A) Tribunali che in assenza di autorizzazione ex art. 35 D.M. 44/2011 hanno dichiarato l’INAMMISSIBILITA’ dell’atto.
- Trib. Torino 15.7.2014 (ricorso ex art. 702bis)
- Trib. Padova 28.8.2014 (comparsa costituzione)
- Trib. Pavia 22.7.2014 (comparsa di costituzione e risposta)
- Trib. Foggia 10.4.2014 (ricorso)
- Trib. Reggio Emilia 30.06.2014 (ricorso ex art. 702bis)
- Trib. Bergamo 25.3.2015 (opposizione a decreto ingiuntivo)
B) Tribunali che in assenza di autorizzazione ex art. 35 D.M. 44/2011 hanno dichiarato l’AMMISSIBILITA’ dell’atto.
- Trib. Genova, 1.12.204
- Trib. Milano, 6.11.2014
- Trib. Forlì 28/10/2014
- Trib. Brescia 7/10/2014
- Trib. Vercelli, 31.7/4.8.2014
- Trib. Bologna 16/07/2014
- Trib. Asti 23/3/2015
C) Tribunali che hanno dichiarato l’INAMMISSIBILITA’ dell’atto scansionato o con elementi attivi.
- Trib. Roma 13.7.2014 (ricorso per decreto ingiuntivo)
- Trib. Livorno 25.7.2014 (ricorso per decreto ingiuntivo)
- Trib. Roma, sezione lavoro 20.4.2015 (ricorso per decreto ingiuntivo con elementi attivi)
D) Tribunali che hanno dichiarato l’IRREGOLARITA’ dell’atto scansionato.
- Trib. Vercelli, 31.7/4.8.2014
- Trib. Udine 28/07/2014 (invito a regolarizzare)
E) Tribunali che hanno dichiarato l”INAMMISSIBILITA’ di un deposito cartaceo in regime obbligatorio
- Trib. Reggio Emilia, 1.7.2014
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Il giudice,
visto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato telematicamente in cancelleria dalla
s.r.l. Fallimento Officine Componenti in data 8.7.14 ed assegnato al giudice in data
15.7.14;
rilevato che, ex art. 16 bis L. 17.12.12 n.221, a decorrere dal 30.6.14 nei
procedimenti civili dinanzi al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità
telematiche riguarda solo le parti precedentemente costituite, non essendo
contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio;
considerato che il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data
30.4.2013 riguardante il tribunale di Torino, emesso ai sensi dell’art. 35 D.M.
21.2.2011 n. 44, prevede l’attivazione del processo civile telematico (trasmissione
dei documenti informatici) solo relativamente agli atti del giudizio che
presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti
introduttivi del giudizio civile;
rilevato, quindi, che alcuna norma dell’ordinamento processuale consente il
deposito in forma telematica dell’atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza
che il relativo ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, posizione che trova già
precedente riscontro nella giurisprudenza di merito (Trib. Foggia 10.4.2014);
P.Q.M.
Il giudice,dichiara il ricorso inammissibile.
Torino, 15.7.14.
PROVVEDIMENTO DEPOSITATO IN DATA 15.7.14.
GIUDICE: FRANCESCO EUGENIO RIZZI.
n. 7470/2014 R.A.C.C.
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 7470/2014 promossa da
……..
Il Giudice Istruttore a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28/08/2014,
rilevato che preliminarmente vada affrontata la questione relativa all’ammissibilità della
costituzione della conventa avvenuta solo telematicamente in data 20/08/2014 mediante invio a
mezzo PEC direttamente nel sistema P.C.T. con la Consolle dell’avvocato.
La questione appare particolarmente complessa per l’assoluta novità del thema decidendum,
perlomeno per questo ufficio giudiziario, sicché appare opportuna una approfondita disamina della questione.
Va in primo luogo osservato che il presente procedimento è stato iscritto a ruolo in data posteriore al 30/06/2014 sicché allo stesso si applicano pienamente le novità introdotte dal DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014 con la quale si è disciplinato l’obbligo nel deposito di alcuni atti processuali che può avvenire solo in via telematica.
Va subito osservato che tra gli atti che l’art. 16 bis del D.L. 179/2012 impone di depositare
esclusivamente in via telematica non vi sono gli atti introduttivi del giudizio visto che gli unici atti per cui è obbligatorio l’invio telematico sono quelli endoprocedimentali.
Un tanto è espressamente previsto dal comma 1 poiché l’art. 16 bis utilizza la frase “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.
Sulla base di tale dettato normativo, i tribunali di Torino e Foggia hanno già dichiarato
inammissibili due costituzioni in giudizio che avevano visto la parte ricorrente/attrice inviare l’atto introduttivo solo in modalità telematiche senza il deposito cartaceo.
Quelle decisioni appaiono corrette.
