PCT e notifiche a mezzo PEC: quali poteri per i praticanti?

Mirco Minardi

Questo post trae spunto da alcune domande poste sul blog dell’ottimo Collega Roberto Arcella, fonte preziosissima per tutti coloro che vogliono approfondire le loro conoscenze sul PCT e sulle notifiche a mezzo PEC.

Con riferimento al PCT ci si chiede se il praticante abilitato possa autenticare le copie ex art. 19, comma 9-bis del d.l. 179/2012. La norma stabilisce “Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte “. Concordo pertanto con il Collega Arcella sul fatto che il praticante abilitato difensore di una parte possa autenticare le copie.

Diverso però il discorso con riferimento alla notifica, in quanto la legge 53/1994 riserva detta facoltà solo agli avvocati; pertanto il praticante abilitato non può utilizzare la PEC per notificare gli atti, fermo restando che potrà avvalersi dell’ufficiale giudiziario per notificare le copie di cui ha autenticato la conformità (come affermato dal Collega Arcella).


Share
Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*