Giudizio d’appello: l’appello incidentale.

Mirco Minardi

E’ uno degli argomenti più complessi. Cominciamo a dare delle definizioni e a fare delle distinzioni, in particolare tra appello incidentale in senso stretto e appello incidentale adesivo.

L’appello incidentale in senso stretto è l’appello della parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

Esempio. Tizio, convenuto per il risarcimento di un danno, appella la sentenza che lo ha visto soccombere nei confronti di Caio. Caio a sua volta chiede la riforma della sentenza lamentando la non congruità del risarcimento.

L’appello incidentale adesivo è invece quello diretto a chiedere la riforma della sentenza per gli stessi motivi già fatti valere con l’impugnazione principale.

Esempio. Tizio, convenuto per il risarcimento di un danno insieme a Mevio, appella la sentenza che lo ha visto soccombere nei confronti di Caio. Mevio propone appello incidentale per gli stessi motivi.

Le differenze sono rilevanti. Difatti, la disciplina dell’art. 334 si applica solo all’appello incidentale in senso stretto, mentre l’appello incidentale adesivo è soggetto ai normali termini (a meno che non si tratti di cause inscindibili). Il che significa che:

  • è tardivo se proposto oltre il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza;
  • è tardivo se proposto oltre il sesto mese dalla pubblicazione della sentenza (per i procedimenti introdotti dopo il 4 luglio 2009).

Si veda a tal proposito la massima che segue.

La disciplina dell’art. 334 c.p.c. – che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso (per svolgere, cioè, ragioni di impugnazione ulteriori, anche se, eventualmente, comuni alla posizione della parte impugnante in via principale) – è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, che si identifica con quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., e non è, pertanto, estensibile all’impugnazione incidentale di tipo adesivo (ossia a quella diretta a chiedere la riforma della sentenza per gli stessi motivi già fatti valere con l’impugnazione principale), che resta soggetta ai termini ordinari.
Cassazione civile , sez. III, 10 marzo 2008, n. 6284

L’appellato il quale, costituendosi, chieda l’accoglimento del gravame per le medesime ragioni fatte valere dell’appellante, formula una impugnazione il cui interesse non sorge dall’impugnazione principale, con la conseguenza che essa non può essere proposta nel termine previsto dall’art. 334 c.p.c. per l’impugnazione incidentale tardiva.
Cassazione civile , sez. trib., 25 gennaio 2008, n. 1610

L’appello incidentale che volto a ottenere la riforma della sentenza impugnata per le medesime ragioni già fatte valere con l’appello principale (o comunque non in contrasto con tali ultime ragioni), essendo proposto a tutela di un interesse della parte che insorge non per effetto dell’impugnazione altrui, ma in conseguenza dell’emanazione della sentenza, non si sottrae all’onere dell’osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di appello, non trovano applicazione i termini previsti dall’art. 334 c.p.c. per l’impugnazione incidentale.
Cassazione civile , sez. trib., 25 gennaio 2008, n. 1610

Un esempio aiuterà a capire meglio. Tizio e Caio vengono condannati in primo grado a pagare in solido un risarcimento a Sempronio. Tizio impugna la sentenza. Caio, qualora non contesti il riconoscimento della solidarietà ma solo l’avvenuta soccombenza, non potrà proporre un appello incidentale in senso stretto, bensì dovrà proporre un appello autonomo. Qualora invece impugni la statuizione che lo ha visto obbligato in solido, ha la possibilità di proporre appello incidentale.

L’appello incidentale in senso stretto si può proporre:

  • anche se l’appellante principale ha appellato un capo diverso della sentenza;
  • anche se l’appellato ha prestato acquiescenza alla sentenza;
  • anche se sono scaduti i termini breve o lungo.

L’appello incidentale non richiede che la doglianza sia comune a quella svolta dall’appellante principale. Il capo impuganto può essere del tutto autonomo. Ad esempio: l’appellante principale si duole del rigetto della domanda; l’appellato incidentale può chiedere la riforma del capo relativo alla liquidazione delle spese legali.