Va in primo luogo osservato che l’art. 16 bis del D.L. 179/2012, peraltro non interessato dalle
recenti modifiche del D.L. 90/2014, nel suo primo comma si occupa solo di sancire l’obbligo
dell’invio con modalità telematiche degli atti endoprocedimentali, ma nulla prevede sugli atti
introduttivi di attore e convenuto lasciando quindi un vuoto normativo nel processo civile
telematico perché sancire l’obbligo dell’invio telematico di alcuni atti non significare vietare di utilizzare quel medesimo canale comunicativo anche per altri atti, significa solo statuire che alcuni atti, nei procedimenti iniziati dopo il 30/06/2014, devono essere inviati secondo particolari modalità tecniche che prima non esistevano.
Poiché nel nostro sistema processuale vige il principio della libertà delle forme, laddove non
diversamente stabilito, l’obbligo di utilizzare un certo strumento di trasmissione non può equivalere,
nel silenzio della legge, a statuire il divieto di utilizzo di quel medesimo strumento per gli atti
introduttivi, laddove invece per gli atti endoprocedimentali è addirittura obbligatorio.
Se l’invio telematico è addirittura obbligatorio per gli atti endoprocedimentali ciò comporta
innanzitutto che quella tipologia di strumento di invio è reputato idoneo dal legislatore a
raggiungere lo scopo perseguito dalla norma, ovvero consentire alla parte di depositare l’atto
processuale nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nel silenzio della legge, un primo elemento di valutazione per decidere se l’invio degli atti
introduttivi possa avvenire per via telematica, potrebbe allora essere rappresentato dal decreto ex
art. 35 di cui è destinatario questo ufficio giudiziario e che è reperibile anche sul sito pst.giustizia.it
a cui qualunque cittadino, avvocato del convenuto compreso, possono accedere per prendere
cognizione di quale sia il contenuto del decreto di cui all’art. 35 di cui è destinatario questo ufficio
così come è possibile vedere i decreti rivolti a tutti gli uffici giudiziari d’Italia siano essi Tribunali o
Corti d’Appello.
Il decreto autorizzativo ex art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011 è quel particolare atto amministrativo
autorizzativo adottato dal Direttore del DGSIA con cui il Direttore, in seguito alla sperimentazione
ed all’analisi della dotazione informatica del Tribunale di Padova, ha decretato che questo ufficio
giudiziario sia autorizzato a ricevere gli atti e solo quelli con valore legale, indicati in quell’atto
autorizzativo.
Il decreto ex art. 35 di cui è stato destinatario il Tribunale di Padova datato 3 giugno 2014 prevede
l’attivazione dei servizi telematici relativamente alle comparse conclusionali e alle memorie di
replica, alle memorie autorizzate dal Giudice e le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. per i
procedimenti contenziosi civili e del lavoro.
Questo elemento di valutazione porta inevitabilmente a ritenere non legittimo l’invio telematico
della comparsa di costituzione poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di
valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione per non
essere questo specifico atto processuale ricompreso nel decreto di cui all’art. 35 pur se tecnicamente
possibile.
A tale conclusione si giunge da un lato osservando che la comparsa di costituzione non è un atto che
possa essere inviato telematicamente con valore legale mancando tale atto nell’autorizzazione citata
e dall’altro osservando che se l’atto inviato telematicamente non trova una specifica copertura
normativa speciale esso deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di costituzione
inviato a mezzo posta essendo la mail certificata, così come la raccomandata, due mezzi di
comunicazione.
Se così è dobbiamo applicare la disciplina generale sulla costituzione delle parti e rifarci quindi agli
artt. 166 e 167 c.p.c. che disciplinano la costituzione dell’attore e del convenuto nel giudizio
ordinario di cognizione senza prevedere alcun riferimento al Processo Civile Telematico.
Quei due articoli prevedono che l’atto di citazione e la comparsa di costituzione debbano essere
“depositati” in cancelleria.
Il fatto che le due norme in questione utilizzino il verbo depositare fa ritenere che qualcuno
fisicamente si rechi in cancelleria a consegnare al Cancelliere l’atto sul quale apporre il timbro di
depositato.
Un tanto è anche l’orientamento conforme della Cassazione da ultimo ribadito anche da Cass. Sez.
