Ancora un’altra ordinanza che si pronuncia a favore della compatibilità del processo sommario di locazione con il rito locatizio.
La pronuncia si segnala anche per l’approfondimento della questione della “non sommarietà”.
Ecco in quali casi, secondo il Tribunale di Lamezia Terme è possibile parlare di istruzione non sommaria:
Ancora, le deduzioni svolte da parte istante, unitamente al corredo documentale che le supporta, giustificano la possibilità di un’istruzione “sommaria”, la quale deve essere intesa, non già in senso deteriore come istruttoria “superficiale”, come tale non compatibile con un sistema giudiziario di accertamento delle pretese azionate, tanto più in ragione dell’efficacia (provvisoria esecutività e titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale nonché per la trascrizione) e del regime impugnatorio (appellabilità ex art. 702 quater c.p.c.) dell’ordinanza conclusiva (che definisce il giudizio di primo grado, anche in ordine alle spese del procedimento), bensì – più propriamente – come istruttoria “marginale”, “snella” e “veloce” (cfr. Trib. Varese 18.11.2009; Trib. Mondovì 10.11.2009).
Ora, la marginalità dell’istruttoria deve essere ravvisata quando appaiono prevalenti le questioni in diritto sollevate dalle parti ovvero quando assume una valenza assorbente la prova precostituita documentale ex art. 187, primo comma, c.p.c.. In conseguenza, la sommarietà dell’istruttoria deve essere associata, non solo alla sua valenza marginale rispetto alle questioni e alle prove precostituite prodotte, ma anche alla natura costituenda dell’istruttoria da espletare.
In definitiva, la marginalità dell’istruttoria dovrà essere valutata rispetto ai mezzi di prova costituendi richiesti dalle parti (interrogatorio formale, prova testimoniale), in confronto alle questioni in diritto sollevate ed ai documenti prodotti: quando le questioni giuridiche e non in fatto e/o quando i documenti prodotti costituiscano gli aspetti assorbenti e/o prevalenti per la decisione, nel senso che da essi possano trarsi spunti determinanti per la ricostruzione della fattispecie ovvero per la dimostrazione dei fatti costitutivi, impeditivi, estintivi e modificativi ex art. 2697 c.c. del diritto fatto valere in giudizio, ricorrono le condizioni perché l’attivazione del rito sommario instaurato possa essere avvalorata.
Pertanto, non è la complessità delle questioni poste, sul piano teleologico, ad inibire la decisione con il rito sommario bensì, sul piano meramente strumentale, la formazione della prova, ancora in divenire, rispetto alle tesi difensive propugnate, le quali devono risultare scoperte di supporto dimostrativo ed esigenti detto supporto. Quando le questioni complesse (complessità intesa come obiettiva difficoltà della loro risoluzione, in guisa della singolarità della ricostruzione della fattispecie ovvero dell’esistenza di significativi contrasti giurisprudenziali) eventualmente poste dalle parti siano definibili allo stato degli atti ovvero attraverso un’attività istruttoria di mero contorno (nel senso di arricchimento di dati già acquisiti ovvero di dimostrazione di fatti secondari), sussistono i presupposti del rito sommario.
