Il Tribunale di Milano ha giudicato invalida la comunicazione in cancelleria di un’ordinanza, avendo il procuratore indicato nell’atto introduttivo il proprio indirizzo PEC.
Nella specie, la cancelleria aveva inserito nell’anagrafica solo il nome della domiciliataria che, tuttavia, risultava priva di un indirizzo PEC. Per tale ragione, la stessa cancelleria aveva ritenuto di poter notificare presso di sé l’ordinanza emessa dal giudice.
Nonostante l’assenza della disposizione di cui all’art. 16-sexies d.l. 179/2012 (introdotta solo con d.l. 90/2014), il Tribunale, richiamando la nota sentenza delle SS.UU. (10143/2012) ha ritenuto che l’indicazione dell’indirizzo PEC costituisce domicilio a tutti gli effetti, risultando superata l’elezione di cui all’art. 82 R.D. 1934/37.
Tribunale Milano sez. X, 10/04/2013
La difesa dell’attrice fa presente che l’avv. Ferraro procuratore
della parte aveva comunicato in citazione al momento della
costituzione la sua pec comunicata all’ordine degli avvocati di
Agrigento al quale appartiene per le comunicazioni e nonostante ciò
l’ordinanza riservata del 15 dicembre 2012 è stata fatta in
cancelleria ex art. 51 co 3 DL 112/2008, l’avv. Ferraro non essendo
stato avvisato della data del rinvio non ha partecipato all’udienza
del 7.3.2013 omettendo di citare i suoi testimoni; chiede di essere
rimessa in termini per l’assunzione del testimoni e che il processo
sia riportato all’attività fissata per l’udienza del 7.3.2013.
La difesa della convenuta si oppone alla richiesta di rimessione in
termini essendo la comunicazione di cancelleria eseguita
correttamente e insiste per la discussione
Il Giudice
Rilevato:
Fatto
che con ordinanza riservata 15.12.2012 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalla difesa
dell’attrice e fissata l’udienza del 7.3.2013 per la loro assunzione;
che l’ordinanza veniva comunicata in data 17.12.2012 dalla cancelleria all’avv.Jole di Puma presso
il punto informativo del tribunale ai sensi dell’art. 51 comma 3 del DL 112/2008 convertito in L.
133/2008 e successive modifiche;
che all’udienza del 7.3.2013 nessuno compariva per l’attrice e, anche su eccezione della difesa di
parte convenuta, veniva dichiarata la decadenza della parte dalle prove ammesse e la causa
rinviata all’odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c.;
che all’odierna udienza la difesa dell’attrice ha chiesto la revoca dell’ordinanza 7.3.2013 con
fissazione di nuova udienza per l’ assunzione delle prove orali ammesse, deducendo (così va
qualificata la richiesta della difesa di cui al verbale che precede) l’invalidità della comunicazionedi cancelleria dell’ordinanza 15.12.2012 in quanto eseguita in cancelleria per la domiciliataria avv.
Di Puma priva di pec e non a legale della parte avv. Antonio Ferraro, presso la sua pec comunicata
all’ordine degli avvocati di Agrigento al quale risulta iscritto, osservando che nell’atto di citazione
l’avvocato Ferraro aveva espressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di
cancelleria ex art. 176 c.p.c. al suo indirizzo pec espressamente indicato;
che da informazioni assunte presso la cancelleria risulta che l’avv.Ferraro non è stato inserito, al
momento dell’iscrizione a ruolo della causa, nell’anagrafica degli avvocati, essendo stato inserito
solo il nominativo dell’avv. Di Puma domiciliataria, non telematica e priva di pec;
che il combinato disposto degli artt 125 co 1, 136 co 2, 170 e 176 co 2 c.p.c. e dell’art. 51 co 1 e 2
DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 e succ. modifiche, nonché DM 26.5.2009 n. 57 per quanto
riguarda il Tribunale di Milano dall’1.6.2009, stabiliscono che le comunicazioni di cancelleria
delle ordinanze pronunciate fuori udienza si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta
elettronica certificata comunicata al proprio ordine;
che l’art. 136 co 2 c.p.c., in particolare, individua come modalità di esecuzione della
comunicazione di cancelleria la consegna a mani del biglietto al destinatario ovvero la
trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata; che l’avvocato domiciliatario non è il
procuratore costituito per la parte processuale, ma è solo il legale presso il quale il procuratore
della parte ha eletto domicilio ex art. 82 RD n. 37/1934;
Ritenuto:
che la comunicazione di cancelleria all’avvocato domiciliatario che sia privo di posta elettronica
certificata e quindi in cancelleria (al punto informativo), ai sensi dell’art. 51 co 3 DL 112/2008
convertito in L. 133/2008 e succ. modifiche, non sia valida nei casi, come quello in esame, in cui
la parte si sia costituita con procuratore che abbia comunicato la sua pec ai sensi dell’art. 125 co 1
c.p.c. in quanto devono ritenersi prevalenti le disposizioni del codice di rito e del DL 112/2008,
che stabiliscono che le comunicazioni si effettuano al procuratore della parte tramite posta
elettronica certificata, rispetto anche alla disposizione dell’art. 82 del RD n. 37/1934 la cui
originaria ratio, stabilendo un collegamento territoriale tra ufficio giudiziario e procuratore della
parte costituita, di un più immediato ed agevole espletamento delle formalità delle notificazioni e
comunicazioni risulta, con l’introduzione delle notificazioni a mezzo di posta elettronica
certificata, del tutto superata, divenendo centrale nell’attuale sistema la comunicazione al
procuratore costituito o al suo domiciliatario all’indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato al proprio ordine;
che ciò trova ulteriore conferma nel disposto dell’art. 7 della L. 247/2012;
che in tal senso si è espressa anche la Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza
10143/2012 secondo la quale “L’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – secondo cui gli avvocati, i
quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del
tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere
domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso,
intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria
dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense
fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo
ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte
d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui
circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di
quest’ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366
cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza
sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato
contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria,innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue
soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli
atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia
indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.”
