Avv. Mirco Minardi
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L’art. 12 del decreto legislativo 28/2010 intitolato “Efficacia esecutiva ed esecuzione” stabilisce espressamente:
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e’ contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, e’ omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarita’ formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e’ omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Come si vede “il verbale di accordo … costituisce titolo … per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.
Parrebbe di capire (nel provvedimento manca l’esposizione dei fatti) che il Conservatore di Varese abbia sollevato questioni sulla possibilità di iscrivere una ipoteca giudiziale sulla base di un accordo omolgato. Adito ritualmente, il Tribunale di Varese ha osservato che è ben vero che l’accordo, pur se omologato, ha sempre base volontaristica; tuttavia il legislatore ha espressamente qualificato come giudiziale l’ipoteca che si iscrive in base ad un accordo omologato, evidentemente mosso dalla volontà di favorire quanto più possibile la conciliazione. Ciò non toglie che i dati per l’iscrizione sono quelli che derivano dall’accordo e non dal decreto di omologa. L’ipoteca è dunque giudiziale, anche se il titolo è in realtà di tipo negoziale.
Trib. Varese, Sezione Prima civile, decreto 12 luglio 2012
(Pres. Buffone, est. Delmonte)
Omissis
Osserva. Ai sensi dell’art. 12 comma II, del d.lgs. 28/2010, il verbale di accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca. Nell’alveo della mediazione , le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la previsione di cui all’art. 12 cit. va riferita, per l’appunto, all’accordo (eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi. Vi è, però, che nel caso in esame, è il Legislatore stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta con l’accodo di mediazione sia “giudiziale”.
Deve, dunque, prendersi atto di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere l’iscrizione, per l’appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto.
E’ evidente che questa interpretazione presenta delle aporie: la base è volontaria ma la garanzia è giudiziale; d’altro canto, trattasi di scelta del legislatore favor mediatonis per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia nell’accordo, invece, oggi, assistito ope legis dal favore dell’ipoteca di tipo giudiziale.
Nulla per le spese, tenuto conto della particolarità della questione.
P.Q.M.
Ordina al Conservatore di provvedere alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente. Si comunichi. Nulla sulle spese Decreto Esecutivo Varese, 12.7.2012
Il giudice rel.
dr.ssa Chiara Delmonte
Il Presidente
dr. Giuseppe Buffone

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