Tribunale di Lamezia terme
Il Giudice designato
ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 5198 del Ruolo Generale Affari Contenziosi – Procedimenti di
cognizione sommaria dell’anno 2009,
FATTO
letto il ricorso proposto dalla La Scala Annacristina & C. S.n.c., ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., depositato in data 4.11.2009, in cui si chiede che il Giudice designato: a. dichiari che il contratto di comodato stipulato in data 1.10.2008 tra l’istante e M.G., avente ad oggetto l’impianto di distribuzione di carburanti nel suo complesso, sito in Lamezia Terme, via T., si è risolto, come da accordo risolutivo concluso in data 11.06.2009; b. dichiari, in subordine, che il medesimo contratto si è risolto di diritto, in ragione dell’inadempimento delle obbligazioni di cui all’art. 11 del contratto (clausola risolutiva espressa); c. condanni, conseguentemente, M.G. – e, per quanto di ragione, F.P. – all’immediato rilascio, in favore della ricorrente, dell’impianto di distribuzione di carburanti descritto in premessa, con le attrezzature tutte che lo compongono e con gli immobili che lo sostanziano; d. condanni F.R., in solido con F.P., al risarcimento dei danni patiti dall’istante all’esito della chiusura dell’impianto di distribuzione di carburanti per fatto e colpa della comodataria, dall’11.02.2008 sino ad ottobre 2008, nella misura di euro 15.440,00 (euro 1.930,00 per ciascuno degli otto mesi); e. condanni M.G., in solido con F.P., al risarcimento dei danni patiti dall’istante all’esito della chiusura dell’impianto di distribuzione di carburanti per fatto e colpa della comodataria, dal febbraio 2009, nella misura di euro 23.160,00 (euro 1.930,00 per ciascuno dei dodici mesi), oltre che alla penale stabilita dall’accordo risolutivo in data 11.06.2009 (per euro 500,00 giornalieri a decorrere dall’1.07.2009);
posto che F.P., F.R. e M.G., nonostante abbiano ricevuto regolare e tempestiva notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza in data 14.12.2009, in data 17.12.2009 e in data 19.12.2009, non si sono costituiti in giudizio;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
dato atto dell’acquisizione all’odierno procedimento del fascicolo relativo allo svolto procedimento cautelare assicurativo ante causam, strumentale alle domande spiegate con il rito sommario di cognizione;
osserva
L’azione spiegata nelle forme del rito sommario di cognizione è ammissibile. E ciò perché si rientra nell’ambito di cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica ex artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.. Inoltre, il rito sommario di cognizione può trovare applicazione anche per le controversie nelle quali diversamente dovrebbe trovare applicazione il rito del lavoro ex art. 447 bis c.p.c.. Al riguardo, si osserva quanto segue: a. il secondo comma dell’art. 702 ter c.p.c. subordina la dichiarazione di ammissibilità della domanda alla ricorrenza della condizione di cui all’art. 702 bis c.p.c. (evidentemente del primo comma di tale articolo), il quale si limita a stabilire che il rito sommario di cognizione è precluso per le cause che rientrano nella competenza decisoria del collegio, indipendentemente dal rito prescritto; b. d’altro canto, il rito sommario di cognizione è un rito alternativo, da un canto, al rito ordinario di cognizione e, dall’altro, al rito ordinario (rectius speciale) delle cause di lavoro e assimilabili; c. la stessa collocazione sistematica del procedimento sommario di cognizione nel libro quarto dei procedimenti speciali del c.p.c. ex artt. 702 bis e seg. lascia intendere la sua compatibilità sia con le cause instaurabili con il rito ordinario che con le cause che seguono il rito del lavoro; d. il terzo comma dell’art. 702 ter c.p.c., il quale prevede la fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. (rectius udienza di trattazione), qualora le difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria, non ha un significativo selettivo dell’utilizzabilità del rito sommario ma deve essere interpretato quale riconoscimento del passaggio da un rito all’altro, in difetto dei presupposti del rito sommario (con la conseguenza che l’omesso richiamo all’art. 420 c.p.c. costituisce una mera svista, integrabile in via ermeneutica); e. peraltro, a tale conclusione può pervenirsi anche in guisa di un’interpretazione costituzionalmente orientata o adeguatrice della norma, poiché diversamente l’esclusione del rito sommario per le cause ex artt. 409 e 447 bis c.p.c. sarebbe priva di ragionevolezza; f. ad ogni modo, l’utilità del rito sommario può essere rintracciata anche in confronto alle cause di lavoro ed assimilabili, benché il relativo rito speciale sia connotato dai caratteri della speditezza e celerità, poiché l’introduzione della procedura ex art. 702 bis e seg. c.p.c. si fonda sull’autonomo presupposto della sufficienza di un’istruttoria sommaria, che garantisce una trattazione della causa ancora più snella e deformalizzata (sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, rimessa all’opportunità del giudice l’assunzione degli atti di istruzione rilevanti, e tutto ciò alla prima udienza), e soprattutto una definizione del giudizio con modalità più elastiche e semplificate (decisione con ordinanza e non già con sentenza).