L’art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale; tale principio trova applicazione anche per la pronuncia sulle spese giudiziali, che è consequenziale ad ogni decisione che definisce il giudizio, quale che sia il capo di tale decisione impugnato in via principale (Cass. Sez. Unite, 05/03/1991, n. 2331; Cass. Sez. Unite, 23/01/1998, n. 652).
2.2. Inoltre, in base al combinato disposto degli art. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cass. 3/08/1990, n. 7827).

L’art. 343 e stabilisce che l’appello incidentale si propone a pena di decadenza con la comparsa di costituzione e risposta depositata venti giorni prima dell’udienza indicata in citazione ovvero rinviata ai sensi del V comma dell’art. 168 c.p.c..

L’appello incidentale deve essere proposto con comparsa depositata venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di appello principale o che sia stata differita nell’esercizio del potere attribuito dal comma 5 dell’art. 168 bis c.p.c. al giudice per consentire una razionale trattazione delle cause, mentre non assume alcuna rilevanza, ai fini della tempestività della impugnazione, lo spostamento automatico della data dell’udienza che sia stata rimandata d’ufficio ai sensi del comma 4 dell’art. 168 bis c.p.c.
Cassazione civile , sez. I, 19 febbraio 2009, n. 4030

Pertanto l’appellante incidentale non può invocare i diversi termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.c.

L’avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio, entro il termine di cui dal citato art. 343 c.p.c. È, pertanto, inammissibile l’impugnazione incidentale proposta oltre lo spirare del termine previsto dall’art. 343 c.p.c., a nulla rilevando che per l’appellante incidentale non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli art. 325 e 327 dello stesso codice di rito.
Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1701

Qualora l’interesse sorga però a seguito dell’appello proposto da altra parte che non è l’appellante principale, l’appello incidentale si propone alla prima udienza successiva alla proposizione della impugnazione stessa.

Qualora prima dell’udienza si introduca il subprocedimento per la sospensione della sentenza, l’appello incidentale può essere posticipato alla comparsa da depositare venti giorni prima dell’udienza, e non deve essere proposto con la memoria relativa all’inibitoria.

Non é inammissibile, ai sensi delle norme processuali così come novellate dalla legge n. 353 del 1990, l’appello incidentale proposto con comparsa depositata nel termine di venti giorni antecedenti l’udienza di comparizione fissata con l’avverso atto di citazione in appello, pur se successivamente al deposito di un distinto atto di resistenza all’avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata nel procedimento incidentale ex art. 283 e 351 c.p.c.; ed invero, la resistenza dell’appellato nella sede da ultimo indicata è funzionale e limitata a tale procedimento e non può esaurire il diritto di difesa dell’appellato, sia in relazione alla resistenza all’avversa impugnazione, sia in relazione al diritto all’impugnazione incidentale anche tardiva ex art. 334 c.p.c..

Cassazione civile , sez. II, 04 aprile 2008, n. 8828

Può darsi che l’appellato, in primo grado, avesse proposto domande ed eccezioni in via subordinata che sono state respinte o dichiarate assorbite dal giudice di primo grado. In questo caso non occorre proporre appello incidentale, ma è pur sempre necessario provocare il riesame altrimenti esse si intendono assorbite.

La parte vittoriosa nel merito in primo grado non è tenuta a riproporre con appello incidentale – difettando il presupposto della soccombenza – le domande e le eccezioni già proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, ma ha solo l’onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, di cui all’art. 346 c.p.c., manifestando in maniera chiara e precisa la volontà di riproporle.
Cassazione civile , sez. III, 13 aprile 2007, n. 8854

L’appello incidentale si dice condizionato quando la sua disamina è subordinata all’accoglimento dell’appello principale. E’ il classico caso del convenuto che chiama in garanzia un terzo come in questo esempio.

