L’art. 2053 c.c. stabilisce che “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
La responsabilità de qua costituisce una ipotesi di responsabilità a titolo di colpa presunta, atteso che, una volta assolto da parte del danneggiato, che agisca per il risarcimento dei danni ex art. 2053 c.c., l’onere di provare l’esistenza del danno ed il nesso di causalità con lo stato di rovina dell’edificio altrui, grava sul proprietario dell’edificio l’onere di fornire la prova specifica dell’insussistenza della colpa, dimostrando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione (della quale si postula quindi la doverosità) o a vizio di costruzione. (Cass. 8 settembre 1998 n. 8876, 12 marzo 2004 n. 5127).
Pertanto, sull’attore danneggiato grava:
- l’onere di provare l’evento dannoso;
- l’onere di provare il nesso di causalità tra evento dannoso e la rovina dell’edificio;
- l’onere di provare il nesso di causalità tra evento dannoso e danno risarcibile.
Grava sul proprietario l’onere di provare che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Benché la norma non ne faccia menzione, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
E’ inoltre configurabile il concorso tra la colpa presunta del proprietario e quella accertata in concreto del danneggiato, che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell’immobile o di parte di esso. (In questo senso cfr. Cass. 14 ottobre 2005 n. 19975).
“La responsabilità da rovina di edificio costituisce una ipotesi di responsabilità a titolo di colpa presunta, atteso che, una volta assolto da parte del danneggiato, che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2053 c.c., l’onere di provare l’esistenza del danno ed il nesso di causalità con lo stato di rovina dell’edificio altrui, grava sul proprietario dell’edificio l’onere di fornire la prova specifica dell’insussistenza della colpa, dimostrando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione (della quale si postula quindi la doverosità) o a vizio di costruzione.
Pur in assenza di uno specifico riferimento, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, è consentità anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
(Nella specie la Corte, facendo propri i principi suindicati, ha confermato la responsabilità degli albergatori per i danni occorsi ad un bambino, travolto da un cancello metallico della struttura alberghiera che era fuoriuscito dai binari. A detta della Corte, gli albergatori non erano stati in grado di provare né il difetto di manutenzione del cancello né il caso fortuito)”, Cass. 2481/2009.

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