PCT: devo depositare un documento originale cartaceo o una radiografia, come faccio?

Mirco Minardi

Come è noto, i difensori delle parti precedentemente costituite devono depositare i loro atti e documenti esclusivamente in forma telematica (art. 16-bis d.l. 179/2012).

Tuttavia, non tutto può essere depositato telematicamente. Pensiamo agli oggetti nelle controversie in materia di brevetto, ma pensiamo anche ai documenti di cui è stata contestata la conformità all’originale (cfr. 2712 c.c.) ovvero anche ad una semplice radiografia.

Ovviamente, il sistema non può impedire il deposito di atti rilevanti solo perché tecnicamente non è possibile, in quanto verrebbe violato il diritto di difesa ex art. 24 Cost.

L’art. 16-bis, comma 9, d.l. 179/2012, stabilisce quanto segue:

Il giudice puo' ordinare  il  deposito  di  copia  cartacea  di
singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Tuttavia, a mio sommesso parere detta norma non può essere interpretata nel senso che laddove la parte abbia la necessità di depositare un documento non trasmissibile telematicamente debba ottenere preventivamente l’autorizzazione del giudice.

Il PCT ha inteso obbligare il deposito telematico solo di ciò che può essere depositato telematicamente e non di ciò che non può (non a caso la norma fa riferimento solo alle “copie cartacee” di singoli atti e documenti).

Pertanto, ogni qual volta la parte debba depositare un documento (qui inteso in senso lato, cioè come cosa che dà la rappresentazione di un atto o di un fatto) che non può essere trasmesso, sia perché obiettivamente non trasmissibile (trattandosi di una “cosa non cartacea”), sia perché pur astrattamente trasmissibile non possa essere depositato telematicamente per le sue specifiche (ad es. un video) o per le sue dimensioni non frazionabili, la parte potrà depositarlo in cancelleria senza necessità di richiedere l’autorizzazione.

In questa prima fase di incertezza è però consigliabile chiedere l’autorizzazione contestualmente al deposito, che poi altro non è che una richiesta di ratifica, in quanto interviene dopo il deposito.

Supponiamo che nella III memoria ex art. 183 l’avversario abbia contestato la conformità all’originale di un documento. In questo caso, l’originale sarà depositato all’udienza immediatamente successiva. Qualora il giudice si sia riservato senza fissare l’udienza, mi sentirei di consigliare il deposito di una istanza prima dello scioglimento della riserva. Nel caso in cui la contestazione avvenga nella I o nella II memoria, a mio parere il documento va depositato in cancelleria con la prima risposta successiva.

In pratica, nell’atto telematico diremo che il documento (ad esempio un CD/DVD, una radiografia, un pezzo di stoffa, ecc.) verrà prodotto mediante deposito fisico in cancelleria (si intende, entro i termini!).

 


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Giulio D V

    Se il cancelliere venisse sanzionato civilmente per i casi di ingiusta omissione potremmo lavorare sicuramente meglio.

  2. Renato Ottavio Mascolo

    Premesso che il sottoscritto non è un legale,c’è una questione da chiarire sulla
    visibilità ed accessibilità della memoria della controparte.
    Se in un processo civile di sfratto per finita locazione si ha una fase iniziale
    in cui si ha un’Udienza preliminare,dove le parti si costituiscono, e viene
    emessa dal Giudice un’Ordinanza,che indica che il giudizio deve proseguire
    per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia
    delle locazioni ed inoltre indica la data della 1′ Udienza successiva fissando i
    termini per depositare una memoria integrativa : entro 20 giorni dall’Udienza per la parte attrice; entro 10 giorni dall’Udienza per la parte intimata.
    Nel periodo che intercorre tra i due limiti fissati dal Giudice ( cioè da -20 giorni
    a -10 giorni) la memoria della parte attrice deve essere visibile ed
    accessibile dalla parte intimata o è necessario che la parte intimata depositi la propria memoria integrativa prima di poter accedere alla memoria della
    controparte ?

    17.1.2017 Renato Ottavio Mascolo
    mareottavio@pec.it



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