PCT: la ratio dell’esclusione degli atti introduttivi

Mirco Minardi

Uno dei problemi ricorrenti è stabilire la forma del deposito degli atti in situazioni particolari, che il legislatore, nella sua ormai cronica sciatteria, non ha considerato. Pensiamo alle riassunzioni (il plurale è d’obbligo tenuto conto che il codice nel contempla una decina, che presentano presupposti e caratteristiche diverse), o alla fase davanti al giudice di merito nel giudizio di separazione, o al giudizio possessorio e così via.

Più volte io (e non solo io) ho sostenuto che la nozione di “atto endoprocessuale” è fuorviante, per la ragione che ai fini del PCT un atto endoprocessuale potrebbe non essere considerato tale. Pensiamo alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto che viene depositata all’interno di un processo già pendente e da considerarsi quindi atto endoprocessuale secondo la teoria generale, ma non secondo l’art. 16-bis d.l. 179/2012; oppure, come sostenuto da POLI (www.treccani.it), all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, in considerazione del fatto che la notifica del decreto determina la pendenza della lite ex art. 643, u.c. c.p.c.).

L’art. 16-bis, infatti, parla di atti depositati dai difensori delle parti precedentemente costituite e non di atti endoprocessuali. La stessa circolare del Ministero del 28/10/2014 afferma di usare il termine de quo solo “per comodità e chiarezza”, consapevole che il termine non compare nella norma. Pertanto, alla luce della suddetta disposizione deve ritenersi obbligatorio il deposito telematico degli atti successivi alla costituzione delle parti.

Ma qual è la ratio della norma? La domanda, ad avviso mio e di altri, è essenziale per poter risolvere i casi dubbi.

La risposta che mi sono dato (in solitudine, visto che l’argomento, su cui invano ho più volte sollecitato il confronto in questo gruppo, sembra non interessare ai più) è che la ratio è solo tecnico-organizzativa.

In altre parole, il legislatore ha ritenuto che, di regola, la fase di costituzione deve avvenire secondo il metodo tradizionale in quanto, dal punto di vista tecnico-organizzativo, presenta aspetti più complessi da gestire.

La dimostrazione di ciò, a mio avviso, si ricava dal fatto che i decreti del D.G.S.I.A. ex art. 35 DM 44/2011 sono tra loro assai diversificati, sicché vi sono alcuni tribunali autorizzati a ricevere telematicamente tutti i tipi di atti, altri a ricevere solo quelli post costituzione, altri a ricevere quelli introduttivi del convenuto e del terzo, ma non dell’attore.

Evidentemente, per poter essere autorizzato a ricevere tutti i tipi di atti in forma telematica, l’ufficio giudiziario deve disporre di mezzi informatici e di personale in grado di poter gestire l’intero flusso documentale.

Se la ratio è questa, può convenirsi sul fatto che il deposito telematico di un atto introduttivo in una sede non autorizzata, avrà certamente raggiunto lo scopo (cfr. art. 156 c.p.c.) ogni qual volta sia stato accettato dal cancelliere e quindi memorizzato sul server e reso visibile agli utenti esterni (sul punto v. Tribunale Vercelli).

Al contrario, la mancata accettazione da parte del cancelliere impedisce il raggiungimento dello scopo, in quanto l’atto non può essere visualizzato all’interno del fascicolo informatico.

Resta però da sciogliere il nodo circa la perdurante validità dell’autorizzazione ex art. 35 DM 44/2011, da taluno messa in discussione (cfr. protocollo Tribunale di Campobasso) a seguito dell’estensione dell’obbligo del deposito telematico relativamente a tutti gli atti post costituzione. Io credo che se la ratio è tecnico-organizzativa, dipendendo come detto non solo dai mezzi, ma anche dal personale addetto, il decreto D.G.S.I.A. non possa dirsi superato a seguito degli ultimi interventi normativi, poiché se è vero che sotto il profilo tecnico tutti i tribunali sono abilitati a ricevere gli atti introduttivi (come dimostra il fatto che in tutti i tribunali d’italia il procedimento monitorio si introduce obbligatoriamente in forma telematica), è altrettanto vero che non tutti gli uffici giudiziari dispongono di mezzi informatici e di personale in grado di soddisfare la richiesta degli utenti.

