Processo sommario di cognizione: il protocollo del Tribunale di Verona

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OSSERVATORIO VALORE PRASSI DI VERONA
PROTOCOLLO SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Il protocollo recepisce le indicazioni emerse all’interno del gruppo di lavoro istituito all’interno dell’ Osservatorio Valore Prassi di Verona e le indicazioni contenute nell’ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Verona n. 127/09.

PREMESSA

Il procedimento sommario viene considerato come un processo speciale a cognizione tendenzialmente piena, ma rispondente ad un modello di trattazione semplificato, utilizzabile per le cause “semplici”, ossia quelle che non presentano pluralità di questioni da risolvere, non richiedono accertamenti complessi, non necessitano di attività istruttorie di lunga indagine o numerose.
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il procedimento deve ritenersi applicabile non solo alle azioni di condanna, ma anche a quelle di mero accertamento ed alle azioni costitutive, in considerazione della mancanza di espresse limitazioni circa la natura dell’azione esperibile.

2. Il procedimento deve ritenersi applicabile solo per le cause astrattamente soggette al rito ordinario, in considerazione del fatto che l’art. 702–ter, in caso di incompatibilità della causa con l’istruzione sommaria, prevede unicamente la prosecuzione con le forme ordinarie (art. 183 c.p.c.) e l’art. 54 della legge n. 69/09 individua il rito del lavoro ed il rito sommario come modelli alternativi.

3. Il procedimento sommario non appare compatibile in concreto con le cause di opposizione a decreto ingiuntivo, di opposizione a sanzione amministrativa e di opposizione all’esecuzione e agli atti, in quanto le caratteristiche di tali procedimenti richiederebbero un’opera di adattamento interpretativo non agevole e tale da risultare incompatibile con le specialità proprie del procedimento sommario;

4. Il procedimento sommario deve ritenersi inapplicabile per le cause di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, in considerazione del fatto che l’unica impugnazione prevista avverso l’ordinanza sommaria è proprio l’appello.

5. Il procedimento sommario deve ritenersi applicabile per le cause successive a provvedimenti cautelari.

6. Il procedimento sommario deve ritenersi applicabile anche nelle cause con convenuto straniero.

FASE INTRODUTTIVA ED ESTENSIONE DEL CONTRADDITTORIO

7. Il decreto di fissazione dell’udienza deve essere emesso dal giudice designato tendenzialmente entro 5 giorni dalla data di assegnazione (v. ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Verona n. 127/09).

8. L’udienza deve essere tendenzialmente fissata in un periodo di tempo ricompreso tra i cinquanta giorni (tenuto conto dei tempi tecnici necessari per il ritiro delle copie e per la notificazione del decreto) ed i 90 giorni (tenuto conto delle esigenze di celerità del procedimento, salvo deroghe eccezionali giustificate dalla natura della causa, come ad
esempio nell’ipotesi in cui il convenuto sia straniero, o dalle condizioni particolari dell’agenda del giudice, come specificato nell’ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Verona n. 127/09).

9. Ai termini previsti dagli artt. 702.bis e ss. c.p.c. si applica la sospensione feriale.

10. E’ opportuno che nel decreto di fissazione dell’udienza siano specificati gli incombenti della prima udienza (precisando se essi riguardino solo l’audizione dei difensori e la definizione del thema decidendum e del thema probandum, ovvero anche incombenti di natura istruttoria).

11. E’ opportuna la determinazione di un termine per la notifica del decreto di fissazione dell’udienza quando questa sia fissata ben oltre il termine minimo di 50 giorni dianzi precisato, al fine di assicurare al convenuto un periodo di tempo maggiore per preparare la propria difesa, con la precisazione che si tratta di un termine ordinatorio, la cui violazione
può solo giustificare la richiesta del convenuto di differimento della prima udienza sempre allo scopo di meglio preparare la propria difesa (da presentare entro il termine di costituzione del convenuto stesso).

12. E’ auspicabile che l’orario dell’udienza fissata dal giudice sia indicato nel decreto in modo preciso, così da assicurare un adeguato spazio di interlocuzione con i difensori, anche tenuto conto del fatto che l’udienza stessa deve essere fissata nei medesimi giorni in cui presso le singole sezioni del Tribunale vengono tenute le udienze di prima comparizione per le cause ordinarie (v. ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Verona n. 127/09).

13. E’ controverso se al convenuto sia consentita solo la chiamata in causa per garanzia (presumibilmente propria), come previsto dall’art. 702-bis c.p.c. Un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio della ragionevolezza porta tuttavia a condividere l’opinione secondo cui deve ritenersi ammissibile anche la chiamata in causa per comunanza di causa, fermo restando che l’estensione soggettiva del contraddittorio impone al giudice una più attenta valutazione della compatibilità della causa con la trattazione sommaria. Per gli stessi motivi e con gli stessi limiti debbono ritenersi ammissibili nel procedimento sommario l’intervento volontario di terzi e la chiamata in
causa di terzi, sia per l’integrazione necessaria del contraddittorio sia per gli effetti di cui all’art. 107 c.p.c.