Ritenuto, pertanto, che la comunicazione di cancelleria dell’ordinanza 15.12.2012, effettuata ex
art. 51 co 3 DL 112/2008 presso la cancelleria non sia valida, essendosi la parte costituita con
procuratore che ha comunicato di voler ricevere le notificazioni al suo indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio ordine professionale e che l’istanza di revoca
dell’ordinanza 7.3.2013 vada accolta con rimessione in istruttoria della causa,
Diritto
PQM
P.Q.M.
revoca l’ordinanza 7.3.2013 e fissa l’udienza del 20.6.2013 alle ore 10,00 per assumere tutte le
prove orali ammesse.
Fissa ex art. 81 disp att. cpc le successive udienze
Del 9.7.2013 ore 12,45 per eventuale incarico di consulenza medico legale
Del 29.1.2014, ore 11,00 per la precisazione delle conclusioni.

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Buona sera, perchè un intervento del ministero, visto che citi una circolare esplicativa, comunque non vincolante e poi il cancelliere può sbagliare come altri, come in questo caso. Brevemente e senza formalità, ma a mani, a mio avviso il cancelliere e direttamente interprete delle norme che si riferiscono alla sua attività, e ne risponde in caso di errori. Poi tornando al processo telematico, basta riferirsi alle norme processuali già vigenti per farsene una ragione. Sostituire lo sportello di accettazione degli atti cartacei con quello telematico è a mio avviso dà più certezze è garanzie alle parti private e pubbliche. Ecco perchè. L’atto cartaceo con firma autografa e mandato con autentica, depositato in cancelleria da chiunque, indicava con una certa certezza la provenienza dell’atto dal tale avvocato, ma il cancelliere non poteva certo sindacare l’autenticità della sottoscrizione del procuratore. Se l’avvocat fosse lui o altri non interessava bastava la forma eventuali abusi sarebbero stati contestati a futura memoria. I’atto depositato nella disponibilità del Cancellire che verificata la presenza dei requisiti formali garantiva il contraddittorio, con l’inserimento nel fascicolo processuale. Ora cosa accade? Esattamente questo: l’atto processuale, introduttivo o altro, a mio avviso non ha importanza, è frmato con firma digitale che garantisce la sottoscrizione, lo invia lo stesso con posta certificata che garantisce il mittente all’indirizziìo del cancelliere destinatario, che è proprio lui, del giudice a cui si riferisce la procedura, lo stesso l’accetta e quindi,l’innserisce nel fascicolo, garantrendo il contraddittorio ecc. il resto e mancia. Poi se qualcuno non conosce del proprio mestiere, capita in tutte le categorie cancellieri compresi, e avvocati naturalmente esclui. Da ultimo, sul procedimento per D.I. che è previsto solo nella modalità telematica, nessuna obbiezione, eppure si tratta di una procedura altamente invasiva, direbbero i medici, che può portare all’emissione di un titolo immediatamente esecutivo. Si pensi al tempo necessario al debitore per avere gli atti in originale, ovvero una sospensiva contestanto semplicemente che gli atti sono falsi o altro, invece per la citazione che non prevede alcun atto immdiatamente esecutivo si cercano tante obbiezioni che non stanno ne in cielo, ma soprattutto nel codice di procedura civile ovvero non accampano alcuna violazione di norme processuali.Un saluto cordiale anonimo cancelliere di tribunale