3 n. 12391 del 21/05/2013 la quale ha statuito che “La disciplina risultante dall’art. 165 cod. proc.
civ. (e dagli artt. 72, 73 e 74 disp. att. cod. proc. civ.), nel richiedere alla parte attrice – a mezzo del
proprio procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge – il deposito in cancelleria
della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l’originale della citazione, la
procura e i documenti offerti in comunicazione, è finalizzata a consentire alla cancelleria il
controllo dell’esistenza dei documenti prodotti ed alla parte convenuta di contestarne,
eventualmente, sia la genuinità che l’attinenza rispetto alla questione da trattare. Di conseguenza
essa – mirando a soddisfare esigenze sia di correttezza che di certezza in ordine all’instaurazione
del rapporto processuale – non si pone in contrasto né con gli artt. 24 e 111 Cost., né con il diritto
dell’Unione europea, in particolare quello emergente dalle sentenze della Corte di giustizia in tema
di libera circolazione delle persone, secondo cui l’osservanza della normativa processuale interna
non restringe alcuno spazio di giustizia, che va pur sempre realizzato nel rispetto dei diritti
fondamentali e delle differenze degli ordinamenti e delle tradizioni giuridiche degli stati membri”.
Non deve sviare l’attenzione il fatto che il presente procedimento sia un procedimento possessorio,
che è quindi processualmente sottoposto alle forme di cui all’art. 669 bis c.p.c., in quanto
compatibili, in luogo delle normali regole sulla costituzione di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., perché
la questione della regolare costituzione delle parti non è questione riconducibile alla “omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio” come recita la norma sul procedimento cautelare
uniforme, ma è proprio una questione di regolarità del contraddittorio in assenza della quale non
può darsi corso al procedimento essendo il contraddittorio direttamente tutelato dal secondo comma
dell’art. 111 Cost..
Gli unici casi in cui la Corte Costituzionale ha ammesso la costituzione anche a mezzo di
spedizione postale riguardano il processo tributario, e l’opposizione all’ordinanza ingiunzione che
segue il rito lavoro in virtù di richiamo.
Proprio a composizione di un contrasto emerso nella sezione Lavoro le Sezioni Unite nel 2009
avevano affermato il principio, rimasto peraltro totalmente isolato, che anche la comparsa di
costituzione può essere inviata a mezzo raccomandata (Cass. SSUU n. 5160 del 04/03/2009 aveva
affermato il seguente principio di diritto: “L’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla
cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda
riconvenzionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio
tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell’atto
irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di
requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo
essere realizzata anche da un “nuncius”, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con
conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si
produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali,
ed in nessun caso da quella di spedizione”).
Quel principio di diritto appare essere rimasto isolato e per vero forse anche limitato ai giudizi
soggetti al rito del lavoro, in ogni caso è stato pacificamente travolto dalla decisione della medesima
Cassazione del 2013 più sopra richiamata.
In questo procedimento gli unici appigli per valutare la legittimità della costituzione appaiono
essere le ordinarie regole disciplinate dagli artt. 166 e 167 c.p.c..
Alla luce delle superiori considerazioni va dichiarata non regolarmente costituita la resistente
Rampazzo Costruzioni S.r.l. di cui va pertanto dichiarata la contumacia e si può ora passare al
merito del ricorso possessorio.
Con ricorso depositato in data 16/07/2014 le ricorrenti hanno chiesto la tutela possessoria del fondo
di proprietà occupato da una gru ivi collocata dalla resistente Rampazzo Costruzioni in forza di
apposito accordo tra la Rampazzo e la Edilsole con la quale ultima le ricorrenti avevano stipulato un
accordo per la messa in disponibilità del terreno per la durata di mesi dodici a fronte di un
corrispettivo.
Terminati i lavori a cui la gru era adibita la stessa non veniva rimossa dal fondo nonostante le
diffide intercorse.
Le ricorrenti, con comunicazione del 20/11/2013, diffidavano le controparti alla rimozione della gru
e per tutta risposta, in data 17/02/2014, la Edilsole comunicava la già intervenuta fine dei lavori ma
soprattutto che la gru non era ancora stata rimossa per una controversia sorta tra la Edilsole e la
Rampazzo Costruzioni in ragione della quale la Rampazzo aveva diffidato la Edilsole dal rimuovere
la gru dal fondo di proprietà delle ricorrenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va in primo luogo rilevata la tempestività del ricorso possessorio dovendosi qualificare lo spoglio ai
sensi dell’art. 1170 c.c. così come deciso da Cass. Sez. 2 n. 13417 del 29/05/2013 in cui si è
affermato che “La lesione possessoria consistente nel rifiuto della restituzione di un fondo opposto
dal detentore qualificato al possessore mediato, accompagnato dall’opposizione fatta contro
quest’ultimo e perciò dalla manifestazione dell’avvenuta interversione, configura uno spoglio
semplice, riconducibile alla previsione di cui all’art. 1170, terzo comma, cod. civ., il quale
disciplina la cosiddetta azione di manutenzione recuperatoria, idoneamente esperibile in presenza
delle condizioni soggettive e temporali contemplate dal comma precedente”.
Le ricorrenti, pur concedendo in locazione il terreno al fine di collocarvi la gru, mai hanno perso il
possesso dovendosi qualificare le altre parti al più come detentrici qualificate sicché ricorrono le
condizioni soggettive e temporali del secondo comma dell’art. 1170 c.c..
