Nelle azioni di responsabilità contrattuale promosse contro un avvocato il cliente ha fondamentalmente l’onere di provare l’esistenza del titolo (contratto di mandato professionale). Dovrà poi allegare in maniera specifica l’inadempimento dell’avvocato; “specifica” significa che dovrà indicare in cosa è consistito l’inadempimento, non potendo bastare, ad esempio, il semplice riferimento alla soccombenza nella lite. Spetterà invece al professionista, conformemente all’insegnamento delle S.U. (sent. 13533/2001) l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione.
Perché allora si parla di doppia causalità? Se ne parla, ad esempio, in caso di azione di responsabilità fondata sulla soccombenza processuale. In tal caso il cliente deve allegare:
- che la negligenza, imprudenza, imperizia o il dolo dell’avvocato ha prodotto la soccombenza (1° nesso causale);
- (e deve provare) che qualora la prestazione fosse stata diligentemente eseguita il cliente avrebbe ottenuto il bene della vita (2° nesso causale).
Per la verità c’è una certa resistenza nella giurisprudenza di legittimità ad estendere i principi affermati dalle S.U. anche al tema de quo. Non è raro infatti trovare sentenze che affermano in capo al cliente l’onere di provare l’inadempimento dell’avvocato, oppure altre che in tema di causalità utilizzano il criterio della “certezza morale” anziché quello del “più probabile che non”.
Il danno risarcibile, come sempre, va provato da chi lo invoca e questo in tutti i tipi di azioni, contrattuali ed extracontrattuali.
Facciamo dunque un esempio. Tizio cita l’Avv. Caio addebitandogli di avergli comunicato il deposito della sentenza che lo vedeva soccombente in primo grado dopo il termine di scadenza per impugnare. Tizio dovrà:
- provare l’esistenza del mandato;
- allegare l’inadempimento (mancata comunicazione della sentenza);
- provare che l’appello, ove coltivato, avrebbe permesso di ottenere un determinato bene della vita.
Non è andata così ai protagonisti della vicenda decisa da Cass. civ. n. 12354 del 27.5.2009 che hanno omesso di provare che l’appello, ove proposto, avrebbe permesso loro di ottenere un bene della vita. La sentenza è leggibile su www.plentedamaggiulli.it con nota dell’Avv. Raffaele Plenteda.
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Preg,mo Collega,
Ho letto con particolare interesse i Suoi pregevoli rilievi, ma devo dirLe che la sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione da Lei citata (la n. 10060 del 24 aprile 2010) si riferisce ad altra e diversa fattispecie, inerente al risarcimento danni da colpa medica.
Si tratta ad ogni evidenza di un mero lapsus calami, per cui Le sarei particolarmente grato se mi comunicasse con cortese urgenza data e il numero esatti dell’arresto giurisprudenziale con cortese urgenza, dovendo richiamarlo in una memoria difensiva che devo depositare nei prossimi giorni.
La ringrazio, e lieto dell’incontro professionale, La saluto cordialmente.
Avv. Guido de Rossi