Da ciò consegue che il decreto D.G.S.I.A. continua ad essere indispensabile per poter depositare “in sicurezza” un atto introduttivo in forma telematica. Ma la sua è una efficacia, come dire, dichiarativa e non costitutiva, in quanto la sua assenza non impedisce di ritenere validamente depositato un atto qualora lo scopo sia stato di fatto raggiunto attraverso l’accettazione del deposito da parte del cancelliere.

AGGIORNAMENTO
Voci attendibili affermano che dietro la variegata tipologia dei decreti autorizzativi non vi siano, in realtà, esigenze tecnico-organizzative, in quanto il DGSIA si sarebbe limitato ad autorizzare la tipologia degli atti solo in base alle indicazioni provenienti dai Presidenti dei Tribunali e degli Ordini, indicazioni che, però, non sarebbero supportate da specifiche esigenze tecnico-organizzative. Se ciò è vero, appare difficilmente contestabile l’opinione di chi afferma che i decreti ex art. 35 DM 44/2011, finita la fase di sperimentazione, hanno ormai perso la loro utilità ed efficacia. Di conseguenza, il deposito facoltativo degli atti introduttivi in forma telematica sarebbe sempre consentito, non vietando (e sanzionando) espressamente il d.l. 179/2012 l’utilizzo di detta forma di deposito, come già stabilito da non pochi giudici.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Luca Odoardi

    Caro Collega, condivido pienamente il tuo pensiero e aggiungo che, al solito, è lasciata troppa discrezionalità su decisioni cruciali. Mi è stato risposto, da Viterbo, che loro non sono autorizzati a scansionare i verbali scritti a mano! Quanto è durato il processo societario che avrebbe dovuto rivoluzionare il sistema processuale italiano? Un cordiale saluto. LO

  2. Giulio D V

    Aggiungo che mancano sanzioni civili per i casi di discrezionalità sulle scelte ingiuste prese dai cancellieri. Un cordiale saluto. G D V

  3. Giovanni

    Esimio Avvocato,
    in una causa di riconoscimento di diritti di risarcimento di danni patrimoniali di 297.800 euro e non per 1.000.000, scaturenti da responsabilità contrattuali ed aquiliane d’una banca on line italiana, sebbene si sia richiesta CT a cura di un “perito con comprovata esperienza in materia di complessi sistemi informatizzati e piattaforme utilizzate dalla banche on line”, l’incarico è stato assunto da un “dottore commercialista” che si è fatto immediatamente autorizzare l’ausilio di un tizio che s’occupa genericamente di “servizi di consulenza informatica” (senza alcun curriculum specifico)…Le lascio immaginare con quali esiti…
    Il parere che, in questa sede, intendevo richiederLe dipende dalla valutazione delle seguenti circostanze:
    – “l’accorto commercialista” ha pensato bene di far rientrare un’indagine basata su due quesiti molto ben identificati di tipo informatico nell’alveo applicativo della tabella ex art. 2 DM 30.05.2002 ad esso più favorevole;
    – non ha applicato in ogni caso la riduzione prevista dal successivo art. 3;
    – ha ottenuto un faraonico decreto di liquidazione di 16.500 euro basato su una assurda richiesta di 27.200 euro !!! frutto, tuttavia, d’una palese induzione in errore del G.I., sol che si pensi alla distorta applicazione della tabella ex art. 2 DM 30.05.2002, solo prima facie conforme a quella di legge, tant’è che è pervenuto a compensi lunari, “minimo” di 9.364 /“massimo” di 18.765 euro!!!! calcolati su un valore della causa di 1.297.800 Euro !!!, oltre ai quali ha considerato l’ulteriore compenso di 7.500 (ivati) fattosi fatturare addirittura “ante liquidazione” dall’ausiliario (avrà ritenuto di far rientrare entro il 40 % della propria richiesta il valore di quella dell’ausiliario);
    Secondo Lei sono esperibili anche rimedi in sede penale per il CT e il suo degno compare ausiliario?
    La ringrazio d’anticipo.



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