Nel testo della motivazione della sentenza citata si rinviene esattamente la situazione di fatto
oggetto del presente giudizio.
In particolare va condivisa l’osservazione della citata sentenza laddove ha ritenuto di ricordare che
l’atto temporalmente rilevante è quello che nasce da un atto esteriore con cui il debitore manifesti la
volontà di mutare il proprio rapporto giuridico con il bene ponendo in essere una interversione del
possesso.
Alla luce della documentazione prodotta, in particolare il doc. 3 che è la risposta alla diffida inviata
dalle ricorrenti ad entrambe le controparti, si evince la chiara volontà della Rampazzo Costruzioni
di rifiutare la riconsegna del terreno avuto a disposizione per collocarvi la propria gru arrivando
addirittura a diffidare la Edilsole dal provvedere a propria cura e spese dal rimuovere la gru dal
fondo.
Tale comunicazione ha sicuramente rappresentato per le ricorrenti una chiara manifestazione di
volontà della Rampazzo Costruzioni, unita al suo ennesimo silenzio qualificato non essendosi
nemmeno premurata di rispondere alla diffida inviata dalle proprietarie del fondo, e pertanto da tale
data vanno fatti decorrere gli effetti temporali del 1170 c.c..
A fronte del rifiuto nella riconsegna del fondo, pur a fronte della ampia scadenza del termine
concesso, il ricorso deve essere accolto e la resistente va condannata a reintegrare il possesso (art.
1170 c. 3 c.c.) del fondo spogliato così come descritto in narrativa.
Il risarcimento del danno va invece riservato all’introducenda fase del merito possessorio a fronte
della struttura bifasica della tutela possessoria delineata dall’art. 703 c.p.c..
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo
procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell’art. 28 del suddetto
regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando
in particolare che nella presente causa tutti i valori medi per le fasi effettivamente tenutesi deovno
essere ridotti della metà in ragione della speditezza del procedimento e delle questioni introdotte
dalle ricorrenti.
P.Q.M.
letto l’art. 703 c.p.c. e 1170 c. 3 c.c.
………….
IL GIUDICE DESIGNATO
– Dott. Giorgio Bertola –
Firmato Da: BERTOLA GIORGIO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: d12b5
N. R.G. 3841/2014
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Franco Pastorelli,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
ROSA CLARA VADI (C.F. VDARLC23B65E931Y),
OSSERVA:
L’avv. Alessandro Massarelli, quale difensore di Rosa Clara Vadi, ha depositato, in data 21.7.2014,
telematicamente, ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo ingiungersi alla Fincrest s.r.l. il
pagamento della somma di € 6.480,05.
Il cancelliere ha iscritto il ricorso al RG dell’anno 2014 con il n. 3841 ed il fascicolo è stato
assegnato, con assegnazione automatica, allo scrivente, avendo l’intestato ufficio, con recente
variazione tabellare, previsto la assegnazione automatica di tutti i fascicoli.
Il ricorso introduttivo è un file formato .pdf; lo stesso non è però un atto nativo digitale, ottenuto
mediante la trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione
e copia di parti, ma è un file ottenuto mediante la scansione di immagini (avendo, evidentemente, il
legale redatto l’atto, stampato lo stesso, fatto sottoscrivere, con sottoscrizione autografa, la procura
a margine dalla ricorrente, autenticato la stessa, sempre con sottoscrizione autografa, sottoscritto
con firma autografa il medesimo, e poi scannerizzato l’atto e sottoscritto il file digitale così ottenuto
con firma digitale).
Tale modalità di redazione dell’atto digitale non rispetta la normativa vigente;
Stabilisce infatti l’art 16 comma 4° della legge 179/2012 che:
a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo
I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici……
Stabilisce l’art 4 comma 1° del D.L. 193/2009, convertito nella legge 24/2010, che:
Firmato Da: PASTORELLI FRANCO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 4d53ccon uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo
17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni……
Stabilisce l’art 11 comma 1° del DM 44/2011 che:
“L’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto
nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34; le informazioni
strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.
Stabilisce infatti l’art. 12 comma 1 del Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i
Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, pubblicato nella gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana n. 99 del 30.4.2014 (contenente le Specifiche tecniche previste
dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44,
recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel
processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo
4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010,
n. 24) che:
“L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio
giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza re- strizioni per le operazioni
di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura
riportata ai commi seguenti;
e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le
informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è
denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.”
Firmato Da: PASTORELLI FRANCO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 4d53cAlla luce del quadro normativo sopra richiamato, non sussiste nessun dubbio che il ricorso redatto
dall’avv. Massarelli e depositato telematicamente non rispetti la normativa vigente.