Ancora, le deduzioni svolte da parte istante, unitamente al corredo documentale che le supporta, giustificano la possibilità di un’istruzione “sommaria”, la quale deve essere intesa, non già in senso deteriore come istruttoria “superficiale”, come tale non compatibile con un sistema giudiziario di accertamento delle pretese azionate, tanto più in ragione dell’efficacia (provvisoria esecutività e titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale nonché per la trascrizione) e del regime impugnatorio (appellabilità ex art. 702 quater c.p.c.) dell’ordinanza conclusiva (che definisce il giudizio di primo grado, anche in ordine alle spese del procedimento), bensì – più propriamente – come istruttoria “marginale”, “snella” e “veloce” (cfr. Trib. Varese 18.11.2009; Trib. Mondovì 10.11.2009). Ora, la marginalità dell’istruttoria deve essere ravvisata quando appaiono prevalenti le questioni in diritto sollevate dalle parti ovvero quando assume una valenza assorbente la prova precostituita documentale ex art. 187, primo comma, c.p.c.. In conseguenza, la sommarietà dell’istruttoria deve essere associata, non solo alla sua valenza marginale rispetto alle questioni e alle prove precostituite prodotte, ma anche alla natura costituenda dell’istruttoria da espletare. In definitiva, la marginalità dell’istruttoria dovrà essere valutata rispetto ai mezzi di prova costituendi richiesti dalle parti (interrogatorio formale, prova testimoniale), in confronto alle questioni in diritto sollevate ed ai documenti prodotti: quando le questioni giuridiche e non in fatto e/o quando i documenti prodotti costituiscano gli aspetti assorbenti e/o prevalenti per la decisione, nel senso che da essi possano trarsi spunti determinanti per la ricostruzione della fattispecie ovvero per la dimostrazione dei fatti costitutivi, impeditivi, estintivi e modificativi ex art. 2697 c.c. del diritto fatto valere in giudizio, ricorrono le condizioni perché l’attivazione del rito sommario instaurato possa essere avvalorata. Pertanto, non è la complessità delle questioni poste, sul piano teleologico, ad inibire la decisione con il rito sommario bensì, sul piano meramente strumentale, la formazione della prova, ancora in divenire, rispetto alle tesi difensive propugnate, le quali devono risultare scoperte di supporto dimostrativo ed esigenti detto supporto. Quando le questioni complesse (complessità intesa come obiettiva difficoltà della loro risoluzione, in guisa della singolarità della ricostruzione della fattispecie ovvero dell’esistenza di significativi contrasti giurisprudenziali) eventualmente poste dalle parti siano definibili allo stato degli atti ovvero attraverso un’attività istruttoria di mero contorno (nel senso di arricchimento di dati già acquisiti ovvero di dimostrazione di fatti secondari), sussistono i presupposti del rito sommario. Nella fattispecie, il procedimento può essere definito in ragione dei rilievi esposti in diritto e delle prove documentali offerte, senza bisogno di assunzione delle prove costituende richieste in subordine dalla stessa parte ricorrente nel corpo dell’atto introduttivo.
Ebbene, la risoluzione del contratto di comodato concluso tra La Scala Annacristina & C. S.n.c. e M.G. in data 1.10.2008, avente ad oggetto l’impianto di distribuzione di carburanti nel suo complesso, sito in Lamezia Terme, via T. , deve essere dichiarata alla luce del contenuto dell’accordo risolutivo raggiunto tra le medesime parti in data 11.06.2009, sottoscritto anche da F.P. in garanzia. In effetti, la pronuncia sul punto è meramente accertativa di una risoluzione consensuale già raggiunta tra le parti. Tra l’altro, detta risoluzione non è che il precipitato della clausola risolutiva espressa stabilita dall’art. 11 del riferito contratto di comodato dell’1.10.2008, di cui il comodante si è avvalso.
