Relativamente all’onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, sino al 2008 appariva dominante e quasi pacifica in giurisprudenza (nonostante il numero non particolarmente elevato di sentenze di Cassazione massimate sul punto) la tesi secondo cui lo stesso grava sul soggetto che agisce in giudizio ([1]).
In senso contrario si era pronunciata una sentenza (Cass. n. 1391/1985), sulla base della esplicita affermazione che i principi generali sull’onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa.
Secondo l’orientamento allora dominante, invece, l’onere della prova dipendeva dalla posizione processuale delle parti. In secondo luogo, grava sull’attore, quand’anche abbia proposto una azione di accertamento negativo, in quanto egli ha necessariamente un onere più ampio. In terzo luogo, una volta ammessa la possibilità di esperire l’azione di mero accertamento, costituisce un contrappeso attribuire l’onere della prova all’attore, pena il rischio di aggravare la posizione del debitore.
Nel 2008 la S.C., sezione lavoro (sent. 19762/2008), si è motivatamente discostata dall’orientamento tradizionale.
La Corte ha osservato che l’azione di accertamento negativo viene proposta da un soggetto che vi è indotto o da una richiesta stragiudiziale del creditore oppure “costretto” per effetto di atti di esercizio del diritto, come nella materia previdenziale.
Il tradizionale orientamento, osserva la S.C., aggrava ingiustificatamente la posizione del debitore e non è effettivamente giustificato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
L’attore in accertamento negativo, poi, non “fa valere un diritto in giudizio” così come richiesto dall’art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula l’inesistenza. È invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all’azione di accertamento negativo.
Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell’onere della prova di cui ai due commi dell’art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all’interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all’iniziativa processuale vuol dire quindi alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell’onere della prova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivo del rapporto l’onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
È invece maggiormente ragionevole gravare dell’onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.
Può poi in particolare rilevarsi che collegare la distribuzione dell’onere della prova al ruolo delle parti quanto all’iniziativa processuale, invece che alla posizione sostanziale delle stesse riguardo ai diritti oggetto del giudizio, crea particolari problemi quando relativamente allo stesso diritto le posizioni processuali si intreccino a seguito della proposizione da parte del convenuto in accertamento negativo di domanda riconvenzionale per il pagamento del credito oggetto del giudizio.
Il criterio formulato dalla giurisprudenza, secondo cui ambedue le parti dovranno ritenersi gravate dall’onere di provare le rispettive contrapposte pretese, non è provvisto di un saldo fondamento logico-giuridico e talvolta ha implicazioni non chiare e irragionevoli.
Non è corretto affidare al regime probatorio il contenimento delle azioni, anche perché è sufficiente a tal fine l’indagine sull’interesse ad agire. Non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte (situazione configurabile anche con riferimento ad atti dell’Inps dichiarativi di un suo diritto alla ripetizione dell’indebito, poiché l’ente ha la facoltà di recuperare le somme mediante ritenute sulle prestazioni pensionistiche via via maturate, come espressamente previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 262).
D’altra parte, il criterio processuale dimostra tutti i suoi limiti allorquando in via riconvenzionale il creditore chieda l’accertamento del suo diritto, con la conseguenza che il debitore deve provare l’inesistenza del rapporto, il creditore la sua esistenza. Oppure nei casi in cui proposte domande in giudizi separati si proceda alla loro riunione.
La giurisprudenza successiva[2] ha confermato questo orientamento, ribadendo che è al rapporto sostanziale che occorre guardare, pertanto grava sul creditore, anche se convenuto in una azione di accertamento negativo, dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa.
D’altra parte, se in via stragiudiziale non vi era stata alcuna contestazione, il giudice dovrà rigettare la domanda per carenza di interesse ad agire. Se il creditore aderisce alla domanda del convenuto, dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ma nei casi in cui il creditore chieda o il semplice rigetto della domanda o l’accertamento del suo diritto, dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa.
[1] cfr. Cass. n. 1454/1951, 4724/1989, 6487/2004, oltre a Cass. n. 2032/2006 appena citata, a cui si possono aggiungere Cass. 7282/1997, 12963/2005 e 3374/2007, relative all’ipotesi particolare di proposizione da parte del convenuto in accertamento negativo di domanda riconvenzionale basata sulla dedotta esistenza del medesimo diritto, ipotesi che sarà successivamente ripresa in considerazione; cfr. anche Cass. n. 23229/2004 e 384/2007, contenenti principi in materia di prova di fatti negativi in relazione ad azioni di accertamento negativo).
[2] Cfr. in tal senso Cass. 16917/2012; Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108.
Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- L’onere della prova nella giurisprudenza della Cassazione civile nell’anno 2016
- La dichiarazione di non voler invertire l’onere probatorio.
- Qualche considerazione sul giudice e la prova civile
- L’esame razionale delle prove
- Ancora sulla prova dei fatti negativi
Ultimi commenti