Lo stesso infatti non è stato redatto rispettando le regole di dettaglio emanate nel provvedimento
sopra richiamato del 16.4.2014, emanato in attuazione dell’art. 34 del DM 44/2011, il rispetto delle
quali è imposto dalle norme primarie di cui all’art. 4 del menzionato decreto legge e dall’art 16
della l. 179/2012.
Ciò detto, occorre domandarsi quali siano le conseguenze giuridiche del mancato rispetto delle
suddette regole tecniche (per un primo precedente specifico cfr. Trib. Roma 13.7.2014, estensore
dott. Renato Castaldo).
Stabilisce l’art 121 c.p.c.: “Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme
determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”.
Tale norma ha dunque codificato, come principio cardine del sistema processuale, il principio di
obbligatorietà delle forme legali: là dove il legislatore ha previsto il rispetto di una determinata
forma, il rispetto della forma imposta influisce sulla capacità dell’atto di produrre gli effetti
giuridici: solo, infatti, rispettando la forma prevista dall’ordinamento giuridico l’atto è valido ed
efficace, ovvero in grado di produrre i suoi effetti.
Pertanto il principio di libertà delle forme, pure previsto dalla norma sopra trascritta, ha portata
residuale, così che, in concreto, trova applicazione solo in casi o per modalità marginali.
Tuttavia l’accertamento del mancato rispetto di una forma legale, quale quella imposta nel caso di
specie (file .pdf ottenuto non mediante scansione di immagini ma mediante la trasformazione di un
documento testuale) non è di per sé sufficiente a far concludere che l’atto sia nullo.
Stabilisce infatti l’art 156 c.p.c. che: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di
forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il
raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Nel caso di specie, non essendo il requisito formale in esame espressamente previsto a pena di
nullità, occorre domandarsi se l’atto così redatto e depositato abbia i requisiti formali a
indispensabili per raggiungere lo scopo suo proprio.
A tale interrogativo, a parere dello scrivente, occorre dare risposta negativa.
Il rispetto delle regole tecniche (quali ad esempio quella sui formati ammessi dei files degli allegati)
ha lo scopo di rendere tali atti immediatamente intelligibili a tutti gli attori del processo (senza
imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi), così come la norma
che impone che l’atto del processo sia un .pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento
Firmato Da: PASTORELLI FRANCO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 4d53ctestuale, ha lo scopo di rendere l’atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di
consentire l’utilizzo degli elementi dell’atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di
riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR (optical character recognition).
Ma se così è, la redazione dell’atto processuale in formato .pdf ottenuto mediante scansioni per
immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo dell’atto e dunque deve essere dichiarato nullo ai
sensi dell’art 156 comma 2° c.p.c..
Nel caso di specie deve dunque essere dichiarata la nullità dell’atto introduttivo del giudizio.
Emessa tale pronuncia, occorre infine domandarsi se il procedimento debba chiudersi con detta
statuizione, oppure il giudice debba applicare l’art 162 c.p.c. secondo il quale: “il giudice che
pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la
nullità si estende.
Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al
difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a
carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare
quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità, a norma dell’art 60 n. 2”.
Ritiene lo scrivente che nel caso di specie non possa trovare applicazione detta norma.
Infatti l’applicazione della stessa non ha senso in un procedimento, quale quello monitorio, nel
quale l’attività che il difensore dovrebbe compiere per rinnovare l’atto nullo è del tutto identica a
quella che lo stesso dovrebbe compiere riproponendo autonomo ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c..
Infatti, poiché la nullità si estende, ex art. 159 c.p.c., agli atti successivi dipendenti, non appare
dubbio che anche il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio nullo sia nullo, con
conseguente necessità di rinnovare anche detta attività.
Pertanto, in ragione di ciò, la rinnovazione dell’atto nullo deve ritenersi giuridicamente impossibile
non avendovi il ricorrente alcun interesse, con la conseguenza che non può trovare applicazione
l’art 162 c.p.c..
In conclusione pertanto il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità del ricorso monitorio.
P.Q.M.
dichiara la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 21.7.2014 da Rosa Clara
Vadi (C.F. VDARLC23B65E931Y), nei confronti della Fincrest s.r.l. (C.F. 00838850493), iscritto
al. R.G. dell’anno 2014 con il numero 3841
Livorno, 25 luglio 2014
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
Tribunale di Vercelli
Sezione Civile
Ordinanza 31 luglio – 4 agosto 2014
in persona dei signori magistrati:
Dott. ******** PRESIDENTE
Dott. ******** GIUDICE REL.
Dott. ******** GIUDICE
sciogliendo la riserva che precede, assunta all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio in data 31.07.2014 nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c.
iscritto al n. *****/14 RG/R;
avente ad oggetto: Reclamo ex art 669 terdecies avverso Ordinanza di accoglimento di ricorso per denuncia di danno temuto;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Occorre preliminarmente trattare della ritualità del deposito e della forma del ricorso introduttivo, questione sottoposta alle parti all’udienza del 31.07.2014.