Tizio ottiene una sentenza di condanna nei confronti di Caio, il quale in primo grado ottiene la condanna in garanzia di Sempronio.
Tizio appella per vedersi riconosciuta una somma maggiore. Caio non è tenuto a proporre appello incidentale condizionato, in quanto la sentenza gli ha dato ragione quanto alla chiamata in garanzia. Pertanto dovrà semplicemente chiedere l’estensione della garanzia nell’ipotesi che l’appellante ottenga una somma maggiore. Diverso è il caso in cui Caio sia vittorioso in primo grado. In questo caso ha l’onere di proporre appello incidentale condizionato nei confronti di Sempronio.

Nel caso di appello da parte dell’attore vittorioso il quale chieda il riconoscimento di una somma maggiore di quella riconosciutagli, il convenuto soccombente in primo grado, ma vittorioso quanto alla domanda di garanzia nei confronti del terzo che egli abbia chiamato in causa, non deve proporre appello incidentale condizionato – come invece dovrebbe nella diversa ipotesi in cui sia stato vittorioso ed intenda essere garantito per il caso di accoglimento totale o parziale del gravame principale proposto nei suoi confronti dall’attore soccombente – ma è sufficiente che chieda l’estensione della garanzia per l’evenienza che la sentenza di appello accolga la domanda dell’attore per un importo maggiore di quello riconosciuto dovuto dal tribunale.

Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2007, n. 19927


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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21 commenti:

  1. Dario

    Se una sentenza ha accolto un opposizione a d.i. nel senso di ridurre l’importo indicato nel decreto, l’opposto può proporre appello e contestualmente
    avviare l’esecuzione della gravata sentenza per la parte di credito riconosciuta? oppure, come mi è stato riferito, l’esecuzione equivale ad implicita acquiescenza e, conseguentemente, impedirebbe la proposizione del gravame?
    Grazie

  2. Silvia

    Buongiorno Ho bisogjno del suo aiuto!!

    Mio papa si è fatto fregare dal commune un terreno anni fà e non ancora pagato. Dopo tantissimi anni ancora la causa non è stata risolta…

    Le ultime scuse sono:
    1) La informo che la trattazione dell’appello è stata rinviata all’udienza del 26/05/2016, in quanto la Cancelleria della Corte di Appello non aveva ancora acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado.
    Questa acquisizione è indispensabile per potere andare avanti nella causa ed i ritardi sono imputabili al fatto che la Sezione Distaccata di Siderno (presso la quale si è svolto il primo grado del giudizio), è stata soppressa con accormapento al Tribunale Civile di Locri, presso il quale sono confluiti tutti i fascicoli e documenti relativi a detta sezione.

    2) la causa oggi è stata rinviata al 10/11/2016 per la trattazione dell’appello e sempre per l’acquisizione del fascicolo di primo grado, ossia relativo al giudizio che si è svolto a Siderno, non avendo ancora provveduto la cancelleria del Tribunale di Locri. Purtroppo questi sono i tempi della giustizia, dettati dai giudici, sui quali, ahimè, gli avvocati non hanno potere.

    Mi sà spiegare in modo semplice perchè I termini giuridici sono complicati “non aveva ancora acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado”

    La ringrazio tantissimo!

  3. Michele Tarantino

    Con il primo grado di giudizio venivo assolto con formula piena per alcuni capi di imputazione mentre per altri venivo condannato per peculato. Contestualmente venivo sospeso dal lavoro dall’Ente Comune con retribuzione ridotta ad assegno alimentare pari al 5O%. Successivamente in appello la sentenza veniva riformata dihiarando la Corte non doversi procedere in ordine al relativo reato in quando estinto in data antecedente a quella della condanna inflitta in primo grado e per l’effetto revoca le statuzioni civili contenute in ques’ultima. Si chiede gentilmente se si ha diritto alla restituzione delle somme dello stipendio non percepite. Considerando che in primo grado avevo già riportato per altri capi di imputazione l’assoluzione con formula piena grazie

  4. Carlo Giusti

    La sentenza di appello riforma parzialmente quella del tribunale, dispone sulle spese di lite ma nulla dice riguardo le spese del giudizio di primo grado. Che fine fanno tali ultime spese ? Grazie

