentemente il rinvio della prima udienza per lo sviluppo degli incombenti necessari, esclude all’evidenza una trattazione frammentata o eccessivamente protratta ed invita le parti ed il giudice ad un confronto processuale concentrato e risolutivo in un medesimo contesto spazio temporale, virtualmente incompatibile con la previsione della concessione di termini per l’esperimento di attività ulteriori e diverse da quelle strettamente tenute in considerazione dalla norma citata e dallo stesso scopo della sua introduzione: svolgere processi semplici, dove le ragioni siano chiare e intellegibili fin dai primi momenti con battute processuali, in brevissimo tempo.
D’altra parte, onde evitare un’interpretazione sostanzialmente abrogans della disposizioni in discorso e invece pervenire all’armonizzazione del processo sommario di cognizione con le previsioni di cui al D. Lgs 28/2010, occorre rilevare che l’art. 5, comma 4 del decreto sulla mediazione prevede: “i commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Il Tribunale al riguardo, ritiene che tale disposizione ben possa essere analogicamente applicato al caso del processo sommario di cognizione per l’ipotesi in cui, non potendosi procedere nelle forme previste dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. per la complessità istruttoria contenutistica della
controversia, sia necessario convertire il processo nel rito ordinario di cognizione, nel qual caso, evidentemente dovrà procedersi secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 5 D.Lgs 28/2010.
Nel merito, foro competente è senza dubbio il tribunale di Firenze non potendo il resistente considerarsi consumatore.

Parte ricorrente ha dato prova del rapporto negoziale e del proprio adempimento mentre il resistente non hadato prova e nemmeno eccepito, 1a sussistenza di fatti modificativi impeditivi o estintivi. Sussiste l’adempimento del resistentee la domanda deve essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 702 bis e 55. Cp.c.

DICHIARA

Accertata la risoluzione del contratto di leasing immobiliare inter parties

CONDANNA

L’ omissis… all’immediata restituzione a omissis…dell’immobile di cui in domanda, libero dapersone e da cose.

CONDANNA

L’omissis…. al pagamento, delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.500,00, di cui
€.125,00 per spese, € 1.000,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari cd € 375,00 per spese generali oltre
iva e cap come per legge.
IL Giudice
Dott. Roberto Monteverde


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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