Il reclamo appare depositato in via telematica, come emerge dalla firma digitale sui lati del documento. L’apposizione in calce all’atto di un timbro di cancelleria con indicazione del numero di ruolo, non esclude il deposito in forma telematica. Infatti il timbro riportato è diverso da quello con cui la cancelleria normalmente attesta l’avvenuto deposto, con indicazione dell’espressione “depositato”.
Ciò posto, in base all’art. 16 bis D.L. 179/12, possono depositarsi in via telematica gli atti delle parti costituite, in altri termini possono depositarsi in via telematica solo gli atti endoprocessuali, essendo esclusi quelli introduttivi.
La stessa norma tuttavia non prevede alcuna sanzione in caso di deposito di un atto introduttivo in via telematica.
Il reclamo ha natura di atto di introduttivo del relativo giudizio. Il deposito del reclamo ha la funzione di instaurare il giudizio, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell’udienza alle controparti.
Nel caso in cui si ritenga di qualificare il deposito in via telematica di un atto introduttivo come una ipotesi di nullità, e non di mera irregolarità, non può prescindersi dall’applicazione della normativa prevista dal codice di procedura civile, in particolare dall’art. 156 u.c. cpc, che preclude la possibilità di dichiarare la nullità di un atto nel caso in cui questo abbia raggiunto il suo scopo.
Nel caso concreto, anche ipotizzando che il deposito del reclamo in via telematica sia nullo, lo stesso ha comunque raggiunto la sua funzione tipica.
Infatti, a seguito del deposito in via telematica del reclamo, è stata fissata la prima udienza, sono stati notificati il reclamo e il provvedimento di fissazione dell’udienza alle controparti ed è stato instaurato il giudizio, nel rispetto del principio del contradditorio.
D’altronde il deposito di un atto attraverso uno strumento non consentito o non previsto, era già stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al deposito in un atto effettuato a mezzo di raccomandata cartacea. La corte di Cassazione con sentenza n. 5160 del 2009 aveva ritenuto che tale deposito integrasse una irregolarità, al più una nullità, sanabile per l’evidente raggiungimento dello scopo.
Per quanto concerne la forma del reclamo, deve osservarsi che l’art. 16 bis del D.L. 179/12 impone il rispetto della normativa anche regolamentare relativa alla sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti. L’art. 11 D.M. 44/11 stabilisce che “l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 34 (..)”. L’art. 34 dello stesso DM attribuisce al Direttore Generale SIA del Ministero della Giustizia di stabilire tali specifiche tecniche.
Con provvedimento del 16.4.2014 il DGSIA ha stabilito i parametri che deve rispettare il documento informatico, in particolare ha disposto che esso deve essere in formato PDF, deve essere privo di elementi attivi e deve essere ottenuto attraverso una trasformazione di un documento testuale. Non è pertanto ammessa la scansione di immagini (cd PDF immagine).
Dall’analisi del reclamo emerge chiaramente che lo stesso è in formato PDF immagine (cioè stampato e scansionato), attesa la presenza di rigature nere sui bordi del documento e la sottoscrizione a mano del difensore al fondo dell’atto.
Sul punto occorre osservare che l’art. 1561 comma cpc stabilisce che la nullità dell’atto per difetto di requisiti di forma deve essere prevista da una legge. L’art. 16 bis D.L. 179/12, che ha certamente natura di fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica. Né è possibile far discendere la nullità dalle specifiche tecniche disposte dal DGSIA, non aventi certo natura di fonte primaria. Di conseguenza deve ritenersi che l’invio dell’atto in formato PDF immagine costituisca una mera irregolarità.
[OMISSIS…]
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Vercelli, in data 31.7.2014.
Si comunichi alle parti.
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE
ESTENSORE
Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Vercelli il 4/8/14.
Tribunale Milano sez. IV, 06/11/2014
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
sez. IV Civile
ordinanza
Giudice Nicola Fascilla
Fatto e Diritto
1) Occorre preliminarmente affrontare l’eccezione di irrituale costituzione della resistente
formulata da parte ricorrente, sul presupposto che la normativa attualmente vigente consentirebbe
esclusivamente alla parte già costituita il deposito di atti telematici.
In pratica, parte ricorrente pare aderire all’orientamento di alcuni Tribunali secondo cui gli unici
atti che possono essere depositati in via telematica sono quelli “endoprocessuali” ed individuati
dalla Direzione Generale dei Servizi Informatici.
Con la conseguenza che la parte convenuta – resistente che si costituisca con comparsa di risposta
depositata esclusivamente in via telematica, deve essere, secondo tale indirizzo, considerata mai
costituita e quindi sostanzialmente contumace e soggetta a tutte le decadenze previste dal codice di
rito.
