Questo post trae spunto da alcune domande poste sul blog dell’ottimo Collega Roberto Arcella, fonte preziosissima per tutti coloro che vogliono approfondire le loro conoscenze sul PCT e sulle notifiche a mezzo PEC.
Con riferimento al PCT ci si chiede se il praticante abilitato possa autenticare le copie ex art. 19, comma 9-bis del d.l. 179/2012. La norma stabilisce “Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte “. Concordo pertanto con il Collega Arcella sul fatto che il praticante abilitato difensore di una parte possa autenticare le copie.
Diverso però il discorso con riferimento alla notifica, in quanto la legge 53/1994 riserva detta facoltà solo agli avvocati; pertanto il praticante abilitato non può utilizzare la PEC per notificare gli atti, fermo restando che potrà avvalersi dell’ufficiale giudiziario per notificare le copie di cui ha autenticato la conformità (come affermato dal Collega Arcella).

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