Anche la conseguente domanda di rilascio dell’impianto merita accoglimento. In effetti, anche in questo ambito, la scrittura di risoluzione consensuale aveva previsto l’obbligo della comodataria M.G. di rilasciare l’impianto nella sua totalità, in favore della comodante La Scala Annacristina & C. S.n.c., entro e non oltre la data del 30.06.2009. A tale impegno la comodataria non ha fatto fronte. Pertanto, sulla scorta dell’inadempimento di un obbligo contrattuale imputabile a colpa di M.G., deve essere disposta la condanna della medesima comodataria al rilascio. Tra l’altro, tale capo condannatorio si configura come fisiologica conseguenza della risoluzione del contratto di comodato ex art. 1458 c.c.. La condanna si estende sul piano soggettivo anche nei confronti di F.P., che di fatto ha continuato a gestire l’impianto e che comunque ha garantito il rilascio unitamente alla comodataria nella menzionata scrittura dell’11.06.2009.
Devono essere accolte, alla stregua dei documenti prodotti, anche le domande condizionate di risarcimento danni. Più in particolare, all’esito della sospensione della fornitura di carburanti a cura della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (Q8) in data 11.02.2008, conseguente all’inadempimento degli obblighi di pagamento delle forniture a carico della comodataria F.R. (vedi contratto di comodato in data 1.03.1999), la comodante La Scala Annacristina & C. S.n.c. ha perso le competenze che le sarebbero spettate, alla stregua del contratto di convenzionamento concluso con la Q8, competenze stabilite per ogni litro di carburante erogato. E ciò almeno sino all’1.10.2008. Tale responsabilità deve essere addebitata anche a F.P., quale originario comodatario che ha continuato di fatto ad interessarsi ed a gestire il distributore, anche quando il comodato è stato concesso alla figlia F.R.. Peraltro, si rimarca che la garanzia del risarcimento anche a suo carico è stata espressamente condivisa nella menzionata scrittura di risoluzione consensuale. Facendo leva sulle dichiarazioni fiscali prodotte, si può ricostruire anche il quantum dell’invocato risarcimento. Da tali elementi si ricava, infatti, che la media dei compensi percepiti mensilmente dalla La Scala Annacristina & C. S.n.c., in ragione del carburante erogato, ammontava a euro 1.930,00. Per l’effetto, il pregiudizio complessivo per il periodo emarginato (otto mesi da febbraio 2008 a settembre 2008) è pari a euro 15.440,00. Ulteriore nocumento della stessa specie è stato subito dalla proprietaria dell’impianto all’esito dell’ulteriore sospensione dell’erogazione del carburante a cura della Q8 nel febbraio 2009, sempre per inadempimento contrattuale all’obbligo di corrispondere il pagamento delle forniture a carico della nuova comodataria M.G. (vedi contratto di comodato in data 1.10.2008, registrato in data 2.10.2008). Anche in questo caso, la responsabilità deve essere condivisa con F.P., che ha gestito di fatto il distributore ed ha garantito la riparazione del nocumento. Richiamando gli stessi elementi, si evince che dalla data della sospensione della fornitura (febbraio 2009) sino alla data di introduzione dell’odierna azione sommaria (novembre 2009) sono decorsi 10 mesi. All’esito, l’importo del pregiudizio corrisponde a euro 19.300,00. Poiché si tratta di importi liquidati all’attualità e corrispondenti all’ammontare del danno richiesto sino ad oggi, su tali somme decorrono i soli interessi legali dal deposito dell’ordinanza sino al soddisfo, in applicazione del principio secondo cui, all’esito della loro definitiva liquidazione, i debiti di valore seguono lo stesso trattamento dei debiti di valuta.
