Ho spiegato in altri articoli che la nozione di atto “endoprocessuale” è fuorviante se non si ha ben presente il disposto dell’art. 16 bis d.l. 179/2012 che parla di difensori delle parti precedentemente costituite.
Detto ciò, dobbiamo stabilire come debba essere depositata la nomina di nuovo difensore nei tribunali non autorizzati a ricevere in forma telematica gli atti introduttivi. Ovviamente, il problema non si pone se detto atto deve essere considerato “endoprocessuale”, in quanto in questo caso DEVE essere depositato telematicamente.
Non credo possano sussistere seri dubbi sul fatto che si tratti di un atto endoprocessuale, posto che la parte è già costituita e quando il nuovo difensore deposita la nomina non ricostituisce la parte, ma al più, usando una espressione atecnica (anche se impiegata dalla stessa Cassazione) si “costituisce” il difensore.
La parte che revoca l’incarico al difensore (oppure quella destinataria di una rinuncia) rimane costituita nel processo, essendo rappresentata dal “vecchio” difensore.
L’art. 85 c.p.c. stabilisce infatti che la rinuncia e la revoca non hanno effetto nei confronti dell’altra parte sino a quando non viene nominato un nuovo procuratore.
Lo stesso art. 83 c.p.c. parla semplicemente di atto di nomina del nuovo difensore.
La S.C. afferma che l’art. 294 c.p.c. (in tema di contumacia) non si applica nei confronti della parte che sia rimasta senza procuratore per revoca o rinuncia.
Da ultimo segnalo che alcuni protocolli (ad es. Avezzano) considerano detta memoria espressamente come atto endoprocessuale.
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Caro Collega, condivido pienamente il tuo pensiero e aggiungo che, al solito, è lasciata troppa discrezionalità su decisioni cruciali. Mi è stato risposto, da Viterbo, che loro non sono autorizzati a scansionare i verbali scritti a mano! Quanto è durato il processo societario che avrebbe dovuto rivoluzionare il sistema processuale italiano? Un cordiale saluto. LO
Aggiungo che mancano sanzioni civili per i casi di discrezionalità sulle scelte ingiuste prese dai cancellieri. Un cordiale saluto. G D V
Esimio Avvocato,
in una causa di riconoscimento di diritti di risarcimento di danni patrimoniali di 297.800 euro e non per 1.000.000, scaturenti da responsabilità contrattuali ed aquiliane d’una banca on line italiana, sebbene si sia richiesta CT a cura di un “perito con comprovata esperienza in materia di complessi sistemi informatizzati e piattaforme utilizzate dalla banche on line”, l’incarico è stato assunto da un “dottore commercialista” che si è fatto immediatamente autorizzare l’ausilio di un tizio che s’occupa genericamente di “servizi di consulenza informatica” (senza alcun curriculum specifico)…Le lascio immaginare con quali esiti…
Il parere che, in questa sede, intendevo richiederLe dipende dalla valutazione delle seguenti circostanze:
– “l’accorto commercialista” ha pensato bene di far rientrare un’indagine basata su due quesiti molto ben identificati di tipo informatico nell’alveo applicativo della tabella ex art. 2 DM 30.05.2002 ad esso più favorevole;
– non ha applicato in ogni caso la riduzione prevista dal successivo art. 3;
– ha ottenuto un faraonico decreto di liquidazione di 16.500 euro basato su una assurda richiesta di 27.200 euro !!! frutto, tuttavia, d’una palese induzione in errore del G.I., sol che si pensi alla distorta applicazione della tabella ex art. 2 DM 30.05.2002, solo prima facie conforme a quella di legge, tant’è che è pervenuto a compensi lunari, “minimo” di 9.364 /“massimo” di 18.765 euro!!!! calcolati su un valore della causa di 1.297.800 Euro !!!, oltre ai quali ha considerato l’ulteriore compenso di 7.500 (ivati) fattosi fatturare addirittura “ante liquidazione” dall’ausiliario (avrà ritenuto di far rientrare entro il 40 % della propria richiesta il valore di quella dell’ausiliario);
Secondo Lei sono esperibili anche rimedi in sede penale per il CT e il suo degno compare ausiliario?
La ringrazio d’anticipo.