Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it
Ogni tanto mi capita che qualche CTP mi chieda: “avvocato, faccio una perizia giurata?”. A tutti rispondo che non c’è necessità, difatti una perizia giurata non ha maggiore valore di una non giurata.
La consulenza tecnica di parte è una semplice allegazione difensiva tecnica; il suo valore probatorio non muta in ragione del giuramento che sulla stessa faccia il consulente.
Lo ha ribadito, anche di recente, la S.C. (sent. 2063/2010):
“Sostiene parte ricorrente incidentale che la Corte d’Appello erra laddove afferma che l’ulteriore somma di L. 10.000.000, liquidata dal Tribunale di Mistretta, sia da destinare al miglioramento del terreno mentre, secondo il Tribunale, tale importo è dovuto per il ripristino e la sistemazione del terreno, ossia per l’esecuzione di opere destinate a ristabilirne la normale produttività e non a migliorarlo. Di conseguenza, secondo la suddetta parte, la pronuncia del Giudice di primo grado in merito alla valutazione del danno non poteva essere oggetto di riforma da parte della Corte d’appello.
Secondo la stessa parte ancora, la corte è incorsa nella violazione dell’art. 115 c.p.c. laddove ha censurato la scelta del Tribunale di non essersi esclusivamente avvalso, per la liquidazione del danno, della consulenza tecnica d’ufficio. Sempre ad avviso dei ricorrenti incidentali la Corte ha altresì violato l’art. 116 c.p.c..
Il motivo è infondato.
Secondo la valutazione della Corte d’Appello, infatti, le opere indicate dal consulente di parte attrice e liquidate dal primo giudice in L. 10.000.000, non avrebbero semplicemente riportato il terreno nella situazione precedente allo smottamento, ma lo avrebbero migliorato così dando luogo ad un arricchimento del danneggiato.
Tant’è che i due precedenti consulenti non avevano liquidato, oltre le somme da essi previste, quella ulteriore di L. 10.000.000.
Del resto, aggiunge ancora l’impugnata sentenza, le eventuali opere di bonifica e sistemazione del terreno danneggiato rischiavano di alterare la stabilità raggiunta.
La decisione della Corte d’Appello è senz’altro corretta, specie in relazione alla scelta di non considerare necessario risarcire le opere indicate dalla consulenza tecnica di parte attrice e liquidate dal Giudice di primo grado in L. 10 milioni. La consulenza tecnica di parte, infatti, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzare e confutare quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente (Cass., 18 aprile 2001, n. 5687; Cass., 23 maggio 1998, n. 5151).
Nella sentenza de qua la Corte d’Appello ha comunque con-gruamente motivato la sua scelta di non risarcire le opere indicate dal consulente di parte indicandone la ragione nella finalità di miglioramento del fondo perseguita dalle stesse opere.
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su una causa d’urgenza (frana attiva che ha investito un capannone a valle ), il CTU ha limiti di tempo per dare risposta ai quesiti del giudice, o può rimandare indefinitamente? Se il danno nel frattempo si aggrava il CTU è responsabile (è passato un anno e il fabbricato ora è totalmente inagibile)? l’avvocato può richiedere un intervento del giudice?
@daniele59: domanda interessante. Il CTU deve rispondere entro il termine fissato dal Presidente, salvo proroghe. Il ritardo in assenza di proroga costituisce comportamento illegittimo che può essere fonte di responsabilità e causa di danno. L’avvocato può certamente richiedere l’intervento del giudice.
Buonasera,
Le chiedo se le note critiche alla relazione del CTU possono essere redatte e consegnate a “doppia” firma del CTP e dell’avvocato della parte. Ovvero se nelle medesime note ci possa essere una premessa dell’avvocato, con eccezioni preliminari, ed a seguire le controdeduzioni tecniche del CTP. Il deposito delle note potrebbe essere contestato per una irregolarità? Ringraziando per la cortese attenzione, La saluto cordialmente.
In fase di osservazioni alla bozza di relazione uno dei due CTP allega documenti che smentiscono le conclusioni del ctu. Tali documenti ovviamente non erano stati prodotti tempestivamente agli atti e depositandolì ora il principio del contraddittorio viene meno. Allo stesso momento Questi materiali cambierebbero le sorti della mia perizia. come procedere in tal caso? Confermo le mie conclusioni ma comunico cmq queste nuove circostanze nelle controdeduzioni?
Dipende dal tipo di documentazione. Non tutto è precluso.
Con atto di citazione parte attrice chiede risarcimento danni da fatto illecito ed a prova dell’entità del danno produce relazione del proprio CTP senza chiedere CTU . Rischia che la domanda venga respinta ?
@la ctu non viene considerata una prova, pertanto non si è verificata alcuna preclusione
Ho scelto come parte in causa di nominare me stesso come CTP, il Giudice nonostante due richiami non ha percepito la mia nomina. Come parte ho seguito tutte le operazioni peritali, adesso necessito di stilare una relazione tecnica per sottolineare errori CTU. Come posso fare?
la parte non può essere consulente di parte
Chiedo, se per legge un normale CTU del tribunale può fare il lavoro di un amministratore di condominio con partita IVA e C.Fiscale?
Grazie
Le osservazioni critiche del ctp equivalgono a dichiarazioni della parte? Per esempio, potrebbero considerarsi da controparte come un’ammissione di una data circostanza tecnica non menzionata in atti processuali dal relativo difensore?
sono liberamente apprezzabili
Buongiorno,
nel caso di costituzione tardiva in un ricorso ex art 702 bis, si può chiedere comunque la rinnovazione della ctu?
Grazie.
Buongiorno, in merito a una consulenza tecnica d’ufficio (famiglia), una delle parti non ha nominato il proprio CTP. Il deposito della bozza l’avvocato affida a un consulente esterno le osservazioni e le note critiche a tale bozza.
Può farlo?
Il CTU deve rispondere nonostante non sia il CTP nominato?