Ultima pretesa creditoria, a garanzia della quale è stato già rilasciato il provvedimento di sequestro conservativo, si origina dal mancato adempimento dell’obbligo di corrispondere la penale stabilita nell’accordo risolutivo del comodato, stipulato in data 11.06.2009 (vedi previsione della penale di euro 500,00 pro die, in conseguenza del mancato rilascio dell’impianto a decorrere dalla data concordata del 30.06.2009). Anche rispetto a tale pretesa concorrono le responsabilità della comodataria M.G. e del garante F.P., che ha sottoscritto tale scrittura (vedi ulteriore garanzia prestata da F.P. in favore della ricorrente con scrittura sottoscritta in data 28.04.2009).
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sul decisum (attraverso il cumulo delle somme liquidate) entro lo scaglione che va da euro 25.900,01 sino a euro 51.700,00. Con riguardo allo svolto procedimento cautelare assicurativo di autorizzazione del sequestro conservativo, connotato dal requisito della strumentalità piena rispetto all’oggetto del presente procedimento, si conferma la liquidazione provvisoria già effettuata nel dispositivo della relativa ordinanza.
P.Q.M.
visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.,
dichiara l’ammissibilità della domanda proposta nelle forme del rito sommario di cognizione;
dichiara la causa definibile sulla scorta dell’istruttoria sommaria;
dichiara che il contratto di comodato stipulato in data 1.10.2008 tra La Scala Annacristina & C. S.n.c. e M.G., avente ad oggetto l’impianto di distribuzione di carburanti nel suo complesso, sito in Lamezia Terme, via T. , si è risolto, come da accordo risolutivo concluso in data 11.06.2009;
condanna, conseguentemente, M.G. – e, per quanto di ragione, F.P. – all’immediato rilascio, in favore della La Scala Annacristina & C. S.n.c., dell’impianto di distribuzione di carburanti descritto, con le attrezzature tutte che lo compongono (erogatori, pensilina, ponte cambio olio, impianto lavaggio auto con ponte e quant’altro) e con gli immobili che lo sostanziano (fabbricato ad uso ufficio con annessa sala lavaggio, locali deposito oli lubrificanti, servizi igienici e quant’altro);
condanna F.R., in solido con F.P., al risarcimento dei danni patiti dalla La Scala Annacristina & C. S.n.c. all’esito della chiusura dell’impianto di distribuzione di carburanti per fatto e colpa della stessa F.R., dall’11.02.2008 sino a settembre 2008, nella misura di euro 15.440,00 (euro 1.930,00 per ciascuno degli otto mesi), oltre interessi al saggio legale dal deposito della presente ordinanza sino al soddisfo;
condanna M.G., in solido con F.P., al risarcimento dei danni patiti dalla La Scala Annacristina & C. S.n.c. all’esito della chiusura dell’impianto di distribuzione di carburanti per fatto e colpa della stessa M.G., da febbraio 2009 sino a novembre 2009, nella misura di euro 19.300,00 (euro 1.930,00 per ciascuno dei dieci mesi), oltre interessi al saggio legale dal deposito della presente ordinanza sino al soddisfo;
condanna M.G., in solido con F.P., al pagamento della penale stabilita dall’accordo risolutivo in data 11.06.2009 per euro 500,00 giornalieri a decorrere dall’1.07.2009 sino all’effettivo rilascio;
condanna F.P., F.R. e M.G., in solido, alla refusione, in favore della La Scala Annacristina & C. S.n.c., delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi euro 4.757,25, di cui euro 1.820,00 per diritti, euro 2.710,00 per onorario ed euro 227,25 per esborsi, oltre accessori come per legge;
quanto al procedimento cautelare assicurativo strumentale all’odierna azione, conferma la liquidazione già effettuata nell’ordinanza emessa in data 22.10.2009, depositata in data 26.10.2009.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Lamezia Terme, 12.03.2010.
Il Giudice
Dott. Cesare Trapuzzano
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