  5. Paola vivaldi

    Egregio Avv. ho un dubbio. Ho vinto in Cassazione in merito al mio divorzio. Vittoria totale, tutte le domande accettate. Rimandata la causa alla Corte d Appello. Quest ultima aveva completamente spazzato via ben 3 assegni di mantenimento(mio e dei miei 2 figli)
    Stiamo procedendo al conteggio del dovuto di questi anni mai più pagati. L avvocato che mi ha seguito x separazione e divorzio sostiene che i calcoli vanno fatti a partire dalla sentenza di Appello,il cassazionista dice che per il principio della sostituzione(mi sembra..) vengono cassati i precedenti gradi di giudizio e si riparte dalla sentenza di separazione. Chi ha ragione?

  6. Endymion

    “le stesse possono trovare ingresso nella fase di g”ravame predetta al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni, fermo restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento.”

    Dunque se pende il giudizio in cassazione non mi possono chiedere la restituzione delle somme?

  7. Ludovico Tallarico

    Buonasera ho appena subito sentenza di separazione personale con un aumento dell’assegno di mantenimento. Il mio stipendio attuale e’ di circa 1250 euro ed il trib.ha stabilito debba 380 euro di mantenimento. Attualmente convivo avendo lasciato l’abitazione familiare poiche’ assegnata.Ho ragione di chiedere un abbattimento della debenza?
    Se non avessi convissuto sarei letteralmente per strada.
    Sono laureato ho la qualifica di operaio ed il giudice ha innalzato il mantenimento valutando che la mia preparazione lasci ben sperare per un posto di lavoro migliore.Peccato non sia cosi’…se fosse cosi’facile mi piacerebbe chiedere al giudice di trovarmi un posto da laureato.Sono una guardia giurata…
    Grazie x l’attenzione ed eventuale gradita replica.

  8. Raffaele Caccia

    Gli attori, eredi di un soggetto deceduto a seguito di sinistro stradale, sono stati condannati al pagamento delle spese legali a seguito del rigetto della loro domanda. Soltanto uno degli eredi vorrebbe proporre gravame alla sentenza . Posso proporre appello solo per uno di loro e non per tutti?
    Grazie.

  9. Giuseppe Galata'

    Vorrei esporre il mio caso :
    Il condominio aveva intentato causa ad un condomino ; il sottoscritto aveva partecipato al primo grado.
    Il condominio vide rigettarsi in primo grado le richieste , con compensazione delle spese.
    Il condominio era ricorso in appello ; il sottoscritto aveva espresso ritualmente dissenso in base al 1132 c.c.
    All’esito dell’appello il condominio vide la “conferma integrale della sentenza impugnata” e la rifusione delle spese sia di primo che secondo grado.
    L’amministratore elabora una ripartizione secondo il seguente schema:
    • la parte della soccombenza in appello dovuta per il primo grado , a coloro che avevano promosso il primo grado ( tra cui il sottoscritto) ed a coloro che non avevano dissentito
    • la parte della soccombenza in appello dovuta per il secondo grado , a coloro che avevano promosso il secondo grado ed a coloro che non avevano dissentito
    La domanda è la seguente :
    Se è certo che è stato il ricorso in appello del condominio a determinare la condanna alla rifusione delle spese alla controparte anche in primo grado , perchè il sottoscritto , che aveva ritualmente espresso il proprio dissenso in riferimento all’art.1132 c.c. “separando la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza” , si è visto caricato di quest’onere , soprattutto in considerazione che il primo grado aveva visto la compensazione delle spese?

  10. Mirco Minardi

    @mi pare corretta la ripartizione, in quanto il giudice d’appello ha modificato la decisione delle spese relative al primo grado

  11. Michela

    Ho vinto il primo grado di giudizio e il mio ex datore di lavoro è stato condannato al pagamento di un’indennita risarcitoria di 12 mensilità per licenziamento nullo più la reintegra che io ho rifiutato in luogo dell’indennita’ di 15 mesi. Dopo diversi mesi ancora non ha pagato e ha impugnato in appello. Mi è stato sconsigliato dal mio avv di andare avanti con il pignoramento, perché nel caso la sentenza di primo grado venga confermata in secondo, si dovrebbe rifare tutta la procedura da capo essendo cambiando il titolo esecutivo. È corretto?
    Quindi tanto vale aspettare e accettare la proposta ricevuta da avv della controparte, cioè di pagarmi un acconto oggi e aspettare la sentenza di secondo grado. Io sono perplessa, ho una sentenza in mio favore da tanti mesi e non mi sento per niente tutelata.