Ebbene, lo scrivente ritiene che tale orientamento non possa essere affatto condiviso.
1).In via preliminare occorre dare atto della moltitudine di interventi normativi inerenti il c.d.
Processo Civile Telematico (PCT) che possono così sintetizzarsi:
a) Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112;
b) Decreto Legge 28 Dicembre 2009 n. 193;
c) D.M. 44/2011, concernente le regole tecniche del PCT;
d) Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179;
e) provvedimento del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014 concernente le specifiche
tecniche del PCT;
f) Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recentemente convertito nella legge 114/2014.
In particolare, l’art. 51 comma 2 del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla
Legge 6 agosto 2008 n. 133 prevedeva (attualmente lo prevede l’art. 4, comma 2 del Decreto
Legge 193/2009) che “Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il
1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale forense ed i
consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalità dei servizi di comunicazione individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1″.Ancora più importante è sicuramente l’art. 35 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 il quale dispone che
“l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale
che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche unitamente alla funzionalità
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”.
Deve in primo luogo osservarsi come tale disposizione è stata interpretata dal alcuni Tribunali nel
senso di conferire al direttore del DGSIA il potere di individuare la tipologia di atti che possono
essere depositati in via telematica in un determinato ufficio.
Pertanto, sempre secondo tale orientamento, se l’atto non rientra tra quelli individuati dal suddetto
decreto, esso dovrà essere considerato come mai depositato, con la conseguenza che il ricorso o la
comparsa di risposta depositati telematicamente dovranno essere dichiarati inammissibili.
Ora, sul punto occorre innanzitutto notare come nel Tribunale di Milano, il decreto dirigenziale del
22 aprile 2010 abbia individuato anche la comparsa di risposta tra gli atti che possono essere
depositati telematicamente.
Ma, occorre chiedersi se la validità di un deposito di un atto processuale possa essere fatta
dipendere da un provvedimento amministrativo (come risulta essere il decreto del direttore del
DGSIA) o se invece occorre procedere alla applicazione del codice di rito per verificare se possa
essere sanzionato il deposito di atti in via telematica pur in assenza di una disposizione di legge
che conferisca tale potere.
Ebbene, ritiene lo scrivente che anche a prescindere dalla esistenza del decreto dirigenziale, la
comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso
considerata rituale e quindi pienamente efficace.
Deve essere preliminarmente rilevato come nessuna norma né legislativa né regolamentare abbia
conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente
oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale.
Invero, l’art. 35 del DM 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere
di accertare e dichiarare “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla
funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”.
Pertanto, non può essere demandato alla DGSIA la individuazione di quali atti possano o meno
essere depositati in via telematica, ma occorre esclusivamente verificare se l’atto depositato
telematicamente sia idoneo allo scopo per cui è destinato e se esiste nel nostro ordinamento una
sanzione di carattere processuale per il deposito degli atti introduttivi e di costituzione nel
giudizio.
1) Il codice di procedura civile prevede due principi generali unanimemente riconosciuti dalla
giurisprudenza e dalla dottrina:
a) il primo, denominato principio della libertà di forme, lo si trova sotto l’art. 121 del codice di
rito, secondo cui “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate,
possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”;
b) il secondo, denominato principio del raggiungimento dello scopo, è specificato nell’art. 156
c.p.c.. Tale fondamentale articolo prevede innanzitutto che “non può essere pronunciata la nullità
per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge”. Il
secondo comma aggiunge che “può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti
formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”.
L’ultimo, e più rilevante, comma sancisce infine che “la nullità non può mai essere pronunciata sel’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Appare evidente come tali principi debbano essere verificati alla luce della normativa prevista in
materia di atti informatici, e in particolare sulla base del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82
ossia del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, ove è previsto che:
– il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che
rispetti le regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. (cfr. artt. 20 e 21);
– i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (art.
45).
Ora, appare evidente come il difensore che si costituisca in giudizio telematicamente soddisfi tutti
i requisiti di forma sanciti dal codice di procedura civile in quanto:
a) sottoscrive la comparsa con firma digitale;
b) effettua il deposito utilizzando le regole tecniche e le specifiche previste dalla normativa
regolamentare del PCT;
c) supera il controllo della cancelleria la quale certifica il deposito della comparsa e dei documenti
allegati;
d) l’atto e i documenti sono messi a disposizione del Giudice e delle altre parti processuali, che
possono evitare l’accesso in cancelleria potendo visionare la comparsa e i documenti depositati
direttamente tramite la consolle dell’avvocato (risultato che, oltretutto, è uno degli obiettivi del
legislatore, ossia quello di diminuire gli accessi nelle cancellerie).
1).3 In conclusione, in alcun modo può essere sanzionata la parte che si costituisca in via
telematica.
