Fare l’avvocato è già una professione difficile di per sé, specie di questi tempi. Ma mai ci saremmo aspettati di doverci confrontare con l’arroganza tipica di coloro che hanno un piccolo potere e che godono nell’esercitarlo, al fine di dare un senso alle loro vite.
Perché sono così duro? Perché sento che in tutta Italia si trovano, per fortuna non sempre, alcuni cancellieri che pretendono di interpretare le norme, di stabilire cosa è endoprocessuale e cosa è atto introduttivo.
Una collega ha riferito di aver depositato una memoria di “costituzione di nuovo difensore” (tipico atto endoprocessuale) e di aver ricevuto la 4° pec negativa, trattandosi, ad avviso del cancelliere (o del c3 o c2), di atto introduttivo.
Chi è il cancelliere per poter decidere cosa è introduttivo e cosa non lo è?
Non solo. La circolare del Ministero del 28.10.2014 stabilisce che:
“Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11”.
Al punto 7 si precisa poi che in caso di errori WARN e LETAL l’atto deve essere comunque accettato dal cancelliere.
Bene avrebbe fatto il Ministero a chiarire che il cancelliere non ha MAI il compito di interpretare l’art. 16-bis del d.l. 179/2012. E’ il giudice che interpreta le norme processuali.
A questo punto occorre un intervento IMMEDIATO del Ministero per far cessare questi abusi.
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Se il cancelliere venisse sanzionato civilmente per i casi di ingiusta omissione potremmo lavorare sicuramente meglio.
Premesso che il sottoscritto non è un legale,c’è una questione da chiarire sulla
visibilità ed accessibilità della memoria della controparte.
Se in un processo civile di sfratto per finita locazione si ha una fase iniziale
in cui si ha un’Udienza preliminare,dove le parti si costituiscono, e viene
emessa dal Giudice un’Ordinanza,che indica che il giudizio deve proseguire
per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia
delle locazioni ed inoltre indica la data della 1′ Udienza successiva fissando i
termini per depositare una memoria integrativa : entro 20 giorni dall’Udienza per la parte attrice; entro 10 giorni dall’Udienza per la parte intimata.
Nel periodo che intercorre tra i due limiti fissati dal Giudice ( cioè da -20 giorni
a -10 giorni) la memoria della parte attrice deve essere visibile ed
accessibile dalla parte intimata o è necessario che la parte intimata depositi la propria memoria integrativa prima di poter accedere alla memoria della
controparte ?
17.1.2017 Renato Ottavio Mascolo
mareottavio@pec.it
@Renato: le parti hanno diritto di prendere visioine del fascicolo, a prescindere dall’eventuale deposito di memorie
Per me è ovviamente un vantaggio, ma parlo per logica.
Considerato che l’avvocato che mi contrasta (io sono la parte, non l’avvocato) è SUPER scorretto e secondo me non è giusto che non vi siano sanzioni penali per l’avvocato che afferma il falso.
Quello però che volevo chiedere, è se io deposito alle ore 18 dell’ultimo giorno utile, la controparte può leggere la memoria 183, oppure deve essere messa online dal cancelliere???
In questo secondo caso, saprei come NON far leggere la mia prima memoria 183 dalla controparte, ovvero depositando l’ultimo giorno utile, CONTROLLATO E RICONTROLLATO su più di un’applicazione online, verso le ore 18.
Grazie