  12. Antonio

    A seguito di sentenza di appello che mi impone la restituzione di quanto incamerato in primo grado (quale distrattario), mi viene un dubbio nell’apprestarmi alla riconsegna: a suo tempo l’impresa soccombente versò in mio favore le spese comprensive di IVA e applicò la Ritenuta di Acconto provvedendo al versamento. Mi chiedo: io dovrò restituire anche l’importo ricevuto per IVA, nonostante l’impresa ha avuto titolo per “scaricarla” ? e indoltre: dovrò aggiungere alla somma netta percepita anche l’importo a suo tempo versato dall’impresa soccombente come Ritenuta di Acconto ?
    Grazie
    Antonio

  13. Emanuela

    Salve, avrei una domanda. Mio cognato, docente, anni fa ha vinto in primo grado una causa di lavoro ottenendo il risarcimento x mancata stabilizzazione. Essendo nel frattempo entrato di ruolo e avendo proposto appello il Miur, mio cognato ha deciso di non costituirsi in giudizio, stante anche gli orientamenti a lui sfavorevoli della Cassazione. Il giudice di appello stavolta ha accolto il ricorso del MIUR sia basandosi appunto sulle recenti sentenze della Cassazione che considerano il passaggio di ruolo come una forma diversa di ristoro sia adducendo che nel ricorso mancano “le prove” dell’abuso reiterato da parte del MIUR, non essendo stati allegati al ricorso i documenti che provano il susseguirsi del rapporto di lavoro presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra. Ora io mi chiedo: il giudice d’appello non avrebbe dovuto avere contezza di questi documenti rinvenendoli nel fascicolo d’ufficio di primo grado? Perché è chiaro che il MIUR non li ha allegati al suo ricorso, né mio cognato avrebbe potuto non n essendosi costituito in appello. Inoltre, posto che mio cognato ha difatti prestato servizio in modo reiterato presso la stessa cattedra può ricorrere in Cassazione facendo valere questi documenti che lo attestano o non si può far nulla? E se non si può ricorrere in Cassazione si può rifare un’altra causa facendo valere questi documenti che in appello forse intenzionalmente non sono stati esibiti da parte del MIUR? Grazie della risposta

  14. Carlo

    Gentile Collega, approfitto della tua esperienza per chiederti un parere su una questione capitatami di recente. Uno dei convenuti (già contumace), muore durante il processo e il fatto è documentato da relata dell’ufficiale giudiziario relativa alla notifica dell’ordinanza che ammette interrogatorio. Il giudice “dimentica” nella confusione dell’udienza di dichiarare l’interruzione e rinvia per proseguire interrogatorio formale Delle altre parti (nessun collega si accorge dell’anomalia, eravamo 10 convenuti). A distanza di più di 3 mesi, prima di procedere all’interrogatorio, eccepisco l’estinzione per mancata riassunzione…il collega dell’attore sostiene che ha tempo un anno per riassumere al domicilio del defunto presso gli eredi…il giudice si è riservato…che ne pensi?

  15. Mauro

    Sul giudizio di appello e domanda di garanzia vorrei sottoporLe il seguente quesito.
    Tizio cita Caio e Caio chiama in causa Sempronio per manleva.
    Il giudice condanna Caio a risarcire Tizio accogliendo anche la domanda di manleva.
    Sempronio (terzo soccombente in primo grado) impugna la sentenza contro Tizio (attore in primo grado).
    Caio (convenuto in primo grado) deve costituirsi con appello incidentale o può semplicemente riproporre la domanda di manleva?



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