14. La chiamata in causa del terzo può essere effettuata con atto di citazione per l’udienza fissata dal giudice, nel rispetto dei termini previsti per il convenuto dal comma 3 dell’art. 702 bis c.p.c..

15. La costituzione del terzo chiamato deve avvenire con le stesse modalità ed è soggetta alle stesse decadenze previste per il convenuto.

16. Sono rinnovate le raccomandazioni agli avvocati contenute nel paragrafo 6 del protocollo generale dei processi civili (e, prima tra tutte, quella di comunicare la costituzione in giudizio e, ove sia richiesto e possibile, di mettere a disposizione della controparte copia dei documenti depositati), le quali assumono valore ancora più significativo nel procedimento sommario, in considerazione della brevità dei termini processuali che lo caratterizza.

L’UDIENZA, L’ISTRUTTORIA E LA DEFINZIONE

17. L’obiettivo tendenziale del procedimento sommario di cognizione è l’esaurimento delle attività previste dall’art. 702-ter in una sola udienza, ma è possibile la fissazione di ulteriori udienze in funzione delle necessità concrete di trattazione ed istruzione della causa. Tenuto conto dei contrasti interpretativi sulla configurabilità di uno sbarramento formale alla prima udienza per la definizione del thema decidendum e probandum, è auspicabile che le parti formulino tutte le proprie istanze, anche istruttorie, negli atti introduttivi o nella prima udienza.

18. Debbono ritenersi applicabili gli artt. 115, 164, 181, 182, 295 e ss., 299 e ss., 309 c.p.c., in quanto compatibili con le modalità di instaurazione e con la natura del rito sommario.

19. Nel caso di domanda principale rientrante nella competenza del Tribunale in composizione

monocratica e di domanda riconvenzionale rientrante nella competenza del Tribunale in composizione collegiale, così come nel caso di domanda principale compatibile con il rito sommario e di domanda riconvenzionale non compatibile (e viceversa), deve ritenersi condivisibile l’opinione secondo cui, in caso di connessione “forte” tra le due domande
(pregiudizialità, continenza, accessorietà ecc), l’intera causa deve essere convertita nel rito ordinario.

20. Tenuto conto della natura del procedimento e del fatto che l’art. 54 della legge n. 69/09 lo individua come il prototipo dei procedimenti in cui “in cui sono prevalenti i caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa”, la valutazione della compatibilità con l’istruttoria sommaria deve essere concentrata sull’accertamento della complessità della controversia, alla luce del numero e dell’entità delle questioni di fatto e di diritto controverse tra le parti, anche prescindendo dal tipo di prove da assumere.

21. In particolare, le cause che richiedono l’acquisizione di prove costituende devono ritenersi compatibili con il rito sommario, ove l’istruttoria sia breve ed agevole (come, ad esempio, le cause in cui l’istruttoria testimoniale sia limitata a poche circostanze di fatto o a poche testimonianze, ovvero quelle che implichino una CTU limitata nel contenuto ed espletabile in tempi brevi, ovvero ancora le cause che richiedano l’acquisizione di documenti o prove tramite gli strumenti di cui agli artt. 118, 210, 213 c.p.c.).

22. Le modalità di espletamento dell’istruttoria deformalizzata possono ricalcare quelle del modello cautelare (anche perché nell’art. 702-ter è richiamata la formulazione dell’art. 669 sexies), fermo restando che l’istruttoria deve riguardare tutti gli aspetti rilevanti ai fini della decisione e non solo quelli indispensabili. La prova testimoniale richiede pertanto il giuramento del testimone, ma non è necessaria l’indicazione specifica dei capitoli; la CTU
richiede il giuramento del consulente, ma deve essere ridotta nei tempi e semplificata nei contenuti (ove possibile, è auspicabile la risposta in udienza, con invito al CTU a studiare i fascicoli di parte prima dell’udienza).

23. Nel procedimento sommario non è derogato il principio dispositivo e quindi i poteri istruttori officiosi sono quelli previsti per il rito ordinario.

24. Ove siano fissate più udienze successive alla prima, al fine di compiere le attività necessarie per la decisione secondo il rito sommario, è applicabile l’art. 81 bis disp. att. c.p.c.

25. L’idoneità al giudicato del provvedimento conclusivo deve essere riconosciuta non solo ai provvedimenti di accoglimento, ma anche a quelli di rigetto nel merito.

26. Nella liquidazione delle spese giudiziali gli onorari devono essere determinati in base alle tariffe previste dal D.M. 8.4.04 per i procedimenti a cognizione piena dinanzi il tribunale (par. II tabella A).

27. Nel caso di conversione del procedimento sommario in giudizio ordinario (e tenuto conto del fatto che in tale passaggio rimangono ferme le decadenze già maturate nella fase sommaria), è possibile l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini di cui al novellato art. 153 c.p.c. in favore del convenuto, qualora l’eccessiva compressione del
termine a comparire nella fase sommaria non gli abbia consentito di articolare compiutamente le proprie difese.

28. Dopo la conversione in rito ordinario, all’udienza ex art. 183 c.p.c. le parti possono, ed il giudice deve, compiere tutte le attività previste dall’art. 183 c.p.c., anche se alcune di esse siano state già compiute od omesse nella fase sommaria.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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