Non tutti i fatti che la parte avrebbe l’onere di dimostrare debbono necessariamente essere dimostrati in giudizio. Non devono infatti essere dimostrati:
a) i fatti pacifici;
b) i fatti non contestati o contestati genericamente (art. 115 c.p.c.);
c) i fatti notori.
I fatti pacifici sono quei fatti ammessi esplicitamente dalla controparte oppure quei fatti alla base di un sistema difensivo logicamente incompatibile con la negazione dei fatti allegati dalla controparte. Se l’attore, ad esempio, chiede il pagamento del prezzo della merce venduta e il compratore eccepisce l’esistenza di vizi, il fatto costitutivo della esistenza del contratto di vendita può dirsi pacifico e non necessita di dimostrazione[1].
I fatti non contestati o contestati genericamente sono quei fatti sui quali la controparte o non prende posizione oppure si limita ad una contestazione di mero stile.
I fatti notori sono quei fatti conosciuti dalla generalità delle persone in un dato momento ed in un dato luogo. Ad esempio, la verificazione di una calamità.
Diversi dai fatti notori sono le massime di esperienza ovvero quelle regole basate sull’osservazione dei fenomeni scientifici, tecnici, sociali. Ad esempio costituisce massima di esperienza quella per cui i parenti e gli amici sono meno attendibili come testimoni rispetto a soggetti che non hanno alcun rapporto con le parti.
Non devono essere dimostrati anche i giudizi. Ad esempio, il creditore che agisce per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento non deve allegare e dimostrare la gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., perché la gravità dell’inadempimento è un giudizio sulla sua natura e non un fatto.
Del pari non devono essere dimostrate in giudizio le norme giuridiche. In base al noto principio jura novit curia, il giudice, infatti, deve sempre procedere autonomamente alla ricerca e alla interpretazione della norma applicabile al caso concreto, senza che le eventuali allegazioni provenienti dalle parti possano in tale direzione vincolarlo o comunque limitarlo.
Ciò vale per qualunque norma di diritto, quindi anche alle norme regolamentari a carattere locale, gli usi, il diritto antico e soprattutto il diritto straniero. Sono esclusi gli atti e i provvedimenti amministrativi.
Il principio trova conferma nell’articolo 14 della legge 218/1995 a norma del quale l’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice che a tal fine può avvalersi oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, anche di informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia e può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
Tutto ciò significa quindi che rispetto ad una norma giuridica non si pone mai un problema di prova. Come pure non si realizza alcun effetto di “non contestazione” o di “acquiescienza”. La parte può dedurre una diversa interpretazione della norma giuridica nel corso di tutto il processo, senza che possa verificarsi alcuna preclusione.
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Preg,mo Collega,
Ho letto con particolare interesse i Suoi pregevoli rilievi, ma devo dirLe che la sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione da Lei citata (la n. 10060 del 24 aprile 2010) si riferisce ad altra e diversa fattispecie, inerente al risarcimento danni da colpa medica.
Si tratta ad ogni evidenza di un mero lapsus calami, per cui Le sarei particolarmente grato se mi comunicasse con cortese urgenza data e il numero esatti dell’arresto giurisprudenziale con cortese urgenza, dovendo richiamarlo in una memoria difensiva che devo depositare nei prossimi giorni.
La ringrazio, e lieto dell’incontro professionale, La saluto cordialmente.
Avv. Guido de Rossi