Oltretutto, nel nostro ordinamento le sanzioni processuali debbono essere previste specificamente
dal legislatore.
La sanzione dell’inammissibilità, ad esempio, è prevista nel nostro ordinamento in maniera
tassativa, ma nessuna norma sanziona con tale istituto il deposito degli atti introduttivi in via
telematica.
Né appaiono cogliere nel segno coloro che fanno derivare tale sanzione dal fatto che il legislatore,
con l’art. 16 bis del decreto legge 179 del 2012, poi modificato dal Decreto Legge 90/2014, abbia
fatto riferimento espresso ai soli atti endoprocessuali
Innanzitutto si nota come l’impianto normativo sia finalizzato alla individuazione degli atti che dal
30 giugno 2014 per i procedimenti iniziati dopo tale data e dal 31 dicembre 2014 per i processi già
pendenti alla data del 30 giugno 2014, dovranno essere depositati esclusivamente per via
telematica. In secondo luogo, non si è considerato che gli atti endoprocessuali potevano essere
depositati per via telematica già prima di tale intervento normativo, nei Tribunali, come quello di
Milano, che avevano ricevuto il provvedimento di idoneità alla ricezione degli atti telematici, e
nessuno aveva mai sollevato alcun dubbio sulla piena validità di tali depositi.
In terzo luogo, la normativa non prevede alcun espresso divieto né alcuna espressa sanzione per le
parti che scelgono di depositare gli atti introduttivi per via telematica.Inoltre, tale interpretazione è stata avallata anche dal Ministero della Giustizia, che con la
Circolare del 27 giugno 2014, tra le altre cose, ha espressamente affermato che “si ritiene che
l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit non innovi in alcun modo la disciplina
previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla
ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a
ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non
obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio
mediante deposito telematico. Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere
richiesta. Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di
costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di
tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice.
Di conseguenza, non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi
(e/o di costituzione in giudizio) inviate dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano
ottenuto l’abilitazione ex art. 35 DM n. 44711″.
Anche la circolare pertanto conferma come l’eventuale assenza di abilitazione non comporti
automaticamente una sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell’atto introduttivo o
di costituzione in via telematica, ma occorrerà che il Giudice, sulla base della normativa
costituzionale, processuale e telematica, verifichi la idoneità del suddetto deposito al
raggiungimento dello scopo cui è deputato.
Né appaiono insuperabili le doglianze relative alla compatibilità della costituzione del convenuto
in via telematica con le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e in particolare
gli artt. 73 e 74.
Invero, non può non rilevarsi che col deposito telematico tutte le altre parti del processo e il
Giudice dal momento dell’accettazione della costituzione da parte della cancelleria hanno modo di
esaminare l’atto e i documenti allegati, e pertanto, come già sottolineato nella circolare citata, il
Cancelliere non può rifiutare la costituzione in via telematica.
Infine, la prova che il legislatore abbia già considerato possibile il deposito telematico degli atti
introduttivi e di costituzione in giudizio risulta dall’art. 83 c.p.c. in tema di procura alle liti.
Il comma 3 di tale articolo prevede testualmente che “Se la procura alle liti è stata conferita su
supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la
copia informatica autenticata con firma digitale…”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la costituzione della società resistente deve essere
considerata rituale e pertanto, considerato che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione
non sommaria
Diritto
PQM
P.Q.M.
visto l’art. 702 ter c.p.c.
fissa nuova udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. per il 6 novembre 2014 ore 12,45.
Milano, 7 ottobre 2014
Depositata in Cancelleria il 06/11/2014

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Se il cancelliere venisse sanzionato civilmente per i casi di ingiusta omissione potremmo lavorare sicuramente meglio.
Premesso che il sottoscritto non è un legale,c’è una questione da chiarire sulla
visibilità ed accessibilità della memoria della controparte.
Se in un processo civile di sfratto per finita locazione si ha una fase iniziale
in cui si ha un’Udienza preliminare,dove le parti si costituiscono, e viene
emessa dal Giudice un’Ordinanza,che indica che il giudizio deve proseguire
per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia
delle locazioni ed inoltre indica la data della 1′ Udienza successiva fissando i
termini per depositare una memoria integrativa : entro 20 giorni dall’Udienza per la parte attrice; entro 10 giorni dall’Udienza per la parte intimata.
Nel periodo che intercorre tra i due limiti fissati dal Giudice ( cioè da -20 giorni
a -10 giorni) la memoria della parte attrice deve essere visibile ed
accessibile dalla parte intimata o è necessario che la parte intimata depositi la propria memoria integrativa prima di poter accedere alla memoria della
controparte ?
17.1.2017 Renato Ottavio Mascolo
mareottavio@pec.it
@Renato: le parti hanno diritto di prendere visioine del fascicolo, a prescindere dall’eventuale deposito di memorie