La sentenza che segue ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di sfratto per morosità, posto che invitate le parti dal giudice ad esperire il tentativo di mediazione, nessuna si era attivata.
All’udienza successiva a quella del rinvio, fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore del conduttore, unico presente, faceva presente, appunto, il mancato esperimento del tentativo.
Il giudice ostiense ha dichiarato l’improcedibilità della domanda e condannato parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite.
TRIBUNALE di ROMA
SEZIONE DISTACCATA di OSTIA
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti,
osserva:
la A ha intimato al Comune di B sfratto per morosità con citazione notificata in data
15.7.2011;
il Comune di B si è costituito e si è opposto alla convalida;
alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha
disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;
con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di
materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);
all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del
giudizio in caso di mancato accordo, il difensore del Comune di B, unico presente,
faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo
obbligatorio di conciliazione;
visto l’art. 5 primo comma del decr. legsl. 28/10 che prevede che l’esperimento del
procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda
giudiziale;
il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto
definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle
spese, che vanno poste a carico della intimante;
P.Q.M.
DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte
della A;
DICHIARA improcedibile la domanda della A
CONDANNA la A in persona del suo legale rappresentante pro tempore al
pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Roma Capitale in persona
del suo Sindaco pro tempore in complessivi € 950,00 di cui €.150,00 per spese oltre
IVA e CAP
Ostia lì 26.3.2012
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi
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